Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4A_438/2017  
 
 
Sentenza dell'11 ottobre 2018  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Kiss, Presidente, 
Hohl, May Canellas, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
1. A.________, 
2. B.________, 
3. C.________, 
4. D.________, 
tutti e quattro patrocinati dagli avv.ti Paolo Marzolini e Daniele Durante, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
1. E.________, 
2. F.________, 
componenti la comunione ereditaria fu G.G.________ e patrocinati dall'avv. Filippo Ferrari, 
3. H.________, 
4. I.________, 
entrambi patrocinati dagli avv.ti Battista Ghiggia e Giovanna Ferrari Negri, 
opponenti. 
 
Oggetto 
arbitrato internazionale; diritto di essere sentito, 
 
ricorso contro il lodo finale emanato il 4 luglio 2017 e rettificato il 16 agosto 2017 dal Tribunale arbitrale di appello ad hoc. 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. I defunti tre fratelli J.G.________, K.G.________ e G.G.________ avevano fondato un gruppo alberghiero che era controllato, alla morte del primo fratello nel 2001, dalla società L.________S.p.A. Il capitale sociale di quest'ultima era de facto detenuto per il 27,82 % dal defunto J.G.________, per il 29.42 % da K.G.________, per il 29,42 % da G.G.________ e per la rimanenza da altri membri della famiglia. G.G.________, K.G.________ e gli eredi fu J.G.________ hanno sottoscritto nel 2002 tre nuovi contratti (fiduciario, di azionariato e di gestione), che hanno portato a una diminuzione del 10 % circa delle partecipazioni dei primi due e al corrispondente aumento di quella degli eredi del terzo. La scoperta dopo la morte di K.G.________ della nuova e diseguale partecipazione nel gruppo alberghiero ha portato alla controversia oggetto della procedura arbitrale. La parte attrice è composta da I.________ e H.________, che sono la vedova, rispettivamente un figlio di K.G.________, e da E.________ e F.________, figli di G.G.________. I convenuti A.________, B.________, C.________ e D.________ sono i figli di J.G.________.  
 
A.b. Il Tribunale arbitrale di prima istanza ha ritenuto, con lodo finale del 29 gennaio 2016, che i convenuti sono riusciti ad ottenere il controllo del gruppo in maniera illecita e dolosa. Esso ha tuttavia ritenuto una colpa concomitante di G.G.________ e K.G.________, che hanno firmato i relativi contratti senza averli letti. Dopo aver previsto una serie di misure cautelari e accertato la parziale proprietà della parte attrice di una serie di certificati obbligazionari, ha condannato i convenuti a consegnarli agli attori e a pagare loro una serie di importi quale risarcimento danni.  
 
B.   
Con lodo 4 luglio 2017 il Tribunale arbitrale d'appello, adito da tutte le parti in causa, ha in parziale accoglimento del rimedio degli attori aumentato gli importi a loro dovuti e ha modificato, in parziale accoglimento dell'impugnativa dei convenuti, gli interessi moratori. Il 16 agosto 2017 il Tribunale arbitrale d'appello ha corretto errori di calcolo o di redazione. 
 
C.   
Con ricorso in materia civile del 1° settembre 2017 A.________, B.________, C.________ e D.________ chiedono, previo conferimento dell'effetto sospensivo al rimedio, l'annullamento del lodo di appello. Lamentano una violazione dell'art. 190 cpv. 2 lett. d LDIP, affermando che il Collegio arbitrale ha, con una tesi giuridica sorprendente su cui non hanno potuto pronunciarsi, ritenuto che essi formano con gli attori una società semplice e che sarebbero pure solidalmente responsabili in virtù dell'art. 602 CC
Con risposte 19 ottobre 2017 sia I.________ e H.________ sia E.________ e F.________ propongono la reiezione del ricorso nella misura in cui sia ammissibile. 
Le parti hanno proceduto spontaneamente a un secondo scambio di scritti. 
Con decreto 20 novembre 2017 la Presidente della I Corte di diritto civile ha conferito effetto sospensivo al ricorso nel senso che le misure cautelari ordinate dai tribunali arbitrali sono mantenute. 
L'8 gennaio 2018 la Presidente della Corte adita ha respinto una domanda di riesame del predetto decreto che ha confermato. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. L'art. 77 cpv. 1 LTF ammette il ricorso in materia civile contro le decisioni arbitrali alle condizioni poste dagli art. da 190 a 192 della legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP). Questa legge è applicabile perché, come risulta pacificamente dal lodo impugnato, la sede dell'arbitrato è a Lugano e nessuna delle parti, al momento della stipulazione del patto di arbitrato, risultava essere domiciliata o dimorare abitualmente in Svizzera (art. 176 cpv. 1 LDIP). Sono inoltre applicabili le disposizioni del capitolo 12 della LDIP, poiché le parti non hanno esplicitamente escluso la loro applicabilità (art. 176 cpv. 2 LDIP). Nella fattispecie i ricorrenti impugnano unicamente il lodo - con la relativa rettifica - del Tribunale arbitrale d'appello.  
 
1.2. I motivi di ricorso in materia di arbitrato internazionale sono enumerati esaustivamente all'art. 190 cpv. 2 LDIP. Il Tribunale federale esamina soltanto le censure che il ricorrente propone e motiva (art. 77 cpv. 3 LTF). Questa norma corrisponde a quanto previsto dall'art. 106 cpv. 2 LTF per le censure attinenti alla violazione di diritti fondamentali o di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale. Alla stregua di tale disposto essa istituisce il principio dell'allegazione (Rügeprinzip) ed esclude quindi l'ammissibilità di critiche appellatorie (sentenza 4A_34/2015 del 6 ottobre 2015 consid. 2.2, non pubblicato in DTF 141 III 495). La motivazione dev'essere contenuta nell'atto presentato entro il termine di ricorso: il ricorrente non può completare o migliorare la sua impugnativa con la replica (sentenza 4A_86/2013 del 1° luglio 2013 consid. 1.2.2, non pubblicato in DTF 139 III 345; DTF 135 I 19 consid. 2.2).  
Il Tribunale federale statuisce sulla base dei fatti accertati dal tribunale arbitrale (art. 105 cpv. 1 LTF). Non può rettificare o completare d'ufficio gli accertamenti degli arbitri, anche se i fatti sono stati constatati in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto (art. 77 cpv. 2 LTF che esclude l'applicazione dell'art. 105 cpv. 2 LTF). Per contro, il Tribunale federale ha la facoltà di rivedere la fattispecie posta a fondamento del lodo se uno dei motivi previsti dall'art. 190 cpv. 2 LDIP è invocato contro tale fattispecie o se fatti o mezzi di prova nuovi sono eccezionalmente presi in considerazione nell'ambito della procedura del ricorso in materia civile (sentenza 4A_342/2015 del 26 aprile 2016 consid. 3, non pubblicato in DTF 142 III 360). 
 
2.  
 
2.1. I ricorrenti invocano l'art. 190 cpv. 2 lett. d LDIP e rimproverano al Tribunale arbitrale di aver violato il loro diritto di essere sentiti, perché avrebbe fondato la sua sentenza su un ragionamento sorprendente che le parti non hanno potuto discutere.  
 
2.2. Il Tribunale arbitrale ha indicato che fra i 3 fratelli G.________ si era creata una relazione, la quale aveva per scopo di gestire il gruppo da loro fondato ed amministrare in comune le relative quote azionarie. Con la morte di J.G.________, tale relazione era stata continuata con gli eredi di quest'ultimo. Il Collegio arbitrale ha considerato che questa relazione costituisce un contratto di società semplice e che nessun socio può fare affari che collidono con gli interessi del gruppo societario. Ha poi indicato che J.G.________ dapprima, suo figlio A.________ poi, erano i soci amministratori e che l'agire del secondo non era stato conforme al principio della fedeltà che dovevano osservare, avendo compiuto atti a vantaggio suo e dei suoi fratelli e a svantaggio degli zii. Ha ritenuto che i rimanenti convenuti - che non si occupavano dell'amministrazione, ma che hanno tratto profitto dall'agire del fratello - sono pure responsabili, perché sono subentrati nella società alla morte del padre e hanno omesso di informare gli zii degli effetti svantaggiosi che la sottoscrizione dei contratti del 2002 aveva sulle loro partecipazioni. Essi formavano inoltre una comunione ereditaria ed erano quindi anche responsabili " per l'agire tollerato di uno dei suoi membri ".  
 
