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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_714/2018  
 
 
Sentenza del 24 ottobre 2018  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Escher, Giudice presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
1. A.________, 
2. B.________, 
patrocinate dall'abogado Matteo Poretti, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
Banca C.________, 
patrocinata dall'avv. Giacomo Fazioli, 
opponente, 
 
D.________SA, 
 
Ufficio di esecuzione di Lugano. 
 
Oggetto 
nuove stime peritali, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 21 agosto 2018 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza (15.2017.89, 15.2017.98). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.   
Nell'ambito della procedura esecutiva promossa dalla banca C.________ nei confronti di D.________SA, con ricorso in materia civile 31 agosto 2018 A.________ e B.________ (azioniste di D.________SA) hanno impugnato la sentenza pronunciata il 21 agosto 2018 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
 
2.   
Con decreto 3 settembre 2018 A.________ e B.________ sono state invitate a versare un anticipo delle spese giudiziarie pari a fr. 2'000.-- entro il 17 settembre 2018, termine poi prorogato fino al 28 settembre 2018 su richiesta delle ricorrenti. 
 
Mediante scritto 14 settembre 2018 A.________ e B.________ hanno chiesto un'ulteriore proroga del termine per provvedere al versamento del predetto anticipo. Con decreto 24 settembre 2018 tale richiesta è stata respinta ed alle ricorrenti è quindi stato impartito un termine suppletorio ai sensi dell'art. 62 cpv. 3 LTF scadente in data 1° ottobre 2018. In tale decreto si precisava che " Entro il termine non prorogabile indicato, l'anticipo deve essere fornito in contanti oppure, in favore della cassa del Tribunale federale (conto postale 10-674-3), tramite versamento effettuato ad un ufficio postale svizzero così come - in caso di ordine di pagamento alla posta o ad una banca - mediante addebitamento di un conto postale o bancario in Svizzera della parte ricorrente/istante o del suo rappresentante (art. 48 cpv. 4 LTF). Qualora impartisca un ordine di pagamento, la parte ricorrente/istante è tenuta ad inoltrare alla cassa del Tribunale federale, entro 10 giorni dalla scadenza del termine suppletorio non prorogabile, un'attestazione di Postfinance o della banca che certifichi l'avvenuto addebito sul conto postale o bancario, entro il termine assegnato, dell'importo richiesto. Se questa attestazione non viene inoltrata e se l'anticipo delle spese non viene accreditato sul conto della cassa del Tribunale federale entro il termine suppletorio, il Tribunale federale dichiara il rimedio giuridico inammissibile per assenza di prove riguardo al tempestivo versamento dell'anticipo (art. 62 cpv. 3 LTF) ". 
La cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo di fr. 2'000.-- è stato accreditato sul suo conto in data 2 ottobre 2018, e quindi dopo la scadenza del termine suppletorio. Nel termine di 10 giorni da tale scadenza, al Tribunale federale non è inoltre pervenuta alcuna attestazione che certifichi l'addebito di un conto bancario o postale entro il termine assegnato. 
In queste circostanze, conformemente alla comminatoria figurante nel decreto 24 settembre 2018, il Tribunale federale non può entrare nel merito del ricorso (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF). 
 
3.   
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF
 
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico delle ricorrenti. 
 
3.   
Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
 
 
Losanna, 24 ottobre 2018 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Giudice presidente: Escher 
 
La Cancelliera: Antonini