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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_722/2019  
 
 
Sentenza del 4 maggio 2020  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Herrmann, Presidente, 
Marazzi, von Werdt, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
patrocinata dall'avv. Corinne Koller Baiardi, 
opponente. 
 
Oggetto 
azione di accertamento dell'esistenza di un obbligo contributivo a tutela dell'unione coniugale, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 18 luglio 2019 
dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino (11.2018.73/74). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. Nel quadro di una procedura a tutela dell'unione coniugale promossa l'8 febbraio 2008 da B.________ davanti al Pretore della Giurisdizione di Locarno-Città, a un'udienza del 27 febbraio 2008 ella ha raggiunto con il marito A.________ un accordo su vari punti.  
 
A.b. Due giorni dopo, B.________ si è trasferita con i figli C.________ e D.________ in Francia. Statuendo su una nuova istanza a protezione dell'unione coniugale promossa il 5 agosto 2008 sempre da B.________, con decisione 19 ottobre 2009 il Pretore ha disposto che, in relazione ai contributi alimentari per moglie e figli, rimaneva valido l'accordo a verbale del 27 febbraio 2008. In realtà, tale accordo nulla prevedeva in materia di contributi alimentari. Nella motivazione della decisione 19 ottobre 2009 il Giudice di prime cure ha però specificato che tali contributi ammontavano a fr. 634.-- mensili per la moglie e a fr. 900.-- mensili per ogni figlio. Questa decisione è cresciuta in giudicato.  
 
A.c. Il 15 gennaio 2010 B.________ ha intentato una procedura di divorzio in Francia. Il Tribunal de Grand Instance di Aix-en-Provence ha emanato il 14 settembre 2010 un'  ordonnance de non conciliation che autorizzava l'introduzione dell'azione entro trenta mesi. Contestualmente, il tribunale francese ha emanato provvedimenti cautelari, tra i quali la condanna del marito a versare un contributo alimentare di EUR 150.-- mensili per ogni figlio.  
 
A.d. B.________ ha promosso l'azione di divorzio dinanzi al tribunale francese il 4 aprile 2012, postulando in particolare la condanna del marito a versare un contributo di mantenimento di EUR 150.-- mensili per ogni figlio. Tale procedura è ancora pendente.  
 
A.e. Dal 1° marzo 2014 A.________ si è limitato a versare i contributi alimentari di EUR 150.-- mensili per ogni figlio stabilito dal tribunale francese il 14 settembre 2010. Il 9 settembre 2014 B.________ ha escusso il marito per l'incasso di fr. 84'060.-- oltre interessi a titolo di contributi alimentari non versati, valendosi di quanto stabilito dal Pretore il 19 ottobre 2009. A.________ ha interposto opposizione.  
 
A.f. Decaduto infruttuoso il tentativo di conciliazione, in data 11 aprile 2016 B.________ ha convenuto A.________ chiedendo di accertare che sono tuttora in vigore i contributi alimentari a tutela dell'unione coniugale fissati nell'accordo giudiziale 27 febbraio 2008, di condannare A.________ al pagamento di fr. 2'492.50 mensili a partire dal 1° marzo 2014 e di rigettare in via definitiva l'opposizione di A.________ limitatamente a fr. 49'850.-- oltre interessi.  
Con decisione 24 maggio 2018 il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Città ha parzialmente accolto la petizione: esso ha accolto la richiesta di accertamento (stabilendo che l'accordo giudiziale 27 febbraio 2008 è tuttora in vigore ed è fonte di un obbligo di mantenimento a carico di A.________ in favore della moglie di fr. 634.-- mensili e in favore di ciascun figlio di fr. 900.-- mensili), ha respinto la richiesta condannatoria (osservando che l'accordo giudiziale 27 febbraio 2008, con la precisazione ulteriore del 19 ottobre 2009, costituisce già titolo di incasso dei citati contributi) e ha rigettato in via definitiva l'opposizione di A.________ limitatamente a fr. 36'967.15 oltre interessi. 
 
B.   
Mediante sentenza 18 luglio 2019 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha parzialmente accolto l'appello introdotto da A.________, riformando la decisione pretorile nel senso che ha accertato che è tuttora in vigore unicamente il contributo alimentare di fr. 634.-- mensili indicizzati in favore di B.________ a tutela dell'unione coniugale e ha rigettato in via definitiva l'opposizione limitatamente a fr. 4'567.15 oltre interessi. Secondo i Giudici cantonali, il contributo alimentare di fr. 634.-- mensili in favore della moglie stabilito a tutela dell'unione coniugale (se non con l'accordo giudiziale 27 febbraio 2008 con la decisione pretorile 19 ottobre 2009 passata in giudicato) non è stato modificato dai giudici francesi, mentre il contributo alimentare di fr. 900.-- mensili per C.________ e D.________ è venuto a cadere con l'  ordonnance de non conciliation del 14 settembre 2010 del tribunale francese del divorzio che ha obbligato A.________ a versare a ciascuno di essi un contributo cautelare di EUR 150.--.  
 
