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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
8C_667/2018  
 
 
Sentenza del 17 ottobre 2018  
 
I Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudice federale Maillard, Presidente, 
Cancelliere Bernasconi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione del Cantone Ticino, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione contro la disoccupazione (presupposto processuale), 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 12 settembre 2018 (38.2018.51). 
 
 
Visto:  
il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 14 giugno 2011 (38.2010.80), che ha parzialmente accolto il ricorso presentato da A.________ nel quadro della restituzione di prestazioni indebitamente percepite ordinata dalla Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione del Cantone Ticino, 
la decisione della Cassa che ha in definitiva stabilito l'importo da restituire in fr. 40'350.-, 
il giudizio del Tribunale cantonale delle assicurazioni del 12 settembre 2018 (38.2018.51) che ha respinto la domanda di riesame contro la precedente pronuncia del 14 giugno 2011, 
il ricorso di A.________ del 18 settembre 2018 (timbro postale) con cui dichiara di aver saldato già fr. 16'000.-, lamenta di non riuscire a vivere con una rendita AVS ridotta e postula nuovamente una richiesta di condono, 
 
 
considerando:  
che il ricorso al Tribunale federale è ammissibile soltanto per violazione del diritto svizzero (art. 95 e 96 LTF) o accertamento manifestamente inesatto dei fatti (art. 97 LTF), 
che il ricorso nei motivi deve spiegare in modo conciso in quale misura vi sia una violazione del diritto o un accertamento dei fatti manifestamente inesatto (art. 42 cpv. 2 LTF), 
che il ricorrente, benché conscio di questa condizione procedurale (sentenze 9C_818/2017, 9C_135/2017, 9C_587/2015 e 9C_609/2011), si limita in poche righe a descrivere soltanto la propria situazione personale, 
che il ricorso d'acchito sfugge a ogni esame di merito, 
che a fronte di un giudizio di un tribunale, passato in giudicato, il ricorrente potrebbe far valere soltanto un motivo di revisione, del resto nemmeno preteso, o convenire le modalità di restituzione con l'amministrazione, 
che il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
che in via eccezionale si prescinde dalla riscossione di spese (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF), 
 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO). 
 
 
Lucerna, 17 ottobre 2018 
 
In nome della I Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Maillard 
 
Il Cancelliere: Bernasconi