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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_237/2021  
 
 
Sentenza del 1° dicembre 2022  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Hohl, Presidente, 
Rüedi, May Canellas, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________ SA, 
patrocinata dall'avv. Luca Gandolfi, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________ Sagl, 
patrocinata dall'avv. Alain Susin, 
opponente. 
 
Oggetto 
azione di disconoscimento del debito, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 16 marzo 2021 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino (12.2020.150). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Nel corso degli anni la B.________ Sagl ha realizzato e fornito alla A.________ SA svariati stampi per la produzione di oggetti di plastica sulla base delle richieste e delle indicazioni fornite dai clienti di quest'ultima. La relazione contrattuale, consistente in una serie di incarichi, è stata pacificamente qualificata di appalto. Nell'aprile 2010la B.________ Sagl ha fatto notificare alla A.________ SA un precetto esecutivo di fr. 83'959.30 per l'incasso di mercedi non pagate concernenti la fornitura di matrici per lo stampo di oggetti plastici. L'opposizione della debitrice è stata rigettata dal Pretore del distretto di Lugano in via provvisoria per fr. 74'173.05 con sentenza del 18 novembre 2010, confermata in appello. 
 
B.  
 
B.a. Con giudizio 14 luglio 2011 il Pretore del distretto di Lugano aveva dichiarato inammissibile, perché non preceduta da un tentativo di conciliazione, l'azione di disconoscimento del debito avviata il 3 gennaio 2011 dalla A.________ SA. Sia l'appello che il successivo ricorso al Tribunale federale sono stati respinti (sentenza 4A_413/2012 del 14 gennaio 2013).  
 
B.b. Il 18 dicembre 2018 il Pretore ha respinto l'azione di disconoscimento del debito e con decisione 12 marzo 2020 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura in cui lo ha ritenuto ricevibile, l'appello presentato dall'attrice.  
 
C.  
Con sentenza 4A_285/2020 del 25 novembre 2020 la I Corte di diritto civile del Tribunale federale ha parzialmente accolto un ricorso della A.________ SA. Ha considerato che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello, la committente aveva censurato le conclusioni del Giudice di prime cure sull'esecuzione del contratto. Infatti quest'ultima, pur non avendo contestato la fornitura degli stampi, aveva asserito che il Pretore aveva omesso di considerare le altre prestazioni previste dal contratto, che l'appaltatrice non aveva dimostrato di avere effettuato e che il perito non aveva potuto valutare per l'insufficienza della documentazione agli atti. Il Tribunale federale ha quindi rinviato la causa all'autorità cantonale affinché accerti, nei limiti delle allegazioni delle parti, se, oltre alla fornitura degli stampi, l'appaltatrice avesse assunto altri obblighi e in caso di risposta affermativa quali fossero e in che misura erano stati eseguiti. Ha infine ritenuto che in queste circostanze non era possibile affrontare il tema dei difetti, poiché l'esistenza di un difetto presuppone la consegna dell'opera completa nel senso dell'art. 372 CO
 
D.  
Statuendo nuovamente il 16 marzo 2021 la II Camera civile del Tribunale di appello ha respinto, nella misura in cui era ricevibile, l'appello presentato dalla A.________ SA. Ha considerato che, in base alle allegazioni dell'appaltatrice non debitamente contestate innanzi al Pretore, le prestazioni contrattuali si limitavano alla realizzazione e alla consegna degli stampi, ritenuto che l'omessa contestazione non poteva essere sanata dalla perizia giudiziaria e che nemmeno dalle rimanenti risultanze istruttorie emerge un'estensione del contratto nel senso preteso dalla committente nell'appello. Ha poi pure disatteso le censure volte contro il mancato riconoscimento di difetti imputabili all'appaltatrice, ritenendo l'appello insufficientemente motivato. 
 
E.  
Con ricorso in materia civile del 3 maggio 2021 la A.________ SA postula la riforma della sentenza di appello nel senso che la petizione sia accolta e il credito di fr. 74'173.05 dichiarato inesistente. La ricorrente contesta la fornitura degli stampi e afferma che la convenuta avrebbe dovuto dimostrare di avere consegnato ogni specifico stampo, realizzato seguendo una complessa procedura. Sostiene pure che nel doc. A, sottoscritto dall'appaltatrice, venivano specificate le prestazioni da eseguire consistenti nella "progettazione stampo, CAM e matrici stampo+fabbricazione di tasselli per 4 cavità e per lo stesso post stampo, incluso trattamenti, collaudo + trasporto di consegna stampo finito e campioni", la cui esecuzione non è stata provata. Lamenta poi un apprezzamento arbitrario delle prove con riferimento ai difetti, che vanno attribuiti all'appaltatrice. 
Con risposta 1° giugno 2021 la B.________ Sagl propone la reiezione del ricorso. Il 16 giugno 2021 la ricorrente ha replicato spontaneamente. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Il ricorso in materia civile è presentato tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) dalla parte soccombente nella procedura cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF) ed è volto contro una sentenza finale (art. 90 LTF) emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 LTF), che ha statuito dopo una decisione di rinvio del Tribunale federale, in una causa civile con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.-- (art. 72 cpv. 1 e 74 cpv. 1 lett. b LTF). Sotto questo profilo il ricorso è ammissibile. 
 
2.  
Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF). Tuttavia, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, di regola considera solo gli argomenti proposti nell'atto di ricorso, fatti salvi i casi di errori giuridici manifesti (DTF 140 III 86 consid. 2). Giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Per soddisfare le esigenze di motivazione, il ricorrente deve confrontarsi con l'argomentazione della sentenza impugnata (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2, con rinvio). Egli non può limitarsi a ribadire le posizioni giuridiche assunte durante la procedura cantonale, ma deve criticare i considerandi del giudizio attaccato che ritiene lesivi del diritto (sentenza 4A_273/2012 del 30 ottobre 2012 consid. 2.1, non pubblicato in DTF 138 III 620). 
Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene o completarlo solo se è stato effettuato in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). "Manifestamente inesatto" significa in questo ambito "arbitrario" (DTF 147 V 35 consid. 4.2; 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). La parte che critica la fattispecie accertata nella sentenza impugnata deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 140 III 264 consid. 2.3, con rinvii). Essa deve spiegare in maniera chiara e circostanziata in che modo queste condizioni sarebbero soddisfatte (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1, con rinvii). Critiche appellatorie sono inammissibili (DTF 148 I 104 consid. 1.5). Se vuole completare la fattispecie deve dimostrare, con precisi rinvii agli atti della causa, di aver già presentato alle istanze inferiori, rispettando le regole della procedura, i relativi fatti giuridicamente pertinenti e le prove adeguate (DTF 140 III 86 consid. 2). Se la critica non soddisfa queste esigenze, le allegazioni attinenti a una fattispecie diversa da quella accertata non possono essere prese in considerazione (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1). 
Siccome il giudice cantonale fruisce di un grande potere discrezionale nel campo dell'apprezzamento delle prove (e dell'accertamento dei fatti in genere), chi invoca l'arbitrio deve dimostrare che la sentenza impugnata ignora il senso e la portata di un mezzo di prova preciso, omette senza ragioni valide di tenere conto di una prova importante suscettibile di modificare l'esito della lite, oppure ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3). 
 
3.  
 
3.1. Contrariamente all'abrogata legge sull'organizzazione giudiziaria (art. 66 cpv. 1 OG), la LTF non contiene alcuna norma che prevede espressamente che i Tribunali cantonali e lo stesso Tribunale federale siano vincolati dalla decisione di rinvio. Ciò perché l'effetto vincolante è stato ritenuto ovvio dal legislatore (DTF 135 III 334 consid. 2.1). Secondo questo principio, l'autorità cantonale alla quale è rinviata una causa è tenuta a fondare la sua nuova decisione sulle considerazioni giuridiche della sentenza del Tribunale federale; la sua cognizione è limitata dalla motivazione della sentenza di rinvio, nel senso che essa è vincolata a ciò che è già stato definitivamente deciso dal Tribunale federale, come pure agli accertamenti di fatto che non erano stati criticati (DTF 143 IV 214 consid. 5.3.3 pag. 222, con rinvii). Essa può tener conto di fatti e prove nuovi, purché soddisfino le esigenze dell'art. 317 cpv. 1 CPC, ma solo sui punti che erano oggetto del rinvio. Questi non possono essere estesi, né stabiliti su una nuova base giuridica (DTF 135 III 334 consid. 2; 131 III 91 consid. 5.2; sentenza 4A_337/2019 del 18 dicembre 2019 consid. 4.1).  
Adito con un ricorso contro la nuova decisione, il Tribunale federale non può fondarsi su motivi che aveva scartato nella sentenza di rinvio o che non aveva dovuto esaminare, perché le parti non li avevano addotti nella precedente procedura di ricorso, anche se avrebbero potuto - e dovuto - farlo. La portata della sentenza di rinvio dipende quindi dal suo contenuto in relazione al ricorso e alla risposta che erano stati depositati: il procedimento civile deve alla fine concludersi e le parti - sia il ricorrente che l'opponente - devono sollevare tutte le censure che desiderano vedere trattate, affinché il Tribunale federale sia in grado di emettere una decisione definitiva che ponga fine alla controversia. Entro questi limiti, un ricorso in materia civile può essere presentato per violazione del diritto, come previsto dagli art. 95 e 96 LTF, compresi i diritti costituzionali (sentenza 4A_337/2019 del 18 dicembre 2019 consid. 4.2, con rinvii). 
 
3.2. Poiché la sentenza di rinvio di questo Tribunale aveva esplicitamente constatato al consid. 4 che la ricorrente non aveva contestato l'accertamento concernente la consegna degli stampi, le censure ricorsuali che negano la loro fornitura si palesano di primo acchito inammissibili.  
 
4.  
 
4.1. Dopo aver richiamato l'art. 55 CPC e la giurisprudenza che lo applica, segnatamente per quanto concerne l'ampiezza dell'onere di allegazione, la Corte cantonale ha rilevato che l'appaltatrice aveva sostenuto innanzi al Pretore di avere realizzato e consegnato gli stampi conformemente a quanto pattuito nelle conferme d'ordine e prodotto la relativa documentazione in forma elettronica, indicando così che i suoi obblighi si esaurivano nella realizzazione e nella fornitura di quanto ordinato. Spettava quindi alla committente - soggiungono i Giudici cantonali - eccepire, oltre alla mancata realizzazione e consegna degli stampi, che il contratto prevedeva ulteriori prestazioni. Questa ha però presentato solo in appello, e quindi tardivamente, le proprie contestazioni secondo cui le parti avrebbero invece pattuito ulteriori obblighi contrattuali, quali l'allestimento e la consegna di documentazione tecnica e di progetti, nonché la realizzazione di stampi utilizzabili, con assistenza fino all'impiego industriale del prodotto. La Corte cantonale ha aggiunto che l'omissione non poteva essere sanata dal contenuto della perizia, che era peraltro incentrata sull'accertamento di eventuali difetti.  
 
4.2. Sotto il titolo "Altri compiti" la ricorrente afferma che il responsabile tecnico dell'appaltatrice, sentito quale teste, aveva dettagliatamente illustrato le prestazioni dovute dalla sua datrice di lavoro. Inoltre pure dal doc. A, che questa aveva sottoscritto, risultava che i suoi obblighi contrattuali non si limitavano alla consegna degli stampi, ma si estendevano a una serie di ulteriori specificate prestazioni. Anche il perito avrebbe spiegato le prestazioni che incombevano all'opponente e che non sono state effettuate. La ricorrente sostiene pure che poteva limitarsi, come ha fatto, ad affermare che non sarebbero stati consegnati stampi conformi ai singoli contratti e che l'appaltatrice avrebbe dovuto apportare la prova di avere eseguito "correttamente tutto l'iter che porta alla realizzazione degli stampi". Ribadisce che non vi sarebbe stata una consegna dell'opera nel senso dell'art. 372 CO.  
 
4.3. In concreto, la censura si rivela in larga misura inammissibile. Innanzi tutto perché rimette in discussione la consegna degli stampi, che è stata decisa in modo vincolante nella precedente sentenza di questo tribunale (sopra, consid. 3) e poi perché, incentrando segnatamente la propria argomentazione su quanto emergerebbe dalle prove agli atti, non si confronta con la motivazione della sentenza di appello, che le rimprovera di non avere già formulato innanzi al Pretore le sue contestazioni attinenti all'estensione del contratto. A questo proposito occorre ricordare che non è possibile supplire con una prova a una mancata allegazione (cfr. DTF 142 III 462 consid. 4).  
 
5.  
 
5.1. Per quanto concerne i difetti, la Corte cantonale ha rimproverato alla committente una motivazione insufficiente dell'appello. Ha ritenuto che questa non poteva limitarsi a semplicemente affermare che spettava all'appaltatrice dimostrare l'assenza di difetti, senza spiegare perché la diversa attribuzione dell'onere della prova effettuata dal primo giudice sarebbe sbagliata. L'appellante avrebbe pure dovuto illustrare, perché dalla documentazione agli atti e dalla deposizione di C.________, citate genericamente, risulterebbe la dimostrazione dei difetti e la responsabilità dell'appaltatrice. Essa ha pure omesso di specificare i costi di ripristino e messa in esecuzione, limitandosi a richiamare in termini generali un plico di documenti. Nemmeno rinviando alle carenze dei prodotti emerse nella perizia, soggiungono i Giudici cantonali, la committente si era confrontata con quanto esposto dal Pretore, che aveva osservato come il sussistere delle problematiche riscontrate non poteva essere automaticamente imputato all'appaltatrice.  
La Corte cantonale ha pure ritenuto che la pretesa impossibilità di dimostrare i difetti, perché l'appaltatrice non ha allestito e prodotto la documentazione tecnica, non è di soccorso all'appellante. Quest'ultima non ha infatti espresso particolari considerazioni concernenti un'emergenza probatoria o l'impossibilità di procurarsi i documenti necessari da sottoporre al perito, né aveva affermato di avere infruttuosamente domandato la loro edizione o che la convenuta, malgrado una richiesta del giudice, si sia ingiustificatamente rifiutata di collaborare. Inoltre da quanto allestito dal perito risulta che questi non è solo stato ostacolato dall'insufficiente documentazione tecnica, ma pure da altri fattori, quali il trascorrere del tempo e le modifiche nel frattempo operate. 
 
5.2. La ricorrente lamenta un apprezzamento arbitrario delle prove, segnatamente della perizia agli atti, dalla quale risulterebbero la presenza di difetti e la quantificazione del minor valore dei prodotti. Biasima la Corte cantonale per non avere considerato che l'opponente non aveva adempiuto il proprio onere probatorio, omettendo di produrre l'intera documentazione tecnica idonea a dimostrare di avere espletato i suoi obblighi. Questa mancanza costituirebbe pure un'inesecuzione del contratto e un difetto. Sostiene che il sussistere dei difetti deve necessariamente essere attribuito all'appaltatrice, atteso che questa non doveva solo consegnare gli stampi, "ma il suo compito consisteva nell'idearli, correggerli, ecc."  
 
5.3. Con le suddette censure, in larga misura appellatorie ed avulse dalla motivazione della sentenza impugnata, la ricorrente pare non avvedersi che la Corte cantonale le rimprovera innanzi tutto un'insufficiente motivazione dell'appello. Essa non si confronta poi nemmeno con le considerazioni della sentenza attaccata attinenti alla pretesa impossibilità di provare i difetti. Manifestamente infondato si rivela infine l'assioma secondo cui le carenze riscontrate dal perito andavano inevitabilmente ascritte all'appaltatrice, atteso che le autorità giudiziarie cantonali avevano indicato, fondandosi sulla perizia, che i problemi constatati potevano derivare da fattori estranei all'appaltatrice (ad esempio perché il cliente finale della committente le aveva fornito matematiche non corrette).  
 
6.  
Da quanto precede discende che il ricorso, nella ridotta misura in cui risulta ammissibile, si palesa infondato e in quanto tale va respinto. Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 2 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 4'000.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.  
La ricorrente verserà all'opponente la somma di fr. 5'000.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale. 
 
4.  
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 1° dicembre 2022 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Hohl 
 
Il Cancelliere: Piatti