Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_396/2020  
 
 
Sentenza del 10 giugno 2020  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Seiler, Presidente, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino. 
 
Oggetto 
Imposta cantonale e imposta federale diretta 2017, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 5 maggio 2020 dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (80.2020.31 e 80.2020.32). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Il 5 maggio 2020 la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il ricorso esperito da A.________ contro la decisione su reclamo emessa il 10 febbraio 2020 dall'Ufficio circondariale di tassazione di Locarno che dichiarava tardivo il reclamo da lei presentato il 28 gennaio 2020 contro la tassazione in materia d'imposta cantonale (IC) e d'imposta federale diretta (IFD) 2017 notificatale il 27 novembre 2019. 
In primo luogo la Corte cantonale ha osservato che il motivo avanzato dalla contribuente per spiegare la tardività del suo reclamo - ossia un'operazione alla spalla che l'ha costretta a soggiornare due mesi presso il figlio a X.________ poiché, avendo il braccio immobilizzato in un tutore, era impossibilitata a vivere da sola - non era atto a giustificare una restituzione in intero del termine di reclamo. In effetti dai documenti prodotti dalla contribuente emergeva che ella aveva dovuto sottoporsi ad una visita di controllo in Ticino nella prima settimana di dicembre, ossia quando la tassazione era stata da poco notificata e il termine di reclamo non era ancora scaduto. A prescindere da ciò ella avrebbe potuto delegare a terzi la verifica e l' (eventuale) contestazione della tassazione litigiosa, sapendo che si assentava dal domicilio per un periodo prolungato. 
Infine, benché fosse precluso l'esame di merito - oggetto di contestazione potendo essere unicamente la decisione d'irricevibilità emanata dal fisco - i giudici ticinesi hanno osservato che in quanto l'insorgente lamentava la mancata deduzione di "spese di malattia" per fr. 5'154.60 verosimilmente ella si riferiva ai premi dell'assicurazione contro le malattie. Ora, anche se l'ammontare era più basso, l'Ufficio di tassazione aveva ammesso in deduzione quanto da lei indicato nella propria dichiarazione. 
 
B.   
Il 14 maggio 2020 A.________ ha presentato un ricorso al Tribunale federale nel quale riafferma che le deduzioni non sono state calcolate correttamente e che se non ha potuto ossequiare il termine di reclamo di 30 giorni è perché inaspettatamente ha dovuto occuparsi dei suoi nipoti (di 2 e 3 anni) a X.________, la nuora, di origine giapponese, avendo dovuto assentarsi in seguito a un lutto in famiglia. 
Non è stato ordinato alcun atto istruttorio. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con pieno potere di cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 145 V 57 consid. 1 pag. 59; 144 II 184 consid. 1 pag. 186 e rispettivi rinvii).  
 
1.2. Il ricorso concerne una causa di diritto pubblico che non ricade sotto nessuna delle eccezioni previste dall'art. 83 LTF ed è diretto contro una decisione finale resa in ultima istanza cantonale da un tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF). Esso è stato presentato nei termini dalla destinataria del giudizio contestato (art. 100 cpv. 1 LTF), con interesse all'annullamento dello stesso (art. 89 cpv. 1 LTF), ed è pertanto di principio ricevibile quale ricorso in materia di diritto pubblico giusta l'art. 82 e segg. LTF (cfr. pure l'art. 73 LAID [RS 642.14]).  
 
2.  
 
2.1. Conformemente all'art. 42 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245; 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254). Nell'allegato ricorsuale occorre quindi indicare in maniera concisa perché l'atto impugnato viola il diritto applicabile; la motivazione dev'essere riferita all'oggetto del litigio, in modo che si capisca perché e su quali punti la decisione contestata è impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245). Ciò significa che la parte ricorrente non può limitarsi a riproporre genericamente argomenti giuridici già esposti dinanzi alle autorità cantonali, bensì deve confrontarsi criticamente con i considerandi della decisione dell'autorità inferiore che reputa lesivi del diritto (DTF 134 II 244 consid. 2.1-2.3 pag. 245 segg.).  
 
2.2. Dinanzi alla Camera di diritto tributario oggetto del contendere era unicamente la questione di sapere se, a ragione, l'Ufficio circondariale di tassazione di Locarno aveva dichiarato inammissibile per tardività il reclamo sottopostogli, giudicando non adempite le condizioni per potere ottenere una restituzione in intero del termine di ricorso. Sennonché, nel caso concreto, l'allegato ricorsuale non contiene precise ed esaustive considerazioni di natura giuridica che espongano quali disposizioni legali sarebbero violate e in cosa consisterebbe la lesione del diritto applicabile con riferimento al mancato adempimento dei requisiti esatti per poter ottenere una restituzione in intero del termine di ricorso. La ricorrente non si confronta infatti con la dettagliata e pertinente argomentazione della Corte cantonale, ma si contenta di esporre nuovi motivi per spiegare il suo ritardo, ossia il fatto che ha dovuto inaspettatamente occuparsi dei nipoti in tenera età in assenza della nuora ciò che, sia rilevato di transenna, mal si adegua a quanto affermato in sede cantonale, di essere cioè nell'impossibilità di badare a sé stessa per motivi di salute. Il ricorso, che non contiene una motivazione topica riferita al tema della causa, è quindi inammissibile.  
 
2.3. Nel contempo va osservato che la Corte cantonale non si è limitata ad esprimersi sulla problematica della restituzione in intero del termine di ricorso ma ha anche aggiunto in via abbondanziale che la deduzione criticata dalla ricorrente corrispondeva a quanto da lei stessa dichiarato. In ogni caso, davanti a due motivazioni alternative, la sola critica della prima non è sufficiente (DTF 138 I 97 consid. 4.1.4 pag. 100).  
 
2.4. Infine, in quanto la ricorrente lamenta che le sarebbe stata inflitta una non meglio precisata ammenda di fr. 1200.-- per il reclamo tardivo, di cui vuole "fare appello" la critica si rivela inammissibile per mancato esaurimento delle istanze cantonali di ricorso (art. 86 cpv. 1 lett. d LTF).  
 
2.5. Premesse queste considerazioni il ricorso in materia di diritto pubblico dev'essere dichiarato inammissibile e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 LTF.  
 
3.   
Considerate le circostanze del caso concreto si può eccezionalmente rinunciare al prelievo di spese giudiziarie per la sede federale (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
 Per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Non si prelevano spese. 
 
3.   
Comunicazione alla ricorrente, alla Divisione delle contribuzioni e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nonché all'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo. 
 
 
Losanna, 10 giugno 2020 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Seiler 
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud