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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_428/2018  
 
 
Sentenza del 24 ottobre 2018  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Seiler, Presidente, 
Zünd, Donzallaz, 
Cancelliere Savoldelli. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.A.________, 
patrocinata dall'avv. Stefano Peduzzi, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Sezione della popolazione, 
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino. 
 
Oggetto 
permesso di dimora, 
 
ricorso in materia di diritto pubblico e ricorso sussidiario in materia costituzionale contro la sentenza emanata 
il 3 aprile 2018 dal Tribunale amministrativo del 
Cantone Ticino (52.2016.500). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Dopo avervi soggiornato per brevi periodi già in precedenza, nell'ottobre 2011 la cittadina colombiana A.A.________ è tornata nel nostro Paese per sposarsi con il cittadino elvetico B.A.________; le loro nozze sono state celebrate nel febbraio 2012 a X.________. 
A seguito del matrimonio, A.A.________ ha ottenuto un permesso di dimora annuale, rinnovato un'ultima volta fino al 9 febbraio 2015. 
 
B.   
L'8 gennaio 2015, iI Giudice civile competente ha autorizzato i coniugi A.________ a vivere separati. Il 31 marzo successivo, durante un interrogatorio riguardo alla loro situazione matrimoniale, B.A.________ e A.A.________ hanno dichiarato: (a) di avere già cessato la comunione domestica una prima volta tra il novembre 2013 e il febbraio 2014; (b) di non vivere più insieme dal mese di luglio 2014. 
Preso atto della situazione descritta e constatato che lo scopo per il quale l'autorizzazione di soggiorno che le era stata conferita era venuta a cadere, con decisione del 20 maggio 2015 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino ha negato a A.A.________ il rinnovo del permesso di dimora assegnandole un termine per lasciare la Svizzera. Su ricorso, tale provvedimento è stato confermato sia dal Consiglio di Stato che dal Tribunale amministrativo ticinesi. Con sentenza del 3 aprile 2018, quest'ultimo è infatti intervenuto sul giudizio governativo per quanto riguarda le spese, dopo avere constatato una violazione del diritto di essere sentiti da parte del Consiglio di Stato; nel merito, è però giunto alla conclusione che il mancato rinnovo del permesso di dimora fosse conforme al diritto federale. 
 
C.   
L'11 maggio 2018A.A.________ ha inoltrato dinanzi al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico e un ricorso sussidiario in materia costituzionale, con cui chiede che tutte e tre le decisioni prese dalle autorità cantonali siano annullate. 
I Giudici ticinesi si sono riconfermati nelle motivazioni e nelle conclusioni della propria sentenza. Ad essa hanno fatto in sostanza rinvio anche la Sezione della popolazione e la Segreteria di Stato della migrazione. Il Governo cantonale si è invece rimesso al giudizio del Tribunale federale. Il 30 agosto 2018 l'insorgente ha inviato a questa Corte nuovi documenti. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Giusta l'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto. 
 
1.1. Nel caso in esame, la ricorrente insorge davanti al Tribunale federale considerando di avere un diritto al rinnovo del permesso di dimora in base all'art. 50 cpv. 1 lett. b LStr. Non risultando questa conclusione d'acchito insostenibile, la causa sfugge all'eccezione citata. In che misura le condizioni per il rinnovo dell'autorizzazione litigiosa siano effettivamente date è questione di merito (sentenze 2C_263/2017 del 23 giugno 2017 consid. 1.1; 2C_962/2016 del 31 gennaio 2017 consid. 1.2 e 2C_295/2016 del 10 giugno 2016 consid. 3.1).  
 
1.2. Diretta contro una decisione finale di un tribunale superiore (art. 86 cpv. 2 e art. 90 LTF), e presentata nei termini (art. 46 cpv. 1 lett. a in relazione con l'art. 100 cpv. 1 LTF) dalla destinataria della pronuncia contestata, con interesse ad insorgere (art. 89 cpv. 1 LTF), l'impugnativa va quindi esaminata quale ricorso ordinario in materia di diritto pubblico ex art. 82 segg. LTF. Il riferimento al ricorso sussidiario in materia costituzionale è di conseguenza irrilevante e un ricorso in tal senso va dichiarato inammissibile (art. 113 LTF). Sempre inammissibili sono nel contempo le richieste di annullamento, oltre che del giudizio di ultima istanza, anche delle pronunce della Sezione della popolazione e del Consiglio di Stato; tali atti sono infatti stati sostituiti dalla sentenza del Tribunale cantonale amministrativo (DTF 134 II 142 consid. 1.4 pag. 144; sentenza 2C_263/2017 del 23 giugno 2017 consid. 1.2).  
 
2.  
 
2.1. In via generale, confrontato con una motivazione conforme all'art. 42 LTF, il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF; DTF 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254). Esigenze più severe valgono tuttavia in relazione alla denuncia della violazione di diritti fondamentali, che viene esaminata solo se sollevata in maniera precisa (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 134 II 244 consid. 2.2 pag. 246).  
 
2.2. Per quanto riguarda i fatti, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Esso può scostarsene se è stato eseguito in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario, profilo sotto il quale viene esaminato anche l'apprezzamento delle prove (DTF 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560). A meno che non ne dia motivo la decisione impugnata, condizione il cui adempimento dev'essere dimostrato dal ricorrente, il Tribunale federale non tiene inoltre conto di fatti o mezzi di prova nuovi, i quali non possono in ogni caso essere posteriori al giudizio impugnato (art. 99 cpv. 1 LTF; DTF 133 IV 343 consid. 2.1 pag. 343 seg.).  
 
2.3. Come verrà precisato anche nel seguito, il gravame rispetta solo in parte i requisiti in materia di motivazione menzionati. Nel contempo, il Tribunale federale non può nemmeno considerare i nuovi documenti acclusi alla replica (art. 99 cpv. 1 LTF; sentenza 2C_694/2015 del 15 febbraio 2016 consid. 2.3 con rinvii).  
 
3.   
Chiamata a pronunciarsi sulla fattispecie, la Corte cantonale ha dapprima rilevato di poter emanare il proprio giudizio in base agli atti, indicando compiutamente le ragioni della decisione di non procedere all'assunzione di ulteriori prove (in particolare: all'audizione di C.________ [integrazione lavorativa e rapporto tra i coniugi], D.________ e E.________ [integrazione lavorativa], nonché ai richiami dell'incarto dell'Ufficio AI [concernente l'ex marito] e del verbale del 21 luglio 2014 della polizia comunale di X.________ [rapporto tra i coniugi]). 
Sempre in via preliminare, ha constatato che il totale silenzio del Consiglio di Stato in merito alle prove offerte dall'insorgente in sede di ricorso davanti al Governo ticinese aveva effettivamente comportato una violazione del diritto di essere sentita di A.A.________, ma che questa lesione, di cui occorreva tenere conto nel giudizio sulle spese e sulle ripetibili, non imponeva l'annullamento dell'intera procedura. 
Detto ciò ha respinto anche le critiche di merito, rilevando in particolare che il mancato rinnovo del permesso di dimora era conforme all'art. 50 cpv. 1 lett. b LStr, cui l'insorgente si riferiva. 
 
4.  
 
4.1. Nel ricorso viene innanzitutto sostenuto che, dopo avere riconosciuto la violazione del diritto di essere sentito da parte del Consiglio di Stato ticinese, la Corte cantonale non ha affatto sanato tale lesione, limitandosi "a citare un verbale di interrogatorio nel quale la realtà dei fatti è stata manifestamente sminuita dalla ricorrente, e che in ogni caso non poteva sostituire la conoscenza approfondita della situazione da parte delle assistenti sociali che seguivano regolarmente i coniugi". Sempre in questo contesto, viene poi rilevato che "le decisioni impugnate non prendono in considerazione i mezzi di prova offerti dalla ricorrente, di fondamentale importanza per la corretta ed esaustiva valutazione della fattispecie in esame", e che "per le ragioni esposte le decisioni impugnate, nella misura in cui violano in modo grave e insanabile il diritto di essere sentiti della ricorrente, devono essere annullate".  
 
4.2. Il ragionamento dell'insorgente - concernente svariati aspetti, che vanno ben distinti uno dall'altro (violazione del diritto di essere sentiti, possibilità di porvi rimedio in sede di ricorso, ecc.) - non può essere tuttavia condiviso.  
 
4.2.1. Intanto, è necessario ribadire che in questa sede l'oggetto del litigio è solo il giudizio del Tribunale cantonale amministrativo, non quello delle istanze precedenti, sul cui agire si sono espressi i Giudici cantonali (precedente consid. 1.2 e le referenze ivi citate). A nulla giova quindi una nuova denuncia della violazione del diritto di essere sentiti (anche) da parte del Governo ticinese, quando questa è stata già constatata, per poi essere considerata sanata.  
 
4.2.2. Riguardo a quest'ultimo aspetto va d'altra parte osservato che la Corte cantonale non si è affatto limitata "a citare un verbale di interrogatorio nel quale la realtà dei fatti è stata manifestamente sminuita dalla ricorrente, e che in ogni caso non poteva sostituire la conoscenza approfondita della situazione da parte delle assistenti sociali che seguivano regolarmente i coniugi", come sostenuto nell'impugnativa. Proprio per rimediare alla riscontrata violazione dell'art. 29 cpv. 2 Cost., come permesso dalla giurisprudenza nei casi in cui l'autorità di ricorso ha pieno potere d'esame (DTF 138 II 77 consid. 4 pag. 84 segg.; 137 I 195 consid. 2.2 e 2.3.2 pag. 197 seg.; 135 I 279 consid. 2.6.1 pag. 285), ha al contrario proceduto a un nuovo e completo apprezzamento delle prove e, in questo contesto, ha quindi anche spiegato perché l'assunzione delle ulteriori prove offerte non fosse a suo avviso necessaria.  
 
4.2.3. Confrontata con un apprezzamento complessivo delle prove da parte del Tribunale cantonale, spettava allora alla ricorrente indicare perché l'argomentazione addotta al riguardo dai Giudici ticinesi debba essere considerata insostenibile e pertanto lesiva dell'art. 9 Cost. (DTF 136 IIII 552 consid. 4.2 pag. 560; 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62; 134 I 140 consid. 5.3 pag. 148; 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429). Simile spiegazione non viene tuttavia fornita, né sotto il capitolo intitolato "diritto di essere sentito" né sotto quello intitolato "accertamento inesatto dei fatti". In entrambe queste sedi, e sia in merito alla rinuncia all'assunzione di nuove prove che riguardo al verbale del 31 marzo 2015 citato nel giudizio impugnato, l'insorgente fornisce in effetti solo una propria e differente lettura della fattispecie, ciò che non basta.  
 
4.2.4. In via abbondanziale, nella misura in cui la ricorrente si lamenti anche della mancata audizione di D.________, occorre per altro rilevare come con ricorso davanti al Tribunale amministrativo l'assunzione di questa prova fosse stata richiesta non già per dimostrare un'eventuale violenza, come sostenuto oggi, bensì l'avvenuta integrazione nel nostro Paese: ovvero un aspetto che, come spiegato anche nel giudizio impugnato, non gioca in casu nessun ruolo specifico.  
 
5.   
Con riferimento ai fatti che risultano dal giudizio impugnato, che non sono stati messi validamente in discussione e che vincolano pertanto il Tribunale federale anche nel caso concreto (art. 105 cpv. 1 LTF), occorre ora verificare se la querelata sentenza sia o meno conforme all'art. 50 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 LStr. 
 
5.1. L'art. 50 cpv. 1 lett. b LStr prevede che dopo lo scioglimento del matrimonio o della comunità familiare, il diritto del coniuge al rilascio o alla proroga del permesso di dimora ai sensi degli art. 42-44 LStr sussiste se gravi motivi personali rendono necessario il prosieguo del soggiorno in Svizzera; l'art. 50 cpv. 2 precisa tra l'altro che può esservi un grave motivo personale secondo il capoverso 1 lettera b sia quando il coniuge è stato vittima di violenza nel matrimonio, sia quando la reintegrazione sociale nel Paese d'origine è fortemente compromessa.  
 
5.1.1. Ogni tipo di violenza coniugale dev'essere preso sul serio e condannato (DTF 138 II 229 consid. 3.2.1 pag. 232 con rinvii); per prassi constante, la violenza coniugale (fisica o psichica) cui si riferisce l'art. 50 cpv. 2 LStr deve tuttavia assumere una certa intensità. Inoltre, dato che hanno per obiettivo di esercitare potere e controllo sulla vittima, i maltrattamenti devono di principio avere un carattere sistematico (DTF 138 II 229 consid. 3.2.1 pag. 233; 136 II 1 consid. 5.3 pag. 4). Un'applicazione dell'art. 50 cpv. 1 lett. b è però possibile anche in un caso di violenza isolato, ma particolarmente grave (sentenze 2C_648/2015 del 23 agosto 2016 consid. 2.1 e 2C_590/2010 del 29 novembre 2010 consid. 2.5.2).  
 
5.1.2. Per quanto riguarda la reintegrazione sociale nel Paese d'origine, l'art. 50 cpv. 2 LStr subordina il riconoscimento di un grave motivo personale al fatto che la stessa risulti "fortemente compromessa". Come pertinentemente rilevato nel giudizio impugnato, in questo contesto la domanda non è quindi quella a sapere se per la persona in questione sia più facile vivere in Svizzera, bensì se, in caso di ritorno nel Paese di origine, la stessa sarebbe confrontata con dei gravi problemi di reinserimento (DTF 138 II 229 consid. 3.1 pag. 232).  
 
5.2. Il Tribunale cantonale amministrativo ha considerato che nella fattispecie non sono date le condizioni per riconoscere il diritto alla permanenza in Svizzera: né a causa di violenze subite dal coniuge, né perché la reintegrazione nel Paese di origine sarebbe fortemente compromessa. Pur avendo umana comprensione per la situazione dell'insorgente, tenuto non da ultimo conto del potere di apprezzamento di cui disponevano i Giudici ticinesi in materia (sentenze 2C_263/2017 del 23 giugno 2017 consid. 3.2; 2C_962/2016 del 31 gennaio 2017 consid. 2.3; 2C_758/2016 del 23 dicembre 2016 consid. 2.3 e 2C_590/2010 del 29 novembre 2010 consid. 2.5.2), entrambe queste conclusioni devono essere condivise.  
 
5.2.1. Gli stralci del verbale del 31 marzo 2015, relativo a una deposizione resa quando la coppia viveva oramai separata e nella quale la ricorrente ripercorre le varie fasi della vita coniugale, non fanno infatti riferimento a nessun tipo di violenza fisica o psichica, riferendo "soltanto" di animate discussioni tra i coniugi rispettivamente di attacchi verbali da parte del marito. Valutati in maniera che non appare arbitraria, ovvero insostenibile, danno quindi conto di fatti nei quali non è ravvisabile né il sistematico maltrattamento (fisico o psichico) né la costanza o l'intensità richiesti dalla giurisprudenza (DTF 138 II 229 consid. 3.2.1 pag. 233; sentenze 2C_401/2018 del 17 settembre 2018 consid. 4.1 segg.; 2C_1085/2017 del 22 maggio 2018 consid. 3.2 segg.; 2C_648/2015 del 23 agosto 2016 consid. 3 e 2C_783/2014 del 27 gennaio 2015 consid. 3.3).  
 
5.2.2. Come detto, le valutazioni dei Giudici ticinesi vanno poi sottoscritte anche in merito all'aspetto della reintegrazione nel Paese d'origine. Nel contesto dell'art. 50 cpv. 1 lett. b LStr la domanda alla quale va data risposta non è infatti quella a sapere se per la persona in questione sia più facile vivere in Svizzera, bensì se, in caso di rimpatrio, sarebbe confrontata con problemi di reinserimento gravi e qualificati, che nella fattispecie non solo non sono dimostrati, ma nemmeno vengono sostenuti.  
 
6.   
Per quanto precede, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso in materia di diritto pubblico è respinto; il ricorso sussidiario in materia costituzionale è inammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); non vengono assegnate ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso in materia di diritto pubblico è respinto. 
 
2.   
Il ricorso sussidiario in materia costituzionale è inammissibile. 
 
3.   
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
4.   
C omunicazione al patrocinatore della ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato della migrazione. 
 
 
Losanna, 24 ottobre 2018 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Seiler 
 
Il Cancelliere: Savoldelli