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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_675/2022  
 
 
Sentenza del 6 settembre 2022  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Aubry Girardin, Presidente, 
Cancelliere Savoldelli. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinata dall'avv. Immacolata Iglio Rezzonico, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Sezione della popolazione, 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona, 
 
Oggetto 
Permesso di dimora, domanda di riesame, 
 
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 17 giugno 2022 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2022.162). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
A.________ è una cittadina italiana nata nel 1967. Con decisione del 20 febbraio 2020, la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino le ha revocato il permesso di domicilio di cui disponeva per motivi di ordine pubblico. Il provvedimento è cresciuto in giudicato (cfr. sentenza 2C_646/2020 del Tribunale federale del 5 ottobre 2020).  
In seguito, con decisione del 4 dicembre 2020, la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino ha negato a A.________ il rilascio di un permesso di dimora. Pure questo provvedimento è cresciuto in giudicato (cfr. decisione del Governo ticinese del 18 agosto 2021, rimasta incontestata). 
 
B.  
Con istanza del 12 gennaio 2022, A.________ ha domandato alla Sezione della popolazione il riesame dei provvedimenti del 20 febbraio 2020 (revoca del permesso C) e del 4 dicembre 2020 (diniego di rilascio di un permesso B). 
A giustificazione della richiesta di riesame, ha indicato che sua figlia, oramai maggiorenne (2001), ma che viveva insieme a lei in Svizzera, era stata vittima di un'aggressione sessuale e necessitava di sostegno morale e affettivo da parte della madre. 
 
C.  
Il 20 gennaio 2022, la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino ha deciso di non entrare nel merito della domanda di riesame. 
Su ricorso, il diniego del riesame è stato tutelato sia dal Governo (13 aprile 2022) che dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, epressosi in merito con sentenza del 17 giugno 2022. Dopo avere rilevato che A.________ aveva limitato la sua richiesta al permesso di dimora, per prestare sostegno morale ed affettivo alla figlia, anche quest'ultimo ha infatti indicato che le condizioni per un riesame non erano date, siccome: (a) A.________ invocava un fatto che non la concerneva direttamente; (b) la di lei figlia era maggiorenne e i certificati medici prodotti non dimostravano che, a seguito dell'aggressione invocata, la stessa si trovasse in uno stato di dipendenza dalla madre, di modo che il richiamo all'art. 8 della Convenzione europea del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101) non poteva entrare in discussione; (c) a giustificazione di un riesame non poteva essere richiamata nemmeno la richiesta di riabilitazione penale presentata da A.________ per una delle condanne da lei subite. Constatato che quest'ultima aveva presentato anche una domanda di ammissione provvisoria, con richiesta di rilascio di un permesso F, la Corte cantonale ha quindi aggiunto che la stessa era irricevibile. 
 
D.  
Con ricorso in materia di diritto pubblico del 29 agosto 2022, A.________ ha chiesto al Tribunale federale che le decisioni prese dal Governo ticinese il 13 aprile 2022 e dall'Ufficio della migrazione il 20 gennaio 2022 siano annullate, e inoltre: in via principale, che le sia rilasciato un permesso di dimora B; in via subordinata, che l'incarto sia restituito all'Ufficio della migrazione, affinché entri nel merito dell'istanza di riesame; in via ancor più subordinata, di essere ammessa in Svizzera in via provvisoria e che le sia rilasciato un permesso di dimora F. Domanda nel contempo la concessione sia dell'effetto sospensivo al gravame che dell'assistenza giudiziaria. 
Preso atto dei contenuti dell'impugnativa, il Tribunale federale non ha ordinato nessun atto istruttorio. 
 
 
Diritto:  
 
 
1.  
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei rimedi giuridici sottopostigli (DTF 143 III 140 consid. 1). 
 
1.1. Giusta l'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto mentre, giusta l'art. 83 lett. c n. 3 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti l'ammissione provvisoria.  
Le restrizioni previste dall'art. 83 lett. c LTF valgono anche nei confronti di pronunce relative al diniego delle condizioni per procedere al riesame di decisioni che sono state prese in precedenza (sentenza 2C_656/2021 del 9 dicembre 2021 consid. 1.1). 
 
1.2. L'art. 8 CEDU, richiamato nell'impugnativa, mira in primo luogo a tutelare i rapporti tra genitori e figli minorenni (DTF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1). In relazione a figli maggiorenni - come la figlia della ricorrente, cittadina Svizzera che al momento della pronuncia del giudizio impugnato aveva già compiuto 21 anni - il richiamo è per contro ammesso solo quando tra chi soggiorna in Svizzera in modo duraturo e chi richiede di raggiungerlo vi è un rapporto di dipendenza qualificata, ad esempio in ragione di un handicap - fisico o mentale - o di una malattia grave (DTF 137 I 154 consid. 3.4.2; 129 II 11 consid. 2; sentenza 2C_71/2022 del 26 gennaio 2022 consid. 4.2).  
In sede cantonale, l'esistenza di un simile rapporto è stata tuttavia negata e le considerazioni contenute nell'impugnativa non sono atte a rimettere in discussione tale conclusione. In effetti, la Corte ticinese ha osservato che dai certificati medici del 30 dicembre 2021 e del 5 gennaio 2022 non emerge nessuna dipendenza qualificata della figlia dalla madre (giudizio impugnato, consid. 4.2, pag. 10) e la semplice affermazione del contrario (ricorso, p.to 7; "nel caso di specie, il rapporto di dipendenza tra la signora A.________ e la di lei figlia in questo particolare momento di ripresa dalla violenza subita da quest'ultima è provata") non attesta l'arbitrarietà dell'apprezzamento di tali documenti (DTF 140 III 264 consid. 2.3; 137 III 226 consid. 4.2). L'esistenza di un potenziale diritto all'ottenimento di un permesso di soggiorno che permetta - giusta l'art. 83 lett. c n. 2 LTF - di entrare in materia sul ricorso sulla base dell'art. 8 CEDU non è quindi dimostrata. 
 
1.3. Stessa conclusione dev'essere nel contempo tratta in relazione all'accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681), che entra qui in considerazione in ragione della nazionalità italiana della ricorrente. Nel giudizio impugnato, la Corte cantonale ha infatti escluso un diritto al riesame anche in quest'ottica, spiegandone le ragioni, e sarebbe quindi spettato all'insorgente esprimersi in merito, ciò che però non avviene (art. 42 cpv. 2 LTF; sentenza 2C_54/2021 del 19 gennaio 2021 consid. 4).  
In effetti, il gravame non menziona mai detto accordo ed esso non indica di conseguenza nemmeno a quale tipo di permesso, tra i vari previsti dall'accordo stesso, la ricorrente potrebbe eventualmente far capo, per vivere con la figlia e fornirle così sostegno morale ed affettivo. Per quanto, producendo il doc. D, l'insorgente volesse (implicitamente) dimostrare di non costituire più una minaccia per l'ordine pubblico (art. 5 allegato I ALC), va d'altra parte rilevato che questo documento non può essere considerato, in quanto si tratta di un'ordinanza emanata il 23 giugno 2022, ovvero successivamente al giudizio impugnato (che è del 17 giugno 2022; DTF 139 III 120 consid. 3.1.2, relativo all'inammissibilità dei cosiddetti "nova in senso proprio"). 
 
1.4. Infine, un'entrata in materia sul ricorso ordinario non si giustifica nemmeno alla luce della conclusione, formulata in via subordinata, con cui viene domandata un'ammissione provvisoria in Svizzera (con contestuale rilascio di un permesso di dimora F).  
A una simile richiesta si oppone infatti già il testo dell'art. 83 lett. c n. 3 (precedente consid. 1.1; sentenze 2C_1074/2019 del 21 gennaio 2020 consid. 1.3; 2C_1001/2019 del 3 dicembre 2019 consid. 4). 
 
2.  
 
2.1. Constatata l'inammissibilità del ricorso ordinario in materia di diritto pubblico, va ancora verificato se l'impugnativa sia ricevibile quale ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF). Nella misura in cui adempie alle esigenze formali del tipo di ricorso effettivamente esperibile, l'errata denominazione del rimedio giuridico non comporta infatti pregiudizi per chi ricorre (DTF 133 II 396 consid. 3.1; sentenza 2C_474/2022 del 18 agosto 2022 consid. 1.2).  
 
2.2. Anche come ricorso sussidiario in materia costituzionale, col quale è possibile far valere solo la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF), le condizioni per un'entrata nel merito non sono tuttavia date.  
 
2.2.1. In relazione al rilascio di un permesso di dimora, l'insorgente non ha infatti dimostrato l'esistenza di nessun diritto al soggiorno in Svizzera (precedente consid. 1), di modo che non le si può neppure riconoscere un interesse giuridicamente protetto giusta l'art. 115 lett. b LTF (DTF 133 I 185; 2C_398/2019 del 1° maggio 2019 consid. 4).  
 
2.2.2. Nella misura in cui, richiamandosi all'art. 29 cpv. 1 e 2 Cost. e ai propri diritti di parte, sostiene che l'autorità cantonale avrebbe dovuto trattare la sua domanda di riesame, l'insorgente presenta invece una critica formale che non può essere separata dal merito e che, di conseguenza, non può essere esaminata oltre. Se così non fosse, sia l'art. 83 lett. c che l'art. 115 LTF potrebbero infatti essere facilmente elusi, perdendo la loro portata (DTF 133 I 185 consid. 6.2; 129 I 217 consid. 1.4; sentenze 2C_398/2019 del 1° maggio 2019 consid. 4 e 2C_963/2018 del 29 ottobre 2018 consid. 5).  
 
 
3.  
Per quanto precede, sia quale ricorso in materia di diritto pubblico che quale ricorso sussidiario in materia costituzionale, i l gravame risulta manifestamente inammissibile e deve essere esaminato secondo la procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF). L'istanza di assistenza giudiziaria non può essere accolta, in quanto il ricorso doveva apparire sin dall'inizio come privo di probabilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie, fissate tenendo conto della situazione della ricorrente, seguono la soccombenza (art. 65 cpv. 1 e 2 e art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF). Con l'emanazione del presente giudizio, la richiesta di concessione dell'effetto sospensivo diventa senza oggetto. 
 
 
Per questi motivi, la Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
L'istanza di assistenza giudiziaria è respinta. 
 
3.  
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
4.  
Comunicazione alla patrocinatrice della ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato della migrazione. 
 
 
Losanna, 6 settembre 2022 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: F. Aubry Girardin 
 
Il Cancelliere: Savoldelli