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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_488/2020  
 
 
Sentenza del 2 giugno 2021  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Escher, Giudice presidente, 
Marazzi, Schöbi. 
Cancelliere Savoldelli. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________ SA, 
opponente, 
 
Ufficio esecuzioni e fallimenti 
della Regione Maloja, Chesa Ruppanner, 
casella postale 330, 7503 Samedan, 
 
Oggetto 
realizzazione di un fondo agli incanti, 
stato di ripartizione, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 20 aprile 2020 
dalla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale cantonale dei Grigioni, quale autorità di vigilanza sull'esecuzione e sul fallimento (KSK 19 8). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Con sentenza del 20 aprile 2020, la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale cantonale dei Grigioni, in qualità di autorità di vigilanza sull'esecuzione e sul fallimento, ha respinto, nella misura in cui non fosse diventato privo di oggetto, il ricorso presentato il 7 febbraio 2019 da A.________ contro lo stato di ripartizione 14 gennaio/6 febbraio 2019, dell'Ufficioesecuzioni e fallimenti della Regione Maloja. 
Detto stato di ripartizione è relativo ad un'esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare promossa nei confronti di A.________ dalla B.________ SA. 
 
B.  
Con ricorso che porta la data del 20 maggio 2020, consegnato all'Ambasciata svizzera di Roma e poi integrato con scritti del 6, 18 e 31 agosto successivo, A.________ ha impugnato il giudizio della Corte cantonale grigionese davanti al Tribunale federale, chiedendo: di "dichiarare nullo il nuovo piano di riparto del 6 febbraio 2020"; inoltre, che vengano "ricalcolate e modulate le imposte sulla plusvalenza cantonale e comunale" ed eliminate "de todo le voci di addebito indicate ai punti 6, 7 e 8". 
 
Con ordinanza del 7 settembre 2020, la Giudice presidente ha respinto sia l'istanza di sospensione della causa che la richiesta di concessione dell'effetto sospensivo formulate dal ricorrente. Non sono state chieste osservazioni nel merito, ma sono stati acquisiti gli atti cantonali. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
L'insorgente, che afferma di possedere la cittadinanza italiana e svizzera ed essere di lingua madre italiana, ha formulato il proprio gravame in quest'ultima lingua. Appare allora opportuno, in deroga alla regola dell'art. 54 cpv. 1 LTF, redigere il presente giudizio in lingua italiana e non in quella tedesca, utilizzata dal Tribunale cantonale dei Grigioni (sentenza 5A_41/2019 del 22 gennaio 2020 consid. 1.1). 
 
2.  
Giusta l'art. 100 cpv. 1 e 2 lett. a LTF, il termine per ricorrere contro le decisioni delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento è di dieci giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione querelata. 
 
2.1. I termini la cui decorrenza dipende da una notificazione o dal verificarsi di un evento decorrono a partire dal giorno successivo (art. 44 cpv. 1); una notificazione recapitabile solo dietro firma del destinatario o di un terzo autorizzato a riceverla è reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso (art. 44 cpv. 2). Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente (art. 45 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti vanno consegnati al Tribunale federale oppure, al suo indirizzo, alla Posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF).  
 
2.2. Una notificazione viziata, segnatamente l'indicazione inesatta o incompleta dei rimedi giuridici o la mancanza di tale indicazione, qualora sia prescritta, non può causare alcun pregiudizio alle parti (art. 49 LTF). Se, per un motivo diverso dalla notificazione viziata, una parte o il suo patrocinatore sono stati impediti senza loro colpa di agire nel termine stabilito, quest'ultimo è restituito in quanto, entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento, la parte ne faccia domanda motivata e compia l'atto omesso (art. 50 cpv. 1 LTF).  
 
3.  
 
3.1. Nella fattispecie, il ricorrente aveva indicato alla Corte cantonale che il suo recapito in Svizzera era presso C.________ e i Giudici grigionesi hanno effettivamente inviato la sentenza emessa il 20 aprile 2020 a tale indirizzo. Non essendo stato ritirato entro il termine di giacenza alla posta, l'invio raccomandato è tornato tuttavia al mittente.  
Preso atto del fatto che la notifica del giudizio all'indirizzo indicato era corretta (art. 49 LTF e contrario), e non essendovi dubbio anche sul fatto che il ricorrente doveva attendersela, poiché la procedura stava proseguendo regolarmente il suo corso, pure in casu va quindi concluso che il plico raccomandato contenente la pronuncia del Tribunale cantonale dei Grigioni dev'essere considerato come recapitato il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna (23 aprile 2020), ovvero il 30 aprile 2020 (art. 44 cpv. 2 LTF; sentenza 5A_929/2017 del 14 febbraio 2018 consid. 2 con ulteriori rinvii), di modo che, essendo il 10 maggio 2020 una domenica, il termine di dieci giorni per ricorrere veniva a scadere lunedì 11 maggio 2020 (art. 102 cpv. 2 lett. a in relazione con l'art. 45 cpv. 1 LTF). 
Come da indicazione contenuta nell'impugnativa, l'insorgente ha tuttavia consegnato il proprio ricorso all'ambasciata svizzera di Roma, affinché quest'ultima lo trasmettesse al Tribunale federale, unicamente il 20 maggio 2020, di modo che il gravame risulta tardivo. 
 
