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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
8C_786/2018  
 
 
Sentenza del 23 novembre 2018  
 
I Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudice federale Maillard, Presidente, 
Cancelliere Bernasconi. 
 
Partecipanti al procedimento 
1. A.A.________, 
2. B.A.________, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
Cassa di compensazione per gli assegni famigliari del Cantone Ticino, via Canonico Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assegno familiare cantonale (presupposto processuale), 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 17 settembre 2018 (39.2018.10). 
 
 
Visto:  
la decisione del 14 maggio 2018, confermata su reclamo il 27 giugno 2018, emessa dalla Cassa di compensazione per gli assegni famigliari del Cantone Ticino con cui ai ricorrenti è stata ordinata la restituzione di fr. 1'987.- corrispondenti ad assegni integrativi percepiti indebitamente dal 1° dicembre 2015 al 28 febbraio 2017, 
il giudizio reso il 17 settembre 2018 dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, che ha dichiarato irricevibile il ricorso contro la decisione su reclamo, 
il ricorso del 24 ottobre 2018 (timbro postale), 
 
 
considerando:  
che il ricorso al Tribunale federale è ammissibile soltanto per violazione del diritto svizzero (art. 95 e 96 LTF) o accertamento manifestamente inesatto dei fatti (art. 97 LTF), 
che a norma dell'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare in modo conciso in quale misura l'atto impugnato viola il diritto o contiene accertamenti manifestamente errati, 
che il Tribunale delle assicurazioni ha spiegato diffusamente come per ordinare una restituzione sia sufficiente accertare il non diritto alle prestazioni e ciò indipendentemente dalla buona fede degli interessati o da eventuali negligenze di terzi, segnatamente della Cassa (giudizio cantonale consid. 2.6, pag. 8 in basso), 
che la Corte cantonale ha ricordato come la procedura di condono è una procedura separata, la quale verrà avviata successivamente solo al momento in cui è passata in giudicato la decisione di restituzione (giudizio cantonale, consid. 2.6, pag. 8 terzo paragrafo), 
che i ricorrenti si limitano a persistere nelle loro conclusioni, esporre la loro situazione e presentare un'asserita negligenza della Cassa, senza censurare l'irricevibilità del ricorso cantonale dichiarata dal Tribunale delle assicurazioni, 
che il ricorso d'acchito sfugge a ogni esame di merito, siccome non è sufficientemente motivato, 
che peraltro la conclusione al condono contenuta nel ricorso si dimostra essere prematura, siccome deve ancora essere esaminata dalla Cassa e far l'oggetto di una decisione al riguardo, 
che in definitiva il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF
che si rinuncia eccezionalmente dalla riscossione di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF), 
 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
 
Lucerna, 23 novembre 2018 
 
In nome della I Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Maillard 
 
Il Cancelliere: Bernasconi