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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_447/2020  
 
 
Sentenza del 24 maggio 2022  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Hohl, Presidente, 
Kiss, Rüedi, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
1. A.________ SA, 
2. B.________ s.r.l., 
entrambe patrocinate dagli avv.ti Paolo Bernasconi e John Dell'Oro, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
C.________, 
patrocinato dall'avv. dott. Franco Pedrazzini, 
opponente. 
 
Oggetto 
contratto di appalto; indennità per il lavoro svolto, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 1° luglio 2020 
dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino (12.2019.215). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
L'8 febbraio 2011 C.________ ha stipulato un contratto generale di appalto con la A.________ SA e la B.________ s.r.l. per la costruzione di uno stabile residenziale a Y.________ per un prezzo complessivo di fr. 6'690'000.--. Nel corso della primavera 2011 la A.________ SA e la B.________ s.r.l. hanno emesso diverse fatture per l'importo totale di fr. 1'285'200.--; C.________ ha pagato soltanto la prima di fr. 97'200.--. Dopo aver segnalato numerose inadempienze alla A.________ SA, il 26 agosto 2011 il committente ha disdetto per motivi gravi il contratto. 
In precedenza, il 9 febbraio 2011, la A.________ SA aveva subappaltato le opere di scavo al Consorzio D.________ SA + E.________ SA. Per i lavori effettuati questo consorzio ha inviato diverse fatture alla A.________ SA, la quale, dell'importo totale di fr. 750'000.--, ha pagato soltanto fr. 120'000.--. Confrontato con il rischio d'iscrizione di ipoteche legali dell'artigiano, C.________ ha liquidato le pretese del subappaltatore pagandogli direttamente fr. 592'500.--. 
 
B.  
Una volta ottenuta l'iscrizione di ipoteche legali provvisorie sulle quote di comproprietà del menzionato immobile e promosso l'azione per la loro iscrizione definitiva, con petizione dell'8 agosto 2012 la A.________ SA e la B.________ s.r.l. hanno chiesto al Pretore della giurisdizione di Locarno-Città la condanna di C.________ al pagamento di fr. 501'875.-- (importo per la retribuzione delle opere eseguite fino alla rottura e pari alle ipoteche legali), fr. 3'780-- (per la rifusione di oneri processuali e di registro fondiario relativi alla procedura di iscrizione dell'ipoteca legale provvisoria) e fr. 300'000.-- a titolo di risarcimento danni parziale. Dopo aver autorizzato C.________ a sostituire le ipoteche legali con il deposito di fr. 630'000.--, il Pretore aggiunto ha, con sentenza del 27 marzo 2017, respinto le due azioni e liberato il deposito in favore del convenuto. 
La II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha invece, con sentenza 12 febbraio 2019 e in parziale accoglimento dell'appello delle attrici, condannato il convenuto a pagare loro fr. 215'597.70, liberando di conseguenza il deposito. 
 
C.  
Con sentenza 4A_133/2019 / 4A_143/2019 del 10 dicembre 2019 la I Corte di diritto civile del Tribunale federale, adita da tutte le parti, ha parzialmente accolto i ricorsi, annullato la sentenza cantonale e rinviato la causa all'autorità inferiore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi. Dopo aver spiegato come viene calcolata la retribuzione dell'appaltatore nel caso in cui questi effettui solo una parte della prestazione per cui è stata pattuita una mercede forfettaria, il Tribunale federale ha rilevato di non disporre del valore della prestazione parziale eseguita, ragione per cui ha ritornato la causa all'autorità inferiore per completazione degli accertamenti e nuova decisione, rammentando che l'onere di allegare, sostanziare e provare i fatti rilevanti per la mercede era a carico delle appaltatrici. 
Statuendo nuovamente il 1° luglio 2020 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto l'appello delle attrici. La Corte cantonale ha in sostanza ritenuto che queste non avevano allegato alcunché in merito all'effettivo valore delle opere eseguite. In via abbondanziale ha aggiunto che esse non avevano nemmeno portato le prove del valore delle opere eseguite. 
 
