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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_960/2019  
 
 
Sentenza del 9 aprile 2020  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Escher, Giudice presidente, 
Marazzi, Schöbi, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Pascal Cattaneo, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio di esecuzione di Lugano, 
 
B.________, 
patrocinata dagli avv. Patrizia Casoni Delcò e 
Christopher Jackson. 
 
Oggetto 
pignoramento, 
 
ricorso contro la sentenza emanata l'11 novembre 2019 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza (15.2019.61). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
In data 6 dicembre 2018 e 19 giugno 2019, B.________ ha chiesto all'Ufficio di esecuzione di Lugano (di seguito: UE) il proseguimento di due esecuzioni promosse nei confronti di A.________ per l'incasso di rispettivamente fr. 138'550.25 e fr. 13'880.--, entrambe oltre interessi. Dando seguito alle richieste, l'UE ha pignorato in data 9 luglio 2019 i certificati azionari dal n. 1 al n. 600, di nominali fr. 1'000.-- l'uno, relativi all'Immobiliare C.________SA, già depositati presso la Pretura del Distretto di Lugano, stimando il loro valore in fr. 6 milioni. Il relativo verbale porta la data del 9 agosto 2019. 
 
B.   
A.________ ha adito, con ricorso 20 agosto 2019, la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza (di seguito: Tribunale di appello), chiedendo di annullare il verbale di sequestro e di ordinare all'organo esecutivo che in luogo dei certificati azionari sia pignorata la sua quota di comproprietà di 1/2 del fondo n. 256 RFD di Y.________. In subordine, ha chiesto di limitare il pignoramento a 500 azioni dell'Immobiliare C.________SA, liberando le restanti in favore della legittima titolare D.________. 
 
Con la qui impugnata sentenza 11 novembre 2019, il Tribunale di appello, in parziale accoglimento del gravame, ha riformato la decisione dell'UE limitando il pignoramento ai certificati azionari relativi a 200 azioni dell'Immobiliare C.________SA di proprietà di A.________. 
 
C.   
Con ricorso in materia civile 25 novembre 2019, A.________ (di seguito: ricorrente) impugna la sentenza cantonale, postulando l'annullamento della stessa così come del verbale di pignoramento dell'UE e chiedendo "il pignoramento della quota B di 1/2 del fmn 256 RFD Y.________, di [sua] proprietà". 
 
Con decreto presidenziale 6 dicembre 2019, al gravame è stato concesso l'effetto sospensivo nel senso che la realizzazione dei beni pignorati è stata sospesa durante la procedura avanti al Tribunale federale. Non sono state chieste determinazioni nel merito. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il ricorso è stato interposto tempestivamente (art. 100 cpv. 2 lett. a LTF) dalla parte soccombente in sede cantonale (art. 76 cpv. 1 LTF) contro una decisione finale (art. 90 LTF; DTF 133 III 350 consid. 1.2) pronunciata dall'autorità ticinese di ultima (unica) istanza (art. 75 LTF; MARCO LEVANTE, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2a ed. 2010, n. 19 ad art. 19 LEF) in materia di esecuzione e fallimento (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF). Trattandosi di una decisione dell'autorità cantonale di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento, il valore di causa - comunque in concreto sufficiente - è privo di rilievo (art. 74 cpv. 2 lett. c LTF; DTF 133 III 350 consid. 1.2). Nell'ottica dei criteri menzionati il ricorso in materia civile appare pertanto ammissibile.  
 
1.2. Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 142 III 364 consid. 2.4 con rinvii). Il ricorrente deve pertanto spiegare nei motivi del ricorso, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima viola il diritto (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe; il ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato i diritti che sono stati violati e spiegare in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4).  
 
1.3. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene o completarlo solo se è stato effettuato in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità inferiore un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario (DTF 140 III 115 consid. 2) - il ricorrente deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF.  
 
2.   
Contestata è la scelta dell'UE di pignorare non già la parte di comproprietà dell'immobile proposto dal ricorrente, bensì la sua partecipazione azionaria in una società anonima immobiliare. 
 
