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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_113/2021  
 
 
Sentenza del 2 settembre 2022  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Hohl, Presidente, 
Kiss, Niquille, 
Cancelliere Savoldelli. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dagli avv. Patrick Untersee ed Enrico Grassi, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________ Sagl, 
patrocinata dall'avv. Matteo Biaggi, 
opponente. 
 
Oggetto 
contratto di lavoro, 
 
ricorso in materia civile e ricorso sussidiario in materia costituzionale contro la sentenza emanata il 15 gennaio 2021 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (12.2020.65). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Esperito il tentativo di conciliazione, con petizione del 16 luglio 2018 A.________ ha convenuto in giudizio B.________ Sagl, sua ex datrice di lavoro, domandandone la condanna al pagamento di fr. 20'366.87 oltre a interessi, relativi a pretese salariali. Il 28 aprile 2020, il Pretore ha accolto la petizione limitatamente a fr. 4'947.40 oltre a interessi. 
Con reclamo del 25 maggio 2020, redatto dal Sindacato C.________ in sua rappresentanza, A.________ ha chiesto la riforma del giudizio di prima istanza nel senso di accogliere la petizione limitatamente a fr. 10'310.20. Ritenendo che le condizioni per permetterne una conversione del reclamo in appello non fossero date, con sentenza del 15 gennaio 2021 la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha decretato l'irricevibilità del reclamo, perché la sentenza del Pretore avrebbe dovuto essere impugnata con un appello.  
 
B.  
Il 17 febbraio 2021, A.________ ha impugnato il giudizio di inammissibilità pronunciato dalla Corte ticinese per mezzo di un ricorso in materia civile e di un ricorso sussidiario in materia costituzionale davanti al Tribunale federale. Egli ne ha chiesto l'annullamento con rinvio degli atti all'istanza inferiore, affinché si pronunci nuovamente sulla causa. 
Chiamato ad esprimersi, il Tribunale d'appello ha rinunciato a presentare osservazioni. Con risposta del 12 marzo 2021, l'opponente ha invece domandato che il ricorso sia respinto. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
L'insorgente ha presentato contemporaneamente un ricorso in materia civile e un ricorso sussidiario in materia costituzionale. Il Tribunale federaleesamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei rimedi giuridici che gli vengono sottoposti (DTF 143 III 140 consid. 1). 
 
1.1. La sentenza impugnata è stata emanata dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 LTF) in una causa civile che trae il suo fondamento da un contratto di lavoro (art. 72 cpv. 1 LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è inammissibile nelle controversie in materia di diritto del lavoro se il valore litigioso è inferiore a fr. 15'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. a LTF). Quando il valore litigioso non raggiunge l'importo di fr. 15'000.--, il ricorso ordinario è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto d'importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF). In caso di ricorso contro una decisione finale il valore litigioso è determinato dalle conclusioni rimaste controverse davanti all'autorità inferiore (art. 51 cpv. 1 lett. a LTF). Gli interessi, i frutti, le spese giudiziarie e le ripetibili fatti valere come pretese accessorie, non entrano in linea di conto (art. 51 cpv. 3 LTF).  
Nella fattispecie è pacifico che la soglia di fr. 15'000.-- prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett. a LTF per l'inoltro di un ricorso in materia civile in una controversia in materia di diritto del lavoro non è raggiunta, perché le conclusioni davanti all'istanza inferiore miravano al riconoscimento di un importo complessivo di fr. 10'310.20 (art. 51 cpv. 1 lett. a LTF). Ciò nonostante, il ricorrente reputa che il rimedio ordinario del ricorso in materia civile sia ammissibile, perché la controversia concernerebbe una questione di diritto d'importanza fondamentale nel senso dell'art. 74 cpv. 2 lett. a LTF, che identifica nella domanda a sapere se, ai fini di una possibile conversione di un rimedio (in casu, di un reclamo in appello), la rappresentanza professionale di un sindacato possa essere sempre paragonata a quella di un avvocato, oppure no.  
 
1.2. I presupposti dell'art. 74 cpv. 2 lett. a LTF sono soddisfatti quando sussiste un interesse generale e impellente al chiarimento di una questione controversa da parte della massima istanza nazionale, per ottenere un'applicazione uniforme del diritto federale ed eliminare una notevole insicurezza giuridica. Una questione giuridica d'importanza fondamentale va ammessa in maniera restrittiva (DTF 138 I 143 consid. 1.1.2) e non è data né se la domanda posta può riproporsi in qualsiasi momento in un caso con un valore di lite sufficiente (DTF 137 III 580 consid. 1.1), né se essa concerne l'applicazione di una norma di diritto cantonale, in relazione alla quale il Tribunale federale ha un potere di esame limitato (DTF 138 I 232 consid. 2.3).  
L'esistenza delle condizioni richieste dall'art. 74 cpv. 2 lett. a LTF va sostanziata da chi ricorre; diversamente, il rimedio è inammissibile (DTF 140 II 501 consid. 1.3; 134 III 267 consid. 1.2). 
 
1.3. Come detto, la questione di diritto d'importanza fondamentale consisterebbe qui nel sapere se, ai fini di una possibile conversione di un rimedio, la rappresentanza professionale di un sindacato possa sempre essere paragonata a quella di un avvocato, oppure no. Secondo l'insorgente, la Corte cantonale avrebbe in effetti a torto considerato la rappresentanza professionale di un sindacato come quella di un avvocato e altrettanto a torto avrebbe derivato le stesse conseguenze giuridiche in caso di errore nella scelta di un rimedio di diritto, nonostante fosse in presenza di "questioni prettamente tecniche e procedurali", che avrebbero imposto una differenziazione.  
Una questione di diritto d'importanza fondamentale giusta l'art. 74 cpv. 2 lett. a LTF non è tuttavia data. Come indicato nella recente sentenza 4A_145/2021 del 27 ottobre 2021 (consid. 1.4) - relativa ad una fattispecie analoga sia per la questione posta che per la motivazione addotta - il quesito formulato potrebbe infatti riproporsi anche in un caso con un valore di lite conforme all'art. 74 cpv. 1 lett. a LTF. Inoltre, va constatato che la tesi proposta dall'insorgente a fondamento dell'ammissibilità del ricorso in materia civile non è motivata a sufficienza. Infine, non si può nemmeno trascurare che - conformemente all'art. 68 cpv. 2 lett. d CPC - la regolamentazione di dettaglio della rappresentanza professionale è nella fattispecie oggetto dell'art. 12 della legge di applicazione del codice di diritto processuale civile svizzero del 24 giugno 2010 (LACPC; RL/TI 270.100) e, di conseguenza, di una norma di diritto cantonale, in relazione all'applicazione della quale il Tribunale federale dispone di un potere d'esame solo limitato. 
 
1.4. Rivolta contro una decisione finale (art. 117 in relazione con l'art. 90 LTF) di un tribunale cantonale di ultima istanza (art. 114 in relazione con l'art. 75 cpv. 1 e 2 LTF), inoltrata nei termini (art. 117 in relazione con l'art. 100 cpv. 1 LTF) e presentata da persona legittimata a ricorrere (art. 115 LTF), l'impugnativa va per contro trattata quale ricorso sussidiario in materia costituzionale.  
Dato che l'istanza precedente ha dichiarato inammissibile il gravame davanti ad essa interposto, di per sé lecita è infatti anche la conclusione puramente cassatoria e di rinvio contenuta nel ricorso (art. 107 LTF; DTF 138 III 46 consid. 1.2; per quanto riguarda le spese e le ripetibili in sede cantonale, cfr. però il successivo consid. 7). 
 
2.  
 
2.1. Con ricorso sussidiario in materia costituzionale è lecito lamentare solo la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF). Il rispetto di tali diritti non è inoltre esaminato d'ufficio, perché bisogna specificare quali di essi si ritengono lesi ed esporre le censure con precisione (art. 117 in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF); critiche appellatorie sono inammissibili (DTF 142 III 364 consid. 2.4; 141 I 36 consid. 1.3).  
 
