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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1C_672/2019  
 
 
Sentenza del 7 gennaio 2020  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Chaix, Presidente, 
Kneubühler, Müller, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
1. A.________, 
2. B.________, 
3. C.________Inc., 
4. D.________Inc., 
5. E.________Inc., 
6. F.________SA, 
7. G.________SA, 
8. H.________Corp., 
9. I.________SA, 
10. J.________Inc., 
11. K.________Corporation, 
12. L.________Corporation, 
patrocinati dall'avv. Guillaume Vodoz, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
Ministero pubblico della Confederazione, via Sorengo 3, 6900 Lugano. 
 
Oggetto 
Assistenza giudiziaira internazionale in materia penale 
al Brasile, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 12 dicembre 2019 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (RR.2019.178-189). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Il 27 agosto 2018 il Ministero pubblico federale brasiliano ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di B.________, A.________ e altri per i reati di corruzione attiva, riciclaggio e organizzazione criminale. Il procedimento si inserisce in una vasta inchiesta nel contesto della quale sarebbe emersa l'esistenza di un'associazione criminale dedita alla corruzione nel quadro dell'aggiudicazione di appalti pubblici da parte di una società parastatale brasiliana. L'autorità estera ha quindi chiesto il sequestro di relazioni bancarie intestate a determinate società, in parte riconducibili agli indagati. 
 
B.   
Il 21 settembre 2018 il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha ordinato il blocco di conti intestati ad alcune società. Con decisioni di chiusura distinte del 26 giugno 2019, ha poi ordinato il mantenimento dei sequestri e la trasmissione alle autorità brasiliane della documentazione bancaria dei relativi conti. Adita dagli interessati, con sentenza del 12 dicembre 2019 la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (CRP) ne ha respinto il ricorso. 
 
C.   
Avverso questa decisione A.________, B.________, C.________Inc., D.________Inc., E.________Inc., F.________SA, G.________SA, H.________Corp., I.________SA, J.________Inc., K.________Corporation e L.________Corporation presentano un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiedono di annullarla e di rinviare la causa alla CRP per nuovo giudizio. 
 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 145 II 168 consid. 1).  
 
 
1.2. Il ricorso è redatto, legittimamente, in lingua francese. Non vi è tuttavia motivo di scostarsi dalla regola secondo cui il procedimento si svolge di massima nella lingua della decisione impugnata, in concreto quella italiana (art. 54 cpv. 1 LTF).  
 
1.3. Avverso le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne tra l'altro, come in concreto, la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e, inoltre, si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF; sulla composizione della Corte vedi l'art. 109 cpv. 1 LTF). Si è segnatamente in presenza di un siffatto caso laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Questi motivi di entrata nel merito non sono tuttavia esaustivi e il Tribunale federale può essere chiamato a intervenire tra l'altro anche quando si tratti di dirimere una questione giuridica di principio o quando l'istanza precedente si è scostata dalla giurisprudenza costante (DTF 145 IV 99 consid. 1.1; 142 IV 250 consid. 1.3 pag. 254).  
 
1.4. L'art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale. Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante giusta l'art. 84 LTF, che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 145 IV 99 consid. 1.2; 134 IV 156 consid. 1.3.1 e 1.3.2 pag. 160). Conformemente all'art. 42 cpv. 2 LTF, spetta ai ricorrenti, pena l'inammissibilità del gravame, dimostrare che le condizioni di entrata in materia richieste dall'art. 84 LTF sono adempiute (DTF 145 IV 99 consid. 1.5 pag. 107; 139 IV 294 consid. 1.1 pag. 297).  
 
2.  
 
2.1. I ricorrenti fanno valere che si sarebbe in presenza di un caso particolarmente importante perché la decisione impugnata sarebbe manifestamente arbitraria, sia con riferimento all'accertamento dei fatti sia all'applicazione del principio di proporzionalità.  
 
2.2. Essi sostengono che la domanda estera si fonderebbe unicamente sui fatti indicati nella trasmissione spontanea di informazioni effettuata l'8 febbraio 2018 dal MPC, adducendo che si sarebbe pertanto in presenza di un esposto dei fatti lacunoso. Ora, i ricorrenti, disattendendo il loro obbligo di motivazione (art. 42 LTF), non si confrontano tuttavia con le relative motivazioni poste a fondamento dell'impugnato giudizio su questi temi, in particolare con quelle relative all'utilità potenziale della documentazione della quale è ordinata la trasmissione, segnatamente con il fatto che tutte le relazioni bancarie litigiose sono riconducibili agli indagati, come risulterebbe dalle operazioni effettuate sui conti in questione, illustrate dalla CRP e non contestate dai ricorrenti. Il ricorso è quindi inammissibile per carenza di motivazione (art. 42 LTF). Lo è anche perché con i loro generici accenni i ricorrenti non dimostrano che la CRP, sulle criticate questioni, si sarebbe scostata dalla giurisprudenza costante, ciò che non è d'altra parte ravvisabile in concreto.  
 
I ricorrenti osservano inoltre, in maniera del tutto generica, che nei fatti della decisione impugnata non si indica se il MPC avrebbe proceduto alla necessaria cernita. Al riguardo neppure sostengono d'aver sollevato un'eventuale mancanza in tal senso dinanzi alla CRP. 
 
3.   
Ne segue che il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti. 
 
3.   
Comunicazione al patrocinatore dei ricorrenti, al Ministero pubblico della Confederazione, alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale e all'Ufficio federale di giustizia, Settore assistenza giudiziaria. 
 
 
Losanna, 7 gennaio 2020 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Chaix 
 
Il Cancelliere: Crameri