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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_793/2018  
 
Decreto dell'8 novembre 2018 
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Marazzi, in qualità di giudice unico, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
1. B.________, 
2. C.________, 
opponenti, 
 
Ufficio di esecuzione di Lugano, 
Ufficio di esecuzione di Mendrisio. 
 
Oggetto 
sequestro di salario, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 7 settembre 2018 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza (15.2018.47). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.   
Con sentenza 7 settembre 2018 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tri bunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha parzialmente accolto i ricorsi interposti da A.________ contro l'operato degli Uffici di esecuzione di Lugano e Mendrisio nell'esecuzione dei sequestri di salario decretati nei confronti di B.________ e C.________. L'autorità di vigilanza ha ridotto il minimo esistenziale (non sequestrabile) di B.________ da fr. 3'149.97 a fr. 2'565.-- e quello di C.________ da fr. 1'742.05 a fr. 1'418.--. 
Mediante ricorso datato 22 settembre 2018 (spedito il 24 settembre 2018) A.________ ha impugnato tale sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale. 
 
2.   
Con scritto 6 novembre 2018 il ricorrente ha comunicato al Tribunale federale di ritirare il suo ricorso " per avvenuta transazione fra le parti " e ha chiesto la restituzione dell'anticipo delle spese giudiziarie già versato, pari a fr. 1'000.--. 
 
3.   
In tali condizioni, il giudice dell'istruzione, competente in virtù dell'art. 32 cpv. 2 LTF, non può far altro che prendere atto del ritiro del ricorso e disporre, quale giudice unico, lo stralcio della causa dai ruoli (art. 71 LTF in relazione con l'art. 73 PC). 
Le spese giudiziarie della sede federale sono in linea di principio poste a carico della parte che ritira il ricorso (art. 66 cpv. 1 LTF; art. 71 LTF in relazione con l'art. 5 cpv. 2 PC). Considerato lo stadio della procedura nel quale è avvenuto il ritiro, tali spese possono tuttavia essere ridotte in applicazione dell'art. 66 cpv. 2 LTF (v. decreto 5A_568/2016 del 31 gennaio 2017). 
 
 
Per questi motivi, il Giudice unico decreta:  
 
1.   
La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
 
 
Losanna, 8 novembre 2018 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Giudice unico: Marazzi 
 
La Cancelliera: Antonini