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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_1119/2018  
 
 
Sentenza del 23 novembre 2018  
 
Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudice federale Denys, Presidente, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino. 
 
Oggetto 
Dichiarazione di appello tardiva, istanza di restituzione del termine, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 2 ottobre 2018 dalla Corte di appello e di revisione penale del 
Cantone Ticino (incarto n. 17.2018.138). 
 
 
Considerando:  
che, con sentenza del 15 giugno 2018, il Presidente della Pretura penale ha riconosciuto A.________ autrice colpevole di ripetuta diffamazione e l'ha condannata alla pena pecuniaria di 25 aliquote giornaliere di fr. 30.-- ciascuna, per complessivi fr. 750.--, e al pagamento degli oneri processuali; 
che l'imputata è per contro stata prosciolta dall'accusa di coazione; 
che, con scritto del 25 giugno 2018 alla Pretura penale, A.________ ha annunciato il proprio appello contro tale giudizio; 
che, con una lettera di stessa data, ha inoltre chiesto alla posta di volere applicare da subito e fino a nuovo avviso il fermo posta agli invii a lei destinatati; 
che la sentenza motivata della Pretura penale è stata intimata alle parti il 17 luglio 2018 e ritirata da A.________ il 6 agosto 2018; 
che l'imputata ha inoltrato il 28 agosto 2018 la dichiarazione scritta di appello alla Corte di appello e di revisione penale (CARP); 
che, con sentenza del 2 ottobre 2018, la CARP ha dichiarato inammissibile l'appello: ha ritenuto tardiva la dichiarazione di appello ed ha respinto una domanda dell'appellante volta in sostanza a chiedere la restituzione del termine; 
che A.________ impugna questa sentenza con un ricorso del 6 novembre 2018 al Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di confermare la dichiarazione di appello; 
che la ricorrente postula inoltre di essere ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria; 
che non sono state chieste osservazioni sul gravame; 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 144 II 184 consid. 1; 143 IV 85 consid. 1.1 e rinvii); 
 
che nell'ambito di un ricorso al Tribunale federale non possono di principio essere addotti fatti e mezzi di prova nuovi (cfr. art. 99 cpv. 1 LTF), in particolare se sopraggiunti dopo l'emanazione dell'atto impugnato (DTF 142 V 590 consid. 7.2; 133 IV 342 consid. 2.1); 
che le lettere del 9 e del 24 ottobre 2018 della ricorrente sono successive all'emanazione della sentenza impugnata e non possono quindi essere prese in considerazione in questa sede; 
che, secondo l'art. 42 LTF, il ricorso al Tribunale federale deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 143 I 377 consid. 1.2; 134 II 244 consid. 2.1); 
che in concreto l'oggetto del litigio è circoscritto alla questione dell'inammissibilità dell'impugnativa dinanzi alla CARP per la tardività della dichiarazione scritta di appello, come pure alla reiezione dell'istanza di restituzione del termine; 
che spettava quindi alla ricorrente spiegare in modo puntuale perché la Corte cantonale avrebbe violato il diritto, segnatamente gli art. 85 cpv. 4 lett. a, 94 cpv. 1 e 399 cpv. 3 CPP, accertando la tardività della dichiarazione di appello e l'assenza dei presupposti per una restituzione del termine; 
che in questa sede la ricorrente non contesta specificatamente l'accertamento della Corte cantonale secondo cui il termine di 20 giorni per presentare la dichiarazione di appello contro il giudizio pretorile è iniziato a decorrere il 25 luglio 2018 (vale a dire l'ultimo giorno del termine di giacenza di sette giorni presso la posta) ed è quindi scaduto il 14 agosto 2018; 
che la ricorrente ribadisce di avere impartito alla posta un ordine di trattenere la corrispondenza e di non avere comunque potuto agire prima, siccome sarebbe stata ricoverata all'ospedale dal 18 giugno 2018 al 31 luglio 2018; 
che, fondandosi sulla finzione della notificazione secondo l'art. 85 cpv. 4 lett. a CPP, la Corte cantonale ha tuttavia rettamente spiegato come eventuali accordi della ricorrente con la posta non consentivano di prorogare la scadenza della notificazione, che è reputata intervenuta alla scadenza del termine di giacenza di sette giorni e non al momento del ritiro effettivo dell'invio raccomandato (DTF 141 II 429 consid. 3.3.2; 134 V 49 consid. 4; sentenza 6B_463/2014 del 18 settembre 2014 consid. 1.1 e rinvii); 
che in tali circostanze, l'accertata tardività della dichiarazione di appello della ricorrente, consegnata alla posta il 28 agosto 2018, non è quindi seriamente messa in dubbio; 
che, quanto all'istanza di restituzione del termine (art. 94 CPP), la Corte cantonale ha rettamente rilevato che una simile possibilità è esclusa quando sia data una qualsiasi colpa dell'istante nell'inosservanza del termine, quindi anche nel caso di una negligenza soltanto lieve (cfr. sentenza 1B_486/2011 del 4 gennaio 2012 consid. 4.2, in: RtiD II-2012, pag. 288 seg.); 
che, secondo la giurisprudenza, nel caso di uno stato di malattia, l'affezione deve essere tale da impedire alla ricorrente di agire personalmente entro il termine in questione o di incaricare una terza persona di eseguire l'atto processuale, ciò che deve essere provato con certificati medici pertinenti (cfr. sentenza 6B_1039/2016 del 21 dicembre 2016 consid. 3.2 e rinvii); 
che la CARP ha rilevato come la ricorrente non avesse prodotto alcun documento volto a dimostrare la sua pretesa ospedalizzazione e la durata della stessa, come pure la gravità del suo stato di salute; 
che la ricorrente non si confronta puntualmente con queste considerazioni, spiegando con una motivazione conforme alle esposte esigenze perché sarebbero manifestamente in contrasto con gli atti o altrimenti lesive del diritto; 
che anche in questa sede, sostenendo genericamente di essere stata ospedalizzata dal 18 giugno 2018 al 31 luglio 2018, la ricorrente non fornisce dettagli sul suo stato di salute facendo riferimento a documenti o certificati medici, né rende quindi verosimile una sua impossibilità di agire o di incaricare terzi della tutela dei suoi interessi nella situazione concreta; 
che, peraltro, la ricorrente riconosce di essere stata dimessa dall'ospedale il 31 luglio 2018, sicché, scadendo il termine per inoltrare la dichiarazione di appello il 14 agosto 2018, disponeva ancora di tempo sufficiente per agire in tal senso (cfr. JEAN-MAURICE FRÉSARD, in Commentaire de la LTF, 2aed., 2014, n. 8 all'art. 50); 
che pertanto il ricorso non è motivato in modo conforme alle esposte esigenze e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
che la domanda di assistenza giudiziaria presentata in questa sede deve essere respinta, essendo il gravame fin dall'inizio privo di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF); 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono quindi essere accollate alla ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF); 
che tuttavia, in considerazione della sua situazione finanziaria, si giustifica di prelevare una tassa di giustizia ridotta (art. 65 cpv. 2 LTF); 
 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
La domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente è respinta. 
 
3.   
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
4.   
Comunicazione alle parti e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 23 novembre 2018 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Denys 
 
Il Cancelliere: Gadoni