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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
9C_755/2017  
 
 
Sentenza del 21 settembre 2018  
 
II Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudici federali Pfiffner, Presidente, 
Glanzmann, Moser-Szeless, 
Cancelliera Cometta Rizzi. 
 
Partecipanti al procedimento 
Successione fu A.________, 
rappresentato da B._________ 
(coniuge del de cuius), Serbia, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione per l'invalidità (rendita d'invalidità), 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale del 21 luglio 2017 (C-2985/2017). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
 
A.a. Con giudizio del 13 dicembre 2016, passato incontestato in giudicato, il Tribunale amministrativo federale ha riformato la decisione del 9 luglio 2014 dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), nel senso di riconoscere a A._________, cittadino serbo nato il 13 aprile 1949 e deceduto in Serbia il 13 dicembre 2016, il diritto a una mezza rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità dal 1° novembre 2000 al 31 dicembre 2003, a tre quarti di rendita dal 1° gennaio 2004 al 30 settembre 2004 e a una rendita intera dal 1° ottobre 2004.  
 
A.b. Con decisioni del 20 aprile 2017 l'UAIE ha assegnato alla vedova B._________, che nel frattempo aveva richiesto l'emanazione della pronuncia delle prestazioni riconosciute al defunto marito nell'incontestato giudizio del Tribunale amministrativo federale, le rendite d'invalidità svizzere spettanti al defunto marito A._________ per il periodo dal 1° novembre 2000 al 30 aprile 2014.  
 
B.   
Su ricorso presentato da B._________, con giudizio del 21 luglio 2017 il Tribunale amministrativo federale ha respinto, nella misura in cui era ammissibile, il gravame. 
 
C.   
Il 24 ottobre 2017 (timbro postale) B._________ inoltra un ricorso in lingua serba al Tribunale federale (che si è premurato di far tradurre in lingua italiana), cui chiede di annullare il giudizio del Tribunale amministrativo federale e le decisioni dell'UAIE del 20 aprile 2017, e, stabilita un'invalidità del 100 % dal 27 settembre 2000, essa rivendica il pagamento della totalità degli arretrati di rendita d'invalidità, il rimborso di tutti i danni causati e il versamento delle prestazioni LPP dovute, oltre che l'invio della decisione concernente la pensione di vecchiaia. Con decreto del 21 novembre 2017, per ordine della Presidente della II Corte di diritto sociale, è stato impartito alla ricorrente, per via diplomatica, un termine per designare un recapito in Svizzera e per fornire l'anticipo spese di fr. 800.-. Con scritto del 28 maggio 2018 B._________ solleva in risposta obiezioni a tal proposito, come pure apporta chiarimenti nel merito della lite. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
Giusta l'art. 54 cpv. 1 LTF il procedimento innanzi al Tribunale federale si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata. La presente sentenza viene di conseguenza redatta in italiano, lingua del giudizio impugnato, sebbene il ricorso sia stato legittimamente redatto in serbo (art. 20 bis Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica popolare federativa di Jugoslavia concernente le assicurazioni sociali; RS 0.831.109.818.1; di seguito: Convenzione).  
 
2.   
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente. Quanto ai fatti, in linea di principio il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo se è stato eseguito in modo manifestamente inesatto (DTF 140 III 16 consid. 2.1 pag. 18, rispettivamente 137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62 seg.) o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF), e a condizione che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). 
 
3.   
 
3.1. Oggetto del contendere sono gli importi delle rendite d'invalidità secondo i gradi di invalidità stabiliti nel dispositivo n. 1 del giudizio del Tribunale amministrativo federale del 13 dicembre 2016 passato incontestato in giudicato spettanti a A._________ dal 1° novembre 2000 al 30 aprile 2014 e, visto il decesso intervenuto il 13 dicembre 2016, in sua vece ai suoi eredi. Di conseguenza, quanto già deciso in tale giudizio, segnatamente il periodo e il grado con cui le rendite d'invalidità devono essere erogate, come pure la questione della rendita vecchiaia, delle prestazioni LPP, del risarcimento danni alla salute, rispettivamente della responsabilità dei medici che avrebbero distrutto la salute al defunto marito, sono questioni che esulano dall'oggetto di esame in questa sede e sono di conseguenza d'acchito inammissibili, come del resto lo erano già innanzi all'istanza precedente, dove erano già state sollevate e giudicate manifestamente inammissibili. Non vanno nemmeno considerati, in quanto tardivi (art. 100 cpv. 1 e 48 cpv. 1 LTF), i chiarimenti di natura materiale, rispettivamente le censure, ribaditi nel memoriale del 28 maggio 2018.  
 
3.2. Nei considerando del giudizio impugnato, il Tribunale amministrativo federale ha già esposto in modo dettagliato le norme legali e i principi giurisprudenziali applicabili. A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione.  
 