2.3. In Svizzera il diritto di essere sentito si riferisce soprattutto all'accertamento dei fatti. Il diritto delle parti a essere interpellate su questioni giuridiche è riconosciuto in modo ristretto. In principio, secondo l'adagio jura novit curia, sia i tribunali statali che quelli arbitrali apprezzano liberamente la portata giuridica dei fatti e non sono legati ai mezzi giuridici sviluppati dalle parti; possono anche statuire sulla base di regole di diritto diverse da quelle di cui queste si sono prevalse. Di conseguenza, nella misura in cui il patto d'arbitrato non limiti la missione del Tribunale arbitrale ai soli mezzi giuridici sollevati dalle parti, quest'ultime non vanno sentite in maniera specifica sulla portata da riconoscere alle regole di diritto. Eccezionalmente è opportuno interpellarle quando il giudice o il Tribunale arbitrale intende fondare la sua decisione su una norma o una considerazione giuridica che non è stata evocata nel corso della procedura e di cui le parti non potevano presumerne la pertinenza (DTF 130 III 35 consid. 5). Il Tribunale federale si dimostra restrittivo nell'applicare la predetta regola, poiché sapere cosa è imprevedibile è una questione di apprezzamento e occorre tenere in considerazione le particolarità della procedura arbitrale: è doveroso evitare che l'argomento della sorpresa sia utilizzato per ottenere un'esame di merito del lodo da parte dell'autorità di ricorso.  
Ora, contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti la norma da loro invocata non è violata quando gli arbitri fondano la loro decisione su un principio o una norma su cui non è " stata promossa una vera discussione ". Alle parti compete invece l'obbligo di prevedere vari scenari immaginabili e sviluppare la loro argomentazione di conseguenza, emettendo anche delle opinioni a titolo sussidiario in modo da coprire tutte le ipotesi suscettibili di entrare in linea di conto (sentenza 4A_56/2017 dell'11 gennaio 2018 consid. 3.3.2). Queste non paiono peraltro nemmeno essere numerose nella fattispecie, Infatti nemmeno i ricorrenti negano che i tre fratelli G.________ non solo avevano fondato e controllavano il gruppo alberghiero, ma costituivano una società semplice. Ora, essendo i ricorrenti subentrati al defunto padre, circostanza che emerge peraltro in maniera chiara anche dal fatto che essi hanno pure sottoscritto i menzionati contratti con gli zii, non appare inatteso che il Tribunale arbitrale abbia qualificato il loro ruolo - con i relativi obblighi - nell'ambito del gruppo familiare alla stessa stregua di quello che avrebbe avuto il genitore scomparso. In queste circostanze le considerazioni degli arbitri sugli obblighi societari dei convenuti non possono essere considerate sorprendenti. Non occorre quindi esaminare l'argomentazione ricorsuale secondo cui pure la motivazione aggiuntiva del lodo, attinente alla responsabilità dei ricorrenti sulla base dell'art. 602 CC, violerebbe l'art. 190 cpv. 2 lett. d LDIP. 
 
3.   
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela infondato e come tale va respinto. Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 2 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 65'000.-- sono poste in solido a carico dei ricorrenti, che rifonderanno, sempre con vincolo di solidarietà, a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale fr. 75'000.-- agli opponenti E.________ e F.________ e fr. 75'000.-- agli opponenti H.________ e I.________. 
 
3.   
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e al Presidente del Tribunale arbitrale di appello ad hoc. 
 
 
Losanna, 11 ottobre 2018 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Kiss 
 
Il Cancelliere: Piatti