C.   
Con ricorso in materia civile 16 settembre 2019 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendone la riforma nel senso di respingere la petizione, in via subordinata l'annullamento con il rinvio dell'incarto al Pretore affinché assuma informazioni scritte presso il tribunale francese, in particolare sulla portata della decisione 14 settembre 2010. Il ricorrente postula pure di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria (e del gratuito patrocinio sotto forma di " un'adeguata indennità d'inconvenienza di almeno fr. 1'800.- ").  
 
Non sono state chieste determinazioni. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Le decisioni in materia di misure cautelari secondo l'art. 98 LTF sono decisioni di carattere temporaneo che disciplinano una situazione giuridica in attesa di un disciplinamento definitivo dato da una decisione principale ulteriore (v. Messaggio del 28 febbraio 2001 concernente la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, FF 2001 3892 n. 4.1.4.2). Può trattarsi di provvedimenti conservativi, di provvedimenti di regolamentazione (volti cioè a regolamentare provvisoriamente le relazioni tra le parti), di provvedimenti di esecuzione anticipata o di provvedimenti procedurali (v. FF 2001 3892 n. 4.1.4.2; BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2a ed. 2014, n. 8 ad art. 98 LTF). Per consolidata giurisprudenza, le decisioni in materia di protezione dell'unione coniugale sono decisioni in materia di misure cautelari ai sensi dell'art. 98 LTF (DTF 133 III 393 consid. 5).  
 
La sentenza qui impugnata ha parzialmente confermato l'accoglimento dell'azione, introdotta dall'opponente, di accertamento (v. art. 88 CPC) dell'esistenza di un obbligo contributivo a tutela dell'unione coniugale a carico del ricorrente. La causa, come riconosce lo stesso ricorrente, " verte ad accertare l'esistenza o meno di una misura provvisionale", ma è pure essa di natura cautelare, poiché è volta a determinare quali siano i contributi di mantenimento per il momento ancora in vigore e quindi a regolamentare provvisoriamente la relazione tra le parti. Di conseguenza, la sentenza di appello va considerata quale decisione in materia di misure cautelari ai sensi dell'art. 98 LTF
 
1.2. La sentenza qui impugnata ha pure parzialmente confermato il rigetto definitivo dell'opposizione interposta dal ricorrente al precetto esecutivo fattogli notificare dall'opponente. Ciò non influisce però sulla natura cautelare della causa, trattandosi soltanto di una conclusione accessoria rispetto alla conclusione principale di accertamento (v. sentenza B 89/01 del Tribunale federale delle assicurazioni del 29 agosto 2002 consid. 2c, con rinvio a PIERRE-ROBERT GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 6 ad art. 79 LEF).  
 
 
2.   
Secondo l'art. 100 cpv. 1 LTF, il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione. In virtù dell'art. 48 cpv. 1 LTF, gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. 
In concreto, dal tracciamento degli invii postali risulta che la sentenza cantonale impugnata è stata notificata al ricorrente in data 23 luglio 2019. Essa costituisce, come appena visto, una decisione in materia di misure cautelari ai sensi dell'art. 98 LTF, per cui - contrariamente a quanto ritiene il ricorrente - il termine entro cui impugnarla non era sospeso dalle ferie giudiziarie estive dell'art. 46 cpv. 1 lett. b LTF (art. 46 cpv. 2 LTF; v. sentenze 5A_182/2007 dell'11 giugno 2007 consid. 2.1 in fine; 5A_177/2007 del 1° giugno 2007 consid. 1.3). Il termine per adire il Tribunale federale ha quindi cominciato a decorrere il 24 luglio 2019 (art. 44 cpv. 1 LTF) per scadere giovedì 22 agosto 2019. Il gravame all'esame, consegnato alla posta svizzera in data 16 settembre 2019 (data del timbro postale), risulta quindi tardivo. 
 
3.   
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. 
 
La domanda di assistenza giudiziaria (e di gratuito patrocinio) del ricorrente va respinta, indipendentemente dalla sua eventuale indigenza, dato che il ricorso si rivelava fin dall'inizio privo di possibilità di esito favorevole (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si giustifica assegnare ripetibili all'opponente, la quale non è incorsa in spese della sede federale (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF). 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta. 
 
3.   
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
4.   
Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 4 maggio 2020 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Herrmann 
 
La Cancelliera: Antonini