4.  
 
4.1. Il Tribunale amministrativo federale, premessa l'applicazione della legislazione federale svizzera sull'assicurazione per l'invalidità, in ossequio a quanto previsto dalla Convenzione, ha calcolato gli importi delle rendite d'invalidità menzionati specificatamente al considerando 4.7 del giudizio impugnato, in considerazione del periodo contributivo in Svizzera, dei redditi dell'attività lucrativa svolta sul nostro territorio, nonché degli accrediti per compiti educativi o d'assistenza (i coniugi A._______ hanno difatti due figli, nati rispettivamente nel 1972 e nel 1977).  
 
4.2. La ricorrente censura segnatamente la correttezza del calcolo finale dell'invalidità effettuato dall'UAIE e avallato dal Tribunale amministrativo federale.  
 
5.   
Con il gravame la ricorrente si limita ad affermare in modo apodittico che il giudizio impugnato presenterebbe delle irregolarità, violerebbe le leggi - in particolare la Convenzione - e non corrisponderebbe alla realtà dei fatti, in particolare difetterebbe un calcolo finale dell'invalidità che consideri l'ultimo stipendio del defunto marito, rispettivamente dei suoi compensi percepiti durante il periodo trascorso in Svizzera. Contrariamente a quanto pretende la ricorrente, la sola lettura del giudizio impugnato è sufficiente a dimostrare che il Tribunale amministrativo federale ha, in ossequio alle leggi applicabili al caso concreto, ivi inclusa la Convenzione (cfr. in particolare consid. 2 e 4 del giudizio impugnato), determinato gli importi delle rendite d'invalidità svizzere spettanti al defunto marito, operando un calcolo che ha considerato la totalità dei redditi - sia quelli provenienti da un'attività lucrativa che gli accrediti per compiti educativi e d'assistenza - percepiti durante la sua permanenza in Svizzera. In particolare dagli accertamenti del Tribunale amministrativo federale è emerso che l'UAIE ha stabilito il reddito annuo medio per i singoli periodi già determinati in maniera definitiva vagliando, da un lato, i redditi da attività lucrativa contenuti nel suo estratto del conto individuale per il periodo contributivo in Svizzera - di 8 anni e 11 mesi - e dall'altro, gli accrediti per compiti educativi e d'assistenza relativi ai figli. Il reddito annuo medio determinante per i singoli periodi che vanno dal 1° novembre 2000 al 30 aprile 2014 sono stati menzionati dettagliatamente al consid. 4.6.3 del giudizio impugnato a cui si rinvia, come pure i singoli importi mensili delle rendite d'invalidità derivanti (cfr. consid. 4.7 del giudizio impugnato). Limitandosi a menzionare in modo apodittico l'importo di fr. 1'050.- per una non meglio precisata pensione di invalidità minima in Svizzera per lo stipendio minimo, la ricorrente non allega, né tanto meno spiega (cfr. art. 42 cpv. 2 LTF; consid. 1) in che misura i calcoli operati e i relativi importi ottenuti dell'UAIE e confermati dal Tribunale amministrativo sarebbero scorretti, rispettivamente sarebbero stati eseguiti in violazione del diritto. Quanto accertato e confermato dal Tribunale amministrativo federale merita pertanto piena conferma. 
 
6.   
In esito alle suesposte considerazioni, per quanto ammissibile, il ricorso deve essere respinto come manifestamente infondato secondo la procedura semplificata dell'art. 109 cpv. 2 lett. a LTF
 
7.   
Contrariamente a quanto richiesto dalla ricorrente nel ricorso e nelle successive osservazioni del 28 maggio 2018, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI non è gratuita (cfr. art. 69 cpv. 1 bis LAI) e, considerata l'assenza di domanda di assistenza giudiziaria (art. 64 LTF), esse sono dovute nel caso concreto. Ne consegue che le spese giudiziarie che seguono la soccombenza, devono essere poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).  
 
8.   
Conformemente all'art. 39 cpv. 3 LTF, la presente sentenza non sarà notificata alla ricorrente che non ha designato un recapito in Svizzera, malgrado l'invito espressole per via diplomatica, ma il dispositivo le verrà comunicato per via edittale. Un esemplare di questa sentenza è conservato a disposizione della ricorrente al Tribunale federale (cfr. sentenza 9C_536/2018 del 5 settembre 2018). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alla ricorrente (per via edittale), all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), al Tribunale amministrativo federale, Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Il dispositivo della presente è notificato per via edittale. Un esemplare di questa sentenza destinato alla ricorrente è conservato nel fascicolo a sua disposizione al Tribunale federale. 
 
 
Lucerna, 21 settembre 2018 
 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Pfiffner 
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi