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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
8C_59/2021  
 
 
Sentenza del 18 maggio 2021  
 
I Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudici federali Maillard, Presidente, 
Wirthlin, Viscione, 
Cancelliere Bernasconi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Vincenzo Luisoni, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), Divisione giuridica, casella postale 4358, 6002 Lucerna, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione contro gli infortuni (rendita di invalidità), 
 
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 30 novembre 2020 (35.2020.44). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. Il 31 marzo 2017 A.________, nato nel 1968, di professione metalcostruttore e perciò assicurato obbligatoriamente contro gli infortuni presso l'INSAI, mentre stava lavorando gli è caduta sul piede sinistro una putrella del peso stimato di 400 kg. L'infortunio ha causato ad A.________ un trauma alla caviglia e al piede sinistri, con lussazione tarso-metatarsiale I-V in combinazione con una frattura intra-articolare cuboide e ossa cuneiformi III Gustillo Anderson 2, una frattura dell'osso navicolare, una lussazione navicolo-cuneiforme e calcaneo-cuboidale ed una frattura del malleolo laterale tipo Weber B Gustillo Anderson 3, nonché ferite da taglio e lacero contuse. L'INSAI ha assunto le spese per le cure mediche ed erogato indennità giornaliere.  
 
A.b. Con decisione del 17 giugno 2019, confermata su opposizione il 17 settembre 2019, l'INSAI ha negato un nesso di causalità tra i disturbi psichici sofferti da A.________ e l'evento del 31 marzo 2017. Tale provvedimento non è stato ulteriormente impugnato.  
 
A.c. Tenuto conto dei soli postumi infortunistici l'INSAI con decisione del 21 gennaio 2020, confermata su opposizione l'8 aprile 2020, ha rifiutato ad A.________ una rendita di invalidità, avendo accertato un grado del 9%, ma gli ha assegnato un'indennità per menomazione dell'integrità (IMI) del 10%.  
 
B.   
Con sentenza del 30 novembre 2020 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto il ricorso di A.________ contro la decisione su opposizione. 
 
C.   
A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo l'annullamento della sentenza cantonale e in buona sostanza una diminuzione della capacità lavorativa accertata e l'aumento dal 5% al 15% della deduzione sul reddito da invalido. 
Non sono state chieste osservazioni al ricorso. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. L'accertamento dei fatti può venir censurato solo se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e se l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 e 105 cpv. 1 e 2 LTF). Se, tuttavia, il ricorso è presentato contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 97 cpv. 2 LTF); il Tribunale federale in tal caso non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 3 LTF).  
 
1.2. Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Tuttavia, salvo che la violazione giuridica sia manifesta, tenuto conto dell'esigenza di motivazione posta dall'art. 42 cpv. 2 LTF, il Tribunale federale esamina solamente le censure sollevate nel ricorso, mentre non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di primo grado, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste ultime non sono (più) debitamente presentate in sede federale (DTF 144 V 173 consid. 3.2.2; 143 V 208 consid. 2). In assenza di qualsiasi altra contestazione, l'esame del Tribunale federale si limiterà quindi alla valutazione della capacità lavorativa (consid. 3) e all'applicazione della deduzione al reddito da invalido (consid. 4).  
 
2.   
Oggetto del contendere è sapere se la sentenza cantonale, che ha confermato la decisione su opposizione dell'INSAI anche sulla valutazione della capacità lavorativa e la deduzione del reddito da invalido, sia lesiva del diritto federale. 
 
3.  
 
3.1. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha ritenuto di poter validamente far capo alla valutazione dell'esigibilità espressa dal Dr. med. B.________ del 28 agosto 2018 e del 7 aprile 2020. Non ha invece ritenuto pertinente il rapporto della Dr. med. C.________ del 18 maggio 2020 poiché esso non apporta elementi clinici atti a suffragare le censure del ricorrente. A sostegno di questa conclusione la Corte cantonale ha citato diversi precedenti. Ha poi escluso la rilevanza della pandemia COVID-19 sulla capacità lavorativa. È stata quindi confermata per il ricorrente da un lato l'impossibilità definitiva di continuare l'attività di metalcostruttore, ma da un altro lato è stata ammessa una capacità lavorativa completa in un'attività lavorativa confacente allo stato di salute infortunistico.  
 
3.2. Il ricorrente rileva che le conseguenze psichiche dell'infortunio sono state importanti. A parer suo in una ponderazione soggettiva tali elementi vanno considerati. Contesta il rapporto del Dr. med. B.________ del 28 agosto 2018. Sottolinea che la situazione al piede sinistro sarebbe peggiorata, tanto da rendere necessario un nuovo intervento, aspetto già sollevato in sede cantonale. Tale circostanza dimostrerebbe che la situazione resta precaria e la capacità lavorativa residua del ricorrente in un'attività adatta non è pertinente. Richiama le affermazioni riportate nel rapporto di colloquio del 22 febbraio 2018. Rimprovera in sostanza ai giudici cantonali di non avere accertato compiutamente la situazione medica.  
 
3.3. Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito che l'assicuratore e il giudice delle assicurazioni sociali fondino la loro decisione esclusivamente su basi di giudizio interne dell'istituto assicuratore, il quale è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale, mentre nella fase che precede la decisione è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. DTF 136 V 376 consid. 4). Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste esigenze severe (DTF 122 V 157). Per la giurisprudenza del Tribunale federale, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni dell'assicurazione, occorrerà sottoporre l'assicurato a una perizia medica esterna (DTF 135 V 465 consid. 4.4). Giova altresì ricordare che di principio deve essere considerato con la necessaria prudenza il referto dei medici curanti a causa die particolari legami che essi hanno con il paziente, per cui, secondo l'esperienza comune, il medico curante tende generalmente, in caso di dubbio, a pronunciarsi in favore del proprio paziente in ragione del rapporto di fiducia che lo unisce a quest'ultimo (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/cc).  
 