2.2. Di principio, il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti stabiliti dall'autorità inferiore (art. 118 cpv. 1 LTF); può rettificare o completare i relativi accertamenti se sono stati svolti in violazione del diritto ai sensi dell'art. 116 LTF (art. 118 cpv. 2 LTF). Chi ricorre deve quindi spiegare con precisione perché l'accertamento di un fatto rilevante per l'esito del procedimento è manifestamente insostenibile, cioè è in chiara contraddizione con la situazione reale, si basa su una svista evidente o è privo di qualsiasi giustificazione oggettiva (art. 117 in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 136 I 332 consid. 2.2).  
 
3.  
 
3.1. Come nel caso oggetto della sentenza 4A_145/2021, la Corte cantonale ha considerato che l'insorgente, rappresentato da un'organizzazione sindacale, aveva coscientemente introdotto un rimedio di cui, usando la dovuta diligenza, non poteva ignorare il carattere errato.  
Preso atto del fatto che un mandatario al quale compete la rappresentanza professionale in giudizio aveva scelto coscientemente una via di ricorso che non poteva ignorare essere sbagliata - a maggior ragione, se si considera che la decisione di prima istanza indicava dei rimedi di diritto corretti - ha di conseguenza escluso anche la possibilità di conversione del mezzo di impugnazione (da reclamo in appello).  
 
3.2. Patrocinato dagli stessi legali che avevano redatto il ricorso nella procedura 4A_145/2021 e in analogia a tale scritto, l'insorgente ritiene invece che il giudizio impugnato sia frutto di accertamenti di fatto manifestamente inesatti e di un'applicazione insostenibile del diritto federale, leda il suo diritto di essere sentito, il principio della buona fede e il divieto del formalismo eccessivo.  
Nel contempo, considera che la sentenza impugnata non sia condivisibile nemmeno per quanto riguarda l'assegnazione delle ripetibili. In primo luogo, perché la Corte cantonale avrebbe dovuto entrare nel merito dell'impugnativa; in secondo luogo, poiché i costi di rappresentanza della controparte sarebbero stati inutilmente cagionati dal Tribunale d'appello medesimo, che ha assegnato un termine per formulare una risposta per poi ritenere il reclamo irricevibile.  
 
4.  
Nel capitolo "accertamento dei fatti effettuato in violazione del diritto" l'insorgente rileva (tra l'altro) che l'istanza inferiore ha indicato che egli "era patrocinato mediante una rappresentanza professionale, senza però meglio precisare e quindi effettuare le opportune considerazioni". A suo avviso, i Giudici ticinesi avrebbero dovuto "differenziare questo tipo di rappresentanza, assai limitata, in quanto ammissibile unicamente in materia di diritto del lavoro, dalla rappresentanza professionale esercitata dagli avvocati". 
 
4.1. La questione sollevata non è tuttavia di fatto, bensì di diritto (sentenza 4A_145/2021 del 27 ottobre 2021 consid. 3). La rappresentanza da parte di un'organizzazione sindacale risulta in effetti anche dal giudizio impugnato e sono semmai le conseguenze tratte in merito alla stessa che non trovano l'accordo del ricorrente. Inoltre, atto a dimostrare la lesione di un diritto costituzionale in relazione all'accertamento dei fatti non è nemmeno quanto ulteriormente indicato nei p.ti 11-14 del ricorso, perché le osservazioni svolte in quella sede si esauriscono nella presentazione di un'opinione differente in merito alla fattispecie, ciò che non basta (art. 117 in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF).  
 
4.2. Respinte tutte le critiche presentate nel capitolo "accertamento dei fatti effettuato in violazione del diritto" va quindi constatato che i fatti che emergono dal giudizio impugnato sono gli unici a poter essere considerati anche dal Tribunale federale (art. 118 cpv. 1 LTF).  
 
5.  
Dopo avere criticato l'accertamento dei fatti, il ricorrente lamenta la violazione del diritto di essere sentito. Da un lato, in relazione alla motivazione fornita nel giudizio impugnato; d'altro lato, in relazione alla sua mancata consultazione, prima della pronuncia dello stesso. 
 
