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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_96/2020  
 
 
Sentenza del 5 marzo 2020  
 
Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudici federali Denys, Presidente, 
Muschietti, Koch, 
Cancelliera Ortolano Ribordy. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, 
opponente. 
 
Oggetto 
Istanza di indennizzo, 
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata 
il 2 dicembre 2019 dalla Corte dei reclami penali 
del Tribunale d'appello del Cantone Ticino 
(incarto 60.2019.272). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
In seguito a un esposto penale del 22 marzo 2018 contro A.________ relativo al mancato adempimento di contratti, il pubblico ministero ha aperto un incarto per i reati di truffa, falsità in documenti e delitto alla legge federale contro la concorrenza sleale, conferendo mandato alla polizia di sentire la denunciante, nonché lo stesso A.________. Questi è stato interrogato il 29 marzo 2019 in presenza del suo avvocato di fiducia. Dopo la trasmissione da parte di A.________ dei contratti conclusi con la denunciante, il 16 settembre 2019 il Procuratore pubblico ha decretato l'abbandono del procedimento penale e respinto l'istanza di indennizzo presentata da A.________ con riferimento sia alle spese legali sia al danno materiale. 
 
B.   
Con sentenza del 2 dicembre 2019 la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) ha respinto, per quanto ricevibile, il reclamo interposto da A.________ contro il diniego di indennità. In breve, per quanto attiene alle spese legali, i giudici cantonali hanno rilevato che, nonostante l'oggettiva gravità dei reati ipotizzati, la fattispecie era semplice tanto in fatto quanto in diritto: il caso è stato risolto subito dopo la trasmissione dei contratti in originale da parte di A.________. In relazione al danno materiale, la CRP non è entrata nel merito del reclamo, perché privo di motivazione al riguardo. 
 
C.   
Con uno scritto redatto in tedesco A.________ impugna questo giudizio dinanzi al Tribunale federale, postulando il suo annullamento e il rinvio della causa all'autorità cantonale per nuovo giudizio. 
 
Invitati a esprimersi sul ricorso, la CRP si è rimessa al giudizio di questo Tribunale, senza presentare osservazioni, mentre il Ministero pubblico del Cantone Ticino è rimasto silente. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
Giusta l'art. 54 cpv. 1 LTF il procedimento dinanzi al Tribunale federale si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata, che in concreto è la lingua italiana. Di conseguenza si giustifica redigere questa sentenza in italiano, pur essendo il ricorso stato steso in tedesco, come era diritto dell'insorgente (art. 42 cpv. 1 LTF), non adducendo egli motivi per scostarsi da questa regola. 
 
2.   
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità del rimedio esperito (DTF 145 I 239 consid. 2). 
 
2.1. Presentato dall'imputato (art. 81 cpv. 1 LTF) e diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) resa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF; v. DTF 139 IV 206 consid. 1) da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale giusta gli art. 78 segg. LTF è proponibile e sotto i citati aspetti ammissibile.  
 
2.2. Il ricorso in materia penale ha carattere riformatorio, potendo questo Tribunale di massima giudicare una causa nel merito (art. 107 cpv. 2 LTF). In linea di principio la parte ricorrente non può pertanto limitarsi a chiedere l'annullamento della decisione impugnata o il rinvio della causa all'istanza cantonale per nuovo giudizio, ma deve formulare una conclusione sul merito della vertenza (DTF 137 II 313 consid. 1.3). La mancata ottemperanza a tali esigenze conduce all'inammissibilità del ricorso, a meno che la motivazione dello stesso, eventualmente letta in combinazione con la decisione impugnata, permetta senz'altro di comprendere ciò che la parte ricorrente intenda ottenere nel merito (DTF 133 II 409 consid. 1.4.2; v. pure sentenza 6B_1045/2017 del 27 aprile 2018 consid. 1.1). Una conclusione cassatoria (semplice domanda di annullamento della decisione impugnata o richiesta di rinvio della causa all'autorità inferiore per nuova decisione) è eccezionalmente ammissibile quando il Tribunale federale, pur ammettendo il ricorso, non potrebbe statuire esso stesso nel merito. Incombe alla parte ricorrente dimostrare questo presupposto, a meno che esso non risulti senz'altro dalla decisione impugnata (DTF 134 III 379 consid. 1.3; 133 III 489 consid. 3.1 e 3.2).  
 
In concreto l'insorgente formula delle conclusioni meramente cassatorie, senza cifrare le sue pretese di indennizzo. L'impugnativa tuttavia sfugge alla sanzione dell'inammissibilità, nella misura in cui dalla lettura della sentenza impugnata risultano gli importi richiesti sulla base dell'art. 429 CPP, ovvero fr. 3'288.05 per spese legali e fr. 3'000.-- per danno materiale. 
 
2.3. L'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF impone alla parte ricorrente di motivare il proprio gravame, spiegando in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Per conformarsi a questo obbligo di motivazione, l'insorgente deve confrontarsi almeno brevemente con le considerazioni della decisione contestata che reputa lesive del diritto (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2).  
 
Nella misura in cui il ricorrente sembra censurare il mancato riconoscimento dell'indennizzo per il danno materiale, l'impugnativa si appalesa d'acchito inammissibile, per difetto di pertinente motivazione. In merito a questo aspetto la CRP ha dichiarato il reclamo irricevibile perché non motivato. In questa sede l'insorgente avrebbe dunque dovuto confrontarsi con le ragioni esposte nella sentenza impugnata e spiegare per quali motivi la ritenuta irricevibilità violerebbe il diritto. Invece di ciò egli si limita a ridiscutere il diritto a un indennizzo per il danno materiale. L'esame dell'impugnativa si limiterà pertanto alla sola questione dell'indennizzo per le spese legali. 
 
3.   
Il ricorrente lamenta una violazione dell'art. 429 cpv. 1 lett. a CPP. I reati contestatigli non sarebbero delle infrazioni bagatella, trattandosi rispettivamente di due crimini e di un delitto. Non avendo avuto accesso agli atti prima del suo interrogatorio e non essendogli stata comunicata l'identità della denunciante, nonostante esplicita richiesta in tal senso, non avrebbe potuto valutare la gravità dei fatti imputatigli. Inoltre, in occasione del suo interrogatorio dinanzi alla polizia, sarebbe emersa l'esistenza di un'ulteriore denuncia. A tutto ciò si aggiungerebbe la sua incapacità psichica di confrontarsi con la polizia a causa di vicissitudini passate. Tutti questi elementi farebbero apparire ragionevole l'assistenza di un avvocato. 
 
3.1. Giusta l'art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l'imputato ha diritto a un'indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali. L'indennizzo copre in particolare gli onorari dell'avvocato, purché il ricorso a un legale proceda da un adeguato esercizio dei diritti procedurali. Lo Stato assume le relative spese unicamente se il patrocinio era necessario a causa della complessità del caso sotto il profilo fattuale o giuridico e se il volume di lavoro e conseguentemente l'onorario dell'avvocato erano giustificati (DTF 142 IV 45 consid. 2.1).  
 
L'assegnazione di un'indennità per le spese della difesa ai sensi dell'art. 429 cpv. 1 lett. a CPP non è circoscritta ai casi di difesa obbligatoria previsti dall'art. 130 CPP, ma può essere estesa a quelli in cui il ricorso a un avvocato risulti semplicemente ragionevole. Non bisogna infatti dimenticare che il diritto penale materiale e quello processuale sono complessi e fonte di difficoltà per le persone non abituate a praticarli. Chi si difende da solo è suscettibile di ritrovarsi in una situazione meno favorevole e ciò non dipende necessariamente dalla gravità del reato rimproverato. Non è pertanto possibile partire dal presupposto che, in materia di contravvenzioni, solo l'imputato debba di regola farsi carico delle sue spese di patrocinio. In altri termini, nel vagliare il carattere ragionevole del ricorso ai servizi di un avvocato, occorre prendere in considerazione la gravità del reato, la complessità del caso in fatto o in diritto, la durata della procedura e le ripercussioni sulla vita personale e professionale dell'imputato (DTF 142 IV 45 consid. 2.1). Comunque, nell'ambito di crimini o delitti, far capo a un avvocato può essere considerato un esercizio non adeguato dei diritti procedurali solo in casi eccezionali, come ad esempio quando il procedimento è abbandonato già dopo il primo interrogatorio (DTF 138 IV 197 consid. 2.3.5). 
 
Determinare se il ricorso a un avvocato costituisca un esercizio adeguato dei diritti procedurali e se possa di conseguenza essere riconosciuta all'imputato un'indennità per le spese di difesa secondo l'art. 429 cpv. 1 lett. a CPP è una questione che concerne l'applicazione del diritto federale e che il Tribunale federale esamina di principio liberamente. Si impone tuttavia un certo riserbo quando si tratta di statuire sulla valutazione eseguita dalla Corte cantonale, in particolare riguardo alla determinazione del dispendio adeguato all'attività del patrocinatore nel singolo caso (DTF 142 IV 163 consid. 3.2.1). 
 
3.2. Pur evidenziando l'oggettiva gravità dei reati, la CRP ha rilevato come il caso fosse semplice sotto il profilo tanto fattuale quanto giuridico. Il procedimento è stato infatti abbandonato subito dopo la trasmissione da parte del ricorrente degli originali dei contratti che non risultavano alterati, contrariamente alla tesi della denunciante. La soluzione del caso quindi si è avuta con la semplice produzione di detti documenti. In occasione del suo interrogatorio, l'insorgente si è avvalso della facoltà di non rispondere con riguardo alla fattispecie oggetto di denuncia e si è impegnato a far pervenire al magistrato inquirente gli originali dei noti contratti, dichiarando la sua disponibilità a collaborare dopo l'ottenimento di maggiori informazioni sui fatti rimproveratigli. L'asserita incapacità psichica di confrontarsi serenamente con la polizia, continua la CRP, non è comprovata ed è addirittura smentita dagli atti stessi dell'incarto, da cui risulta annoverare tra i clienti della sua attività la polizia comunale di Zurigo, ovvero un'autorità che temerebbe. Eventuali difficoltà del procedimento, che per suo dire avrebbe avuto semmai unicamente natura civile, sono da ricondurre alla condotta del ricorrente. In simili circostanze, concludono i giudici cantonali, non vi è spazio per un'indennità giusta l'art. 429 cpv. 1 lett. a CPP.  
 
3.3. Nella misura in cui l'insorgente si avvale di un suo stato di angustia che si manifesterebbe quando avrebbe a che fare con la polizia, egli si scosta in modo inammissibile dai fatti accertati dalla CRP (art. 105 cpv. 1 LTF), senza dimostrarne l'arbitrarietà (art 97 cpv. 1 e art. 105 cpv. 2 LTF). Non pretende in alcun modo aver comprovato una sua incapacità psichica di confrontarsi con la polizia, non è dunque possibile tenerne conto in questa sede. Per il resto, ribadisce la gravità dei reati prospettati nella denuncia, ma non illustra quali difficoltà in fatto o in diritto avrebbe presentato la fattispecie. È vero che non risulta aver avuto accesso agli atti prima del suo interrogatorio. Si rammenta tuttavia che l'imputato, patrocinato o meno, non può prevalersi di alcun diritto di consultare gli atti del procedimento penale antecedentemente al suo primo interrogatorio da parte della polizia (art. 101 cpv. 1 CPP; DTF 137 IV 172 consid. 2.3). Peraltro, proprio in occasione di tale interrogatorio, il ricorrente si è avvalso della facoltà di non rispondere, impegnandosi comunque a fornire all'autorità gli originali dei contratti oggetto della procedura. Subito dopo la loro trasmissione, il procedimento è stato abbandonato, senza ulteriori atti istruttori. Non si scorge poi, e l'impugnativa è silente al riguardo, quali eventuali ripercussioni sulla vita personale o professionale dell'insorgente avrebbe potuto avere tale procedimento, la cui durata è stata tutto sommato limitata, tenuto conto che, nonostante la sua dichiarata disponibilità a chiarire i fatti, egli ha procrastinato la sua audizione, rifiutato di rispondere alle domande postegli dalla polizia e ritardato l'invio dei contratti, come emerge dalla sentenza impugnata. Rilevasi ancora che l'esistenza di una seconda denuncia non influisce sulle difficoltà che la fattispecie oggetto del decreto di abbandono poteva comportare e d'altronde neppure è preteso nel ricorso. Nelle concrete circostanze, il ricorso a un avvocato non costituiva pertanto un esercizio adeguato dei diritti procedurali e il rifiuto della CRP di accordare un'indennità per le spese legali non viola di conseguenza l'art. 429 cpv. 1 lett. a CPP.  
 
4.   
Per quanto ammissibile, il ricorso si rivela infondato. 
 
Le spese giudiziarie sono poste a carico del ricorrente, secondo soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 5 marzo 2020 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Denys 
 
La Cancelliera: Ortolano Ribordy