Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_1060/2018  
 
 
Sentenza del 9 novembre 2018  
 
Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudice federale Denys, Presidente, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________ e B.________, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, 
opponente. 
 
Oggetto 
Annuncio di appello tardivo (ripetuta diffamazione), 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 31 agosto 2018 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (incarto n. 17.2018.48). 
 
 
Considerando:  
che, con sentenza del 29 dicembre 2017, la Giudice supplente della Pretura penale ha riconosciuto B.________ autrice colpevole di ripetuta diffamazione e l'ha condannata alla pena pecuniaria di quindici aliquote giornaliere di fr. 130.-- ciascuna, per complessivi fr. 1'950.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, e al pagamento di una multa di fr. 300.--; 
che il dispositivo della sentenza è stato intimato alle parti lo stesso giorno; 
che l'imputata ha comunicato il 20 gennaio 2018 alla Corte di appello e di revisione penale (CARP) di volere impugnare il giudizio di primo grado, la cui motivazione è stata intimata alle parti il 7 febbraio 2018; 
che, con sentenza del 31 agosto 2018, la CARP ha ritenuto tardivo l'annuncio di appello del 20 gennaio 2018 ed ha quindi dichiarato l'impugnativa inammissibile; 
che B.________ e il marito A.________ impugnano questa sentenza con un ricorso al Tribunale federale del 19 ottobre 2018; 
che non sono state chieste osservazioni sul gravame; 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 144 II 184 consid. 1; 143 IV 85 consid. 1.1 e rinvii); 
che la tempestività del ricorso in esame e la legittimazione ricorsuale di A.________, il quale non aveva la veste di imputato nel procedimento penale e non ha partecipato alla procedura dinanzi alle istanze cantonali, possono rimanere indecise; 
che, quale parte nella procedura dinanzi alla Corte cantonale, B.________ è abilitata a fare valere che la Corte cantonale a torto si sarebbe rifiutata di entrare nel merito dell'appello; 
che l'oggetto del litigio in esame è infatti circoscritto alla questione dell'inammissibilità dell'appello per il fatto che il rimedio sarebbe stato annunciato tardivamente; 
che, secondo l'art. 42 LTF, il ricorso al Tribunale federale deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 143 I 377 consid. 1.2; 134 II 244 consid. 2.1); 
che spettava quindi ai ricorrenti spiegare, in modo puntuale, perché la CARP avrebbe violato il diritto, segnatamente l'art. 399 cpv. 1 CPP, interpretando lo scritto del 20 gennaio 2018 quale annuncio di appello e accertandone la tardività; 
che, in questa sede, i ricorrenti non si confrontano con tale questione e non censurano quindi con una motivazione conforme alle esposte esigenze la violazione delle disposizioni del CPP applicate in concreto dalla Corte cantonale; 
ch'essi sembrano peraltro confondere l'annuncio di appello, che deve essere presentato al tribunale di primo grado entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione della sentenza (cfr. art. 399 cpv. 1 CPP), con la dichiarazione scritta di appello, che deve essere inoltrata al tribunale di appello entro venti giorni dalla notificazione della sentenza motivata (cfr. art. 399 cpv. 3 CPP); 
che i ricorrenti espongono essenzialmente argomentazioni concernenti le varie procedure svolte o pendenti anzitutto in sede cantonale e sollevano contestazioni generali relative ad una pretesa inadeguatezza dell'organizzazione giudiziaria cantonale, formulando altresì richieste di risarcimento nei confronti delle autorità e di altre persone; 
che si tratta al riguardo di critiche generiche che esulano dall'oggetto del litigio, come visto limitato alla questione della tardività dell'annuncio d'appello, e di conseguenza inammissibili; 
che il gravame è parimenti inammissibile laddove i ricorrenti accennano a pretesi motivi di ricusa nei confronti dei magistrati cantonali, segnatamente della Presidente e del Vicepresidente della CARP; 
che, come noto ai ricorrenti, la domanda deve essere presentata nella sede cantonale appena conosciuto il motivo di ricusazione e che, in applicazione del principio della buona fede e del divieto dell'abuso di diritto, essi non possono prevalersene dopo l'emanazione della decisione impugnata a loro sfavorevole (art. 58 cpv. 1 CPP; DTF 140 I 240 consid. 2.4; 138 I 97 consid. 4.1.5; sentenza 1B_408/2018 del 13 settembre 2018 consid. 2.1); 
che peraltro, in concreto, il Vicepresidente della CARP non ha fatto parte del collegio giudicante, sicché la critica è inconferente; 
che comunque, rimproverando alla Presidente della CARP asseriti interessi nella causa e imprecisate manchevolezze procedurali, essi non fanno valere specifici motivi di ricusazione previsti dall'art. 56 CPP
che, analogamente, la domanda di astensione di giudici federali e cancellieri, pure formulata in maniera generica, senza specificare e sostanziare alcun motivo di ricusazione ai sensi dell'art. 34 LTF, è priva di fondamento ed irricevibile; 
che su questo aspetto e sulla richiesta di conoscere anticipatamente la composizione della Corte giudicante può inoltre essere rinviato a precedenti giudizi del Tribunale federale, che già riguardavano i ricorrenti (sentenze 6B_1015/2018 del 2 novembre 2018; 1C_477/2018 del 24 ottobre 2018 consid. 1.3; 6B_740/2018 del 28 settembre 2018; 1B_408/2018, citata, consid. 2); 
che pertanto il ricorso non è motivato in modo conforme alle esposte esigenze e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono quindi essere accollate ai ricorrenti (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
 
 per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico dei ricorrenti. 
 
3.   
Comunicazione alle parti e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 9 novembre 2018 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Denys 
 
Il Cancelliere: Gadoni