2.1. Come rettamente ricorda il Tribunale di appello, riguardo ai beni da pignorare la LEF prevede un preciso ordine gerarchico: in prima battuta vanno pignorati i beni mobili; in seconda battuta quelli immobili, a condizione che quelli mobili non siano sufficienti; infine, i beni sequestrati, i beni che a detta del debitore appartengono a terzi ed i beni rivendicati da terzi (art. 95 cpv. 1, 2 e 3 LEF; DTF 117 III 61 consid. 2; 134 III 122 consid. 4.1; sentenza 5A_60/2018 del 20 luglio 2018 consid. 2.1). Prima dei beni rivendicati da terzi può essere pignorata la parte dei diritti del debitore in una comunione, ma solo in mancanza di altri beni sufficienti, redditi compresi (art. 3 dell'ordinanza del 17 gennaio 1923 concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione [ODiC; RS 281.41]; PIERRE-ROBERT GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5a ed. 2012, n. 927; Jaeger/Walder/ Kull, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 5a ed. 2006, n. 20 ad art. 95 LEF; Thomas Winkler, in Schulthess Kommentar SchKG, 4a ed. 2017, n. 19 ad art. 95 LEF). L'ufficiale può scostarsi da questo ordine se le circostanze lo giustificano oppure se creditore e debitore si accordano per chiederlo (art. 95 cpv. 4 bis LEF; Amonn/ Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a ed. 2013, § 22 n. 40 segg.; Winkler, op. cit., n. 2 e 27 segg. ad art. 95 LEF). La soluzione prospettata dall'ufficiale deve comunque tutelare a sufficienza gli interessi del creditore (art. 95 cpv. 5 LEF), che prevalgono su quelli del debitore (sentenza 5A_887/2014 del 14 luglio 2015 consid. 2.1; Jaeger/Walder/Kull, op. cit., n. 24 ad art. 95 LEF; Winkler, op. cit., n. 32 ad art. 95 LEF), a meno che questi ultimi non siano chiaramente preponderanti (Bénédict Foëx, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2a ed. 2010, n. 68 ad art. 95 LEF).  
Nell'applicazione delle norme di legge qui discusse, il giudice dispone di un ampio margine di apprezzamento (sentenza 5A_5/2013 del 18 febbraio 2013 consid. 4.1; Winkler, op. cit., n. 2 ad art. 95 LEF). Il Tribunale federale non sostituisce il proprio apprezzamento a quello dell'autorità precedente, bensì si limita a verificare se quest'ultima abbia fatto uso manifestamente errato del proprio apprezzamento: ciò si verifica in particolare quando essa abbia preso in considerazione fattori di giudizio che non avrebbero dovuto giocare alcun ruolo oppure se, al contrario, abbia omesso di considerare fattori rilevanti, infine quando il giudizio impugnato conduca ad un esito manifestamente iniquo o ingiusto (DTF 142 III 612 consid. 4.5; 142 III 617 consid. 3.2.5). 
 
2.2. Il Tribunale di appello ha in primo luogo rilevato che il pignoramento impugnato non ha per oggetto un fondo, bensì dei certificati azionari, vale a dire dei beni mobili per legge da pignorare prima di beni immobili (  supra consid. 2.1). Il ricorrente nulla eccepisce in proposito, sicché appare superfluo attardarvisi oltre.  
 
