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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_208/2020  
 
 
Sentenza del 26 agosto 2020  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Herrmann, Presidente, 
Marazzi, Bovey, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinata dall'avv. Rosella Chiesa Lehmann, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
patrocinato dall'avv. Sara Sabina Schlegel, 
opponente. 
 
Oggetto 
divorzio su azione di un coniuge, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 10 febbraio 2020 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino (11.2018.102). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
A.________ (1964) e B.________ (1960) si sono sposati nel 1985. Dal matrimonio sono nati C.________, D.________ e E.________. B.________ è imbianchino e A.________ ha un diploma di impiegata di commercio. I coniugi si sono separati nell'aprile 2011. 
Decaduto l'obbligo di mantenimento cautelare di B.________ nei confronti dell'ultimogenito (divenuto maggiorenne), il 10 novembre 2014 A.________ ha chiesto un contributo cautelare per sé stessa pari a fr. 1'000.-- mensili. Tale istanza è stata trattata nel quadro della procedura di divorzio introdotta da B.________ il 17 giugno 2015: con decreto cautelare 31 marzo 2016 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud lo ha condannato a versare a A.________ un contributo alimentare di fr. 1'000.-- mensili dal 1° novembre 2014. Con decisione 23 luglio 2018 il Pretore ha poi pronunciato il divorzio e ha, tra l'altro, condannato l'ex marito a versare all'ex moglie un contributo alimentare di fr. 950.-- mensili indicizzati fino al pensionamento di lei.  
 
B.   
In accoglimento dell'appello presentato da B.________ avverso la decisione di divorzio, mediante sentenza 10 febbraio 2020 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha soppresso il contributo alimentare in favore di A.________. 
 
C.   
Con ricorso in materia civile 16 marzo 2020 A.________ ha impugnato la sentenza di appello dinanzi al Tribunale federale, chiedendo, previo conferimento dell'effetto sospensivo al gravame, di confermare la decisione pretorile. 
 
Mediante decreto presidenziale 23 aprile 2020 al ricorso è stato conferito il postulato effetto sospensivo. Non sono state chieste determinazioni sul merito. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. La sentenza impugnata è una decisione finale (art. 90 LTF) che è stata emanata su ricorso dall'ultima istanza cantonale (art. 75 cpv. 1 e 2 LTF) in una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF) di natura pecuniaria con un valore di lite superiore a fr. 30'000.-- (art. 51 cpv. 1 lett. a e cpv. 4 e 74 cpv. 1 lett. b LTF). Il tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) ricorso in materia civile inoltrato dalla parte soccombente nella sede cantonale (art. 76 cpv. 1 LTF) è quindi in linea di principio ammissibile.  
 
1.2. Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 142 III 364 consid. 2.4 con rinvii). Il ricorrente deve pertanto spiegare nei motivi del ricorso, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima viola il diritto (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe; il ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato i diritti che sono stati violati e spiegare in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4).  
 
1.3. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene o completarlo solo se è stato effettuato in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità inferiore un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario (DTF 140 III 115 consid. 2) - il ricorrente deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF.  
Giusta l'art. 99 cpv. 1 LTF possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore. 
 
2.  
 
