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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4A_41/2019  
 
 
Sentenza del 23 gennaio 2020  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Kiss, Presidente, 
Rüedi, May Canellas, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A._________ SA, 
patrocinata dall'avv. Luca Binzoni, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B._________, 
patrocinato dall'avv. Fabio Creazzo, 
opponente. 
 
Oggetto 
azione di disconoscimento del debito, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 21 dicembre 2018 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino (12.2016.195). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. B._________ è stato alle dipendenze della A._________ SA, quale vice-direttore, dal 1° gennaio 2008 al 31 luglio 2013. Il rapporto di lavoro era terminato, per accordo delle parti, con una disdetta della datrice di lavoro, la quale aveva ringraziato il proprio dirigente per l'opera prestata, valutata totalmente soddisfacente. La menzionata società si occupa fra l'altro di richieste di rimborso basate su convenzioni contro le doppie imposizioni o contro un trattamento discriminatorio di investitori italiani in violazione del diritto dell'Unione europea.  
Nel mese di marzo 2014 B._________ ha escusso la A._________ SA per l'incasso di complessivi fr. 237'194.-- per diverse pretese salariali. Il 26 maggio 2015 il Pretore del distretto di Lugano ha rigettato in via provvisoria l'opposizione al precetto esecutivo interposta dalla debitrice. 
 
A.b. Il 16 giugno 2015 la A._________ SA ha convenuto in giudizio innanzi al Pretore del distretto di Lugano B._________ con un'azione di disconoscimento del debito. L'attrice ha segnatamente rimproverato all'ex dipendente gravi violazioni contrattuali per non avere assicurato il trapasso delle pratiche ai colleghi. Con sentenza 24 ottobre 2016 il Pretore ha rifiutato di amministrare le prove offerte dall'attrice e ha respinto la petizione.  
 
B.   
La II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto, con sentenza 21 dicembre 2018, l'appello presentato dalla A._________ SA. Pure la Corte cantonale ha rifiutato di sentire i testi notificati e di ordinare una perizia sul mancato guadagno. 
 
C.   
Con ricorso in materia civile del 23 gennaio 2019 la A._________ SA postula, previo conferimento dell'effetto sospensivo al gravame, l'accoglimento dell'appello, l'annullamento della sentenza di seconda istanza e il rinvio degli atti al Pretore affinché assuma le prove offerte, completi l'istruttoria e pronunci una nuova decisione. La ricorrente lamenta una violazione del diritto di essere sentita perché non è stata ordinata l'audizione dei testi proposti né la perizia richiesta. 
Con risposta 25 febbraio 2019 B._________ propone la reiezione sia dell'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo sia del ricorso. 
Il 7 marzo 2019 la ricorrente ha inoltrato una replica spontanea. 
Con decreto 11 marzo 2019 la Presidente della Corte adita ha respinto la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso. 
L'11 novembre 2019, in accoglimento della domanda 26 settembre 2019 di riesame del predetto decreto, è stato invece accordato effetto sospensivo al ricorso. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
Il ricorso in materia civile è presentato dalla parte soccombente nella procedura cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF), è tempestivo (art. 46 cpv. 1 lett. c combinato con l'art. 100 cpv. 1 LTF) ed è volto contro una sentenza finale (art. 90 LTF) emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 LTF) in una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF) concernente una controversia in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso che supera la soglia fissata dall'art. 74 cpv. 1 lett. a LTF. Il ricorso è perciò in linea di principio ammissibile. 
 
2.   
 
2.1. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF). Tuttavia, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, di regola esso considera solo gli argomenti proposti nell'atto di ricorso (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 III 102 consid. 1.1). Giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi di un ricorso occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Per soddisfare l'obbligo di motivazione, il ricorrente deve discutere le considerazioni della decisione impugnata e indicare con precisione in che consiste la violazione del diritto (DTF 140 III 86 consid. 2). In virtù dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti costituzionali soltanto se tale censura è stata sollevata e motivata. Ciò significa che la parte ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato, con riferimento ai motivi della decisione impugnata, in che modo sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 135 III 232 consid. 1.2; 133 III 393 consid. 6).  
Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). A questi appartengono sia le constatazioni concernenti le circostanze relative all'oggetto del litigio sia quelle riguardanti lo svolgimento della procedura innanzi all'autorità inferiore e in prima istanza, vale a dire gli accertamenti che attengono ai fatti procedurali (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1 con riferimenti). Il Tribunale federale può unicamente rettificare o completare l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore, se esso è manifestamente inesatto o risulta da una violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). "Manifestamente inesatto" significa in questo ambito "arbitrario" (DTF 140 III 115 co nsid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). 
La parte che critica la fattispecie accertata nella sentenza impugnata deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 140 III 264 consid. 2.3, con rinvii). Essa deve spiegare in maniera chiara e circostanziata in che modo queste condizioni sarebbero soddisfatte (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1, con rinvii). Se vuole completare la fattispecie deve dimostrare, con precisi rinvii agli atti della causa, di aver già presentato alle istanze inferiori, rispettando le regole della procedura, i relativi fatti giuridicamente pertinenti e le prove adeguate (DTF 140 III 86 consid. 2). Se la critica non soddisfa queste esigenze, le allegazioni relative a una fattispecie che si scosta da quella accertata non possono essere prese in considerazione (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1). L'eliminazione del vizio deve inoltre poter essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF). 
 
