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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
9C_558/2019  
 
 
Sentenza del 2 marzo 2020  
 
II Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudici federali Parrino, Presidente, 
Meyer, Stadelmann, 
Cancelliera Cometta Rizzi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Francesca Lepori Colombo, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, Via dei Gaggini 3, 6500 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione per l'invalidità (rendita d'invalidità), 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 3 luglio 2019 (32.2018.151). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. A.________, nato nel 1978, attivo come montatore di impianti sanitari e di riscaldamenti, ha presentato nel 2002 una domanda di prestazioni AI, lamentando tendiniti ad entrambe le mani. L'Ufficio invalidità del Cantone Ticino (di seguito UAI) gli ha riconosciuto il diritto a provvedimenti professionali, garantendo una riformazione professionale dal 2003 al 2005 come progettista nella tecnica della costruzione di impianti di riscaldamento, terminata con successo, ovvero con l'integrazione in tale attività con perdita economica iniziale del 28%, senza diritto a una rendita d'invalidità.  
 
A.b. Una nuova domanda di prestazioni, inoltrata da A.________ nell'ottobre del 2011 per vertigini e difficoltà di concentrazione, è stata rifiutata dall'UAI con decisione del 18 maggio 2012, considerata l'assenza dell'anno d'incapacità lavorativa di almeno il 40% senza notevoli interruzioni.  
 
A.c. Una terza richiesta di prestazioni è stata formulata da A.________ nel dicembre 2015, con riferimento alla formazione di una ciste nella ghiandola seminale sinistra. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi, tra cui la perizia pluridisciplinare del 12 marzo 2018 del Servizio Accertamento Medico dell'UAI (di seguito SAM), con consulto psichiatrico, reumatologico, neurologico e urologico e il complemento del 19 luglio 2018, le cui conclusioni sono state condivise dal dott. B.________ del Servizio Medico Regionale TI/GR dell'UAI (di seguito SMR), l'UAI con decisione del 27 luglio 2018 ha negato il diritto a una rendita d'invalidità, segnatamente per l'assenza dell'incapacità lavorativa di almeno il 40% in media durante un anno senza notevole interruzione.  
 
B.   
A.________ si è aggravato al Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone Ticino il 12 settembre 2018. 
Con giudizio del 3 luglio 2019 il Tribunale cantonale ha respinto il gravame e confermato la decisione di rifiuto del diritto a una rendita d'invalidità dell'AI, come pure di provvedimenti professionali. 
 
C.   
Il 4 settembre 2019 (timbro postale) A.________ inoltra un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, cui chiede l'annullamento del giudizio cantonale e della decisione del 27 luglio 2018 dell'UAI e il rinvio degli atti all'amministrazione per nuova decisione dopo complemento istruttorio mediante l'allestimento di una perizia pluridisciplinare. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente. Tuttavia, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF (sulle esigenze di motivazione cfr. DTF 140 III 86 consid. 2 pag. 88 seg. con riferimenti), il cui mancato rispetto determina l'inammissibilità del gravame (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF), esso considera di regola solo gli argomenti proposti nell'atto di ricorso (DTF 140 III 86 consid. 2 pag. 89 con riferimenti). Quanto ai fatti, in linea di principio il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti fattuali operati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo se è stato effettuato in modo manifestamente inesatto (DTF 140 III 16 consid. 2.1 pag. 18 con riferimenti, rispettivamente 137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62 seg.) o in violazione del diritto nel senso dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF), e a condizione che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Oggetto del contendere è il diritto di A.________ a prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità a seguito della sua terza domanda inoltrata nel novembre 2016. Considerati i motivi e le conclusioni del gravame, la lite verte essenzialmente sull'apprezzamento dell'incarto medico operato dal Tribunale cantonale, segnatamente in relazione allo stato di salute e alla capacità lavorativa del ricorrente.  
 
2.2. Nei considerandi del giudizio impugnato, la Corte cantonale ha già esposto in modo dettagliato le norme legali e la prassi in materia, rammentando in particolare la nozione d'invalidità e i presupposti per la concessione di una rendita d'invalidità (art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 4-8 e 16 LPGA; art. 28 cpv. 1 e 29 cpv. 1 LAI), con particolare riguardo ai compiti del medico al fine di tale valutazione, il valore probatorio generalmente riconosciuto ai referti medici (cfr. DTF 134 V 231 consid. 5.1 pag. 232; 125 V 351 consid. 3 pag. 352 seg.), in specie a quelli fatti allestire dall'amministrazione conformemente alle regole di procedura applicabili (cfr. art. 59 cpv. 1 bis LAI; sentenza 9C_542/2011 del 26 gennaio 2012 consid. 4.1 con riferimenti). A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione.  
 
3.  
 
3.1. Il Tribunale cantonale ha ritenuto pieno valore probatorio agli accertamenti operati dall'amministrazione, e ha pertanto condiviso le conclusioni del dott. B.________ del SMR nel suo rapporto finale del 13 marzo 2018, come pure nelle successive annotazioni del 23 luglio 2018 e del 5 dicembre 2018, con cui egli ha aderito alle argomentazioni degli specialisti del SAM espresse nella perizia pluridisciplinare (in campo reumatologico, neurologico, urologico e psichiatrico) del 12 marzo 2018 e nei successivi complementi del 19 luglio 2018, rispettivamente dell'11 dicembre 2018. La Corte cantonale ha in particolare confermato le inabilità lavorative indicate nella decisione impugnata, ovvero un'inabilità lavorativa del 50% dall'agosto 2015, del 100% dal marzo 2016, dello 0% dal maggio 2016, del 100% dal 26 agosto 2016, dello 0% dal 27 novembre 2016, del 100% dal 6 novembre 2017 e dello 0% dal 2 dicembre 2017. In considerazione dell'assenza di incapacità lavorativa duratura di almeno il 40% per un anno dalla sua insorgenza (art. 28 cpv. 1 lett. b LAI), la Corte cantonale ha confermato l'assenza del diritto a una rendita d'invalidità, rispettivamente a provvedimenti professionali.  
 
3.2. Il ricorrente censura per contro l'accertamento valetudinario operato, a suo dire lacunoso e dunque inaffidabile.  
 
4.  
 
4.1. Per giurisprudenza consolidata, gli accertamenti dell'autorità giudiziaria di ricorso in merito al danno alla salute, alla capacità lavorativa dell'assicurato e all'esigibilità di un'attività professionale - nella misura in cui quest'ultimo giudizio non si fonda sull'esperienza generale della vita - riguardano questioni di fatto che possono essere riesaminate da questa Corte solo in maniera molto limitata (cfr. consid. 1; DTF 132 V 393 consid. 3.2 pag. 398).  
 
4.2. Ora, nel ricorso non viene fatto valere nulla che consenta di concludere per un accertamento dei fatti determinanti manifestamente inesatto, ovvero arbitrario o contrario al diritto nel senso dell'art. 97 cpv. 1 in relazione con l'art. 95 lett. a LTF, e che giustifichi di procedere a una rettifica secondo l'art. 105 cpv. 2 LTF. Le censure del ricorrente, in merito alla validità della perizia pluridisciplinare del 12 marzo 2018 e delle successive integrazioni, sono infondate e non trovano riscontri negli accertamenti effettuati dalla Corte cantonale. Le valutazioni sullo stato di salute e le ripercussioni sulla capacità lavorativa spettano al medico e sono state, nel caso concreto, valutate dallo specialista del SMR, segnatamente sulla base delle risultanze dei periti del SAM. In particolare le conclusioni peritali sono anche il risultato di un'esauriente discussione, tra i medici periti del SAM, successiva all'esame del ricorrente. I periti del SAM sono stati concordi nel concludere che non vi è alcuna patologia con effetto sulla capacità lavorativa. Il ricorrente è abile al lavoro al 100% come progettista di impianti di riscaldamento, di ventilazione e climatizzazione: non vi sono deficit funzionali. Tale capacità lavorativa è presente, salvo alcuni periodi riconducibili a interventi operatori, rispettivamente a riabilitazione. In concreto l'insorgente ha presentato una capacità lavorativa del 50% dall'agosto 2015 al febbraio 2016, dello 0% nel periodo da marzo ad aprile 2016 a causa delle cure, degli accertamenti e di un'operazione a livello urologico, del 100% dal maggio al 25 agosto 2016, rispettivamente dello 0% dal 26 agosto al 26 novembre 2016 per un intervento di artroscopia all'anca sinistra e dal 6 novembre al 1° dicembre 2017 per una degenza per riabilitazione. Per i restanti periodi il ricorrente è stato riconosciuto abile al lavoro al 100%.  
L'insorgente non può essere seguito allorquando si limita a emettere opinioni personali in riferimento alla lettura dei risultati della perizia, rispettivamente quando ripropone quanto affermato dal suo medico curante, dott. C.________, il 3 agosto 2018. Ora, tale valutazione, come pure quella dell'altro medico curante (ci si riferisce al rapporto del dott. D.________ del 7 maggio 2018) sono già state considerate da tutti i periti del SAM, rispettivamente dal dott. B.________ del SMR su invito del Tribunale cantonale, i quali sono unanimi nello stabilire l'assenza di elementi idonei a modificare quanto espresso nella perizia del 12 marzo 2018. Nemmeno può essere seguito il ricorrente quando critica il pieno valore probatorio (sul tema cfr. DTF 134 V 231 consid. 5.1 pag. 232) accertato dalla Corte cantonale in merito ai referti peritali, ribadendo che i periti non avrebbero potuto individuare le cause dei suoi dolori pelvici e tremori, all'origine, a suo dire di un'incapacità al lavoro. Non spetta all'insorgente determinarsi, per lo più in termini appellatori (sul tema cfr. DTF 137 IV 1 consid. 4.2.3 pag. 5 con riferimenti) sulla capacità lavorativa (cfr. consid. 4.1), come neppure le conclusioni di una perizia medica sono suscettibili di essere messe in discussione solo perché i periti non hanno potuto individuare le cause di determinati sintomi riscontrati. Un mandato terapeutico non va difatti confuso con un mandato peritale (sul tema cfr. sentenza 9C_459/2019 del 5 novembre 2019 consid. 4 con riferimenti). 
 
4.3. In esito alle suesposte considerazioni, non vi sono motivi per distanziarsi dalle conclusioni accertate dal Tribunale cantonale, sia in relazione allo stato di salute che sulle sue ripercussioni sulla capacità lavorativa. Il ricorso deve pertanto essere respinto, senza dover procedere a una nuova valutazione dello stato di salute, cosi come espressamente richiesto nel gravame.  
 
5.   
Le spese giudiziarie, che seguono la soccombenza, devono essere poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
 
Lucerna, 2 marzo 2020 
 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Parrino 
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi