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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4A_113/2020  
 
 
Sentenza del 22 aprile 2021  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Hohl, Presidente, 
Kiss, May Canellas, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
1. B.________, 
2. C.________, 
entrambi patrocinati dall'avv. dott. Massimo Macconi, 
opponenti. 
 
Oggetto 
azione di disconoscimento del debito, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 20 gennaio 2020 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino (12.2018.63). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. Gli avvocati B.________ e C.________ avevano patrocinato A.________ nella procedura di divorzio che la opponeva a D.________. Nella convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio conclusa nel settembre 2002 il marito si era impegnato ad assumersi " le spese legali " della moglie. Nel marzo 2004 i predetti legali hanno invano chiesto per conto della cliente a D.________ di pagare loro fr. 66'823.94, importo corrispondente al saldo della loro nota professionale di fr. 116'823.94 (di cui fr. 100'000.-- a titolo di onorario) da cui era stato dedotto l'acconto di fr. 50'000.-- già versato. Per la pratica d'incasso gli avvocati hanno fatturato ad A.________ ulteriori fr. 1'344.24.  
 
A.b. Con petizione 7 giugno 2005 A.________, patrocinata dallo studio legale E.________, ha convenuto in giudizio innanzi al Pretore del distretto di Lugano l'ex marito, chiedendo la sua condanna al pagamento di complessivi fr. 68'168.20 per le due note professionali. Il 14 settembre 2005 gli avvocati B.________ e C.________ hanno ceduto ad A.________ le pretese vantate nei confronti di D.________ per il di lei patrocinio nelle summenzionate procedure. Nel contempo la cessionaria ha sottoscritto un addendum in cui si era impegnata a versare ai suoi legali "a titolo di corrispettivo per la cessione fr. 68'168.20". La causa è terminata con la sentenza 5 aprile 2011 del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, con cui D.________ è stato condannato a pagare fr. 7'643.90, importo poi incassato dai predetti legali di A.________.  
 
A.c. Il 25 ottobre 2012 B.________ e C.________ hanno ottenuto dal Pretore del distretto di Lugano il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta da A.________ al precetto esecutivo fattole notificare per incassare il corrispettivo della cessione.  
 
B.   
Il 20 novembre 2012 A.________ ha inoltrato innanzi alla Pretura del distretto di Lugano un'azione di disconoscimento del debito nei confronti di B.________ e C.________. Con sentenza 9 marzo 2018 il Pretore ha, in parziale accoglimento dell'azione, disconosciuto il debito in ragione di fr. 12'850.--. Il giudice di prime cure è giunto a tale importo perché, basandosi su una perizia giudiziaria concernente la correttezza delle pretese per il patrocinio nella causa di divorzio, ha ridotto da fr. 100'000.-- a fr. 87'150.-- l'onorario dovuto agli avvocati per tale causa. 
 
C.   
Con sentenza 20 gennaio 2020 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura in cui era ricevibile, l'appello presentato da A.________. La Corte cantonale ha indicato che il credito per il cui incasso B.________ e C.________ procedevano era quello risultante dall'addendum alla cessione, ha quindi reputato l'ammontare della pretesa di patrocinio nella procedura di divorzio irrilevante, ragione per cui ha considerato che il credito posto in esecuzione non avrebbe dovuto essere ridotto all'onorario ritenuto adeguato, ma unicamente decurtato dell'importo (inferiore) di fr. 7'643.90, già incassato dai legali. 
 
D.   
Con ricorso in materia civile del 26 febbraio 2020 A.________ postula, previo conferimento dell'effetto sospensivo al gravame, l'annullamento della sentenza di appello e il rinvio della causa all'autorità inferiore per nuova decisione nel senso dei considerandi. Lamenta un accertamento incompleto dei fatti con riferimento alla cessione, asserendo che questa le era stata fatta sottoscrivere abusivamente e concerne un credito di cui i suoi precedenti avvocati non erano titolari. Sostiene che il Tribunale d'appello ne avrebbe dovuto esaminare d'ufficio la nullità. Non ritiene adeguato l'importo di fr. 55'318.20 stabilito dal Pretore, poiché il montante per le spese di patrocinio fissato dal Tribunale d'appello nella causa incoata nei confronti dell'ex marito era di soli fr. 7'643.90. Afferma infine che i suoi ex legali si trovavano in un conflitto d'interessi dal profilo della legge " sull'avvocatura ". 
B.________ e C.________ si sono opposti alla richiesta di conferimento dell'effetto sospensivo con osservazioni 7 aprile 2020. 
Con decreto presidenziale del 23 aprile 2020 la domanda di misure d'urgenza è stata respinta. 
Con riposta 30 aprile 2020 B.________ e C.________ propongono la reiezione del ricorso. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
Il ricorso in materia civile deve contenere, fra l'altro, le conclusioni (art. 42 cpv. 1 LTF). Esso è di natura riformativa (art. 107 cpv. 2 LTF); pertanto il ricorrente non può, in linea di principio, limitarsi a chiedere l'annullamento della decisione impugnata, ma deve formulare una conclusione nel merito (DTF 137 II 313 consid. 1.3 con rinvii). Le conclusioni vanno tuttavia interpretate tenendo in debita considerazione la motivazione del ricorso (DTF 136 V 131 consid. 1.2; 133 II 409 consid. 1.4.2; 123 IV 125 consid. 1). 
Nella fattispecie la ricorrente enuncia una conclusione puramente cassatoria. Dalla motivazione del ricorso emerge tuttavia che ella ritiene la cessione con l'addendum nulla e gli opponenti tacitati con l'importo ricevuto dalla causa incoata il 7 giugno 2005 contro l'ex marito. Il presente gravame va quindi interpretato nel senso che la ricorrente intende ottenere l'integrale disconoscimento del debito per il quale i suoi precedenti legali l'hanno escussa. Il ricorso si rivela pertanto ammissibile dal profilo dell'art. 42 cpv. 1 LTF
 
2.  
 
2.1. Giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi di un ricorso occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Per soddisfare l'obbligo di motivazione, il ricorrente deve discutere le considerazioni della decisione impugnata e indicare con precisione in che consiste la violazione del diritto. A tal fine non è necessario che menzioni espressamente le disposizioni legali (il numero preciso dell'articolo di legge) o che designi espressamente i principi non scritti del diritto che sarebbero stati lesi. Occorre tuttavia che dalla lettura dell'allegato si capisca chiaramente quali regole di diritto sarebbero state violate (DTF 140 III 86 consid. 2).  
Il Tribunale federale, pur applicando d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF), considera di regola solo gli argomenti proposti nell'atto di ricorso (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 III 102 consid. 1.1) e fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). A questi appartengono sia le constatazioni concernenti le circostanze relative all'oggetto del litigio sia quelle riguardanti lo svolgimento della procedura innanzi all'autorità inferiore e in prima istanza, vale a dire gli accertamenti che attengono ai fatti procedurali (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1 con riferimenti). Il Tribunale federale può unicamente rettificare o completare l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore, se esso è manifestamente inesatto o risulta da una violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). " Manifestamente inesatto " significa in questo ambito "arbitrario" (DTF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). La parte che critica la fattispecie accertata nella sentenza impugnata deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 140 III 264 consid. 2.3, con rinvii). Essa deve spiegare in maniera chiara e circostanziata in che modo queste condizioni sarebbero soddisfatte (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1 con rinvii). Se vuole completare la fattispecie deve dimostrare, con precisi rinvii agli atti della causa, di aver già presentato alle istanze inferiori, rispettando le regole della procedura, i relativi fatti giuridicamente pertinenti e le prove adeguate (DTF 140 III 86 consid. 2). Se la critica non soddisfa queste esigenze, le allegazioni relative a una fattispecie che si scosta da quella accertata non possono essere prese in considerazione (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1). L'eliminazione del vizio deve inoltre poter essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF). 
 
2.2. In concreto il ricorso soddisfa solo in parte i predetti requisiti di motivazione. Inammissibili si rivelano di primo acchito le critiche attinenti all'accertamento dei fatti da parte dell'autorità inferiore. Esse sono appellatorie e, nella misura in cui chiede un completamento della fattispecie, la ricorrente nemmeno tenta di dimostrare di avere già presentato innanzi alle istanze inferiori i relativi fatti e le prove adeguate. La presente sentenza sarà quindi fondata sui fatti accertati dalla Corte cantonale.  
 
3.  
 
3.1. I Giudici d'appello hanno indicato che il credito per il quale i convenuti avevano ottenuto il rigetto dell'opposizione e di cui l'attrice chiede il disconoscimento è quello da lei riconosciuto nell'addendum a titolo di corrispettivo della cessione. Hanno quindi considerato che ella è debitrice di tale importo, non avendo preteso che la cessione e il relativo addendum fossero nulli o simulati né che quest'ultimo fosse annullabile per un vizio di volontà, limitandosi a sostenere di avere a suo tempo ignorato la portata dell'impegno indicatovi. Hanno poi ritenuto che il Pretore aveva a torto dedotto dall'importo posto in esecuzione l'onorario reputato eccessivo dalla perizia sulla correttezza delle spese di patrocinio, errore che non poteva però essere corretto perché commesso in favore dell'appellante.  
 
3.2. La ricorrente afferma che la Corte cantonale non poteva limitarsi a rilevare l'assenza di obiezioni concernenti la cessione e l'impegno a pagarne il corrispettivo, ma avrebbe dovuto constatarne d'ufficio la nullità. Ella sostiene inoltre che i legali hanno violato la legge "sull'avvocatura"e si trovavano in un conflitto d'interessi.  
 
3.3. Giusta l'art. 20 cpv. 1 CO il contratto che ha per oggetto una cosa impossibile o contraria alle leggi od ai buoni costumi è nullo. Secondo la giurisprudenza un contratto è illecito se il suo oggetto, la sua conclusione con il contenuto stipulato o il suo scopo sono contrari al diritto oggettivo svizzero. La nullità dell'atto presuppone inoltre che questa conseguenza sia espressamente prevista dalla norma (di diritto privato o pubblico) in questione o che essa risulta dal senso e dallo scopo della norma violata (sentenza 4A_493/2019 del 19 maggio 2020 consid. 4.2, DTF 143 III 600 consid. 2.8.1 pag. 615; 134 III 438 consid. 2.2). Il giudice civile deve rilevare la nullità d'ufficio (DTF 114 II 329 consid. 2b, con rinvii).  
Da quanto appena rilevato discende che la Corte cantonale non poteva limitarsi a constatare che la ricorrente non si era prevalsa della nullità dell'addendum. Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, la nullità non può però essere dedotta dal fatto che i cedenti non sarebbero stati titolari della pretesa: una tale eventualità potrebbe tutt'al più costituire un caso di garanzia (v. art. 171 cpv. 1 CO). Merita invece maggiore approfondimento l'argomento ricorsuale secondo cui gli opponenti si trovavano in un conflitto d'interessi e hanno violato la legge "sull'avvocatura". Infatti il Tribunale federale ha già avuto occasione di stabilire che una violazione della Legge federale sulla libera circolazione degli avvocati (Legge sugli avvocati, LLCA; RS 935.61) può comportare la nullità di un accordo fra il cliente e l'avvocato sulla retribuzione di quest'ultimo, in concreto un pactum de palmario, concluso in pendenza di mandato (DTF 143 III 600 consid. 2.8.1 pag. 615). Occorre quindi esaminare se la violazione della legge sugli avvocati rimproverata agli opponenti comporta la nullità dell'addendum alla cessione. 
 
3.3.1. In virtù dell'art. 12 lett. c LLCA l'avvocato evita qualsiasi conflitto tra gli interessi del suo cliente e quelli delle persone con cui ha rapporti professionali o privati. Sebbene ciò non risulti esplicitamente dal testo della norma, questa include anche eventuali conflitti fra gli interessi dell'avvocato e quelli del suo cliente (sentenze 1B_191/2020 del 26 agosto 2020 consid. 4.1.2; 2C_837/2019 del 29 gennaio 2020 consid. 5.1; 2P.318/2006 / 2A.733/2006 del 27 luglio 2007 consid. 11.1). Questo disposto di legge è legato all'art. 12 lett. a LLCA, che prevede che l'avvocato esercita la professione con cura e diligenza (DTF 145 IV 218 consid. 2.1, con rinvii).  
 