3.2. Nel contempo, date non sono nemmeno le condizioni per una restituzione del termine giusta l'art. 50 cpv. 1 LTF.  
 
3.2.1. La restituzione del termine per ricorrere presuppone l'adempimento di tre condizioni cumulative: un impedimento non colpevole della parte o del suo rappresentante, l'inoltro della domanda di restituzione e l'esecuzione dell'atto omesso entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento. Il Tribunale federale esamina la domanda di restituzione del termine sulla base dei mezzi di prova forniti dall'istante (DTF 119 II 86 consid. 2a; JEAN-MAURICE FRÉSARD, COMMENTAIRE DE LA LTF, 2a ed. 2014, N. 5 SEGG. AD ART. 50 LTF).  
 
3.2.2. Nel gravame, il ricorrente rileva di avere avuto notizia del giudizio del Tribunale dei Grigioni solo il 19 maggio 2020 - grazie alla trasmissione alla madre del piano di riparto da parte dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti (allegato 2, che menziona il giudizio cantonale) - ma di non avere ricevuto copia della sentenza in quanto C.________, al quale è stato indirizzato, è stato colpito da infarto il 21 aprile 2020 e non ha quindi potuto ritirarlo. Così argomentando, senza per altro richiamarsi all'art. 50 cpv. 1 LTF, non dimostra tuttavia l'assenza di colpa richiesta per l'applicazione di questa norma. In effetti, riguardo al momento in cui sarebbe venuto a conoscenza del ricovero di C.________ e alle circostanze dello stesso nulla si sa, poiché l'allegato 1 al ricorso non porta nessun'altra data se non quella del 21 aprile 2020 e nemmeno contiene dettagli clinici, che sono stati forniti solo successivamente (con i complementi al ricorso del 6 agosto 2020, ben oltre il termine dei 30 giorni previsto dall'art. 50 cpv. 1 LTF per una domanda di restituzione del termine).  
 
3.2.3. Di conseguenza, già perché il ricorso è stato inoltrato dopo lo scadere del termine di dieci giorni previsto dall'art. 100 cpv. 2 lett. a LTF senza addurre prove sufficienti per sostanziare l'assenza di colpa necessaria per una richiesta di restituzione del termine, detta richiesta - formulata per altro solo in maniera indiretta - va respinta e il gravame dev'essere dichiarato inammissibile, poiché tardivo.  
 
3.3. A titolo abbondanziale si può in ogni caso aggiungere che, se anche l'impugnativa fosse stata introdotta nel rispetto dei termini di legge, l'esito del litigio non cambierebbe e porterebbe comunque a una dichiarazione di inammissibilità del ricorso.  
 
3.3.1. In effetti, siccome è stato redatto senza avere conoscenza dei contenuti del querelato giudizio - che l'insorgente ha rinunciato a procurarsi, per lo meno in copia, rivolgendosi direttamente alla Corte cantonale - neppure si confronta con esso, come invece richiesto dall'art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 142 III 364 consid. 2.4 con rinvii; sentenze 5A_914/2019 del 15 aprile 2021 consid. 2.1 e 5A_276/2018 del 2 maggio 2018 consid. 2.5).  
 
3.3.2. D'altra parte, gli scritti fatti pervenire al Tribunale federale il 6, 18 e 31 agosto 2020 non possono essere presi in considerazione in quanto, e come già detto: (a) letti quali più complete richieste di restituzione dei termini (segnatamente il primo, di data 6 agosto 2020), vengono presentati manifestamente oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 50 cpv. 1 LTF; (b) letti quali complementi al ricorso (segnatamente il secondo e il terzo, di data 18 e 31 agosto 2021) sono nuovamente tardivi poiché, in assenza delle condizioni per una restituzione, il termine perentorio per ricorrere scadeva l'11 maggio 2020 (precedente consid. 3.1 e art. 47 cpv. 1 LTF, da cui risulta che i termini stabiliti dalla legge non possono essere prorogati).  
 
4.  
Per quanto precede, l'istanza di restituzione dei termini è respinta e il ricorso, in quanto tardivo, è inammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non sono dovute ripetibili né all'autorità esecutiva (art. 68 cpv. 3 LTF), né all'opponente, che ha risposto all'istanza di concessione dell'effetto sospensivo senza fare appello a un legale, e non ne ha chieste (sentenza 5A_41/2019 del 22 gennaio 2020 consid. 6). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
L'istanza di restituzione dei termini è respinta. 
 
2.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
3.  
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
4.  
Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale cantonale dei Grigioni, quale autorità di vigilanza sull'esecuzione e sul fallimento. 
 
 
Losanna, 2 giugno 2021 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Giudice presidente: Escher 
 
Il Cancelliere: Savoldelli