Riguardo alla questione di sapere se le circostanze del caso giustificassero, in applicazione dell'art. 95 cpv. 4 bis LEF, di scostarsi dall'ordine legale di pignoramento, il Tribunale di appello ha precisato che nel caso di specie non sussistono le condizioni che avevano portato il Tribunale federale, in una sentenza del 14 marzo 1987 (  rec  te : sentenza B.47/1987 del 14 maggio 1987 consid. 2, menzionata in DTF 115 III 45 consid. 3a) a preferire il pignoramento di una casa di vacanza in luogo delle azioni di una società anonima, già perché nel presente caso la società anonima è proprietaria di un immobile commerciale e non dell'abitazione primaria del debitore. Peraltro, ha rammentato il Tribunale di appello, il debitore qui ricorrente non ha evocato alcun reddito ricavato dall'Immobiliare C.________SA, né ha reso verosimili i danni che gli potrebbero derivare da una realizzazione dei certificati azionari a suo nome, ritenuto inoltre che la vendita delle sue azioni comporterebbe unicamente la sua sostituzione con l'aggiudicatario, senza carico per lui derivante dai debiti ipotecari, che continuerebbero a gravare sulla società anonima e non su di lui personalmente. Inoltre, ha rilevato il Tribunale di appello, la realizzazione forzata di quote di comproprietà è disagevole e comporta tempi d'attesa ben più lunghi prima che la creditrice escutente veda soddisfatto il proprio credito. Gli ulteriori immobili di proprietà del ricorrente escusso, infine, non hanno un valore sufficiente per coprire i crediti posti in esecuzione o sono situati all'estero. Il Tribunale di appello ne ha dedotto che a ragione l'UE non aveva derogato all'ordine di pignoramento legale (art. 95 cpv. 1-3 LEF).  
 
2.3. Il ricorrente lamenta una violazione del diritto (con implicito riferimento all'art. 95 LEF) realizzata mediante abuso ed eccesso nell'esercizio del potere di apprezzamento da parte dell'UE e del Tribunale di appello. Le circostanze che adduce - mescolando censure in fatto e in diritto - a suffragio del preteso grave e irreparabile danno che gli si prospetta, tuttavia, non convincono.  
 
 
2.3.1. Che il bene immobiliare a reddito di proprietà dell'Immobiliare C.________SA abbia lo scopo di garantire all'azionista di maggioranza una serena quiescenza, è possibile. Le finalità meramente soggettive perseguite dall'investitore, tuttavia, sono del tutto indifferenti nella circostanza, posto peraltro che esse vanno contrapposte all'interesse della creditrice escutente (di principio preminente) ad una rapida soddisfazione delle proprie pretese. L'obiezione è manifestamente infondata.  
 
2.3.2. L'onere ipotecario evocato grava la società anonima e non il ricorrente personalmente. Lo ha ricordato il Tribunale di appello (  supra consid. 2.2), senza essere contraddetto dal ricorrente. La censura si esaurisce pertanto in una ripetizione di quanto affermato in sede cantonale, e va dichiarata inammissibile.  
 
2.3.3. Il ricorrente adduce poi, quale grave danno, la perdita della posizione di azionista di maggioranza dell'Immobiliare C.________SA, che gli garantisce un influsso determinante sulle decisioni aziendali e, di riflesso, la garanzia di avere un investimento sicuro per il suo pensionamento. L'argomento è nuovo: esso non emerge dalla decisione impugnata, né il ricorrente afferma di averlo già tematizzato, e ancor meno indica dove e quando. Esso è d'acchito inammissibile (art. 99 cpv. 1 LTF). Abbondanzialmente, si rileva che - dato il numero totale di azioni (600) - nell'eventualità in cui ad acquisire le 200 azioni pignorate (rispettivamente i relativi certificati azionari) fosse la detentrice delle 100 azioni già oggi non in mano al ricorrente, alla peggio verrebbe a crearsi una situazione di patta. Prospettare una perdita di controllo a seguito della vendita di 200 azioni è allora speculativo; a maggior ragione speculativo è paventare un conseguente peggioramento delle prospettive pensionistiche del ricorrente, peraltro - come già rilevato - indifferenti nel presente contesto.  
 
2.3.4. Il ricorrente assevera poi che una messa all'asta delle azioni dell'Immobiliare C.________SA di sua proprietà richiederebbe tempo e porrebbe delle difficoltà agli interessati, confrontati probabilmente con la necessità di fare allestire una perizia. Anche questi argomenti appaiono nuovi, e come tali inammissibili. Comunque, le eventuali difficoltà di potenziali acquirenti non sono una preoccupazione del ricorrente. Inoltre, è puramente speculativo dedurre da tali possibili difficoltà che le azioni saranno giocoforza svendute.  
 
2.3.5. Il ricorrente torna poi sulla possibilità di realizzare la sua parte di comproprietà del fondo di Y.________, di cui pone in evidenza l'elevato valore di stima per rapporto al debito ipotecario, per cui il valore della propria quota parte coprirebbe ampiamente il debito posto in esecuzione. Tuttavia, egli si limita a evocare gli argomenti portati dal Tribunale di appello contro tale variante, in particolare i lunghi tempi da prevedere, senza discuterli minimamente. Comunque sia, affermando che il fondo di Y.________ è "facilmente e velocemente peritabile" e in ottime condizioni, il ricorrente non si confronta veramente con l'argomento ritenuto dai Giudici di appello, secondo i quali la realizzazione di quote di comproprietà è di principio disagevole; in particolare, non gli riesce di dimostrare che il criterio addotto dal Tribunale di appello non avrebbe dovuto giocare alcun ruolo. Peraltro, gli argomenti addotti dal Tribunale di appello sono nel caso di specie di particolare peso già per il fatto che - come ha cura di precisare il ricorrente medesimo - il fondo di Y.________ consiste in quella che fu l'abitazione famigliare ora abitata dalla ex moglie escutente, ciò che acuisce di molto il pericolo di una procedura complessa e di lunga durata. Nella ridotta misura in cui sia ricevibile, la censura si rivela manifestamente infondata.  
 
2.3.6. Infine, riguardo alle ulteriori proprietà immobiliari suscettibili di essere pignorate in vece delle azioni dell'Immobiliare C.________SA senza pregiudizio per la creditrice escutente, il ricorrente ribadisce l'esistenza di altri beni immobili: i fondi n. 450 RFD di X.________ e n. 206 RFD di Z.________, che insieme offrono un saldo favorevole (fra stima e debito ipotecario) di fr. 245'000.--, sufficiente per coprire il debito in esecuzione. Preliminarmente sia constatato che in sede di conclusioni, il ricorrente non ha chiesto, quale alternativa al pignoramento ordinato, il pignoramento e la realizzazione dei predetti beni immobili. È allora legittimo porsi la domanda se la presente censura sia compatibile con le conclusioni. Anche una risposta affermativa, fondata sul fatto che le conclusioni vanno interpretate, secondo il principio dell'affidamento, anche alla luce della motivazione (sentenza 4A_688/2011 del 17 aprile 2012 consid. 2, non pubblicato in DTF 138 III 425; Florence Aubry Girardin, in Commentaire de la LTF, 2a ed. 2014, n. 18 ad art. 42 LTF), comunque, non muta l'esito dell'esame. Alla constatazione dei Giudici cantonali, secondo la quale gli immobili citati "non raggiungono un valore di copertura sufficiente", il ricorrente si limita infatti a contrapporre l'apodittica affermazione contraria riportata sopra, senza spiegare come e sulla base di quali accertamenti egli giunga a tale conclusione. È dubbio che, esprimendosi in tali termini, egli formuli una censura di arbitrario accertamento dei fatti (art. 9 Cost.) conforme alle esigenze di legge (art. 106 cpv. 2 LTFsupra consid. 1.2). Nella ridotta misura in cui la censura risulti ammissibile, essa appare pertanto manifestamente infondata.  
 
2.4. Considerato quanto precede, la decisione del Tribunale di appello - che conferma la correttezza del modo di procedere dell'UE - di non dipartirsi dall'ordine legale di pignoramento previsto all'art. 95 LEF, poiché non in presenza di una situazione che permetta un'eccezione, si rivela conforme al diritto e va confermata.  
 
3.   
Il ricorso va pertanto respinto nella ridotta misura della sua ricevibilità. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non sono dovute ripetibili alla creditrice escutente, che non è stata invitata a presentare osservazioni nel merito e che si è vanamente opposta al conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso (art. 68 cpv. 1 LTF e contrario).  
 
 
  
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
 
 
Losanna, 9 aprile 2020 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Giudice presidente: Escher 
 
La Cancelliera: Antonini