2.2. Visto il tenore del ricorso, giova innanzi tutto rilevare che la ricorrente ha incentrato il gravame in esame sulla mancata possibilità di dimostrare che l'opponente, violando i suoi obblighi contrattuali in relazione alle pratiche concernenti la Spagna, le avrebbe causato un danno che essa pone in compensazione alle pretese per le quali il lavoratore aveva ottenuto il rigetto provvisorio dell'opposizione al precetto esecutivo. Poiché il semplice accenno a pratiche riguardanti anche altri paesi non costituisce un'ammissibile censura rivolta contro gli accertamenti dell'autorità inferiore, la presente sentenza si limiterà a trattare la predetta questione.  
 
3.  
 
3.1. La Corte cantonale ha dapprima ricordato i presupposti che le permettono di assumere nuove prove, indicando in particolare che le stesse devono essere rilevanti ai fini del giudizio e che è possibile rifiutarne l'amministrazione in seguito a un loro non arbitrario apprezzamento anticipato. Essa ha poi, per diversi motivi, ritenuto che non vi era motivo di assumere le prove già rifiutate dal Pretore. Riferendosi all'asserito danno ha innanzi tutto rilevato che la datrice di lavoro, pur lamentandosi della mancata riscossione di rimborsi in seguito all'omessa presentazione delle relative richieste da parte del dipendente, ha riconosciuto nel proprio appello di avere ottenuto la rifusione dell'intera ingiustificata tassazione quando ha - successivamente - inoltrato le pratiche.  
 
3.2. La ricorrente lamenta una violazione del suo diritto di essere sentita perché l'autorità dovrebbe in linea di principio " assumere le prove offerte tempestivamente e nelle forme prescritte ". Asserisce poi che le prove proposte avrebbero permesso di dimostrare quali fossero le mansioni dell'opponente e di aver subito un danno pari a euro 718'222.36. Sostiene pure che, rimproverandole di contraddirsi, la Corte cantonale avrebbe interpretato " in modo manifestamente sbagliato i fatti ". Sostiene che i rimborsi ottenuti dai collaboratori a cui erano in seguito state affidate le pratiche riguardanti la Spagna concernono infatti pretese posteriori al 2009 e che invece le omissioni imputate all'opponente per il 2008 e il 2009 non avevano potuto essere successivamente sanate da altri dipendenti, perché le pretese per quegli anni sarebbero state prescritte.  
 
3.3. Giusta l'art. 310 CPC con un appello possono essere censurati l'errata applicazione del diritto (lett. a) e l'errato accertamento dei fatti (lett. b). La Corte di appello dispone pertanto di piena cognizione in fatto e in diritto. In virtù dell'art. 316 cpv. 3 CPC essa può liberamente decidere di procedere all'assunzione di prove: l'autorità di appello può assumere nuovamente sia prove già amministrate in prima istanza sia quelle la cui assunzione è stata rifiutata dal giudice di primo grado (DTF 138 III 374 consid. 4.3.1). Essa può però pure rifiutare una riapertura della procedura probatoria procedendo a un apprezzamento anticipato delle prove, che può unicamente essere impugnato innanzi al Tribunale federale con una censura di arbitrio (DTF 138 III 374 consid. 4.3.2).  
In concreto, da quanto precede discende che la ricorrente non può essere seguita quando ritiene di avere - in linea di principio - un diritto illimitato all'assunzione di prove, ma occorre esaminare se l'apprezzamento anticipato delle prove offerte effettuato dalla Corte cantonale sia arbitrario. Ora, quest'ultima, basandosi su quanto esternato dall'appellante medesima riguardo all'ottenimento dei rimborsi, ha negato che dalle asserite inadempienze del lavoratore fosse alla fine risultato un danno. La ricorrente ritiene invero che la Corte cantonale abbia accertato in modo arbitrario una tale ammissione, sennonché essa non indica dove avrebbe menzionato quanto ora sostenuto, ovvero di non aver potuto rimediare alle asserite manchevolezze commesse dall'opponente perché le pretese di rimborso erano oramai prescritte e di avere per questo motivo subito un danno. In questo modo essa non formula alcuna valida censura contro l'accertamento della Corte cantonale concernente il contenuto dell'appello (v. sulle esigenze di motivazione, supra consid. 2.1). In queste circostanze il Tribunale federale è vincolato dalla constatazione della sentenza cantonale secondo cui gli inadempimenti rimproverati all'opponente non hanno in definitiva cagionato alcun pregiudizio alla ricorrente. Così stando le cose, il fatto che l'opponente non avrebbe eseguito i suoi compiti appare irrilevante ai fini del giudizio sulla pretesa di risarcimento che la ricorrente intende opporre in compensazione, ragione per cui la Corte cantonale non è caduta nell'arbitrio rifiutando le relative prove. Non occorre pertanto esaminare le censure rivolte contro le altre considerazioni addotte dall'autorità inferiore a sostegno della propria decisione. 
 
4.   
Ne segue che il ricorso si rivela infondato nella misura in cui è ammissibile. Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF). 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 6'000.-- sono poste a carico della ricorrente, che rifonderà all'opponente fr. 7'000.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale. 
 
3.   
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 23 gennaio 2020 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Kiss 
 
Il Cancelliere: Piatti