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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4D_47/2018  
 
 
Sentenza del 9 ottobre 2018  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Kiss, Presidente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
1. A.________, 
2. B.________, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
C.________SA, 
opponente. 
 
Oggetto 
espulsione, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 10 agosto 2018 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino (12.2018.56). 
 
 
Considerando:  
che con sentenza 10 agosto 2018 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile l'appello presentato da A.________ e B.________ contro la decisione con cui il Pretore del distretto di Bellinzona ha accolto la domanda di espulsione presentata dalla C.________SA; 
che il 16 agosto 2018 A.________ e B.________ sono insorti al Tribunale federale contro la sentenza dell'ultima istanza cantonale; 
che con decreto 21 agosto 2018 i ricorrenti sono stati invano invitati a versare un anticipo per le spese presunte del processo di fr. 500.--; 
che l'11 settembre 2018 è stato impartito ai ricorrenti il termine suppletorio dell'art. 62 cpv. 3 LTF per effettuare il predetto versamento entro il 26 settembre 2018 con l'indicazione delle conseguenze di un mancato tempestivo pagamento; 
che il 2 ottobre 2018 la Cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo non è stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le è pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale; 
che in queste circostanze il Tribunale federale non può entrare nel merito del ricorso (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF); 
che, come indicato nei predetti decreti, un eventuale ritiro del ricorso doveva essere dichiarato per iscritto, il mancato pagamento del richiesto anticipo non supplendo a una tale dichiarazione; 
che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF); 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono messe a carico dei ricorrenti con vincolo di solidarietà (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF); 
 
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico dei ricorrenti in solido. 
 
3.   
Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 9 ottobre 2018 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Kiss 
 
Il Cancelliere: Piatti