D.  
Con ricorso in materia civile dell'8 settembre 2020 la A.________ SA e la B.________ s.r.l chiedono, previo conferimento dell'effetto sospensivo al gravame, la riforma della sentenza cantonale nel senso che, in parziale accoglimento dell'appello, le petizioni siano parzialmente accolte e C.________ condannato a versar loro fr. 425'516.35, con la corrispondente liberazione dell'importo depositato. Dopo aver narrato e completato i fatti, affermano di aver sostenuto che il valore della prestazione parziale effettuata coincideva o era addirittura superiore alla percentuale di esecuzione. Rimproverano poi alla Corte cantonale di non aver menzionato né valutato gli elementi di prova che deponevano per questa tesi, incorrendo in tal modo in un apprezzamento arbitrario delle prove e ritengono che qualora avesse reputato di non disporre delle prove necessarie, la Corte cantonale avrebbe dovuto stabilire la mercede in applicazione dell'art. 42 cpv. 2 CO. Le ricorrenti ritengono infine che alla mercede deve pure essere aggiunta l'IVA. 
Con risposta 14 ottobre 2020 C.________ propone la reiezione del ricorso. 
Con decreto presidenziale del 20 ottobre 2020 è stato conferito effetto sospensivo al ricorso. 
Il 29 ottobre 2020 le ricorrenti hanno inoltrato una replica spontanea a cui è seguita il 16 novembre 2020 una duplica spontanea dell'opponente. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Il ricorso in materia civile è presentato tempestivamente (combinati art. 46 cpv. 1 lett. b e 100 cpv. 1 LTF) dalla parte soccombente nella procedura cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF) ed è volto contro una sentenza finale (art. 90 LTF) emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 LTF), che ha statuito dopo una decisione di rinvio del Tribunale federale, in una causa civile con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.-- (art. 72 cpv. 1 e 74 cpv. 1 lett. b LTF). Sotto questo profilo il ricorso è ammissibile. 
 
2.  
Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF). Tuttavia, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, di regola considera solo gli argomenti proposti nell'atto di ricorso (DTF 143 I 1 consid. 1.4; 140 III 86 consid. 2; 134 III 102 consid. 1.1). Per soddisfare l'obbligo di motivazione, il ricorrente deve discutere le considerazioni della decisione impugnata e indicare con chiarezza in che consiste la violazione del diritto (DTF 140 III 86 consid. 2). 
Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti di fatto svolti dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF), che sono vincolanti. A questi appartengono sia le constatazioni concernenti le circostanze relative all'oggetto del litigio sia quelle riguardanti lo svolgimento della procedura innanzi all'autorità inferiore e in prima istanza, vale a dire gli accertamenti che attengono ai fatti procedurali (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1 con riferimenti). Il Tribunale federale può unicamente rettificare o completare l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore, se esso è manifestamente inesatto o risulta da una violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). "Manifestamente inesatto" significa in questo ambito "arbitrario" (DTF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). La parte che critica la fattispecie accertata nella sentenza impugnata deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 140 III 264 consid. 2.3, con rinvii). Essa deve spiegare in maniera chiara e circostanziata in che modo queste condizioni sarebbero soddisfatte (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1, con rinvii). Se vuole completare la fattispecie deve dimostrare, con precisi rinvii agli atti della causa, di aver già presentato alle istanze inferiori, rispettando le regole della procedura, i relativi fatti giuridicamente pertinenti e le prove adeguate (DTF 140 III 86 consid. 2). Se la critica non soddisfa queste esigenze, le allegazioni relative a una fattispecie che si scosta da quella accertata non possono essere prese in considerazione (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1). L'eliminazione del vizio deve inoltre poter essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF). 
 
3.  
 
3.1. Contrariamente all'abrogata legge sull'organizzazione giudiziaria (art. 66 cpv. 1 OG), la LTF non contiene alcuna norma che prevede espressamente che i Tribunali cantonali e lo stesso Tribunale federale siano vincolati dalla decisione di rinvio. Ciò perché l'effetto vincolante è stato ritenuto ovvio dal legislatore (DTF 135 III 334 consid. 2.1). Secondo questo principio, l'autorità cantonale alla quale è rinviata una causa è tenuta a fondare la sua nuova decisione sulle considerazioni giuridiche della sentenza del Tribunale federale; la sua cognizione è limitata dalla motivazione della sentenza di rinvio, nel senso che essa è vincolata a ciò che è già stato definitivamente deciso dal Tribunale federale, come pure agli accertamenti di fatto che non erano stati criticati (DTF 143 IV 214 consid. 5.3.3 pag. 222, con rinvii). Essa può tener conto di fatti e prove nuovi, purché soddisfino le esigenze dell'art. 317 cpv. 1 CPC, ma solo sui punti che erano oggetto del rinvio. Questi non possono essere estesi, né stabiliti su una nuova base giuridica (DTF 135 III 334 consid. 2; 131 III 91 consid. 5.2; sentenza 4A_337/2019 del 18 dicembre 2019 consid. 4.1).  
Adito con un ricorso contro la nuova decisione, il Tribunale federale non può fondarsi su motivi che aveva scartato nella sentenza di rinvio o che non aveva dovuto esaminare, perché le parti non li avevano addotti nella precedente procedura di ricorso, anche se avrebbero potuto - e dovuto - farlo. La portata della sentenza di rinvio dipende quindi dal suo contenuto in relazione al ricorso e alla risposta che erano stati depositati: il procedimento civile deve alla fine concludersi e le parti - sia il ricorrente che l'opponente - devono sollevare tutte le censure che desiderano vedere trattate, affinché il Tribunale federale sia in grado di emettere una decisione definitiva che ponga fine alla controversia. Entro questi limiti, un ricorso in materia civile può essere presentato per violazione del diritto, come previsto dagli art. 95 e 96 LTF, compresi i diritti costituzionali (sentenza 4A_337/2019 del 18 dicembre 2019 consid. 4.2, con rinvii). 
 
3.2. Da quanto appena esposto discende che le ricorrenti non possono validamente rimettere in discussione in questa sede il prezzo di fr. 1'100'000.-- fissato nel contratto di appalto, come invece fanno nel ricorso in esame, indicando segnatamente che esso non includerebbe l'IVA, atteso che la relativa censura era stata dichiarata inammissibile nel consid. 9.2.1 della sentenza di rinvio.  
Altrettanto improponibile risulta essere la lamentela concernente la mancata consultazione delle parti prima di procedere all'emanazione del nuovo giudizio cantonale. La sentenza di rinvio non richiedeva una loro nuova presa di posizione, ma semplicemente che la Corte cantonale operasse un completamento degli accertamenti di fatto in base al fascicolo processuale per quanto attiene al valore della prestazione eseguita e statuisse di nuovo (cfr. sotto consid. 4). 
 
4.  
Nella sentenza di rinvio questa Corte ha dapprima indicato che all'appaltatore che effettua solo una parte di una prestazione per la quale è pattuita una mercede forfettaria spetta una porzione di tale mercede proporzionale al rapporto esistente tra il valore della prestazione parziale effettivamente eseguita e il valore della prestazione contrattuale intera prevista inizialmente. La giustificazione di questo metodo sta nel fatto che determinate parti di una prestazione da remunerarsi a forfait possono rivelarsi più onerose di altre; in altre parole, a una determinata percentuale di esecuzione dell'opera non corrisponde necessariamente la medesima percentuale di retribuzione. Ha poi rilevato che la sentenza cantonale menziona la percentuale d'esecuzione dei lavori (93.5 %), ma non contiene accertamenti sul valore della prestazione parziale eseguita né indica che questa coincide con la percentuale di esecuzione. Ha quindi ritornato la causa alla Corte di appello per completazione degli accertamenti di fatto e nuovo giudizio, precisando che l'onere di allegare, sostanziare e provare i fatti rilevanti per la mercede incombe sulle appaltatrici. 
 
5.  
 
5.1. Statuendo nuovamente la Corte cantonale è giunta alla conclusione che le attrici non avevano allegato alcunché in merito al valore delle opere fornite, essendosi in sostanza limitate ad indicare un calcolo che teneva conto del corrispettivo ritenuto pattuito per i lavori preliminari (fr. 1'306'800.-- ridotti a fr. 1'254'528.-- in considerazione della loro incompleta esecuzione) da cui sono stati dedotti il 10 % della trattenuta di garanzia, fr. 97'200.-- di acconto ricevuto dal committente e fr. 530'000.-- che questi ha direttamente versato al subappaltatore, per giungere a un saldo di fr. 501'875.--. Il convenuto dal canto suo aveva contestato sia il corrispettivo di fr. 1'306'800.-- sia il metodo di calcolo "tanto semplicistico quanto errato" adottato dalle attrici. Nella replica quest'ultime si sono limitate a ribadire le loro allegazioni, confermando l'ammontare del credito a loro favore e che le fatture prodotte erano fedefacenti. Nella duplica il convenuto ha invece ripetuto di contestare le fatture delle appaltatrici.  
A titolo abbondanziale, i Giudici cantonali hanno poi rilevato che, a prescindere dalla predetta carenza allegatoria della parte attrice, mancano pure le prove del valore dei lavori effettuati. 
 
5.2. Le ricorrenti affermano che la scelta del committente di rinunciare alla prestazione tardiva non lo libera dall'obbligo di pagare la mercede per la parte dell'opera eseguita e di aver sostenuto che il valore della prestazione parziale effettuata coincideva con la percentuale di esecuzione, questione che la Corte cantonale non aveva neppure valutato. Nemmeno l'opponente, che si sarebbe limitato a una contestazione generica, avrebbe mai sostanziato che vi fossero state determinate parti della prestazione effettuata più onerose di altre, di modo che la percentuale di esecuzione non avrebbe corrisposto al suo valore. Ritengono che la Corte cantonale sia incorsa in "un accertamento arbitrario dei fatti e lesivo dell'art. 42 cpv. 2 CO" e abbia emanato una sentenza scioccante, poiché questa avrebbe per conseguenza di porle "in passivo di oltre CHF 20'000", avendo esse ricevuto dal committente unicamente fr. 97'200.-- di fronte a un versamento al subappaltatore di fr. 120'000.--. Asseriscono che dagli atti risulterebbe che il committente aveva versato, il giorno della rescissione del contratto, al nuovo appaltatore degli scavi - che era il capofila dei precedenti subappaltatori - fr. 592'500.-- e che questi si riteneva totalmente tacitato: per questi motivi, secondo le ricorrenti, il valore della sua prestazione ammontava, tenuto conto dell'importo di fr. 120'000.-- già versatogli, a fr. 712'500.--, somma che corrisponderebbe al 95 % del valore dell'intera prestazione pattuita. Sostengono pure che nell'ipotesi in cui la Corte cantonale avesse ritenuto di non disporre delle prove necessarie, essa avrebbe dovuto stabilire la mercede in applicazione dell'art. 42 cpv. 2 CO.  
 
