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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1C_477/2018  
 
 
Sentenza del 24 ottobre 2018  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Merkli, Presidente, 
Fonjallaz, Eusebio, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________ e B.________, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
Commissione cantonale per la protezione dei dati. 
 
Oggetto 
anticipo; revisione della sentenza cantonale, 
 
ricorso contro le sentenze emanate il 10 agosto 2018 dal Giudice delegato (52.2018.289) e del 19 settembre 2018 (52.2018.397) dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Il 7 giugno 2018 A.________ e B.________ hanno inoltrato un ricorso per ritardata e denegata giustizia al Tribunale cantonale amministrativo nei confronti della Commissione cantonale per la protezione dei dati e della trasparenza. Quest'ultima, statuendo poi il 12 giugno 2018, ha respinto il loro ricorso. Con decisione dell'8 giugno 2018 il Giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo ha invitato gli insorgenti a versare un anticipo di fr. 800.-- entro il 27 giugno 2018. Mediante sentenza 1C_354/2018 del 20 luglio 2018, il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile un ricorso presentato dagli insorgenti contro la richiesta di anticipo. 
 
B.   
Dopo aver concesso agli interessati la facoltà di provare la loro situazione finanziaria o di versare un anticipo ridotto di fr. 400.--, con decisione del 10 agosto 2018 il Giudice delegato, accertato che le predette condizioni non erano state adempiute, ha dichiarato irricevibile il ricorso, ponendo a carico degli insorgenti una tassa di giustizia di fr. 300.-- (incarto 52.2018.289). 
 
C.   
Avverso questa decisione con atto del 27 agosto 2018 A.________ e B.________ hanno presentato una domanda di "revisione" alla Corte cantonale, chiedendo di annullarla e di assegnare loro un "risarcimento economico" di fr. 155'000.--. Con giudizio del 19 settembre 2018 (incarto 52.2018.397), il Tribunale cantonale amministrativo l'ha dichiarata irricevibile e l'ha trasmessa per competenza al Tribunale federale, affinché la esamini quale gravame. 
 
D.   
Contro la citata decisione del Giudice delegato, il 21 settembre 2018 gli interessati hanno anche inoltrato un ricorso al Tribunale federale, postulandone l'annullamento e l'attribuzione di un risarcimento di fr. 210'000.--. Il 13 ottobre 2018 hanno presentato uno scritto definito "aggiunta di mezzi di prova". 
 
Non sono state chieste osservazioni ai gravami. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'ammissibilità dei ricorsi sottopostigli (DTF 143 IV 357 consid. 1).  
 
1.2. L'istanza di "revisione" e il ricorso sono diretti contro la stessa decisione, motivo per cui possono essere esaminati ed evasi con un'unica sentenza.  
 
1.3. Nella misura in cui i ricorrenti, in maniera del tutto generica, postulano con richiamo alle sentenze 1C_228/2017 del 27 aprile 2017 e 1C_354/2018 del 20 luglio 2018, con le quali i loro ricorsi erano stati dichiarati inammissibili, l'astensione di giudici federali e cancellieri senza specificare e sostanziare alcun motivo di ricusazione ai sensi dell'art. 34 LTF, la relativa reiterata domanda, priva di fondamento, dev'essere respinta. La dichiarazione di inammissibilità di gravami non implica infatti una parvenza di imparzialità (sentenza 1B_112/2017 del 3 aprile 2017 consid. 2.1 che li riguarda).  
 
1.4. Come noto ai ricorrenti, secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il gravame dev'essere motivato in modo sufficiente e contenere le conclusioni, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto. Il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate (DTF 143 I 377 consid. 1 pag. 380).  
 
1.5. Nella misura in cui essi criticano l'operato di membri di altre autorità, in particolare di quelli della Commissione cantonale per la protezione dei dati e della trasparenza, chiedendone la ricusazione, nonché il merito della loro decisione, il ricorso è inammissibile, poiché queste questioni esulano dall'oggetto del litigio, limitato al mancato versamento dell'anticipo.  
 
2.  
 
2.1. Il Giudice delegato della Corte cantonale ha rilevato che, dando seguito alla richiesta dei ricorrenti di esonerarli dal versamento dell'anticipo o di ridurre l'importo richiesto, con scritto del 27 giugno 2018 aveva concesso loro un termine di 10 giorni per comprovare minuziosamente la loro situazione finanziaria o versare fr. 400.-- a titolo di anticipo ridotto, con la comminatoria di irricevibilità del gravame in caso di mancato ossequio. Ha poi accertato che queste condizioni non sono state adempiute dai ricorrenti.  
 
2.2. Nel ricorso presentato al Tribunale federale contro la decisione del Giudice delegato, i ricorrenti in sostanza si diffondono, in maniera inammissibile, a criticare il merito della vertenza e a esporre altre cause da loro promosse dinanzi a numerose autorità cantonali, questioni che pure esulano dall'oggetto del litigio. Accertato il mancato versamento dell'anticipo, la Corte cantonale chiaramente non doveva esaminare il merito del gravame per denegata e ritardata giustizia nei confronti dell'operato della Commissione cantonale per la protezione dei dati.  
Contrariamente all'assunto dei ricorrenti, il loro scritto del 15 giugno 2018 inoltrato alla Corte cantonale manifestamente non può essere considerato come una domanda di proroga del termine per versare l'anticipo e con lo stesso nemmeno è stata prodotta la documentazione idonea a dimostrare un'eventuale loro indigenza, rilevato ch'essi sono proprietari di un appartamento in proprietà per piani. Dando parzialmente seguito alla loro richiesta, il Giudice delegato aveva nondimeno dimezzato l'importo dell'anticipo richiesto. La sua decisione del 10 agosto 2018, pronunciata dopo l'emanazione della sentenza 1C_354/2018 del 20 luglio 2018, con la quale il Tribunale federale aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro la richiesta di anticipo, non presta pertanto il fianco a critiche, ritenuto che i ricorrenti né hanno dimostrato la loro indigenza né versato l'importo richiesto, senza la necessità di considerare ulteriori scritti di difficile comprensione, che peraltro mischiano e confondono procedure diverse. Essi criticano del resto in maniera del tutto superficiale e appellatoria l'importo della tassa di giustizia di fr. 300.-- posto a loro carico, senza tentare di dimostrarne l'arbitrarietà (su questa nozione vedi DTF 144 III 145 consid. 2 pag. 146), del resto non ravvisabile in concreto e neppure dimostrano che il Giudice delegato ha abusato dell'ampio potere di apprezzamento che gli spetta in tale ambito (DTF 141 I 105 consid. 3.3.1, 3.3.2 e 3.4 pag. 108 seg.). 
 
3.   
In quanto ammissibili, sia la domanda di "revisione", trattata come ricorso, sia il gravame sono respinti. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui sono ammissibili, la domanda di "revisione" e il ricorso sono respinti. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dei ricorrenti. 
 
3.   
Comunicazione ai ricorrenti, alla Commissione cantonale per la protezione dei dati e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 24 ottobre 2018 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Merkli 
 
Il Cancelliere: Crameri