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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_419/2020  
   
   
 
 
 
Sentenza del 5 agosto 2020  
 
II Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudice federale Parrino, Presidente, 
Cancelliera Cometta Rizzi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinata dall'avv. Alessandro Mazzoleni, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, Via dei Gaggini 3, 6500 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione per l'invalidità (presupposto processuale), 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 25 maggio 2020 (32.2019.127). 
 
 
Visto:  
il ricorso in materia di diritto pubblico del 25 giugno 2020 (timbro postale) contro il giudizio del 25 maggio 2020 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, 
 
 
considerando:  
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 143 IV 85 consid. 1.1 pag. 87 e rinvii), 
che per l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso, per essere ammissibile, deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto (art. 95 e 96 LTF) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF), 
che per adempiere tali esigenze la ricorrente non deve limitarsi a presentare o ribadire la propria opinione, rinviando agli atti della procedura cantonale, ma deve confrontarsi con i considerandi del giudizio impugnato (DTF 139 I 306 consid. 1.2 pag. 308 seg.) e dimostrare precisamente dove e perché esso ritenga che l'autorità inferiore abbia violato il diritto (DTF 142 I 99 consid. 1.7.1 pag. 106 con riferimenti) o sia incorsa in accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF; DTF 140 III 16 consid. 2.1. pag. 18 seg.), 
che il Tribunale cantonale ha confermato la decisione del 24 maggio 2019 dell'Ufficio assicurazione invalidità (di seguito UAI) che respingeva la seconda domanda di rendita AI inoltrata da A.________ per il motivo che presentava un'incapacità lavorativa massima del 30% in qualsiasi attività, grado d'invalidità insufficiente per avere diritto a prestazioni AI, 
che la ricorrente chiede di annullare la decisione cantonale e di rinviare la causa all'opponente affinché proceda a ulteriori accertamenti e ricalcoli il grado d'invalidità secondo il metodo misto di valutazione dell'invalidità, 
che di principio un ricorso davanti al Tribunale federale è di natura riformatoria e non cassatoria, per cui la ricorrente non può limitarsi a richiedere l'annullamento di una decisione (art. 107 cpv. 2 LTF), 
che alla luce della motivazione del ricorso si può tuttavia dedurre che la ricorrente chiede di essere posta al beneficio di una rendita AI e che pertanto, almeno da questo punto di vista, il ricorso è ammissibile (sentenza 9C_186/2020 del 26 maggio 2020 consid. 1), 
che la ricorrente chiede in sostanza di annullare la decisione cantonale per il motivo che si fonda sul fatto che il grado d'invalidità sarebbe stato calcolato considerandola attiva come indipendente al 100% e non come dipendente al 50% e come casalinga per il 50% restante, da cui l'applicazione del metodo misto di valutazione dell'invalidità, 
che con tale argomentazione la ricorrente non contesta l'incapacità lavorativa del 30% (intesa come riduzione di rendimento) in qualsiasi attività ritenuta dal Tribunale cantonale, il cui grado d'invalidità - ottenuto in applicazione del metodo del raffronto percentuale dei redditi -è insufficiente per avere diritto a una rendita AI, e neppure dimostra come l'applicazione del metodo misto porterebbe a riconoscere un grado d'invalidità di almeno il 40%, 
che, anche seguendo la tesi della ricorrente per quanto riguarda l'attività lucrativa svolta al 50%, questo non le sarebbe di alcun soccorso perché, come ricordato dal Tribunale cantonale, in applicazione della DTF 142 V 290 consid. 7 pag. 297, confermata con sentenza 9C_583/2018 del 3 dicembre 2018 consid. 4.3, si otterrebbe un grado d'invalidità ancora inferiore, poiché calcolato proporzionalmente alla sola attività lucrativa svolta, 
che la ricorrente, per discostarsi dalla giurisprudenza sopracitata, si limita a contestare di non avere ridotto la propria attività dal 100% al 50% per avere più tempo libero ma per occuparsi del proprio figlio e delle sue mansioni domestiche, 
che sapere se e in quale misura un assicurato avrebbe esercitato un'attività lucrativa è una questione di fatto e non di diritto (sentenza 9C_868/2018 del 22 agosto 2019 consid. 3.2), 
che il Tribunale cantonale ha accertato, in modo vincolante per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 e 2 LTF), che la ricorrente ha chiesto il pensionamento anticipato e che già prima si era occupata del figlio, da cui la conclusione che aveva diminuito la sua attività lavorativa per avere più tempo libero, con conseguente riduzione del suo grado d'invalidità, ciò che giustifica, in applicazione della giurisprudenza sopracitata, un grado d'invalidità inferiore al 40%, 
che l'argomentazione della ricorrente volta a dimostrare che nel 50% restante si sarebbe dedicata alle mansioni domestiche è di natura appellatoria (sul tema cfr. DTF 140 III 264 consid. 2.3 pag. 266 con riferimenti) e non dimostra che si fonderebbe su accertamenti manifestamente inesatti; essa è pertanto irricevibile, 
che, in considerazione dell'assenza di un'argomentazione topica che si confronti con l'esposizione delle ragioni del giudizio impugnato, il ricorso non soddisfa manifestamente le esigenze formali minime suesposte, 
che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile, 
che in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF, non si prelevano spese giudiziarie, 
 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
 
3.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
 
Lucerna, 5 agosto 2020 
 
 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Parrino 
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi