Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_319/2022  
 
 
Sentenza del 24 agosto 2022  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Kneubühler, Presidente, 
Jametti, Pont Veuthey, Giudice supplente, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Comune di Arogno, stráda Növa 44, 6822 Arogno, patrocinato dall'avv. Lorenzo Medici, 
Dipartimento del territorio del Cantone Ticino, 
Sezione dello sviluppo territoriale, casella postale 2170, 6501 Bellinzona, 
Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino, Servizio dei ricorsi, piazza Governo 6, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Piano regolatore di Arogno; restituzione dei termini, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 13 aprile 2022 
dal Tribunale cantonale amministrativo 
(90.2020.14, 52.2020.281). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Gli avvocati B.A.________ e A.A.________ erano comproprietari del fondo n. 1230 di Arogno, situato fuori della zona edificabile, sul quale sorge un edificio abitativo, al quale si accede dalla strada di proprietà del Comune (fondo n. 870). Con risoluzione del 13 novembre 2001 (n. 5352), il Consiglio di Stato, chiedendo al Comune di allestire alcune varianti, ha approvato la revisione generale del piano regolatore di Arogno, che inseriva la citata strada nella categoria "collegamenti esterni al comprensorio urbanizzato; strade carrozzabili esistenti prevalentemente d'interesse agricolo e/o forestale". Con risoluzione dell'8 febbraio 2011 (n. 909), il Consiglio di Stato ha approvato le richieste varianti, tra le quali il piano della rete viaria, che attribuisce la strada sul fondo n. 870 alla categoria "sentieri". Ulteriori varianti, approvate con risoluzione governativa del 15 aprile 2015, concernono altri comparti. 
 
B.  
Con risoluzione del 15 luglio 2019 (n. 423) il Comune ha ribadito ai comproprietari che il fondo n. 870 appartiene alla categoria dei sentieri, giuridicamente vincolante essendo il piano regolatore in vigore del 10 agosto (recte: 15 aprile) 2015. I comproprietari sono allora insorti dinanzi al Consiglio di Stato, che con risoluzione del 5 febbraio 2020 (n. 622) ha respinto in quanto ammissibile la loro istanza di restituzione dei termini e dichiarato irricevibile il loro ricorso. Ha ritenuto che la risoluzione municipale costituisse una decisione meramente confermativa, poiché gli insorgenti erano già stati informati in precedenza circa lo statuto pianificatorio del fondo n. 870. Con risoluzione del 6 maggio 2020 (n. 2296) il Governo ha dichiarato irricevibile il ricorso per gli stessi motivi. Con sentenza dell'8 agosto 2019 (90.219.19), il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo ha dichiarato irricevibile un ricorso dei comproprietari contro la risoluzione d'approvazione del piano regolatore. 
 
C.  
I comproprietari hanno impugnato le risoluzioni governative del 5 febbraio e del 6 maggio 2020 dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, criticando di non essere stati avvisati del "declassamento" da strada a sentiero del fondo n. 870. Il 31 ottobre 2020 è deceduta B.A.________, alla quale è subentrato il marito A.A.________. Con un unico giudizio del 13 aprile 2022, la Corte cantonale ha respinto il primo ricorso e, in quanto ricevibile, anche il secondo. 
 
D.  
Avverso questa sentenza A.A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede, oltre a formulare altre numerose conclusioni, di annullarla e di accertare l'inesistenza di una precisa norma che declasserebbe da strada a sentiero il fondo n. 870. 
Non sono state chieste osservazioni al gravame. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 147 I 333 consid. 1).  
 
1.2. Inoltrato tempestivamente contro una decisione finale dell'ultima istanza cantonale in materia pianificatoria, il ricorso in materia di diritto pubblico, tempestivo, è di massima ammissibile sotto il profilo degli art. 82 lett. a, 86 cpv. 1 lett. d, 90 e 100 cpv. 1 LTF.  
 
1.3. Le numerose conclusioni tendenti a fare accertare determinate circostanze fattuali e considerazioni giuridiche riferite all'agire del Comune e del Consiglio di Stato sono manifestamente inammissibili, oggetto del litigio potendo essere soltanto la decisione dell'autorità cantonale di ultima istanza (art. 86 cpv. 1 lett. d LTF).  
 
1.4. Secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il ricorso dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto. Il Tribunale federale, che non è un'istanza di appello, esamina in linea di principio solo le censure sollevate (DTF 146 IV 297 consid. 1.2). Quando il ricorrente invoca la violazione di diritti costituzionali (diritto di essere sentito, buona fede), il Tribunale federale, in applicazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF, vaglia le censure solo se siano state esplicitamente sollevate e motivate in modo chiaro e preciso (DTF 147 I 73 consid. 2.1). La stessa conclusione vale anche quando si adduce l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove (DTF 147 I 73 consid. 2.2). Come si vedrà, l'atto di ricorso disattende in larga misura queste esigenze di motivazione.  
 
1.5. La vertenza concerne l'interpretazione e l'applicazione di norme del diritto cantonale e comunale, esaminate sotto il ristretto profilo dell'arbitrio (DTF 147 IV 433 consid. 2.1; 145 II 70 consid. 3.5 in fine). Non basta quindi che la decisione impugnata sia insostenibile nella motivazione, ma occorre che lo sia anche nel risultato (DTF 143 I 321 consid. 6.1; 140 I 201 consid. 6.1), ciò che spetta al ricorrente dimostrare (DTF 144 III 145 consid. 2). Non risulta per contro arbitrio dal semplice fatto che anche un'altra soluzione potrebbe entrare in linea di conto o sarebbe addirittura preferibile. Per poter essere ritenuta come arbitraria, la violazione del diritto dev'essere manifesta ed essere accertabile di primo acchito (DTF 144 III 145 consid. 2).  
 
1.6. Quando l'autorità precedente non esamina i ricorsi nel merito, in concreto per carenza di tempestività dei gravami, l'oggetto del litigio può essere unicamente la questione dell'irricevibilità delle impugnative poiché, in caso di accoglimento del ricorso, il Tribunale federale le rinvierebbe le cause per l'esame di merito (DTF 144 II 184 consid. 1.1). Le censure di merito, segnatamente quelle relative alla pretesa esistenza di una strada, sulle quali è incentrato il gravame, non possono quindi essere vagliate.  
 
2.  
Il ricorrente critica il fatto che la Corte cantonale non ha proceduto ad assumere la prova da lui richiesta, segnatamente l'esperimento di un sopralluogo. 
Il diritto di essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., comprende il diritto per gli interessati di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (DTF 145 I 167 consid. 4.1; 144 I 11 consid. 5.3). La garanzia del diritto di essere sentito non impedisce tuttavia all'autorità di procedere a un apprezzamento anticipato delle prove richieste e rinunciare ad assumerle, se è convinta che non potrebbero condurla a modificare il suo giudizio: nell'ambito di questa valutazione, le spetta un vasto margine di apprezzamento e il Tribunale federale interviene solo in caso di arbitrio (DTF 146 III 73 consid. 5.2.2; 145 I 167 consid. 4.1), fattispecie non realizzata in concreto. In effetti, nel caso in discussione non si tratta di accertare l'esistenza di una strada o di un sentiero, ma di esaminare se il ricorrente ha contestato tempestivamente o meno il piano regolatore che indica il tracciato litigioso come sentiero. 
 
3.  
 
3.1. Riguardo al primo ricorso sottopostogli dai ricorrenti relativo a un'istanza di restituzione del lasso dei termini, la Corte cantonale ha rilevato che l'indicazione nella risoluzione municipale del 15 luglio 2019, secondo cui è incontestabile il fatto che giuridicamente è vincolante il piano regolatore in vigore datato 10 agosto 2015 con le successive varianti, contiene manifestamente un errore di trascrizione, visto ch'essa si riferisce logicamente alla risoluzione d'approvazione governativa del 15 aprile 2015, passata in giudicato incontestata. Al riguardo il ricorrente adduce che l'indicazione di una data "falsa" d'approvazione del piano da parte del Comune non costituirebbe un errore di trascrizione, ma un tentativo di "sviamento" per mettere i ricorrenti su una falsa pista. Come ancora si vedrà, questo generico assunto è ininfluente ai fini del giudizio.  
 
La Corte cantonale ha infatti accertato che l'asserito "declassamento" a sentiero della strada sul fondo n. 870 è avvenuto nell'ambito dell'elaborazione delle varianti adottate dal Consiglio comunale il 14 dicembre 2009, regolarmente pubblicate dal 15 febbraio al 16 marzo 2010 (cfr. Foglio ufficiale n. 10/2010 del 5 febbraio 2010), approvate dal Consiglio di Stato l'8 febbraio 2011, varianti non impugnate dai citati comproprietari. Ne ha concluso che le successive varianti di PR, tra le quali quella approvata dal Governo il 15 aprile 2015, hanno semplicemente ripreso tale vincolo, ciò che esclude la possibilità di rimetterlo in discussione, trattandosi di una mera decisione confermativa di una precedente decisione passata in giudicato. 
 
3.2. Il ricorrente, disattendendo il suo obbligo di motivazione (vedi art. 42 LTF), non si confronta del tutto con quest'argomentazione, decisiva, e peraltro corretta.  
 
Egli si limita infatti ad addurre una sua personale cronistoria della fattispecie asserendo, senza fondarsi su documenti o atti ufficiali, che l'oggetto del litigio sarebbe il tentativo di trasformare un asserito diritto di passo, "promesso" oltre sessant'anni fa dal Comune a richiesta dell'ispettorato forestale federale per consentire un importante dissodamento a scopo edificatorio di tre fondi nella zona in esame, "declassandolo" poi a sentiero. Si tratterebbe di una pretesa "assicurazione", fondata peraltro su una "promessa verbale" e su un "accordo", asseritamente rilasciata all'epoca ai proprietari in vista del dissodamento per poter edificare determinati fondi. 
 
Questi accenni si riferiscono inoltre al merito della vertenza, questione che esula dall'oggetto del litigio, visto che l'unico quesito è quello di sapere se il ricorrente abbia o no impugnato tempestivamente il piano regolatore che indicava quale sentiero il percorso litigioso. Si può nondimeno aggiungere che questi accenni non parrebbero dimostrare che le autorità competenti gli avrebbero fornito una qualsiasi assicurazione vincolante al riguardo (sui principi della buona fede e dell'affidamento vedi art. 5 cpv. 3 e art. 9 Cost., e sui necessari presupposti DTF 146 I 105 consid. 5.1.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). 
 
4.  
 
4.1. La Corte cantonale ha ritenuto poi infondata l'implicita censura di una notifica difettosa, che non potrebbe cagionare un pregiudizio al ricorrente. Ciò perché al dire di quest'ultimo l'inosservanza del termine di ricorso contro le varianti adottate dal Consiglio comunale nel 2009 sarebbe avvenuta senza sua colpa, il Municipio, parallelamente all'avvenuta pubblicazione delle varianti, non avendolo infatti avvisato del preteso "declassamento", violando in tal modo l'art. 27 cpv. 2 della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2021 (LST; RL 701.100). Questa norma recita che il Municipio trasmette l'avviso della pubblicazione del piano regolatore tramite lettera semplice ai proprietari fondiari direttamente toccati in maniera incisiva dai provvedimenti.  
 
I giudici cantonali hanno tuttavia ritenuto che la revisione del piano regolatore in questione è stata avviata in vigenza della previgente legge cantonale di applicazione della LPT del 23 maggio 1990 (LALPT; Bollettino ufficiale 1990 pag. 365), in vigore fino al 31 dicembre 2011, applicabile quindi alla fattispecie in virtù dell'art. 117 LST. Secondo la LALPT, all'epoca il Municipio procedeva alla pubblicazione del piano regolatore presso la cancelleria comunale per un periodo di trenta giorni, annunciando la pubblicazione almeno dieci giorni prima agli albi comunali, nel Foglio ufficiale e nei quotidiani del Cantone (art. 34 cpv. 2 e 3). Contro il contenuto del piano era dato ricorso al Consiglio di Stato (art. 35 cpv. 1 LALPT) e in seguito al Tribunale cantonale amministrativo (art. 38 cpv 1 LALPT). 
 
L'istanza precedente ha osservato che la LST, in vigore dal 1° gennaio 2012, ha istituito un regime giuridico sostanzialmente analogo per quanto attiene alla procedura di adozione, approvazione e impugnazione del piano regolatore (art. 25 a 30). L'art. 27 cpv. 2 LST, concretato dall'art. 36 cpv. 3 del relativo regolamento (RL 701.110), ha tuttavia introdotto l'obbligo per il Municipio di avvisare personalmente tramite lettera semplice i proprietari fondiari direttamente toccati in maniera incisiva dai provvedimenti. Ha sottolineato che, contrariamente alla LST, la LALPT non prevedeva tuttavia l'obbligo di avvisare personalmente i proprietari; questa normativa risultava, secondo la prassi e la dottrina, conforme al diritto federale, che non impone l'obbligo d'informare personalmente i proprietari, visto che incombe a questi ultimi il compito di interessarsi costantemente riguardo alla situazione giuridica dei loro fondi (sentenze 1C_639/2019 del 25 agosto 2020 consid. 2; 1P.329/1998 del 18 febbraio 1999 consid. 6b, in: RDAT II-1999 n. 9 pag. 35 e 1C_499/2008 del 25 maggio 2009 consid. 3.2, in: RtiD I-2010 n. 20 pag. 98; AEMISEGGER/HAAG, Praxiskommentar zum Rechtsschutz in der Raumplanung, 2010, n. 25 ad art. 33; vedi anche PETER HÄNNI, Planungs-, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, 7aed. 2022, pag. 593). Ha quindi ritenuto che, essendo applicabile la LALPT, il richiamo dell'insorgente all'art. 27 cpv. 2 LST era ininfluente. 
 
4.2. Il ricorrente non si confronta con questa motivazione, che per di più è corretta.  
 
5.  
 
5.1. Il Tribunale cantonale amministrativo ha in seguito confermato la reiezione dell'istanza di restituzione in intero del termine. Ha ricordato che secondo l'art. 15 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100), i termini che non sono stati rispettati possono essere restituiti soltanto se la parte o il suo rappresentante può dimostrare di non averli potuti osservare a causa di un impedimento di cui non ha colpa (cpv. 1). La domanda di restituzione contro il lasso dei termini dev'essere presentata all'autorità competente entro 10 giorni dalla cessazione dell'impedimento (cpv. 2). La Corte cantonale, richiamando la prassi del Tribunale federale (sentenza 1C_175/2016 del 31 gennaio 2017 consid. 3.2), ha ritenuto che questo istituto costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente sulla sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei suoi requisiti con rigore e applicare criteri restrittivi. Ha stabilito che l'istanza presentata dal ricorrente il 24 luglio 2019 poteva riferirsi soltanto alle varianti adottate dal Consiglio comunale il 14 dicembre 2009. Ha quindi condiviso la tesi governativa secondo cui l'istanza era irricevibile nella misura in cui si riferiva alla procedura pianificatoria conclusasi con la risoluzione governativa del 15 aprile 2015, visto che l'asserito "declassamento" sarebbe avvenuto con la precedente procedura conclusasi nel 2011.  
 
Ha poi aggiunto, quale ulteriore motivazione, che inoltre con risoluzione del 24 luglio 2017 il Municipio aveva espressamente indicato al ricorrente che quella ch'egli indicava erroneamente come "strada" è definita quale "sentiero", precisamente come "sentiero comunale" nel piano regolatore e che fa parte dei sentieri escursionistici. Ha accertato, rettamente, che questa risposta municipale era chiarissima. Ne ha concluso che in ogni modo l'istanza è manifestamente tardiva. Ha inoltre ritenuto che l'invocato ricovero temporaneo per malattia del ricorrente non gli impediva di conferire a terzi un mandato per amministrare se del caso le sue proprietà (al riguardo vedi sentenza 1C_393/2016 del 5 dicembre 2016 consid. 2.1 e 2.2), né esso giustificava una sua passività sull'arco di due anni. Il ricorrente non si confronta del tutto con questi argomenti. 
 
5.2. L'insorgente aveva impugnato anche la risoluzione municipale del 15 luglio 2019 appena citata nella quale si precisava che il fondo n. 870 non è mai appartenuto alla categoria delle strade veicolari comunali, che servono l'urbanizzazione di quartieri residenziali, e non come nella fattispecie un'unica abitazione secondaria e alcuni diroccati isolati, tutti ubicati fuori della zona edificabile. L'istanza precedente ha ritenuto che tale scritto non configurava una decisione impugnabile, trattandosi di una comunicazione meramente informativa, che non poteva quindi formare oggetto di ricorso. Il ricorrente neppure tenta di spiegare l'arbitrarietà di tale conclusione.  
 
5.3. Infine, riguardo al ricorso del 12 giugno 2020 presentato contro la risoluzione governativa del 6 maggio 2020, i giudici cantonali hanno ritenuto ch'essa, quale decisione meramente confermativa, non è impugnabile e anche qualora lo fosse, il gravame dovrebbe essere respinto per i motivi addotti in precedenza.  
 
L'insorgente, limitandosi a ribadire gli accennati antefatti inerenti alla realizzazione del sentiero, non si confronta con questa conclusione. Ora, quando la decisione impugnata, come in concreto, si fonda su diverse motivazioni indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, il ricorrente è tenuto, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto (DTF 142 III 364 consid. 2.4 in fine; 138 I 97 consid. 4.1.4). 
 
6.  
Ne segue che il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione alle parti rispettivamente al loro patrocinatore, al Dipartimento del territorio, Sezione dello sviluppo territoriale, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 24 agosto 2022 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Kneubühler 
 
Il Cancelliere: Crameri