 
5.3.  
 
5.3.1. Visto il tenore dell'argomentazione ricorsuale appare opportuno ricordare alcuni principi sanciti dal diritto procedurale. Quando, come in concreto, è applicabile la massima dispositiva (art. 55 cpv. 1 CPC), incombe alle parti, e non al giudice, raccogliere i fatti del processo. Le parti devono allegare i fatti sui quali fondano le loro pretese (onere di allegazione), produrre i mezzi di prova che vi si riferiscono e contestare i fatti allegati dalla controparte, il giudice dovendo, giusta l'art. 150 cpv. 1 CPC, unicamente assumere le prove su fatti controversi giuridicamente rilevanti (DTF 144 III 519 consid. 5.1). Ciò contrariamente a quanto si verifica in procedure rette dal principio inquisitorio, in cui compete al giudice accertare d'ufficio i fatti (DTF 137 III 617 consid. 5.2).  
In virtù dell'art. 221 cpv. 1 lett. d CPC, rispettivamente dell'art. 222 cpv. 2 CPC i fatti devono essere di principio allegati nella petizione, rispettivamente nella riposta per i fatti che devono essere allegati dal convenuto. Possono anche essere allegati nella replica e nella duplica se viene ordinato un secondo scambio di scritti o, se ciò non si verifica, essere dettati nel verbale durante un'udienza d'istruzione o all'inizio del dibattimento giusta l'art. 229 cpv. 2 CPC (DTF 144 III 519 consid. 5.2.1). I fatti pertinenti allegati devono essere sufficientemente motivati (onere di sostanziare le allegazioni) affinché, da un lato, la parte convenuta possa indicare chiaramente quali fatti della petizione riconosce o contesta e, dall'altro, il giudice, partendo dalle allegazioni di fatto contenute nella petizione e rispettivamente nella risposta, possa allestire un quadro esatto dei fatti riconosciuti o contestati dalle parti, per i quali dovrà procedere all'assunzione delle prove, prima di applicare il diritto materiale determinante (DTF 144 III 519 consid. 5.2.1.1). 
 
5.3.2. In concreto, affermando di dover essere retribuite o lamentando che l'opponente non avrebbe sufficientemente sostanziato l'esistenza di parti dell'opera più onerose di altre, le ricorrenti sembrano dimenticare che, come specificato in modo vincolante dalla sentenza di rinvio, spettava a loro allegare e sostanziare i fatti rilevanti per stabilire l'ammontare della mercede dovuta. Ora, limitandosi ad apoditticamente affermare di avere allegato che il valore della prestazione eseguita corrispondeva alla percentuale di esecuzione dell'opera, senza però indicare con un preciso riferimento agli atti di causa dove ciò sarebbe avvenuto, le ricorrenti non soddisfano le esigenze di motivazione che permettono al Tribunale federale di scostarsi dalla fattispecie accertata nella sentenza impugnata (sopra consid. 2).  
Quando poi, discutendo liberamente le prove agli atti, le ricorrenti rimproverano alla Corte cantonale di non averne spontaneamente dedotto che la percentuale del valore dell'opera eseguita (95 %) era addirittura superiore alla percentuale della sua esecuzione (93 %), esse misconoscono il ruolo - descritto sopra - che le parti devono svolgere in un procedimento retto dalla massima dispositiva. Inconferente si rivela infine il rinvio all'art. 42 cpv. 2 CO, norma che può alleggerire l'onere della prova, ma non sminuisce l'obbligo di allegare e sostanziare, nella misura possibile, tutti i fatti rilevanti (DTF 133 III 462 consid. 4.4.2 pag. 471; sentenza 4A_355/2018 del 3 gennaio 2019 consid. 8). 
 
6.  
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela, nella ridotta misura in cui è ammissibile, infondato e come tale va respinto. Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 7'000.-- sono poste a carico delle ricorrenti in solido. 
 
3.  
Le ricorrenti verseranno, con vincolo di solidarietà, all'opponente la somma di fr. 8'000.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale. 
 
4.  
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 24 maggio 2022 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Hohl 
 
Il Cancelliere: Piatti