5.1. Dall'art. 29 cpv. 2 Cost. sono dedotte diverse garanzie, tra cui il diritto ad una decisione motivata. La motivazione è sufficiente quando una parte è messa in condizione di rendersi conto della portata del provvedimento che la concerne e di poterlo impugnare con cognizione di causa (DTF 143 III 65 consid. 5.2; 142 II 154 consid. 4.2).  
L'autorità non è obbligata a discutere tutti i fatti, i mezzi di prova e le censure presentati dalle parti; può limitarsi a quelli che ritiene rilevanti (DTF 141 V 557 consid. 3.2.1; 137 II 266 consid. 3.2). Nella misura in cui si comprendono le ragioni che hanno condotto ad una decisione, l'art. 29 cpv. 2 Cost. è rispettato (sentenza 4A_400/2019 del 17 marzo 2020 consid. 5.7.3, non pubblicato in DTF 146 III 265). 
 
5.2. Ora, la censura formulata nel ricorso è soltanto frammentaria e quindi non conforme all'art. 117 in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF (precedente consid. 2.1). Sia come sia, essa è infondata.  
Le ragioni che hanno condotto la Corte cantonale a scartare l'ipotesi della conversione del reclamo in appello appaiono infatti più che chiare (precedente consid. 3.1) e ciò non può che valere anche per il ricorrente, che le ha individuate e contestate in questa sede.  
 
5.3. Sostanziata in maniera frammentaria e quindi inammissibile (art. 117 in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF), è pure la critica secondo cui, prima di prendere la propria decisione, la Corte cantonale avrebbe dovuto consultarlo.  
Quand'anche da considerarsi sufficientemente motivata, sarebbe poi da respingere. Come nel caso oggetto della sentenza 4A_145/2021 del 27 ottobre 2021, l'insorgente non contesta infatti che il mezzo di impugnazione corretto era quello dell' appello (art. 308 cpv. 1 e 2 CPC; sentenza 5A_782/2020 del 23 agosto 2021 consid. 5.2). Nel contempo, nemmeno fa valere l'esistenza di vizi che giustificassero l'assegnazione di un termine per porvi rimedio (art. 132 cpv. 1 CPC), di modo che le osservazioni fatte nel considerando 4.2 di quel giudizio (per respingere una critica del tutto simile) possono essere richiamate anche qui. In analogia a quanto indicato nella sentenza 4A_145/2021, va in particolare osservato che il diritto di essere sentiti in merito a un'argomentazione giuridica è dato solo quando un'autorità intende basarsi su norme legali la cui presa in considerazione non può essere ragionevolmente prevista (DTF 145 I 167 consid. 4.1), ciò che non era però affatto il caso nella fattispecie, in relazione all'articolo che regola l'impugnazione mediante appello (art. 308 CPC, cui per altro già si riferiva anche la sentenza del Pretore indicando i rimedi di diritto).  
 
6.  
Sempre sul piano costituzionale, come richiesto nell'ambito di un ricorso sussidiario (art. 116 LTF), l'insorgente lamenta quindi la lesione del principio della buona fede e del divieto del formalismo eccessivo. 
 
6.1. Vietato dall'art. 29 cpv. 1 Cost., il formalismo eccessivo è dato quando la stretta applicazione di norme di procedura non è giustificata da nessun interesse degno di protezione, diventa fine a sé stessa, complica in maniera insostenibile la realizzazione del diritto materiale o l'accesso ai tribunali (DTF 145 I 201 consid. 4.2.1; 142 I 10 consid. 2.4.2; sentenza 4A_467/2020 dell'8 settembre 2021 consid. 2.5.1).  
La facoltà di convertire un rimedio di diritto è anch'essa un'espressione del principio del divieto del formalismo eccessivo (FABIENNE HOHL, Procédure civile, vol. II, 2aed. 2010, n. 2228 pag. 408 seg.; YVES DONZALLAZ, Commentaire de la LTF, n. 1021 pag. 444; MARTIN H. STERCHI, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, vol. II, n. 2 ad art. 311 CPC). Se l'insorgente, patrocinato da un professionista, ha volutamente scelto una via di diritto piuttosto che un'altra, non potendo ignorare che la via scelta fosse errata, una conversione è tuttavia esclusa (sentenze 4A_145/2021 del 27 ottobre 2021 consid. 5.1; 4D_32/2021 del 27 ottobre 2021 consid. 6.2; 5A_46/2020 del 17 novembre 2020 consid. 4.1.2; 5A_786/2020 del 26 ottobre 2020 consid. 3.3.1; 5A_221/2018 del 4 giugno 2018 consid. 3.1.1). 
 
6.2. Contrariamente a quanto sostenuto nell'impugnativa, una conversione va però scartata anche nella fattispecie. Nella situazione descritta nella sentenza cantonale (consid. 6, con riferimento all'uso del termine reclamo a molteplici riprese davanti all'istanza inferiore), il giungere alla conclusione che l'inoltro di un reclamo fosse voluto e non il frutto di una semplice svista, è in effetti tutt'altro che insostenibile.  
Nel contempo, troppo formalista non può essere valutata nemmeno la decisione di non fare distinzioni tra la rappresentanza da parte di un avvocato e quella del sindacato che ha redatto l'impugnativa davanti al Tribunale d'appello. Come osservato nella sentenza 4A_145/2021 (consid. 5.2.3), relativa ad un caso analogo e che coinvolgeva per altro anche lo stesso sindacato, la negligenza in cui quest'ultimo è incorso nell'inoltrare un reclamo invece di un appelloè infatti grossolana, in quanto: (a) la conclusione su cui si era espresso il Pretore riguardava fr. 20'366.87 (precedente consid. A), quindi un importo ben al di sopra della soglia di fr. 10'000.-- necessaria per l' appello (art. 308 cpv. 2 CPC; sentenza 5A_782/2020 del 23 agosto 2021 consid. 5.2); (b) in relazione all'importo previsto dall'art. 308 cpv. 2 CPC, cui rinviava anche il Pretore in calce al suo giudizio, non sono previste eccezioni.  
 
6.3. A una miglior sorte non è infine destinato il riferimento alla buona fede procedurale, contenuto al p.to 20 del ricorso.  
Con un ulteriore rinvio alla sentenza 4A_145/2021 (consid. 5.2.4), va in effetti rilevato che, nonostante non fosse necessaria, l'assegnazione di un termine all'opponente per introdurre una risposta non ha comportato nessuna violazione manifesta del diritto federale. Detto ciò, nemmeno è dato di vedere come questo fatto potrebbe assumere altrimenti un ruolo specifico, poiché se è vero che l'art. 9 Cost. garantisce a ogni cittadino anche il diritto ad essere trattato secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato (DTF 144 IV 189 consid. 5.1; 138 I 49 consid. 8.3.1), altrettanto vero è che tale diritto è limitato a casi specifici, la cui esistenza non è in questo caso dimostrata (art. 117 in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF). 
 
7.  
In conclusione, resta da esprimersi sulle censure relative alle ripetibili, che sono contestate: (a) perché la Corte cantonale avrebbe dovuto entrare nel merito dell'impugnativa; (b) poiché i costi di rappresentanza della controparte sarebbero stati cagionati dal Tribunale d'appello medesimo, che ha assegnato un termine per rispondere per poi ritenere il reclamo irricevibile.  
Una volta di più, una critica conforme all'art. 117 in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF, formulata a sostegno di una violazione di un diritto costituzionale, non è tuttavia data (art. 116 LTF; precedente consid. 2.1). Di conseguenza, pure su questo punto il gravame - per altro non cifrato, contrariamente a quanto richiesto dalla legge sul Tribunale federale (art. 42 cpv. 1 LTF; DTF 143 III 111 consid. 1.2) - risulta essere inammissibile (nello stesso senso, cfr. ancora la sentenza 4A_145/2021 del 27 ottobre 2021 consid. 6). 
 
8.  
Per quanto precede, il ricorso in materia civile è inammissibile mentre, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso sussidiario in materia costituzionale è infondato e va respinto. L'insorgente deve prendersi carico delle spese giudiziarie della procedura federale e delle ripetibili dell'opponente (art. 65 cpv. 4 lett. c, 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso in materia civile è inammissibile. 
 
2.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso sussidiario in materia costituzionale è respinto. 
 
3.  
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
4.  
Il ricorrente verserà all'opponente la somma di fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili per la procedura davanti al Tribunale federale. 
 
5.  
Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 2 settembre 2022 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Hohl 
 
Il Cancelliere: Savoldelli