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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
9C_818/2019  
 
 
Sentenza del 13 luglio 2020  
 
II Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudici federali Parrino, Presidente, 
Stadelmann, Glanzmann, 
Cancelliera Cometta Rizzi. 
 
Partecipanti al procedimento 
Cassa di compensazione del Cantone Ticino, Ufficio delle prestazioni, 
Via Canonico Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona, 
ricorrente, 
 
contro 
 
A.A.________, 
patrocinato da B.A.________, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (presupposto processuale), 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 18 novembre 2019 (30.2019.21). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
A.A.________, nato nel 1930, al beneficio di una rendita dell'assicurazione per la vecchiaia, ha inoltrato il 9 aprile 2019 una richiesta per l'ottenimento di un assegno per grandi invalidi. Con decisione del 3 maggio 2019, confermata su opposizione il 6 giugno 2019, la Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni del Cantone Ticino - (di seguito: Cassa) ha respinto la richiesta per il motivo che l'assicurato era costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole all'aiuto di terzi per compiere solo un atto ordinario della vita (per lavarsi), ciò che è insufficiente per avere diritto all'assegno per grandi invalidi dell'AVS. 
 
B.   
Adito su ricorso dell'interessato, con giudizio del 18 novembre 2019, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino lo ha accolto ai sensi dei considerandi, rinviando, previo annullamento della decisione impugnata, la causa alla Cassa affinché esegua degli accertamenti complementari, in particolare un'inchiesta domiciliare in merito al bisogno dell'assicurato di un accompagnamento costante nell'organizzazione della realtà quotidiana, e si determini di nuovo sul suo diritto a un assegno per grandi invalidi. 
 
C.   
La Cassa inoltra un ricorso in materia di diritto pubblico presso il Tribunale federale cui chiede di annullare il giudizio impugnato e di confermare la decisione su opposizione del 6 giugno 2019. La ricorrente contesta sul principio che l'interessato possa avere diritto a una tale misura di accompagnamento, indipendentemente dalle misure di accertamento richieste dal Tribunale cantonale. 
Invitati a pronunciarsi sul ricorso, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato mentre l'opponente ha proposto implicitamente di respingerlo. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il giudizio impugnato costituisce una decisione incidentale in quanto rinvia la causa alla Cassa per accertamenti senza metterne fine   (DTF 142 V 551 consid. 3.2 pag. 556 con i riferimenti; v. anche sentenza 9C_166/2020 del 18 maggio 2020 consid. 2). Ora, salvo le situazioni - non pertinenti nella fattispecie - oggetto dell'art. 92 LTF, il ricorso è ammissibile contro le decisioni incidentali solo se queste possono causare un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF) o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 cpv. 1 lett. b LTF).  
 
1.2. Di regola spetta alla parte ricorrente, nei termini ricorsuali, allegare e stabilire che almeno una delle condizioni previste dall'art. 93 cpv. 1 LTF è adempiuta, a meno che questo sia evidente (DTF 141 IV 284 consid. 2.3 in fine pag. 287, DTF 134 III 426 consid. 1.2 pag. 428 seg.).  
 
2.  
 
2.1. Nella fattispecie la ricorrente invoca esclusivamente l'applicazione della lettera b dell'art. 93 cpv. 1 LTF, precisando che l'accertamento richiesto dal Tribunale cantonale (l'inchiesta domiciliare) sarebbe superfluo, in quanto le misure di accompagnamento costante nell'organizzazione della realtà quotidiana non sono contemplate nell'assegno per grandi invalidi.  
 
2.2. Indipendentemente dal fatto che la ricorrente non motiva perché la necessità di procedere a tale inchiesta domiciliare permetterebbe di adempiere le condizioni dell'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF, ciò che non costituisce una motivazione sufficiente (tra le tante sentenze 4A_53/2018 del 15 marzo 2018 e 9C_703/2015 del 12 novembre 2015 consid. 4.2), va osservato quanto segue. Affinché siano adempiuti i presupposti dell'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF è necessario non soltanto che l'accoglimento del ricorso metta fine alla procedura in corso, come fatto valere dalla Cassa ricorrente, ma anche che la procedura probatoria ancora da condurre, per la sua durata e i suoi costi, si scosti significativamente dai comuni procedimenti (in altre parole sia "lunga e costosa"). Le due condizioni dell'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF sono infatti cumulative (DTF 133 III 629 consid. 2.4.1 pag. 633; v. anche sentenza 8C_355/2019 del 18 giugno 2019 consid. 4.2). Quest'ultima condizione non è manifestamente adempiuta. Una procedura lunga e costosa è stata ammessa ad esempio quando è stato necessario procedere all'interrogatorio di un gran numero di testimoni, all'esperimento di più perizie o ancora all'invio di commissioni rogatorie in paesi lontani (sentenza 8C_16/2020 del 30 marzo 2020 consid. 1.4.1 con i riferimenti), fermo restando che ogni complemento d'istruzione comporta di per sé spese e un prolungamento del procedimento. Un'inchiesta domiciliare al fine di accertare, come disposto dal Tribunale cantonale, se l'opponente ha bisogno di una misura di accompagnamento costante nell'organizzazione della realtà quotidiana non può essere assimilata a una procedura defatigante o dispendiosa.  
 
2.2.1. Anche se non invocato dalla ricorrente, va osservato che il giudizio cantonale impugnato non provoca neppure un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF. Un tale pregiudizio è un danno che non può essere riparato ulteriormente da un giudizio finale o da un'altra decisione favorevole al ricorrente. Una decisione di rinvio non causa di regola un pregiudizio irreparabile, poiché l'interessato potrà impugnarla successivamente insieme alla decisione finale (art. 93 cpv. 3 LTF), a meno che non obblighi, mediante istruzioni vincolanti di diritto sostanziale, l'amministrazione a emanare un provvedimento che essa reputa contrario al diritto e che non può impugnare davanti all'autorità superiore (DTF 140 V 282 consid. 4.2 pag. 285; v. anche sentenza 9C_553/2019 del 23 ottobre 2019 consid. 4.1).  
 
2.2.2. Il giudizio impugnato non contiene infatti delle istruzioni vincolanti per la ricorrente che riducono il suo margine di apprezzamento. Il primo giudice, dopo avere ritenuto che le difficoltà riscontrate dall'assicurato non costituivano una limitazione rilevante per gli atti ordinari della vita, se non per provvedere all'igiene personale, ha ritenuto che quest'ultimo avrebbe ciononostante potuto avere bisogno di un accompagnamento costante nell'organizzazione della realtà quotidiana. L'assenza di accertamenti da parte della Cassa in merito alla necessità di un tale accompagnamento rendeva tuttavia indispensabile il rinvio della causa per nuova decisione dopo avere effettuato un'inchiesta domiciliare. Così facendo, il primo giudice non si è pronunciato in modo vincolante su un eventuale diritto dell'interessato - anche se a beneficio di una rendita AVS - a un accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana.  
 
2.3. Le condizioni dell'art. 93 cpv. 1 lett. a e b LTF non essendo adempiute, il ricorso in materia di diritto pubblico è pertanto inammissibile.  
 
3.   
Le spese giudiziarie, commisurate all'onere ridotto del caso, seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 300.- sono poste a carico della ricorrente 
 
3.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
 
Lucerna, 13 luglio 2020 
 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Parrino 
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi