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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_179/2020  
 
 
Sentenza del 28 maggio 2020  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Chaix, Presidente, 
Jametti, Müller, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Patrick Untersee, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, 
opponente. 
 
Oggetto 
procedimento penale; denegata e ritardata giustizia, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 26 febbraio 2020 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (inc. 60.2019.323). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
A.________, di nazionalità croata, e B.________, cittadina russa, sono i genitori di C.________, nato nel 2010 in California. Essi non si sono mai sposati, ma A.________ ha riconosciuto la paternità del figlio. L'8 maggio 2012 i genitori hanno sottoscritto un accordo secondo cui il figlio sarebbe vissuto con il padre, al quale sarebbero spettate le decisioni importanti che lo riguardavano, mentre la madre avrebbe partecipato all'educazione nella misura delle sue possibilità. Tra la fine del 2013 e l'inizio del 2014 A.________ si è trasferito con il figlio dalla Croazia a Lugano. Il 1° settembre 2014 i genitori hanno concluso un ulteriore accordo, autenticato da un notaio di Lugano, nel quale hanno in particolare stabilito irrevocabilmente che il figlio sarebbe vissuto con il padre e che la madre avrebbe potuto partecipare alla sua educazione e avrebbe avuto diritti e obblighi di visita. Il 2 dicembre 2014 l'Autorità cantonale ha rilasciato al padre un permesso di soggiorno di tipo L, mentre a favore del figlio il 20 marzo 2015 ha accordato unicamente una dichiarazione di legittimazione alla residenza valida per 90 giorni, precisando che la procedura per l'eventuale rilascio del permesso era ancora pendente. 
 
B.   
A fine aprile 2015 il padre si è assentato all'estero per lavoro, lasciando il figlio in custodia alla madre, che si trovava in Ticino per l'esercizio del diritto di visita. Al rientro ha appreso che lei, senza il suo consenso, aveva deciso di portare il figlio in Russia. Ha poi ammesso di averlo condotto definitivamente con sé in Belgio, dove ella risiede. 
 
C.   
Il 27 maggio 2015 A.________, sostenendo che il diritto californiano istituirebbe l'autorità parentale congiunta tramite il solo riconoscimento della paternità del figlio da parte del padre, ha sporto querela penale nei confronti di B.________ per titolo di sottrazione di minorenne (art. 220 CP) e per ogni altro reato ipotizzabile. Con decisione del 25 luglio 2016 il Procuratore pubblico (PP) ha decretato il non luogo a procedere, richiamando una sentenza del 1° marzo 2016 emanata dal Tribunale di prima istanza di Bruxelles, che accertava come il minorenne non aveva una dimora abituale in Svizzera, dichiarando pertanto irricevibile una domanda di ritorno del figlio presentata dal padre nei confronti della madre. Contro il decreto di non luogo a procedere, il denunciante ha presentato un reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP), che lo ha respinto con sentenza del 10 marzo 2017. Adito dal denunciante, con sentenza 6B_533/2017 del 6 settembre 2017 il Tribunale federale ne ha accolto il ricorso e annullato la sentenza impugnata, invitando le autorità cantonali a determinare chiaramente a chi spetta l'autorità parentale e, di conseguenza, il diritto di stabilire il luogo di dimora del figlio. La CRP ha invitato il PP a procedere in tal senso. 
 
D.   
Sollecitato dall'interessato a emanare un decreto di accusa, il PP ha conferito mandato alla polizia per procedere ai necessari interrogatori; quello del padre ha avuto luogo il 5 ottobre 2018, quello della madre il 17 dicembre 2018. Il 13 novembre 2019 il denunciante ha presentato un reclamo per denegata e ritardata giustizia alla CRP. Con sentenza del 26 febbraio 2020, accertato che l'inchiesta non è stata certamente rapida e che il procedimento, nonostante i numerosi solleciti, ha accumulato un certo ritardo, ma non d'importanza tale da assurgere a denegata o ritardata giustizia, la CRP ha respinto il reclamo, invitando nondimeno il PP a procedere con sollecitudine. 
 
E.   
Avverso questa decisione A.________ presenta un ricorso in materia penale al Tribunale federale. Chiede di annullarla e di accertare una denegata e/o ritardata giustizia del Ministero pubblico e di ordinargli di procedere con solerzia all'emanazione del decreto di accusa nei confronti della denunciata. 
 
La CRP non presenta osservazioni e si rimette al giudizio del Tribunale federale, mentre il PP Roberto Ruggeri, producendo atti successivi alla sentenza impugnata e con un complemento tardivo, chiede di confermarla e di respingere il ricorso. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. La decisione impugnata è stata pronunciata in una causa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF). Essa non pone fine al procedimento penale e costituisce quindi una decisione incidentale, che può essere oggetto di un ricorso diretto al Tribunale federale di massima solo alle condizioni poste dall'art. 93 LTF, segnatamente se può causare un pregiudizio irreparabile (cpv. 1 lett. a). Secondo la giurisprudenza, si può tuttavia rinunciare a questa esigenza quando, come in concreto, il ricorrente solleva la censura del diniego di giustizia formale nella forma della ritardata giustizia (DTF 138 IV 258 consid. 1.1 pag. 261; sentenza 1B_280/2015 del 23 novembre 2015 consid. 1.1). Il ricorrente, accusatore privato, è abilitato, quale parte nella procedura, a censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto gli conferisce in tale veste (DTF 136 IV 29 consid. 1.9 pag. 40). Il ricorso, tempestivo, è quindi ammissibile.  
 
1.2. Come noto al PP, nell'ambito di un ricorso al Tribunale federale non possono di principio essere addotti fatti e mezzi di prova nuovi (art. 99 cpv. 1 LTF; sentenza 6B_533/2017, citata, consid. 2). In particolare, questa Corte non può tenere conto di fatti o mezzi di prova sopraggiunti dopo l'emanazione dell'atto impugnato, vale a dire veri nova (DTF 143 V 19 consid. 1.2 pag. 22; 142 V 590 consid. 7.2 pag. 598; 133 IV 342 consid. 2.1 pag. 343). È fatta eccezione a questo principio, tra l'altro, quando si tratta di nova che intervengono sull'oggetto del litigio in maniera tale da privare il ricorso di ogni senso, ciò che non si verifica in concreto. Gli atti prodotti dal PP con le osservazioni e con il complemento del 12 maggio 2020, inoltrato dopo la scadenza del termine fissatogli e quindi tardivamente, sono successivi all'emanazione della sentenza impugnata e non possono quindi essere considerati in questa sede.  
 
1.3. Secondo l'art. 29 cpv. 1 Cost., in procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto a essere giudicato entro un termine ragionevole. Lo stesso ordinamento è previsto dall'art. 6 n. 1 CEDU in contestazioni in materia penale. L'art. 5 cpv. 1 CPP concretizza inoltre il principio di celerità della procedura penale, disponendo che le autorità penali avviano senza indugio i procedimenti penali e li portano a termine senza ritardi ingiustificati. Questo principio vale sia per le autorità di perseguimento penale sia per le autorità giudicanti. L'esame della durata del procedimento non è soggetta a regole rigide, ma dev'essere valutata in ogni singolo caso sulla base delle circostanze concrete. L'obbligo di pronunciarsi entro una scadenza ragionevole impone all'autorità competente di statuire entro un termine che risulti essere giustificato dalla natura del litigio e dall'insieme delle circostanze del caso, generalmente sulla base di una valutazione globale. Devono in particolare essere considerati la portata e le difficoltà della causa, il modo con il quale è stata trattata dall'autorità, l'interesse delle parti e il loro comportamento nella procedura (DTF 144 II 486 consid. 3.2 pag. 489; 143 IV 373 consid. 1.3.1 pag. 377, 49 consid. 1.8.2 pag. 61). Hanno diritto alla celerità della procedura anche gli accusatori privati (sentenza 1B_280/2015, citata, consid. 2.2).  
 
2.  
 
2.1.   
Nella sentenza del 6 settembre 2017 (consid. 3.2), il Tribunale federale aveva rilevato che l'art. 220 CP protegge il diritto di determinare il luogo di dimora del figlio da parte del genitore che detiene l'esercizio dell'autorità parentale. La questione di sapere chi ne sia il detentore è determinata dal diritto civile (DTF 141 IV 205 consid. 5.3.1 pag. 210). Aveva ricordato che il reato è realizzato quando l'autore impedisce il detentore dell'autorità parentale di prendere le decisioni che riguardano il figlio, segnatamente di decidere circa il suo luogo di dimora e la sua educazione. Aveva osservato che non era stato accertato chi fosse il detentore dell'autorità parentale. All'epoca la CRP aveva rilevato che la situazione non era chiara, non essendo in particolare dimostrato che l'autorità parentale spettasse al ricorrente in modo esclusivo o congiunto. Non aveva tuttavia delucidato tale questione, in particolare non aveva stabilito che la denunciata fosse la detentrice esclusiva dell'autorità parentale, motivo per cui qualora l'autorità parentale spettasse congiuntamente a entrambi i genitori, ella da sola non avrebbe potuto decidere illimitatamente sul luogo di dimora del figlio. Il Tribunale federale ne aveva concluso che nell'ambito di un'autorità parentale congiunta, un trasferimento del figlio minorenne senza il consenso dell'altro genitore potrebbe realizzare gli estremi del prospettato reato (consid. 3.5.1). 
 
Aveva aggiunto che anche la sentenza del 1° marzo 2016 del Tribunale di prima istanza di Bruxelles non si esprime su chi fosse il detentore dell'autorità parentale o del diritto di custodia. Aveva osservato che dalla lettera del 28 luglio 2015 dell'Ufficio federale di giustizia all'Autorità belga, con cui la CRP non si era confrontata, risultava che secondo le informazioni disponibili all'epoca i genitori deterrebbero l'autorità parentale congiunta. Ammessa la competenza della Svizzera, aveva stabilito che occorreva pertanto determinare chiaramente a chi spetta l'autorità parentale e, di conseguenza, il diritto di stabilire il luogo di dimora del figlio (consid. 3.5.1). 
 
2.2. Ora, oltre due anni dopo l'emanazione di quella sentenza, tale questione non è ancora stata affrontata né tanto meno chiarita: anzi, fino all'emanazione della decisione impugnata in sostanza non è stato intrapreso alcun passo decisivo in tal senso. In seguito ai solleciti del ricorrente, il PP ha semplicemente conferito un mandato alla Polizia per procedere ai necessari interrogatori dei genitori, avvenuti alla fine del 2018. Il ricorrente ha poi nuovamente sollecitato il PP ad agire, visto che il 10 maggio 2019 il Tribunale d'appello di Bruxelles doveva pronunciarsi in merito ai diritti di visita del figlio con la madre in Brasile. Nelle osservazioni alla CRP, il magistrato inquirente ha rilevato d'aver trasmesso l'incarto alla Camera di protezione del Tribunale d'appello al fine di ottenere l'emanazione di un certificato attestante la qualità e i poteri del detentore della responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 40 cpv. 1 della Convenzione dell'Aia sulla protezione dei minori del 19 ottobre 1996 (RS 0.211.231.011). Con scritto del 2 dicembre 2019, la Camera di protezione ha confermato che non è stata adottata alcuna misura di protezione a favore del minore durante il soggiorno in Svizzera e che, poiché quest'ultimo non vi ha più la residenza abituale, l'Ispettorato non è competente per emanare il certificato.  
 
Nelle osservazioni al presente ricorso, il PP, precisato che ha ripreso il procedimento del magistrato inquirente precedente nel dicembre 2017 e d'aver riassunto cronologicamente i fatti, rileva che in sostanza si tratta di determinare chi detenesse l'autorità parentale al momento dei fatti oggetto della denuncia. Aggiunge che, dopo l'emanazione della decisione impugnata, il 29 aprile 2020 ha presentato all'Istituto svizzero di diritto comparato di Losanna una richiesta interlocutoria allo scopo di determinare la fattibilità e il costo di un eventuale parere sul diritto applicabile alla fattispecie e su chi detenesse l'autorità parentale al momento dei fatti. Dopo la scadenza del termine fissatogli per presentare le osservazioni, egli ha poi prodotto il parere di uno studio legale californiano indicatogli dal Consolato svizzero di Los Angeles. 
 
Come visto, questi nova non possono essere considerati. Del resto, mal si comprende perché il PP, limitandosi ad accennare ad altre priorità, non avrebbe potuto attivarsi per richiedere detti pareri dopo l'emanazione della decisione del Tribunale federale. 
 
2.3. Occorre quindi accertare che, a quasi cinque anni dalla presentazione della denuncia, e dopo oltre due anni dalla sentenza del Tribunale federale, il procedimento penale è, in sostanza, ancora agli inizi della fase istruttoria ed è progredito essenzialmente soltanto in seguito ai numerosi, giustificati solleciti del ricorrente. Una tale durata è incompatibile con l'imperativo di celerità e viola pertanto gli art. 5 cpv. 1 CPP, 29 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU (sentenza 1B_280/2015, citata, consid. 2.3, apparso in: RtiD II-2016 n. 23 pag. 143). Ciò vale a maggior ragione visto che il procedimento concerne gli interessi di un minore (cfr. sentenza 5A_152/2020 del 7 aprile 2020 consid. 3; cfr. anche DTF 131 III 334 consid. 2.3 pag. 337).  
 
3.   
La sentenza impugnata dev'essere pertanto annullata e la conclusione del ricorrente di accertare la ritardata giustizia accolta (sulle conseguenze della violazione del principio di celerità nei confronti dell'imputato vedi DTF 143 IV 373 consid. 1.4.1 pag. 377 e consid. 1.4.2 pag. 379 in fondo). La richiesta ricorsuale di ordinare al PP di procedere con solerzia all'emanazione del decreto di accusa nei confronti della denunciata dev'essere per contro respinta; non spetta infatti al Tribunale federale esprimersi, in questo specifico stadio della procedura, sulla questione dell'autorità parentale. Il PP è invitato a procedere senza ulteriori indugi alla rapida prosecuzione del procedimento, alla chiusura dell'istruzione e all'emanazione di una decisione finale. 
 
Non si prelevano spese a carico dello Stato del Cantone Ticino (art. 66 cpv. 1 e 4 LTF), che è tuttavia tenuto a versare al ricorrente un'indennità a titolo di ripetibili della sede federale (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF). 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è accolto ed è accertata una ritardata giustizia. La sentenza del 26 febbraio 2020 della Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello è annullata: quest'ultima si pronuncerà sulle spese e ripetibili della sede cantonale. È fatto ordine al Ministero pubblico di continuare e concludere senza indugio l'istruzione penale ed emanare una decisione finale. 
 
2.   
Non si prelevano spese giudiziarie della sede federale. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà al ricorrente un'indennità di fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili della sede federale. 
 
3.   
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 28 maggio 2020 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Chaix 
 
Il Cancelliere: Crameri