3.4. Le tesi del ricorrente non possono essere seguite. Egli soltanto in maniera generica tenta di contestare le valutazioni del medico fiduciario dell'assicuratore Dr. med. B.________. È vero che la Dr. med. C.________ nella valutazione del 18 maggio 2020 ha messo in luce al piede sinistro un'ulcerazione plantare con un peggioramento nelle settimane precedenti. Tuttavia, la capoclinica non si esprime sulla capacità lavorativa del ricorrente. Anzi, lei stessa fa stato di un miglioramento in occasione della visita di controllo del 14 maggio 2020. Contrariamente a quanto pretende il ricorrente i disturbi psichici non possono essere presi in considerazione, poiché la causalità tra questi problemi e l'infortunio del 31 marzo 2017 è già stata negata con decisione passata in giudicato (lett. A.b). Non si può quindi rimproverare alla Corte cantonale di aver compiuto un accertamento erroneo dei fatti. Sotto questo profilo il ricorso è infondato.  
 
4.  
 
4.1. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha ritenuto che sulla base dell'esigibilità lavorativa accertata, il ricorrente beneficia di un ventaglio di attività sostitutive ancora sufficientemente ampio di attività leggere. Non si giustifica in tal senso una riduzione maggiore sul reddito da invalido. L'età non è stata ritenuta un elemento pertinente per giustificare un'ulteriore riduzione. I disturbi psichici non si sono potuti invece considerare, essendo stata negata con decisione passata in giudicato la causalità con l'infortunio.  
 
4.2. Il ricorrente critica la deduzione del 5% al reddito da invalido. A mente sua vi sono diversi elementi che giustificano l'applicazione di una decurtazione del 15%. Osserva che per prassi occorre concedere una deduzione maggiore quando l'assicurato si trova a dover sfruttare la propria capacità lavorativa residua a condizioni economiche più sfavorevoli rispetto al mercato. Nella fattispecie, tale eventualità sarebbe realizzata per i seguenti motivi: impossibilità di mantenere posizione seduta per più di un'ora senza dedicare almeno 5/10 minuti al camminamento, l'età di 51 anni e i disturbi psichici.  
 
4.3. Una riduzione del reddito da invalido, che non deve superare il 25% (DTF 135 V 297 consid. 5.2; 134 V 322 consid. 5.2; 126 V 75 consid. 5b/bb), può essere applicata soltanto se nel caso concreto sussistono elementi a sostegno della circostanza che la persona assicurata a causa dell'uno o dell'altro criterio (o di più criteri) non può sfruttare professionalmente in un mercato equilibrato del lavoro se non in maniera inferiore alla media la sua restante e limitata capacità lavorativa (DTF 135 V 297 consid. 5.2; sentenza 8C_82/2019 del 19 settembre 2019 consid. 6.2.2 con riferimento). Occorre ricordare che le limitazioni mediche già incluse nell'esame della capacità lavorativa residua non devono influire ulteriormente nella disamina della riduzione del reddito da invalido e a un conteggio doppio del medesimo aspetto: la sola circostanza che per l'assicurato siano esigibili soltanto attività leggere fino medio complesse, non giustifica anche in caso di una capacità lavorativa limitata una riduzione aggiuntiva dovuta alle limitazioni personali. In altre parole, possono essere considerate sotto il cappello delle limitazioni funzionali solo circostanze che in un mercato equilibrato del lavoro devono essere considerate come eccezionali (sentenza 8C_9/2020 del 10 giugno 2020 consid. 4.4.4 con riferimenti). A tal riguardo, il giudice delle assicurazioni sociali non può, senza motivi pertinenti, sostituire semplicemente il suo apprezzamento a quello dell'autorità amministrativa; egli deve appoggiarsi sulle circostanze che sono di natura a dimostrare il proprio apprezzamento come il più appropriato (DTF 137 V 71 consid. 5.2 con riferimento).  
 
4.4. Il ricorrente sembra dimenticare che l'INSAI non ha ignorato la situazione personale del ricorrente, concedendo una riduzione del 5% sul reddito da invalido. Il ricorrente si scosta peraltro dall'esigibilità del Dr. med. B.________ resa il 7 aprile 2020, che è stato ritenuta vincolante. Il medico ha ritenuto non più fattibile un'attività in posizione inginocchiata, salire le scale e su ponteggi e attività in piedi per più di un'ora e sollevare pesi a 15 kg a livello dell'anca. La posizione seduta non è proprio contemplata fra le posizioni inesigibili. In ogni caso, la sola necessità riferita dal ricorrente e presa a sé stante di dover fare più pause durante lo svolgimento dell'attività lavorativa non è ancora un motivo sufficiente per il giudice delle assicurazioni sociali per scostarsi dall'operato dell'assicuratore e aumentare la decurtazione (sentenze 8C_423/2016 del 16 novembre 2016 consid. 3.3 e 8C_402/2015 del 29 febbraio 2016 consid. 6.3). L'età di 51 anni, determinante nella fattispecie, non giustifica in ogni caso una decurtazione a causa dell'età (sentenza 8C_175/2020 del 22 settembre 2020 consid. 3.3 con riferimenti). Come si è già detto (consid. 3.4), i disturbi psichici non possono essere considerati. Il ricorso si dimostra ancora infondato.  
 
5.   
Ne discende che il ricorso deve essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica. 
 
 
Lucerna, 18 maggio 2021 
 
In nome della I Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Maillard 
 
Il Cancelliere: Bernasconi