2.1. Se non si può ragionevolmente pretendere che un coniuge provveda da sé al proprio debito mantenimento, inclusa un'adeguata previdenza per la vecchiaia, l'altro coniuge gli deve un adeguato contributo di mantenimento (art. 125 cpv. 1 CC).  
Tale norma realizza due principi: da un lato, quello del "clean break", secondo cui ciascun coniuge deve, nella misura del possibile, acquisire la sua indipendenza economica e provvedere da sé ai suoi bisogni e, dall'altro, quello della solidarietà, in virtù del quale i coniugi devono sopportare in comune le conseguenze della ripartizione dei compiti scelta in pendenza di matrimonio (art. 163 CC; DTF 129 III 7 consid. 3.1; 127 III 136 consid. 2a). 
Il principio dell'indipendenza economica dei coniugi dopo il divorzio prevale sul principio della solidarietà: un coniuge può quindi pretendere un contributo alimentare soltanto se non è in misura di provvedere da sé al proprio debito mantenimento e se l'altro coniuge dispone di una capacità contributiva (DTF 137 III 102 consid. 4.1.2; 134 III 145 consid. 4). Il giudice deve in linea di principio tenere conto del reddito effettivo dei coniugi. Può però essere imputato loro un reddito ipotetico, a condizione che il conseguimento di tale reddito sia esigibilepossibile. Queste due condizioni devono essere cumulativamente soddisfatte. Il giudice deve innanzitutto determinare se si può esigere che il coniuge eserciti una determinata attività lucrativa o estenda il suo grado di occupazione, tenuto conto segnatamente della sua formazione, della sua età e del suo stato di salute; si tratta di una questione di diritto. Il giudice deve poi verificare se il coniuge ha effettivamente la possibilità di esercitare tale attività e quale reddito può conseguire, tenuto conto delle circostanze già menzionate e della situazione sul mercato del lavoro; si tratta di una questione di fatto (DTF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).  
In caso di matrimonio di lunga durata, per il coniuge che ha rinunciato a esercitare un'attività lucrativa vige la presunzione che non può essergli chiesto di riprendere un lavoro se al momento della separazione aveva già 45 anni. Questo limite di età non deve tuttavia essere considerato come una regola assoluta. La presunzione può essere rovesciata in funzione di altri elementi che depongano a favore della ripresa di un'attività lucrativa. Sussiste inoltre la tendenza a innalzare il limite d'età a 50 anni (DTF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Il limite di età è determinante soltanto qualora si pretenda da un coniuge una nuova entrata nella vita professionale, ma ha invece meno importanza qualora un coniuge già attivo professionalmente debba aumentare il grado di occupazione (sentenze 5A_538/2019 del 1° luglio 2020 consid. 3.1; 5A_319/2016 del 27 gennaio 2017 consid. 4.2, in FamPra.ch 2017 pag. 551). 
Il Tribunale federale ha per lungo tempo ritenuto che non si poteva inoltre esigere da un coniuge avente la custodia dei figli l'esercizio di un'attività lucrativa a un grado del 50 % prima che il più giovane dei figli avesse compiuto 10 anni e del 100 % prima che avesse compiuto 16 anni (DTF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Il Tribunale federale ha abbandonato tale prassi in una sentenza del 21 settembre 2018 a favore di un modello fondato sui livelli scolastici, considerando che è ormai ammissibile esigere da un coniuge che ha la cura dei figli l'esercizio di un'attività lucrativa al 50 % a partire dall'obbligo scolastico del più giovane dei figli, all'80 % a partire dal suo passaggio al livello secondario I ed al 100 % a partire dal compimento dei suoi 16 anni (DTF 144 III 481 consid. 4.7.6). Le linee direttive stabilite dalla giurisprudenza non sono tuttavia delle regole assolute e la loro applicazione dipende dal caso concreto: il giudice deve tenerne conto nell'esercizio del suo ampio potere di apprezzamento (DTF 144 III 481 consid. 4.7.9). 
 
2.2. Nel caso concreto la Corte cantonale ha accertato che durante la vita in comune la ricorrente ha alternato attività lucrative a tempo pieno ad attività a tempo parziale, con anche periodi di disoccupazione, che al momento della separazione (nell'aprile 2011) ella aveva 47 anni, lavorava a tempo pieno e doveva ancora occuparsi dell'ultimogenito quindicenne, e che al sedicesimo compleanno di quest'ultimo (nel gennaio 2012) ella aveva cessato l'attività a tempo pieno e, dopo un periodo di disoccupazione, aveva trovato un impiego a tempo parziale. I Giudici cantonali hanno ritenuto che il limite dei 45 anni non la esonerava dall'aumentare il grado di occupazione e che, malgrado i problemi di salute invocati, essa era abile al lavoro al 100 % in attività non pesanti, come quella di impiegata di commercio per la quale possiede un attestato federale di capacità. Per la Corte cantonale si poteva pertanto da lei esigere che ritrovasse un impiego a tempo pieno.  
Quanto alla possibilità effettiva di estendere a tempo pieno la propria attività lucrativa, la Corte cantonale ha osservato che la ricorrente non aveva fornito alcun elemento valido in senso contrario. Pertanto, pur convenendo che per una ormai ultracinquantenne le opportunità di impiego nel Cantone Ticino possano essere limitate, ha valutato che, se la ricorrente si fosse debitamente attivata nel gennaio 2012 per reperire un'attività lucrativa a tempo pieno, oggi potrebbe presumibilmente contare su un reddito di almeno fr. 3'250.-- mensili netti (salario che rientra nei parametri dei contratti collettivi di lavoro del settore di sua competenza). 
 
I Giudici cantonali ne hanno concluso che, con una capacità lucrativa stimata di fr. 3'250.-- mensili, la ricorrente sarebbe in grado di provvedere da sé al proprio debito mantenimento (stabilito dal Pretore in fr. 3'247.75 mensili, pari al suo fabbisogno minimo), per cui ella non può pretendere il versamento di un contributo alimentare da parte dell'ex marito. 
 
2.3. La ricorrente lamenta un accertamento arbitrario dei fatti e la violazione del diritto federale (segnatamente dell'art. 125 CC).  
 
2.3.1. Ella ritiene che il conseguimento di un reddito ipotetico non sarebbe esigibile.  
 
2.3.1.1. A suo dire, i Giudici cantonali non avrebbero tenuto conto del disinteresse dell'opponente verso l'accudimento dei figli e l'economia domestica, impedendo così di fatto alla moglie di avere " un'attività professionale regolare e qualitativa " e di potersi poi reinserire professionalmente a tempo pieno dopo la fine del matrimonio. Le lacune della sua formazione sarebbero insomma imputabili all'opponente, " che non può quindi sottrarsi ora al suo obbligo di assistenza (art. 125 CC) ".  
Come già spiegato (supra consid. 2.1) e come si deduce direttamente dall'art. 125 cpv. 1 CC, il principio della solidarietà, secondo il quale i coniugi devono sopportare in comune le conseguenze della ripartizione dei compiti scelta in pendenza di matrimonio, cede il passo al principio dell'indipendenza economica dei coniugi dopo il divorzio. La Corte cantonale ha pertanto correttamente applicato il diritto federale partendo dal presupposto che la ricorrente può pretendere un contributo alimentare soltanto se non è in misura di provvedere da sé al proprio debito mantenimento. La censura si rivela infondata. 
 
2.3.1.2. La ricorrente obietta poi che la Corte cantonale non avrebbe preso in considerazione il fatto che ella aveva già 51 anni al momento dell'inizio della procedura di divorzio (nel giugno 2015).  
Per determinare se il limite di età a partire dal quale non può più essere preteso da un coniuge di iniziare un'attività lucrativa è stato raggiunto occorre posizionarsi al momento della separazione (supra consid. 2.1; in concreto, nell'aprile 2011, quando la ricorrente aveva 47 anni), a meno che tale coniuge poteva in buona fede ritenere di non dovere procurarsi redditi propri (v. sentenza 5A_538/2019 del 1° luglio 2020 consid. 3.1 con rinvii). Al riguardo la ricorrente sostiene che l'opponente, non avendo contestato la decisione cautelare pretorile 31 marzo 2016, avrebbe accettato l'impossibilità di imporle di aumentare il suo reddito da attività lucrativa e che ella poteva pertanto presumere in buona fede che stava facendo tutto quanto si potesse ragionevolmente esigere per provvedere al proprio sostentamento. L'argomento appare poco convincente, considerato che, come anche sottolineato dalla Corte cantonale, nella causa di merito il marito non ha comunque smesso di pretendere di imputarle un reddito ipotetico al 100 %. 
In ogni modo, e come già spiegato (supra consid. 2.1), il limite di età fissato dalla giurisprudenza ha meno importanza se (come nella presente fattispecie) un coniuge già professionalmente attivo debba unicamente aumentare il suo grado di occupazione. 
La censura risulta quindi infondata. 
 
2.3.1.3. La ricorrente sostiene poi che i Giudici cantonali non avrebbero tenuto conto del suo stato di salute, e meglio dei suoi " problemi psichici " legati alla difficile situazione famigliare.  
L'argomento si fonda su una circostanza che non emerge dagli accertamenti contenuti nell'impugnata sentenza, senza che sia preteso e tantomeno dimostrato che le condizioni che permettono al Tribunale federale di tenere conto di una fattispecie diversa da quella stabilita dall'autorità inferiore sarebbero soddisfatte (v. art. 97 cpv. 1 e 99 cpv. 1 LTF; supra consid. 1.3). La censura è inammissibile. 
 
2.3.2. La ricorrente sostiene poi che il conseguimento di un reddito ipotetico non sarebbe  possibile.  
 
Ella fa valere che la sua età attuale (con i corrispondenti costi legati ai contributi sociali), i suoi problemi di salute e il suo trascorso professionale (caratterizzato da attività temporanee e irregolari " nei più svariati e variegati ambiti lavorativi " ed interrotto da ben tre gravidanze) non la renderebbero attrattiva sul mercato del lavoro. Infatti, durante il periodo di disoccupazione (e quindi aiutata dall'ufficio di collocamento), ella avrebbe faticato a trovare un lavoro quale impiegata di commercio anche solo a tempo parziale. Per la ricorrente, pertanto, la conclusione dei Giudici cantonali secondo cui potrebbe effettivamente estendere a tempo pieno la propria attività lucrativa non si baserebbe sulle prove agli atti e sarebbe insostenibile. 
Sapere se un coniuge ha effettivamente la possibilità di esercitare una determinata attività lucrativa che gli procuri un reddito ipotetico costituisce una questione di fatto (supra consid. 2.1), che il Tribunale federale esamina quindi unicamente sotto il profilo dell'arbitrio e a condizione che la relativa censura sia motivata conformemente all'art. 106 cpv. 2 LTF (supra consid. 1.3). Nel ricorso all'esame, la critica di arbitrio, laddove ravvisabile, è invece del tutto generica e inadatta a far apparire manifestamente insostenibile la valutazione dell'autorità precedente. Oltre a ciò, la ricorrente omette di confrontarsi con l'argomento dei Giudici cantonali secondo cui, malgrado spettasse a lei addurre i fatti dai quali risultasse che non era possibile estendere la propria attività lucrativa (v. sentenza 5A_749/2016 dell'11 maggio 2017 consid. 5 con rinvio), non aveva portato alcun elemento valido al riguardo. Anche questa censura va quindi ritenuta inammissibile. 
 
3.   
Da quanto precede discende che il ricorso va respinto nella misura della sua ammissibilità. 
 
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non sono dovute ripetibili all'opponente, dato che si è unicamente dovuto pronunciare sulla domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso, risultando soccombente (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle patrocinatrici delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 26 agosto 2020 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Herrmann 
 
La Cancelliera: Antonini