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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
9C_629/2019  
 
 
Sentenza del 26 febbraio 2020  
 
II Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudici federali Parrino, Presidente, 
Meyer, Stadelmann, 
Cancelliera Cometta Rizzi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
 
patrocinato da Sindacato UNIA, 
via Canonica 3, 6900 Lugano, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio dell'assicurazione invalidità 
del Cantone Ticino, 
via dei Gaggini 3, 6500 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione per l'invalidità (rendita d'invalidità), 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 20 agosto 2019 (32.2018.170). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
 
A.a. A.________, nato nel 1960, da ultimo attivo quale operaio di cantiere/muratore, ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti nel dicembre 2003, lamentando una sindrome lombovertebrale. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso (in attività adeguate la capacità lavorativa residua era da ritenere completa e dal calcolo del confronto dei redditi emergeva una perdita lucrativa del 15%), con decisione su opposizione del 25 ottobre 2006l'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino (di seguito UAI) ha respinto tale richiesta.  
 
A.b. Una nuova domanda di rendita d'invalidità inoltrata da A.________ nel febbraio 2008, in considerazione di un preteso peggioramento dello stato di salute, è stata rifiutata dall'UAI con decisione del 5 giugno 2009. La documentazione valetudinaria all'incarto, tra cui la perizia pluridisciplinare del 31 luglio 2008 a cura del Servizio Accertamento Medico dell'AI (di seguito SAM: con consulti di natura psichiatrica, neurologica e reumatologica, ha permesso di ritenere una situazione clinicamente stabile negli anni e una completa esigibilità lavorativa in attività adeguate allo stato di salute. In considerazione del grado d'invalidità del 15% non è stato riconosciuto alcun diritto a prestazioni da parte dell'assicurazione per l'invalidità.  
 
A.c. Una terza richiesta di prestazioni avanzata da A.________ nel novembre 2016, a seguito tra l'altro delle conseguenze di un infortunio avvenuto il 25 giugno 2013 e preso a carico solo inizialmente dall'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI/SUVA), è stata respinta dall'UAI con decisione su opposizione dell'11 settembre 2018, sulla base delle perizie fatte allestire dall'assicuratore perdita di guadagno SWICA (segnatamente la perizia reumatologica del 7 gennaio 2017 del dott. B.________ e quella psichiatrica del 20 febbraio 2017 del dott. C.________) e dei calcoli operati che hanno permesso di concludere a un grado d'invalidità del 14%, insufficiente per aver diritto a prestazioni assicurative.  
 
B.   
A.________ si è aggravato al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino il 12 ottobre 2018 (timbro postale).Con giudizio del 20 agosto 2019 il Tribunale cantonale ha respinto il gravame e confermato la pronuncia dell'UAI. 
 
 
C.   
Il 20 settembre 2019 (timbro postale) A.________ inoltra un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, cui chiede in via principale il riconoscimento di una rendita intera d'invalidità e, in via subordinata, il rinvio all'amministrazione per nuova valutazione multidisciplinare, in particolare per determinare la capacità lavorativa residua. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente. Tuttavia, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF (sulle esigenze di motivazione cfr. DTF 140 III 86 consid. 2 pag. 88 seg. con riferimenti), il cui mancato rispetto determina l'inammissibilità del gravame (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF), esso considera di regola solo gli argomenti proposti nell'atto di ricorso (DTF 140 III 86 consid. 2 pag. 89 con riferimenti). Quanto ai fatti, in linea di principio il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti fattuali operati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo se è stato effettuato in modo manifestamente inesatto (DTF 140 III 16 consid. 2.1 pag. 18 con riferimenti, rispettivamente 137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62 seg.) o in violazione del diritto nel senso dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF), e a condizione che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). 
 
2.   
 
2.1. Oggetto del contendere è il diritto di A.________ a prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità a seguito della sua terza domanda inoltrata nel novembre 2016.  
 
2.2. Nei considerandi del giudizio impugnato, la Corte cantonale ha già esposto in modo dettagliato le norme legali e la prassi in materia, rammentando in particolare la nozione d'invalidità (art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 4-8 LPGA) e la sua determinazione (art. 28a LAI e art. 16 LPGA), i compiti del medico al fine di tale valutazione, il valore probatorio generalmente riconosciuto ai referti medici (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3 pag. 352 seg; cfr. ugualmente 134 V 231 consid. 5.1 pag. 232), segnatamente di quelli fatti allestire dall'amministrazione conformemente alle regole di procedura applicabili (cfr. art. 59 cpv. 1bis LAI; sentenza 9C_542/2011 del 26 gennaio 2012 consid. 4.1 con riferimenti). A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione.  
 
3.  
 