3.3.2. In concreto, giova innanzi tutto rilevare che, in base agli accertamenti della sentenza impugnata, la sottoscrizione della cessione con il relativo addendum è avvenuta durante la causa, incoata dalla ricorrente contro l'ex marito per l'incasso delle spese legali, in cui ella era patrocinata dallo studio legale di cui uno dei due opponenti è contitolare. Non è dato a sapere se il patrocinio era stato assunto direttamente dal predetto opponente. La questione è però ininfluente ai fini del presente giudizio, atteso che la giurisprudenza ha sviluppato con riferimento ai conflitti d'interesse una visione unitaria, che non distingue fra i singoli avvocati di uno studio legale (sentenza 4A_243/2020 del 5 novembre 2020 consid. 4.2.3 destinato alla pubblicazione in DTF 147 X xxx; DTF 145 IV 218 consid. 2.2; 140 III 221 consid. 4.3.2; 139 III 433 consid. 2.1.5). Tale visione uniforme giustifica pure di fare nella fattispecie astrazione dal fatto che l'altro opponente, che pure aveva assistito la ricorrente nella causa di divorzio, non opera all'interno dello studio legale che l'ha patrocinata nella causa per l'incasso delle spese legali.  
 
Legando la predetta cessione all'impegno della ricorrente di pagare per questa un corrispettivo pari alle pretese di patrocinio per la procedura di divorzio e le relative spese di recupero, è stata creata una nuova pretesa con un riconoscimento del debito scritto per un importo pari a quello che gli opponenti ritengono loro dovuto per l'attività svolta in relazione alla procedura di divorzio, ma indipendente dalla loro pretesa per tale mandato. Ora, un avvocato può garantirsi senza incorrere in un conflitto d'interessi nel senso dell'art. 12 lett. c LLCA il pagamento dei propri onorari, ma deve procedere in maniera appropriata (sentenza 2P.318/2006 / 2A.733/2006 del 27 luglio 2007 consid. 11.2). Il descritto modo di agire adottato in concreto non soddisfa tuttavia tale esigenza. La fiducia che il pubblico può riporre in un avvocato richiede che questi, qualora intenda assicurarsi le proprie pretese, lo faccia in modo trasparente e facilmente riconoscibile da parte del cliente. La nullità del negozio giuridico concluso in un conflitto d'interessi non è esplicitamente prevista dalla legge, ma deriva dal senso e dallo scopo dell'art. 12 lett. c LLCA, che impone all'avvocato una particolare fedeltà nell'esecuzione dell'affare affidatogli (WALTER FELLMANN, in Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2aed., 2011, n. 84 ad art. 12 LLCA). Ne segue che la censura si rivela fondata. 
 
4.   
Da quanto precede discende che il ricorso va accolto, la sentenza impugnata annullata e riformata nel senso che il credito per il cui incasso gli opponenti procedono è disconosciuto. La causa va rinviata all'autorità inferiore per una nuova fissazione delle spese e delle ripetibili di prima e seconda istanza. Le spese giudiziarie della procedura innanzi al Tribunale federale seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF), mentre non si giustifica assegnare ripetibili alla ricorrente che, non essendo patrocinata, non è incorsa in spese per questa procedura. 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è accolto, la sentenza impugnata è annullata e riformata nel senso che è accertata l'inesistenza del credito di fr. 68'168.20 di cui al precetto esecutivo xxx dell'ufficio di esecuzione di Lugano. 
 
2.   
La causa è rinviata alla II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino per nuova fissazione delle spese processuali e delle ripetibili di prima e seconda istanza. 
 
3.   
Le spese giudiziarie di fr. 2'500.-- sono poste in solido a carico degli opponenti. 
 
4.   
Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 22 aprile 2021 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Hohl 
 
Il Cancelliere: Piatti