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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6F_25/2018  
 
 
Sentenza del 16 ottobre 2018  
 
Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudici federali Denys, Presidente, 
Eusebio, Jacquemoud-Rossari, 
Cancelliera Ortolano Ribordy. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Daniele Timbal, 
istante, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
controparte, 
 
Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino, via della Pace 6, 6600 Locarno. 
 
Oggetto 
Domanda di revisione della sentenza 6B_620/2017 del 6 novembre 2017 del Tribunale federale svizzero. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Con sentenza del 19 luglio 2016 il Giudice della Pretura penale ha riconosciuto A.________ autore colpevole di abuso della denominazione giusta l'art. 14 della legge ticinese del 3 ottobre 1995 sull'Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli Istituti di ricerca e lo ha condannato a una multa di fr. 30'000.--. 
 
B.   
In parziale accoglimento dell'appello presentato da A.________ contro il giudizio di primo grado, con sentenza del 12 aprile 2017 la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP), pur confermando la sua condanna per titolo di abuso della denominazione, ha ridotto la multa inflittagli a fr. 27'000.--. 
 
C.   
Con sentenza 6B_620/2017 del 6 novembre 2017 il Tribunale federale ha respinto, nella misura in cui era ammissibile, il ricorso in materia penale interposto da A.________ avverso la sentenza di appello. 
 
D.   
A.________ adisce il Tribunale federale con un'istanza di revisione del 24 agosto 2018, postulando l'annullamento della sentenza di condanna della CARP, il rinvio degli atti all'autorità inferiore affinché accolga il suo ricorso e l'addossamento delle spese e ripetibili afferenti la procedura di revisione al Cantone Ticino. 
 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con libero esame la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) e l'ammissibilità del rimedio esperito (DTF 144 II 184 consid. 1). 
 
2.   
L'istante esordisce affermando che la sua domanda di revisione "si fonda sull'art. 123 cpv. 2 con riferimento all'art. 121 lett. d LTF e ha la sua base legale nell'art. 410 cpv. 1 lett. a CPP". Ricorda che sulla scorta di documenti prodotti dal Procuratore pubblico in occasione del dibattimento di primo grado, in particolare del formulario di ex-matricolazione, le autorità cantonali hanno accertato che, malgrado il trasferimento della sede, l'attività della società è rimasta in Ticino. Sennonché, dopo la sentenza 6B_620/2017 emanata dal Tribunale federale, avrebbe potuto consultare l'incarto e avrebbe scoperto che suddetto formulario non corrisponderebbe a quello in uso negli anni 2015 e 2016. Esisterebbero invece dei documenti atti a provare che i formulari sarebbero stati modificati già dal 2014, per conformarsi alla particolare legislazione ticinese. Tale documentazione concernerebbe "fatti pertinenti e mezzi di prova concludenti ignorati" dal Tribunale federale. Gli atti prodotti dalla pubblica accusa al dibattimento di primo grado non sarebbero databili, aspetto ignorato dal Tribunale federale. La loro "non databilità nel 2016" costituirebbe un fatto che avrebbe dovuto comportare la sua assoluzione o, in via subordinata, una sensibile attenuazione della sanzione pecuniaria inflittagli e confermata dal Tribunale federale. 
 
3.   
L'istanza si appalesa inammissibile con riguardo sia al motivo di revisione dell'art. 121 lett. d LTF sia a quello dell'art. 123 cpv. 2 lett. b LTF
 
3.1. Giusta l'art. 124 cpv. 1 lett. b LTF, la domanda di revisione per violazione di norme procedurali ai sensi dell'art. 121 lett. b-d LTF dev'essere depositata presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della sentenza (v. sentenza 5F_14/2014 dell'8 luglio 2014 consid. 2.1). La domanda di revisione fondata su altri motivi, tra cui quello di cui all'art. 123 cpv. 2 lett. b LTF, dev'essere invece depositata entro 90 giorni dalla loro scoperta (art. 124 cpv. 1 lett. d LTF).  
 
3.1.1. La sentenza 6B_620/2017 del 6 novembre 2017 è stata notificata all'allora patrocinatore dell'istante in data 15 novembre 2017. Il termine di 30 giorni per inoltrare una domanda di revisione fondata sull'art. 121 lett. d LTF ha quindi cominciato a decorrere il 16 novembre 2017 (art. 44 cpv. 1 LTF), per scadere il 15 dicembre 2017. L'istanza di revisione in esame è stata depositata alla posta svizzera il 24 agosto 2018, ben oltre il termine di 30 giorni dalla notificazione della sentenza del Tribunale federale, ed è quindi manifestamente tardiva.  
 
3.1.2. L'istante precisa di aver potuto procedere all'ispezione dell'incarto penale soltanto il 23 aprile 2018. Il termine di 90 giorni previsto dall'art. 124 cpv. 1 lett. d LTF ha quindi cominciato a decorrere il giorno successivo (art. 44 cpv. 1 LTF), ossia il 24 aprile 2018, per terminare, tenuto conto della sospensione dei termini dal 15 luglio al 15 agosto incluso (art. 46 cpv. 1 lett. b LTF), il 23 agosto 2018. Consegnata alla posta svizzera solo il 24 agosto 2018, l'istanza di revisione fondata sull'art. 123 cpv. 2 lett. b LTF si rivela tardiva. A torto l'istante pretende che la sua domanda non soggiacerebbe al rispetto di alcun termine. È infatti inconferente il richiamo all'art. 411 CPP. Il termine per domandare la revisione di una sentenza del Tribunale federale è disciplinato unicamente dalla LTF e non dal CPP, anche nel caso in cui è invocato il motivo di revisione dell'art. 123 cpv. 2 lett. b LTF. La menzione di questa norma all'adempimento delle condizioni di cui all'art. 410 cpv. 1 lettere a e b e 2 CPP non ha per effetto di rendere applicabili alla procedura di revisione dinanzi al Tribunale federale le disposizioni del CPP, segnatamente l'art. 411 CPP; essa resta regolata unicamente dagli art. 121 segg. LTF.  
 
3.1.3. Ciò posto, si rileva abbondanzialmente che la domanda di revisione sarebbe comunque inammissibile per quanto promossa sulla scorta dell'art. 123 cpv. 2 lett. b LTF e infondata nella misura in cui è basata sull'art. 121 lett. d LTF per le ragioni che seguono.  
 
3.2. L'art. 123 cpv. 2 lett. b LTF consente di chiedere la revisione di una sentenza del Tribunale federale, in materia penale, se sono adempiute le condizioni di cui segnatamente all'art. 410 cpv. 1 lett. a CPP. Giusta questa norma, la revisione può essere domandata in presenza di nuovi fatti o nuovi mezzi di prova anteriori alla decisione e tali da comportare in particolare l'assoluzione oppure una punizione notevolmente più mite. Secondo la giurisprudenza, la revisione, per fatti o elementi di prova nuovi, di una sentenza del Tribunale federale resa in materia penale è possibile solo laddove, nel precedente procedimento, il Tribunale federale non soltanto abbia modificato la decisione che gli era deferita, ma ne abbia anche modificato l'accertamento dei fatti sulla base dell'art. 105 cpv. 2 LTF. Rimangono riservati i fatti determinanti relativi all'ammissibilità del ricorso, che dovevano essere delucidati d'ufficio. Negli altri casi, i fatti o gli elementi di prova nuovi devono essere addotti con una domanda di revisione dinanzi all'autorità cantonale (DTF 134 IV 48 consid. 1.3 segg.; sentenze 6F_8/2018 del 22 maggio 2018 consid. 3.2 e 6F_31/2016 del 14 dicembre 2017 consid. 1.3 e rinvii).  
 
Orbene, nella sentenza 6B_620/2017 del 6 novembre 2017, il Tribunale federale non ha riformato la decisione della CARP oggetto della precedente impugnativa e nemmeno ha rettificato o completato l'accertamento dei fatti alla base del giudizio cantonale. Del resto l'istante non pretende il contrario, riconoscendo che questo Tribunale ha "recepito al considerando 5 della sentenza quanto avrebbe accertato la CARP" e precisando che l'accertamento dei fatti effettuato in sede cantonale è stato ritenuto "insindacabile, in quanto non arbitrario". In tali circostanze, la domanda di revisione presentata in questa sede è inammissibile. 
 
3.3. Giusta l'art. 121 lett. d LTF, è possibile domandare la revisione di una sentenza del Tribunale federale se questi, per svista, non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti. La svista ai sensi di questa norma presuppone che il Tribunale federale non abbia preso in considerazione un elemento acquisito all'incarto o abbia letto in modo scorretto un documento, scartandosi per inavvertenza dal suo tenore esatto; essa si distingue sia da un apprezzamento errato delle prove assunte sia dalla portata giuridica dei fatti accertati (DTF 122 II 17 consid. 3). La revisione non è data né per correggere presunti errori di diritto né per sanare eventuali omissioni del ricorso (sentenza 2F_20/2012 del 25 settembre 2012 consid. 2.1 con rinvii).  
 
Con la sua domanda di revisione, l'istante non dimostra alcuna svista da parte di questo Tribunale. In realtà egli cerca di rimettere in discussione la valutazione delle prove a suo tempo effettuata in sede cantonale, che non è riuscito a censurare con successo con il suo ricorso in materia penale, rispettivamente tenta di perfezionare, tardivamente, la motivazione del suo ricorso. L'addotta mancata databilità del formulario, rispettivamente delle stampate dei siti internet della società che amministra, che comporterebbero a suo avviso la sua non punibilità, concerne infatti la valutazione di tale documentazione, che non costituisce motivo di revisione ai sensi dell'art. 121 lett. d LTF. Il Tribunale federale non ha ignorato tale documentazione, né l'ha letta in modo scorretto scartandosi dal suo tenore esatto. Vi ha fatto riferimento per inficiare la critica dell'allora insorgente, secondo cui l'accertamento cantonale di un insegnamento volto all'ottenimento di titoli universitari in territorio ticinese si fondava su una presunzione ed era privo di riscontri fattuali (v. sentenza 6B_620/2017 del 6 novembre 2017 consid. 5). Nel suo ricorso in materia penale egli non aveva peraltro contestato che la documentazione in parola era effettivamente in uso all'epoca dei fatti rimproveratigli. Del resto, i documenti a cui si riferisce nella sua istanza, che proverebbero che in realtà i formulari utilizzati erano altri, non facevano parte dell'incarto, ciò che neppure è preteso, sicché la loro mancata presa in considerazione da parte di questo Tribunale non costituisce una svista giusta l'art. 121 lett. b LTF
 
4.   
L'istante chiede di trasmettere la sua domanda di revisione alla CARP qualora il Tribunale federale si ritenesse incompetente. 
 
4.1. Secondo l'art. 30 LTF, se si ritiene incompetente il Tribunale federale pronuncia la non entrata nel merito (cpv. 1). Se da uno scambio di opinioni risulta che è competente un'altra autorità o se la competenza di un'altra autorità federale appare verosimile, il Tribunale federale trasmette la causa a tale autorità (cpv. 2). In assenza di uno scambio di opinioni, questo Tribunale ha la possibilità, ma non l'obbligo di trasmettere la causa a un'autorità cantonale. Non gli incombe infatti di analizzare il diritto cantonale per determinare l'autorità eventualmente competente (sentenza 2D_89/2008 del 30 settembre 2008 consid. 3.1).  
 
4.2. Alla luce di quanto precede appare che la competenza di questo Tribunale è data per il motivo di revisione della svista (v. supra consid. 3.3), ma non per quello dei fatti o mezzi di prova nuovi (v. supra consid. 3.2). Ci si può chiedere se, in caso di incompetenza solo parziale, una trasmissione dell'intera istanza sia comunque possibile. La questione può tuttavia rimanere irrisolta. Infatti nello specifico non si è proceduto ad alcuno scambio di opinioni con autorità eventualmente competenti e la competenza di altre autorità federali può d'acchito essere esclusa. In simili circostanze non sussiste alcun obbligo per questo Tribunale di trasmettere la domanda di revisione a un'autorità cantonale. Del resto la competenza della CARP non è neppure evidente in concreto. Se il CPP certo attribuisce al Tribunale d'appello la competenza per statuire su domande di revisione (v. art. 411 cpv. 1 CPP), la condanna dell'istante concerne una contravvenzione di diritto cantonale, ambito in cui il CPP non è applicabile (v. art. 1 cpv. 1 CPP). Non v'è dunque spazio per una trasmissione dell'istanza a un'altra autorità.  
 
5.   
Ne segue che la domanda di revisione dev'essere dichiarata inammissibile. 
 
Le spese giudiziarie sono poste a carico dell'istante, secondo soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
La domanda di revisione è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico dell'istante. 
 
3.   
Comunicazione al patrocinatore dell'istante, al Ministero pubblico e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 16 ottobre 2018 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Denys 
 
La Cancelliera: Ortolano Ribordy