3.1. Il Tribunale cantonaleha condiviso le conclusioni a cui è giunto il dott. D.________ del Servizio Medico Regionale TI/GR (di seguito SMR) nel suo rapporto finale del 4 luglio 2017 sulla base anche della perizia reumatologica del dott. B.________ del 7 gennaio 2017 e di quella psichiatrica del dott. C.________ del 20 febbraio 2017 eseguite per conto della Swica assicurazioni. Il Tribunale cantonale ha dunque accertato che il ricorrente, fino al momento della decisione contestata, era abile al 100% in attività adeguate rispettose dei limiti funzionali e di carico riscontrati. In seguito la Corte cantonale, vista l'assenza di contestazione in merito al calcolo del grado d'invalidità operato dall'UAI mediante il metodo ordinario, lo ha ripreso e, anche in considerazione della svista dell'amministrazione che aveva omesso di adeguare il reddito da valido al 2018 (ovvero al momento della decisione contestata), è giunta alla conclusione di un'assenza del grado minimo di invalidità per aver diritto a prestazioni dall'assicurazione per l'invalidità.  
 
3.2. Il ricorrente censura l'accertamento valetudinario operato dalla Corte cantonale, a suo dire lacunoso e non aggiornato al successivo preteso peggioramento dello stato di salute. Fondandosi suicertificati resi dai medici curanti, il ricorrente ritiene di essere incapace di lavorare con conseguente diritto alla rendita intera d'invalidità.  
 
4.  
 
4.1. Per giurisprudenza consolidata, gli accertamenti dell'autorità giudiziaria di ricorso in merito al danno alla salute, alla capacità lavorativa dell'assicurato e all'esigibilità di un'attività professionale - nella misura in cui quest'ultimo giudizio non si fonda sull'esperienza generale della vita - riguardano questioni di fatto che possono essere riesaminate da questa Corte solo in maniera molto limitata (cfr. consid. 1; DTF 132 V 393 consid. 3.2 pag. 398).  
 
4.2. Ora nel ricorso non viene fatto valere nulla che lasci concludere per un accertamento dei fatti determinanti manifestamente inesatto, ovvero arbitrario o contrario al diritto ai sensi dell'art. 97 cpv. 1 in relazione con l'art. 95 lett. a LTF, e che giustifichi di procedere a una rettifica secondo l'art. 105 cpv. 2 LTF. In concreto il ricorrente solleva dubbi circa i rapporti medici acquisiti e condivisi dall'UAI.In particolare egli critica le valutazioni peritali dei dott. B.________ e C.________, che a suo dire sono "stati oggetto più volte di attenzione pubblica, sia per la moltitudine dei dossier che per la severità di giudizio sempre favorevole alle assicurazioni" (memoriale di ricorso, pag. 5). Ora, tali censure contro le persone dei periti, e non in relazione al loro operato concreto nella perizia allestita sul ricorrente, sono inidonee a confutare le loro risultanze.  
Anche le presunte contraddizioni nella valutazione del dott. B.________ si esauriscono perlopiù in una inammissibile critica di natura appellatoria (sul tema cfr. DTF 137 IV 1 consid. 4.2.3 pag. 5) dell'accertamento compiuto dai giudici di prime cure.Per quanto attiene alla censura relativa alla pretesa discordanza dei rapporti medici di cui all'incarto, in particolare tra quelli dei medici fiduciari e quelli curanti, si evidenzia che benché sussista una divergenza di valutazione tra le varie opinioni, ciò non basta ancora per contestare validamente l'accertamento della Corte cantonale. Essa ha difatti esposto i motivi che l'hanno spinta ad attribuire maggiore attendibilità alle conclusioni del medico del SMR sulla base anche dei riscontri delle perizie fiduciarie (sui compiti e sul valore probatorio dei rapporti medici, come pure sulla differenza tra mandato di cura e mandato peritale, fra tante cfr. sentenza 9C_454/2019 del 12 settembre 2019 consid. 3.3.2 con riferimenti), sia in relazione al suo stato di salute, sia sulle sue ripercussioni sulla capacità lavorativa. La Corte cantonale ha in particolare discusso per quali ragioni l'aggravamento dello stato di salute riferito dal medico curante, dott. E.________, non poteva permettere di discostarsi dalle conclusioni del dott. B.________ in quanto non ha posto nuove diagnosi né una situazione clinica differente. In merito alle affezioni insorte successivamente, con particolare riferimento al ginocchio, la Corte cantonale ha già evidenziato che sono determinanti i fatti realizzati fino al momento del rilascio della decisione contestata (sulla questione cfr. DTF 121 V 362 consid. 1b pag. 366). Di conseguenza le argomentazioni del ricorrente riferite al periodo successivo alla decisione dell'UAI dell'11 settembre 2018 non possono essere prese in considerazione. 
 
5.   
In esito alle suesposte considerazioni, per quanto ammissibile, il ricorso deve essere respinto secondo la procedura semplificata dell'art. 109 cpv. 2 lett. a LTF come manifestamente infondato. 
 
6.   
Le spese giudiziarie, che seguono la soccombenza, devono essere poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
 
Lucerna, 26 febbraio 2020 
 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Parrino 
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi