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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_256/2023,  
 
5A_260/2023  
 
 
Sentenza del 12 luglio 2024  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Herrmann, Presidente, 
von Werdt, Bovey, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
5A_256/2023 
A.________, 
patrocinata dall'avv. Gabriele Ferrari, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
patrocinato dall'avv. Nora Jardini Croci Torti, 
opponente, 
 
 
5A_260/2023 
B.________, 
patrocinato dall'avv. Nora Jardini Croci Torti, 
ricorrente, 
 
contro 
 
A.________, 
patrocinata dall'avv. Gabriele Ferrari, 
opponente. 
 
Oggetto 
divorzio su azione di un coniuge, 
 
ricorsi contro la sentenza emanata il 22 febbraio 2023 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino (11.2020.109). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
A.________ (1972) e B.________ (1970), cittadini italiani, si sono sposati in Italia il 18 settembre 1999. Dal matrimonio sono nati C.________ nel 2002 e D.________ nel 2004. I coniugi, nel frattempo trasferitisi in Svizzera, si sono separati il 1° ottobre 2016. 
Chimica di formazione, A.________ lavora come insegnante di matematica e scienze naturali. Ingegnere, B.________ è dipendente e gerente della ditta E.________ Sagl di X.________. 
Su azione di B.________, con decisione 12 giugno 2020 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha pronunciato il divorzio, ha affidato i figli alla madre (con esercizio congiunto dell'autorità parentale e diritto di visita del padre), ha respinto ogni pretesa in liquidazione dei rapporti patrimoniali, ha ordinato all'istituto di previdenza dell'ex marito di versare fr. 7'307.75 sul conto di previdenza dell'ex moglie, ha condannato l'ex marito a versare un contributo di mantenimento per i figli di fr. 1'500.-- mensili ciascuno e ha rifiutato ogni contributo alimentare per l'ex moglie. Il Pretore ha inoltre posto le spese processuali per un quarto a carico dell'ex marito e per il resto a carico dell'ex moglie, tenuta a rifondere alla controparte ripetibili parziali. 
 
B.  
Con appello 15 agosto 2020 l'ex moglie ha impugnato la decisione pretorile. L'ex marito ha presentato le sue osservazioni e un appello incidentale il 23 ottobre 2020. L'ex moglie ha formulato le sue osservazioni all'appello incidentale l'11 dicembre 2020. 
Il 23 settembre 2022 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha concesso alle parti un termine per presentare nuove osservazioni, tenuto conto della nuova giurisprudenza del Tribunale federale sul calcolo dei contributi di mantenimento nel diritto di famiglia. B.________ ha così presentato un memoriale integrativo il 20 ottobre 2022 e A.________ il 10 novembre 2022. 
In parziale accoglimento degli appelli, con sentenza 22 febbraio 2023 la I Camera civile del Tribunale d'appello ha condannato A.________ a versare a B.________ fr. 58'339.-- "a titolo di scioglimento del regime dei beni" e B.________ a versare a A.________ un contributo alimentare giusta l'art. 125 CC di fr. 3'007.-- mensili fintanto che entrambi i figli vivranno con lei, di fr. 3'395.-- mensili dal momento in cui un solo figlio vivrà con lei, " somma che aumenterà a fr. 4'145.-- dal termine della formazione scolastica o professionale della figlia D.________ ", e di fr. 3'850.-- mensili dal momento in cui entrambi i figli avranno lasciato l'abitazione della madre e fino al pensionamento di quest'ultima. La Corte cantonale ha inoltre posto le spese di primo e secondo grado a carico delle parti in ragione di metà ciascuna e ha compensato le ripetibili. 
 
C.  
Con ricorso in materia civile e ricorso sussidiario in materia costituzionale 30 marzo 2023 (5A_256/2023) A.________ ha impugnato la sentenza cantonale, chiedendo di annullarla riguardo alla questione del regime matrimoniale e di retrocedere l'incarto al Tribunale d'appello per nuovo giudizio. 
Anche B.________ si è aggravato al Tribunale federale mediante ricorso in materia civile 30 marzo 2023 (5A_260/2023), postulando - previo conferimento dell'effetto sospensivo al rimedio - in via principale di confermare i dispositivi della decisione pretorile con riferimento al contributo alimentare per l'ex moglie e alle spese e ripetibili di primo grado, in via subordinata di condannare l'ex marito a versare all'ex moglie un contributo alimentare di fr. 1'000.-- mensili per un periodo di due anni dal 1° marzo 2023 e di confermare il dispositivo della decisione pretorile circa le spese e ripetibili di primo grado. Con decreto presidenziale 3 maggio 2023, tenuto conto delle osservazioni 24 aprile 2023 di A.________, a tale ricorso è stato conferito effetto sospensivo limitatamente ai contributi alimentari dovuti fino al mese di febbraio 2023 compreso. 
Non sono state chieste determinazioni nel merito. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. I ricorsi sono diretti contro la medesima sentenza cantonale, si riferiscono ai medesimi fatti e vedono opposte le medesime parti. Per motivi di economia di procedura, si giustifica pertanto congiungere le due cause (art. 71 LTF in relazione con l'art. 24 cpv. 2 PC [RS 273]; DTF 133 IV 215 consid. 1).  
 
1.2. La sentenza impugnata, pronunciata su ricorso dall'autorità cantonale di ultima istanza (art. 75 cpv. 1 e 2 LTF), costituisce una decisione finale (art. 90 LTF) in materia civile (art. 72 cpv. 1 LTF) in una causa pecuniaria il cui valore di lite supera la soglia minima di fr. 30'000.-- prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Inoltrati tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) dalle parti che hanno già partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF) uscendone entrambe parzialmente soccombenti (art. 76 cpv. 1 lett. b LTF), i ricorsi in materia civile si rivelano pertanto in linea di principio ammissibili.  
Data la proponibilità del ricorso in materia civile, il ricorso sussidiario in materia costituzionale 5A_256/2023 presentato dall'ex moglie risulta irricevibile (art. 113 LTF). 
 
1.3. L'allegato ricorsuale al Tribunale federale deve contenere delle conclusioni (art. 42 cpv. 1 LTF). In ragione della natura riformatoria del ricorso al Tribunale federale (art. 107 cpv. 2 LTF), la parte ricorrente non può limitarsi a chiedere l'annullamento della decisione impugnata o il rinvio della causa all'istanza cantonale per nuova decisione, ma deve in linea di principio formulare conclusioni sul merito della vertenza (DTF 137 II 313 consid. 1.3; 136 V 131 consid. 1.2; 134 III 379 consid. 1.3). La mancata ottemperanza a tali esigenze conduce all'inammissibilità del ricorso a meno che, segnatamente, il Tribunale federale, pur ammettendo il ricorso, non potrebbe statuire nel merito, ad esempio perché mancano i necessari accertamenti di fatto (DTF 134 III 379 consid. 1.3; 133 III 489 consid. 3.1).  
Il ricorso in materia civile 5A_256/2023 non contiene una conclusione riformatoria: la ricorrente chiede infatti di annullare la sentenza impugnata con riferimento alla questione del regime matrimoniale e di retrocedere l'incarto al Tribunale d'appello per nuovo giudizio. La ricorrente fa tuttavia valere che la da lei auspicata liquidazione del regime secondo la partecipazione agli acquisti di diritto svizzero (e non secondo la separazione dei beni di diritto italiano) imporrebbe la riapertura dell'istruttoria civile e l'assunzione di prove peritali (v. anche infra consid. 3.4.3). La conclusione risulta pertanto ammissibile. 
 
1.4. Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 142 III 364 consid. 2.4 con rinvii). La parte ricorrente deve pertanto spiegare nei motivi del ricorso, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima viola il diritto (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe; la parte ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato i diritti che sono stati violati e spiegare in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4).  
Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene o completarlo solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità inferiore un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario (DTF 147 V 35 consid. 4.2) - la parte ricorrente deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF
Non possono essere addotti nuovi fatti o nuovi mezzi di prova dinanzi al Tribunale federale, a meno che ne dia motivo la decisione impugnata (art. 99 cpv. 1 LTF). 
 
2.  
In questa sede sono ancora litigiosi la liquidazione dei rapporti patrimoniali tra le parti (v. infra consid. 3) e il contributo alimentare per l'ex moglie (v. infra consid. 4). 
 
3.  
Nel suo ricorso in materia civile (5A_256/2023), l'ex moglie sostiene che i coniugi non fossero soggetti alla separazione dei beni di diritto italiano, bensì al regime ordinario della partecipazione agli acquisti di diritto svizzero. 
 
3.1. Nelle vertenze a carattere internazionale, l'art. 61 LDIP (RS 291) prevede che divorzio e separazione sono regolati dal diritto svizzero. Secondo l'art. 63 cpv. 2 LDIP, gli effetti accessori del divorzio o della separazione sono regolati dal diritto svizzero, fatte salve le disposizioni della LDIP concernenti, in particolare, il regime dei beni (art. 52-57 LDIP).  
Il diritto applicabile al regime matrimoniale si determina giusta gli art. 52 segg. LDIP, norme che distinguono a seconda che i coniugi abbiano effettuato una scelta del diritto applicabile (art. 52 e 53 LDIP; v. infra consid. 3.1.1) o meno (art. 54 e 55 LDIP; v. infra consid. 3.1.2). L'art. 56 LDIP disciplina invece la forma della convenzione matrimoniale (v. infra consid. 3.1.3). 
 
3.1.1. I rapporti patrimoniali sono disciplinati dal diritto scelto dai coniugi (art. 52 cpv. 1 LDIP). I coniugi possono scegliere fra i diritti previsti all'art. 52 cpv. 2 LDIP. La scelta del diritto applicabile dev'essere pattuita per scritto o risultare univocamente dalla convenzione matrimoniale; per altro, è regolata dal diritto scelto (art. 53 cpv. 1 LDIP). La scelta può essere fatta o modificata in ogni momento. Se posteriore alla celebrazione del matrimonio, è retroattivamente efficace, salvo diversa pattuizione delle parti, dal momento della celebrazione del matrimonio (art. 53 cpv. 2 LDIP). Il diritto scelto rimane applicabile fintanto che i coniugi non ne scelgano un altro o non revochino la scelta medesima (art. 53 cpv. 3 LDIP).  
 
3.1.2. I rapporti patrimoniali dei coniugi che non abbiano scelto il diritto applicabile sono regolati dal diritto dello Stato in cui ambedue sono simultaneamente domiciliati o, se ciò non è il caso, dal diritto dello Stato in cui ambedue erano da ultimo simultaneamente domiciliati (art. 54 cpv. 1 lett. a e b LDIP); se i coniugi non sono mai stati simultaneamente domiciliati nello stesso Stato, si applica il loro diritto nazionale comune (art. 54 cpv. 2 LDIP); se i coniugi non sono mai stati simultaneamente domiciliati nello stesso Stato né hanno cittadinanza comune, si applica il regime della separazione dei beni giusta il diritto svizzero (art. 54 cpv. 3 LDIP). Se i coniugi trasferiscono il loro domicilio in un altro Stato, il diritto del nuovo Stato di domicilio si applica retroattivamente dal momento della celebrazione del matrimonio. I coniugi possono escludere la retroattività mediante pattuizione scritta (art. 55 cpv. 1 LDIP). Il cambiamento di domicilio non influisce sul diritto applicabile qualora le parti abbiano pattuito per scritto l'ulteriore vigenza del diritto precedente o siano legate da una convenzione matrimoniale (art. 55 cpv. 2 LDIP).  
 
3.1.3. Giusta l'art. 56 LDIP, la convenzione matrimoniale è formalmente valida se conforme al diritto applicabile per materia o al diritto del luogo di stipulazione.  
Una convenzione matrimoniale ai sensi dell'art. 56 LDIP è un atto giuridico bilaterale tramite il quale i coniugi disciplinano il loro regime dei beni, essenzialmente sottoponendosi a uno specifico regime di un determinato ordinamento giuridico (sentenza 2C_720/2011 del 29 febbraio 2012 consid. 2.2 in fine con rinvio dottrinale). 
 
3.2. Secondo l'art. 162 comma 1 del codice civile italiano del 16 marzo 1942, le convenzioni matrimoniali debbono essere stipulate per atto pubblico sotto pena di nullità. Giusta l'art. 162 cpv. 2 di tale codice, la scelta del regime di separazione può anche essere dichiarata nell'atto di celebrazione del matrimonio.  
 
3.3. Nel caso concreto, la Corte cantonale ha appurato che al momento del loro matrimonio, il 18 settembre 1999, le parti avevano dichiarato davanti all'ufficiale di stato civile italiano, conformemente all'art. 162 comma 2 del codice civile italiano, di adottare il regime di separazione dei beni e ne ha concluso che essi avevano quindi optato per gli art. 215 segg. del codice civile italiano (anche se il diritto italiano non era specificato, non " si vede [...] la legge di quale altro Stat o gli sposi, cittadini italiani con residenza abituale stabilita in Italia, avrebbero dovuto scegliere"). Siccome la dichiarazione ai sensi dell'art. 162 comma 2 del codice civile italiano equivale a una convenzione matrimoniale, il Tribunale d'appello ha ritenuto che la separazione dei beni di diritto italiano continuava ad applicarsi anche dopo il trasferimento dei coniugi in Svizzera in forza dell'art. 55 cpv. 2 LDIP (rinviando alla propria sentenza 11.2016.127 del 17 luglio 2018 consid. 5, pubblicata in RtiD I-2019 pag. 506, e alla citata dottrina). I Giudici cantonali hanno quindi condannato l'ex moglie a versare fr. 58'339.-- all'ex marito ritenendo che egli avesse dimostrato la proprietà esclusiva di tale somma a norma dell'art. 219 comma 1 del codice civile italiano. La Corte cantonale ha invece respinto la richiesta dell'ex moglie intesa a ottenere parte degli acquisti dell'ex marito giusta il diritto svizzero (ciò che rendeva superfluo accertare il valore venale delle azioni della E.________ Sagl e della F.________ Srl, società asseritamente appartenenti all'ex marito).  
 
3.4. La ricorrente lamenta una violazione degli art. 9 e 29 cpv. 2 Cost., 10 Cost./TI, 152 cpv. 1 e 238 lett. g CPC (RS 272), 51 segg. e 61 LDIP e 181 CC.  
 
3.4.1. Secondo lei, i Giudici cantonali avrebbero violato il suo diritto di essere sentita (art. 238 lett. g CPC, 29 cpv. 2 Cost. e 10 Cost./TI) nella forma del diritto a una decisione motivata, per aver ignorato i suoi argomenti a sostegno dell'inapplicabilità del regime della separazione dei beni di diritto italiano. A suo dire, dalla sentenza impugnata non si capirebbe infatti come il Tribunale d'appello " abbia ritenuto di potere apoditticamente prescindere dall'accertare [...] la mancata soddisfazione delle cogenti condizioni poste dal diritto [internazionale privato] svizzero " alla scelta del diritto applicabile: esso avrebbe dovuto verificare i requisiti dell'art. 53 cpv. 1 LDIP e non limitarsi a dire che la dichiarazione dinanzi all'ufficiale di stato civile italiano varrebbe convenzione matrimoniale né dare per scontato che al momento di tale dichiarazione i coniugi avessero avuto residenza abituale in Italia e avessero quindi implicitamente designato il diritto italiano (anche perché, al considerando in fatto A della sentenza impugnata, il Tribunale d'appello avrebbe anzi accertato che i coniugi avevano la loro residenza abituale in Ticino).  
Il diritto di essere sentito, garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., ingloba anche quello di ricevere una decisione motivata. Il destinatario della decisione deve poterla comprendere e impugnare con cognizione di causa. Per soddisfare tale esigenza è sufficiente che l'autorità menzioni almeno brevemente i motivi che l'hanno portata alla sua decisione. Contrariamente a quanto sembra pretendere la ricorrente, l'autorità non ha per contro l'obbligo di esporre e discutere tutti i fatti, mezzi di prova e censure invocati dalle parti (DTF 149 V 156 consid. 6.1; 148 III 30 consid. 3.1; 147 IV 409 consid. 5.3.4). Nel caso concreto, il Tribunale d'appello ha indicato con chiarezza - appoggiandosi sull'art. 55 cpv. 2 LDIP, sulla propria giurisprudenza e sulla dottrina - i motivi per i quali ha ritenuto che tra le parti vigesse la separazione dei beni di diritto italiano. Il fatto che la ricorrente non condivida tali motivi non significa che essi siano insufficienti dal profilo dell'art. 29 cpv. 2 Cost. La censura è infondata. 
Quanto all'accenno di violazione del divieto dell'arbitrio nell'accertamento dei fatti per avere la Corte cantonale situato in Italia la residenza abituale dei coniugi al momento del matrimonio, basti osservare che non vi è alcuna contraddizione con il considerando in fatto A della sentenza impugnata, relativo invece alla residenza abituale delle parti al momento della loro separazione. Anche questa censura è priva di consistenza. 
 
3.4.2. La ricorrente lamenta poi una violazione degli art. 51 segg. e 61 LDIP e dell'art. 181 CC. A suo dire, i coniugi non avrebbero effettuato alcuna scelta del diritto applicabile ai loro rapporti patrimoniali ai sensi degli art. 52 e 53 LDIP. La dichiarazione davanti all'ufficiale di stato civile del 18 ottobre 1999 non costituirebbe infatti né una pattuizione scritta né una convenzione matrimoniale " di contenuto univoco " esatte, alternativamente, dall'art. 53 cpv. 1 LDIP per validamente scegliere il diritto applicabile al regime dei beni. Accertata l'assenza di una valida scelta del diritto applicabile, la Corte cantonale avrebbe pertanto dovuto concludere, in applicazione degli art. 54 cpv. 1 lett. a e 55 cpv. 1 LDIP, per la vigenza del regime ordinario della partecipazione agli acquisti di diritto svizzero.  
La ricorrente sostiene insomma che la dichiarazione resa dai coniugi davanti all'ufficiale di stato civile non soddisferebbe le esigenze dell'art. 53 cpv. 1 LDIP, ma non contesta che si tratti di una dichiarazione giusta l'art. 162 comma 2 del codice civile italiano. Secondo la dottrina italiana, la dichiarazione di adozione della separazione dei beni giusta l'art. 162 comma 2 del codice civile italiano ha natura bilaterale e riveste valore di convenzione matrimoniale (v. ALBERTO GILETTA, in Il nuovo diritto di famiglia, vol. II, 2008, pag. 317; ANELLI/SESTA, in Trattato di diritto di famiglia, Regime patrimoniale della famiglia, vol. III, 2002, pag. 479; GALASSO/TAMBURELLO, in Commentario del codice civile Scialoja-Branca, Regime patrimoniale della famiglia, vol. I, 1999, pag. 62). Conforme al diritto italiano - ossia, quantomeno, al diritto del luogo di stipulazione - la dichiarazione delle parti del 18 ottobre 1999 è pertanto formalmente valida quale convenzione matrimoniale ai sensi dell'art. 56 LDIP
Ora, se i coniugi sono legati da una convenzione matrimoniale ai sensi dell'art. 56 LDIP, il trasferimento del loro domicilio non influisce sul diritto applicabile e ciò non soltanto nel caso in cui essi abbiano operato una scelta del diritto applicabile conformemente agli art. 52 e 53 LDIP (v. art. 53 cpv. 3 LDIP), ma pure nel caso in cui, come preteso in concreto dalla ricorrente, non l'abbiano effettuata (v. art. 55 cpv. 2 LDIP; ANDREAS BUCHER, in Commentaire romand, Loi sur le droit international privé - Convention de Lugano, 2011, n. 2 ad art. 56 LDIP; v. anche MAURICE COURVOISIER, in Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 4a ed. 2021, n. 7 e 8 ad art. 55 LDIP; sentenza 2C_720/2011 citata consid. 4.1). In questa seconda ipotesi, l'art. 55 cpv. 2 LDIP presume infatti che i coniugi vogliano mantenere, anche dopo il cambiamento di domicilio, il diritto che era applicabile al momento della stipulazione della convenzione matrimoniale (v. DUTOIT/BONOMI, Droit international privé suisse, 6a ed. 2022, n. 9 ad art. 55 LDIP; BUCHER, op. cit., n. 7 ad art. 55 LDIP). Nella presente fattispecie, dagli accertamenti di fatto svolti dal Tribunale d'appello (che la ricorrente non è riuscita a invalidare; v. supra consid. 3.4.1 in fine) emerge che al momento della dichiarazione del 18 ottobre 1999 gli sposi, di nazionalità italiana, avevano la loro residenza abituale in Italia, per cui - come rettamente osservato dalla Corte cantonale - non si vede quale altro diritto sarebbe stato applicabile se non quello italiano. È quindi a ragione che il Tribunale d'appello ha concluso che le parti erano ancora sottoposte al regime della separazione dei beni degli art. 215 segg. del codice civile italiano dopo il loro trasferimento di domicilio in Svizzera. La censura è infondata. 
 
3.4.3. Siccome i coniugi non erano soggetti al regime ordinario della partecipazione agli acquisti di diritto svizzero, non occorre esaminare la censura attraverso cui la ricorrente lamenta una violazione del diritto alla prova (art. 152 cpv. 1 CPC) da parte del Tribunale d'appello, il quale, secondo lei, avrebbe dovuto annullare l'ordinanza pretorile 3 giugno 2020 di reiezione della sua richiesta di esperire una perizia atta a determinare il valore delle azioni della E.________ Sagl e della F.________ Srl, società asseritamente facenti parte degli acquisti dell'ex marito.  
 
4.  
Nel suo ricorso in materia civile (5A_260/2023), l'ex marito contesta il versamento di un contributo alimentare per l'ex moglie. 
 
4.1. Se non si può ragionevolmente pretendere che un coniuge provveda da sé al proprio debito mantenimento, inclusa un'adeguata previdenza per la vecchiaia, l'altro coniuge gli deve un adeguato contributo di mantenimento (art. 125 cpv. 1 CC). Per decidere dell'erogazione del contributo e se del caso per fissarne l'importo e la durata, il giudice tiene conto in particolare degli elementi elencati in modo non esaustivo all'art. 125 cpv. 2 CC. Nella determinazione del contributo di mantenimento, al giudice dei fatti è lasciato ampio margine di apprezzamento (DTF 148 III 161 consid. 4.1 con rinvii).  
 
4.1.1. Se il matrimonio ha concretamente influenzato la vita del coniuge ( lebensprägende Ehe), si ammette che la fiducia riposta nella continuazione del matrimonio e nella continuazione della ripartizione dei compiti pattuita sia degna di protezione e che pertanto, in presenza di mezzi finanziari sufficienti, l'art. 125 cpv. 1 CC riconosca un diritto al mantenimento dell'ultimo tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio (art. 125 cpv. 2 n. 3 CC) o, in caso di mezzi finanziari insufficienti a causa di un aumento dei costi generati dalla vita separata, di un tenore di vita simile tra i due coniugi. Se invece il matrimonio non ha concretamente influenzato la vita del coniuge, occorre prendere come riferimento il tenore di vita prima del matrimonio, nel senso che il coniuge deve essere messo nella condizione in cui si troverebbe se il matrimonio non fosse stato contratto (DTF 148 III 161 consid. 4.1 con rinvii).  
Nella sua recente giurisprudenza, il Tribunale federale ha rivisto il concetto di "matrimonio che ha concretamente influenzato la vita del coniuge", precisando in particolare che le presunzioni fino a quel momento applicate (fondate segnatamente sulla durata del matrimonio e sull'esistenza di figli comuni) non hanno validità assoluta e non devono essere applicate in modo schematico, senza tenere conto delle circostanze del caso di specie (DTF 148 III 161 consid. 4.2; 147 III 249 consid. 3.4.2; sentenza 5A_312/2023 del 30 aprile 2024 consid. 3.1). Il Tribunale federale ammette in ogni caso che il matrimonio abbia concretamente influenzato la vita del coniuge quando, sulla base di un progetto di vita comune, quest'ultimo ha rinunciato alla propria indipendenza economica per occuparsi dell'economia familiare e dei figli e non gli è quindi più possibile, dopo molti anni di matrimonio, riprendere la sua precedente attività professionale o esercitare un'altra attività lucrativa che offra equivalenti prospettive economiche, mentre l'altro coniuge, in virtù della suddivisione dei compiti durante il matrimonio, ha potuto concentrarsi sulla propria carriera (DTF 148 III 161 consid. 4.2; 147 III 308 consid. 5.2-5.6; 147 III 249 consid. 3.4.3). 
 
4.1.2. Riguardo al calcolo del contributo di mantenimento, la recente giurisprudenza del Tribunale federale ha stabilito che - in linea di principio - il metodo applicabile a livello svizzero nel diritto di famiglia è il cosiddetto metodo concreto a due fasi con ripartizione dell'eccedenza. Questo metodo prevede, in sintesi, che vengano innanzitutto determinati i redditi a disposizione della famiglia (effettivi o ipotetici) e i fabbisogni di tutte le persone coinvolte e che in seguito si ripartiscano le risorse esistenti tra i membri della famiglia per coprire, secondo un determinato ordine, il fabbisogno minimo del diritto esecutivo o, in presenza di risorse sufficienti, il fabbisogno minimo "allargato" del diritto di famiglia. Un'eventuale eccedenza è infine suddivisa fra i membri della famiglia secondo la situazione specifica (DTF 147 III 293 consid. 4.4; 147 III 265 consid. 7); se non ci sono figli (v. DTF 147 III 265 consid. 7.3), l'eccedenza va di norma ripartita a metà tra i coniugi (sentenza 5A_509/2022 del 6 aprile 2023 consid. 6.4.2 con rinvio).  
L'ultimo tenore di vita dei coniugi durante la vita in comune costituisce il limite superiore del diritto al mantenimento (DTF 148 III 358 consid. 5; 147 III 293 consid. 4.4; per un esempio del calcolo di tale tenore di vita v. sentenza 5A_231/2023 del 15 novembre 2023 consid. 3 in fine: l'Obergericht zurighese ha dapprima dedotto dall'ultimo reddito complessivo familiare il fabbisogno minimo complessivo del diritto di famiglia e la quota destinata al risparmio e ha poi diviso l'eccedenza a metà tra i coniugi). Nel metodo a due fasi con ripartizione dell'eccedenza, spetta al debitore alimentare dimostrare che durante la vita in comune il tenore di vita del creditore del contributo era inferiore a quello che risulta da una ripartizione equivalente tra i coniugi dell'eccedenza attuale della famiglia (sentenza 5A_945/2022 del 2 aprile 2024 consid. 8.1.2 con rinvii). A tale scopo il debitore alimentare può segnatamente allegare e dimostrare (DTF 140 III 485 consid. 3.3) che durante la vita in comune i coniugi destinavano una quota al risparmio (sentenza 5A_945/2022 citata consid. 8.1.2 con rinvii) e che quindi il tenore di vita dei coniugi si discostava dalla loro capacità economica potenziale (DTF 147 III 265 consid. 7.3). Se è provata, tale quota non va in linea di principio considerata nell'eccedenza (DTF 147 III 293 consid. 4.4; 147 III 265 consid. 7.3). Qualora tuttavia la vita separata provochi costi supplementari (ad esempio per la presenza di due economie domestiche) e tali costi non possano essere coperti da un aumento delle entrate posteriore alla separazione o compensati da una diminuzione delle spese, la quota precedentemente destinata al risparmio deve servire ad assorbirli (DTF 147 III 293 consid. 4.4; sentenze 5A_994/2022 del 1° dicembre 2023 consid. 4.3.4; 5A_144/2023 del 26 maggio 2023 consid. 4.3.2; 5A_509/2022 citata consid. 6.4.2). Inoltre, se lo scopo della deduzione di una parte dei risparmi nel calcolo del contributo di mantenimento è quello di evitare che il coniuge creditore riceva un contributo superiore al tenore di vita dei coniugi durante la loro vita in comune, ciò non deve portare all'assegnazione di un contributo che sarebbe inferiore al mantenimento di quel tenore di vita quando i mezzi disponibili lo consentono (sentenza 5A_994/2022 citata consid. 4.3.4 con rinvio dottrinale). 
 
4.1.3. L'obbligo di mantenimento tra ex coniugi va in linea di principio limitato nel tempo, anche nel caso di lebensprägende Ehe. Non esiste un diritto ad un'uguaglianza finanziaria vita natural durante, altrimenti il fatto di divorziare verrebbe ignorato dal punto di vista economico (DTF 147 III 249 consid. 3.4.5; v. anche DTF 148 III 358 consid. 5). Non è tuttavia escluso che il contributo venga concesso senza limiti di tempo (DTF 141 III 465 consid. 3.2.1; 132 III 593 consid. 7.2), in particolare quando non si può prevedere un miglioramento della situazione finanziaria del coniuge richiedente e i mezzi economici del debitore alimentare lo consentono (sentenze 5A_88/2023 del 19 settembre 2023 consid. 4.1; 5A_202/2022 del 24 maggio 2023 consid. 6.1).  
Più precisamente, l'adeguatezza della durata del mantenimento risulta dall'interazione dei criteri elencati all'art. 125 cpv. 2 CC, quali la durata della convivenza matrimoniale (cfr. n. 2), l'età e la salute dei coniugi (n. 4), il reddito e il patrimonio dei coniugi, tenuto anche conto delle conseguenze della ripartizione dei compiti durante il matrimonio sulla loro capacità di guadagno (cfr. n. 1 e 5), le cure ancora dovute ai figli (n. 6), la formazione professionale e le prospettive di reddito dei coniugi (n. 7) e le aspettative dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti e della previdenza professionale o di altre forme di previdenza (n. 8; sul tema della durata del contributo di mantenimento tra ex coniugi, v. più in dettaglio sentenza 5A_801/2022 del 10 maggio 2024 consid. 5.7, destinato alla pubblicazione; DTF 147 III 249 consid. 3.4.5). 
 
4.2. Nel caso concreto, la Corte cantonale ha calcolato il contributo di mantenimento per l'ex moglie con il metodo a due fasi con ripartizione dell'eccedenza, dopo aver permesso alle parti di esprimersi sull'appena menzionata giurisprudenza del Tribunale federale, siccome era stata emanata posteriormente alla decisione pretorile del 12 giugno 2020 (v. supra consid. in fatto B).  
Il Tribunale d'appello ha così fissato il reddito mensile dell'ex marito in fr. 12'500.-- e quello dell'ex moglie in fr. 4'200.--, il fabbisogno minimo mensile del diritto di famiglia dell'ex marito in fr. 5'000.-- e quello dell'ex moglie in fr. 4'760.-- finché entrambi i figli vivranno con lei, in fr. 4'990.-- finché un solo figlio vivrà con lei e in fr. 4'400.-- dopo che entrambi i figli avranno lasciato l'abitazione comune. Dopo aver diviso l'eccedenza a metà tra i coniugi (e tenuto conto di un contributo alimentare che il padre deve versare per la figlia maggiorenne finché sarà in formazione pari a fr. 1'500.-- mensili), la Corte cantonale ha quindi stabilito che, fino al momento in cui i figli vivranno con la madre, essa ha diritto a un contributo alimentare di fr. 3'280.-- mensili, aumentato a fr. 4'030.-- mensili dal termine della formazione della figlia; non potendo giudicare ultra petita, il Tribunale d'appello ha tuttavia osservato che il contributo alimentare in suo favore non può eccedere fr. 3'007.-- mensili, come da lei chiesto nel memoriale integrativo del 10 novembre 2022. La Corte cantonale ha poi stabilito che, dal momento in cui un solo figlio vivrà con la madre, il contributo alimentare in favore di quest'ultima aumenterà a fr. 3'395.-- mensili, rispettivamente a fr. 4'145.-- mensili dal termine della formazione della figlia, e che, quando entrambi i figli avranno lasciato l'abitazione della madre, ella avrà diritto a un contributo alimentare di fr. 3'850.-- mensili fino al suo pensionamento. 
 
4.3. Il ricorrente lamenta una violazione del diritto federale, segnatamente degli art. 125 e 163 CC. Egli contesta il principio (v. infra consid. 4.3.1), l'importo (v. infra consid. 4.3.2-4.3.6) e la durata (v. infra consid. 4.3.7) del contributo alimentare per l'ex moglie deciso dal Tribunale d'appello.  
 
4.3.1. Il ricorrente rimprovera innanzitutto alla Corte cantonale di non aver esaminato "espressamente e in via preliminare" se il matrimonio abbia concretamente influenzato la vita dell'ex moglie secondo la nuova giurisprudenza del Tribunale federale. Considerata la formazione universitaria dell'ex moglie, il suo esercizio quasi ininterrotto di un'attività professionale durante il matrimonio ("tranne delle brevi pause al momento della nascita dei figli") e il suo attuale impiego al 90 %, a dire del ricorrente i Giudici cantonali avrebbero dovuto negare l'esistenza di un matrimonio lebensprägend.  
In prima istanza, il Pretore aveva ritenuto, in applicazione della precedente prassi, che il matrimonio - durato oltre 20 anni e dal quale erano nati due figli - aveva concretamente influito sulla situazione economica dell'ex moglie, ma aveva poi negato il contributo alimentare per il fatto che ella era in grado di far fronte autonomamente al proprio fabbisogno. In seconda istanza, l'ex marito avrebbe pertanto potuto contestare il carattere lebensprägend del matrimonio, se non già nella sua risposta all'appello dell'ex moglie, perlomeno nel suo memoriale integrativo del 20 ottobre 2022 successivo all'emanazione della recente prassi del Tribunale federale che ha rivisto la nozione di lebensprägende Ehe. Dalla sentenza impugnata non emerge invece che il ricorrente lo abbia fatto ed egli comunque non lo pretende, per cui non può rimproverare alla Corte cantonale di aver trascurato un argomento che non era stato sollevato. L'argomento è insomma formulato per la prima volta dinanzi al Tribunale federale, ma difetta dell'esaurimento materiale delle vie di ricorso cantonali (v. [con riferimento al carattere lebensprägend del matrimonio e all'art. 75 cpv. 1 LTF] sentenza 5A_155/2023 del 12 luglio 2023 consid. 5.2 in fine). Tale principio, che esige che le censure presentate all'attenzione del Tribunale federale siano per quanto possibile già state formulate davanti all'istanza precedente (art. 75 cpv. 1 LTF; DTF 146 III 203 consid. 3.3.4; 145 III 42 consid. 2.2.2; 143 III 290 consid. 1.1), è infatti applicabile anche alla parte che in sede cantonale era appellata (v. sentenze 5A_80/2023 dell'11 ottobre 2023 consid. 2.4 con rinvio; 4A_461/2022 del 15 dicembre 2022 consid. 6.1). La censura va perciò dichiarata inammissibile.  
 
4.3.2. Il ricorrente sostiene poi che l'ex moglie potrebbe estendere la sua attività lucrativa dal 90 % al 100 %, in modo da guadagnare ulteriori fr. 466.70 da aggiungere al suo reddito di fr. 4'200.-- mensili.  
Egli non spende tuttavia una parola per contestare il rimprovero del Tribunale d'appello di avere, in sede cantonale, omesso di "spiegare come giunga" a un reddito attuale dell'ex moglie di fr. 4'757.-- mensili e di "indicare a quanto ammonterebbe il reddito ipotetico" che vorrebbe vederle imputato. La censura, priva di un adeguato confronto con la sentenza impugnata, è irricevibile. 
 
4.3.3. Con riferimento al fabbisogno minimo del diritto di famiglia dell'ex moglie, il ricorrente ritiene che la Corte cantonale non avrebbe tenuto conto del fatto che il figlio C.________ da settembre 2022 è finanziariamente autonomo ("un selvicoltore secondo il CCL guadagna ca. Fr. 4'514.-- mensili") e che può quindi contribuire alle spese di alloggio della madre (di complessivi fr. 2'300.-- mensili), con la quale vive, nella misura del 30 %. A suo dire, pertanto, "non si giustifica utilizzare la quota per i figli minorenni del 30% per i due figli, ma occorre considerare che C.________ da solo paghi almeno il 30% delle spese di alloggio che, sommato al 20% di D.________, comporta una quota complessiva del 50% per i figli" e "il costo per l'alloggio [...] si riduce così a Fr. 1'150.-- mensili già dal mese di settembre 2022".  
Nella sentenza impugnata, considerata una pigione di fr. 2'300.-- mensili, il Tribunale d'appello ha fissato le spese di alloggio dell'ex moglie in fr. 1'610.-- mensili finché entrambi i figli abiteranno con lei e in fr. 1'840.-- mensili fino a quando un solo figlio vivrà con lei, "il costo dell'alloggio incluso nel fabbisogno in denaro dei figli ammontando nel nuovo sistema di calcolo "a due fasi", secondo la prassi di questa Camera, al 20% (un figlio) e al 30% (due figli) della pigione pagata dalla madre affidataria". Ora, se è vero che la partecipazione di un figlio adulto che dispone di risorse proprie alle spese di alloggio del coniuge creditore andrebbe invece stimata secondo la capacità economica del figlio (v. DTF 144 III 502 consid. 6.6; 137 III 59 consid. 4.2.2; 132 III 483 consid. 4.2; sentenze 5A_246/2019 del 9 giugno 2020 consid. 5.3.3; 5A_129/2019 del 10 maggio 2019 consid. 7.1; PRIOR/STOUDMANN, Entretien de l'enfant mineur: fixation des coûts directs, part à l'excédent et répartition des coûts, FamPra.ch 2024 pag. 13), il ricorrente non dimostra che in concreto C.________ potrebbe partecipare in misura superiore al 10 % ai costi di alloggio della madre (se si considera una quota del 20 % per D.________, ancora in formazione) : la professione, il grado di impiego e il salario del figlio maggiorenne - seppure sufficienti a garantirgli un'autonomia finanziaria - non sono infatti stati stabiliti dalla Corte cantonale e il ricorrente non lamenta alcun arbitrio nell'accertamento dei fatti. In tali circostanze, non è possibile rimproverare al Tribunale d'appello di aver abusato del suo ampio potere di apprezzamento nel presente ambito (v. [circa la partecipazione di un figlio maggiorenne, il cui reddito non è stato accertato, ai costi di alloggio del genitore in una causa di misure a protezione dell'unione coniugale] sentenza 5A_497/2019 del 10 dicembre 2019 consid. 4.3). Nella misura in cui è ammissibile, la censura è infondata. 
 
4.3.4. Con riferimento invece al proprio fabbisogno minimo del diritto di famiglia, il ricorrente ritiene che la Corte cantonale avrebbe dovuto prendere in considerazione un importo di fr. 5'635.70, a suo dire "indicato nella petizione e nelle conclusioni" e contestato dall'ex moglie unicamente con il suo memoriale integrativo, nel quale ella avrebbe affermato che ammonterebbe a fr. 5'000.--. Il ricorrente sostiene di non capire "come in mancanza di contestazioni serie e supportate da documenti giustificativi e senza motivare in alcun modo, il Tribunale di appello [...] faccia proprio questo importo".  
Il ricorrente non si misura però con la motivazione dei Giudici cantonali, i quali hanno precisato che la cifra di fr. 5'000.-- non era stata da lui contestata e non appariva di per sé inverosimile. La censura, priva di un adeguato confronto con la sentenza impugnata, va ritenuta inammissibile. 
 
4.3.5. Il ricorrente ritiene che i Giudici cantonali non avrebbero tenuto conto di una quota che la coppia destinava al risparmio pari a circa fr. 3'000.-- mensili, che essi avrebbero dovuto dedurre ("in proporzione a[gli] apporti, ossia 70% al marito e 30% alla moglie") dall'eccedenza da suddividere. Tale quota emergerebbe dalla decisione impugnata, laddove ha accertato, nel capitolo concernente la liquidazione del regime dei beni, che "dal 26 settembre 2012 al 25 giugno 2015 i coniugi hanno accantonato complessivi Fr. 99'417.--". Di conseguenza, secondo il ricorrente, gli "importi complessivi che raggiungono Fr. 8'050.00 mensili" riconosciuti all'ex moglie nell'impugnata sentenza non corrisponderebbero al suo tenore di vita al momento della separazione, "ma piuttosto [...] comprendono la quota di risparmi dei coniugi".  
Il ricorrente perde tuttavia di vista che, secondo la giurisprudenza, spetta al debitore alimentare allegare e provare l'esistenza di una quota destinata al risparmio (DTF 140 III 485 consid. 3.3; v. supra consid. 4.1.2). Siccome egli nemmeno pretende di aver già, dinanzi all'autorità precedente, fatto valere un tenore di vita inferiore ed allegato (e dimostrato) l'esistenza di una quota destinata al risparmio, il suo argomento risulta tardivo per mancato esaurimento delle istanze cantonali di ricorso (art. 75 cpv. 1 LTF; v. supra consid. 4.3.1; sentenza 5A_67/2020 del 10 agosto 2020 consid. 5.3.3). Inoltre, tenuto anche conto dell'applicazione del principio dispositivo al presente ambito (v. art. 277 cpv. 1 CPC), la Corte cantonale non era tenuta a prendere in considerazione gli elementi risultanti dalla liquidazione del regime dei beni per accertare d'ufficio l'esistenza di risparmi durante il matrimonio (v. sentenza 5A_67/2020 citata consid. 5.3.3). 
 
4.3.6. Il ricorrente sostiene che il Tribunale d'appello sarebbe "andato ultra petita", concedendo contributi più alti rispetto a quelli chiesti dall'ex moglie nelle conclusioni di prima sede (fr. 3'000.-- mensili vita natural durante) e anche rispetto a quelli da lei chiesti con l'appello 15 agosto 2020 (fr. 2'500.-- mensili fino a quando il primo figlio lascerà l'abitazione comune, fr. 3'000.-- mensili fino a quando anche il secondo figlio lascerà l'abitazione comune e fr. 3'500.-- mensili in seguito vita natural durante). Il ricorrente conclude pertanto che, "nella denegata ipotesi in cui questo Tribunale dovesse confermare i contributi decisi, tali contributi di mantenimento non possono andare oltre a quanto richiesto con le conclusioni di causa nella procedura di prima istanza, ossia Fr. 3'000.00 mensili".  
In realtà, la Corte cantonale è rimasta (esplicitamente; v. supra consid. 4.2) nei limiti delle conclusioni contenute nel memoriale integrativo dell'ex moglie del 10 novembre 2022, con il quale ella aveva chiesto un contributo di fr. 3'007.-- mensili fino a quando il primo figlio lascerà l'abitazione comune, di fr. 3'824.-- mensili fino a quando anche il secondo figlio lascerà l'abitazione comune e di fr. 4'297.50 mensili in seguito vita natural durante. Non si pone quindi una questione di violazione del principio dispositivo, ma piuttosto di ammissibilità della mutazione dell'azione in appello ai sensi dell'art. 317 cpv. 2 CPC. Riguardo a tale disposto di legge, il ricorrente afferma invero che, "[c]onsiderato che con l'appello sono state modificate le richieste in merito ai contributi alimentari, si è in presenza di una mutazione dell'azione in appello e più precisamente di una mutazione della richiesta di giudizio. Orbene, giusta l'art. 317 cpv. 2 CPC una tale mutazione può avvenire solo se viene fatta esplicita domanda di mutazione da parte del richiedente (e quindi appellante), richiesta sulla quale la controparte deve avere facoltà di esprimersi". La censura è tuttavia del tutto generica: il ricorrente si limita a esprimere delle premesse, ma non pretende che esse sarebbero state lese nel caso concreto. In particolare, egli non lamenta di non aver ricevuto, in violazione del suo diritto di essere sentito, un termine per esprimersi sull'appello o sul memoriale integrativo dell'ex moglie (v. in proposito DTF 142 III 48 consid. 4). Nella misura in cui è ammissibile, la censura è infondata. 
 
4.3.7. Il ricorrente chiede infine di ridurre la durata del versamento del contributo alimentare. Ritiene che tale versamento dovrebbe essere concesso per un periodo massimo di due anni dal 1° marzo 2023 "per permettere alla moglie di estendere la propria attività lucrativa" e che, in ogni caso, non dovrebbe protrarsi oltre il proprio pensionamento ordinario (nel 2035), dato che egli "potrà contare unicamente su una rendita ordinaria AVS di al massimo Fr. 2'450.-- mensili (stato marzo 2023) e una rendita pensionistica versata dal secondo pilastro ammontante a Fr. 1'324.25 (cfr. estratto Cassa pensioni G.________ che si produce quale doc. B), per un importo totale di Fr. 3'774.25".  
Nella sentenza impugnata, la Corte cantonale ha rifiutato di concedere un contributo alimentare "vita natural durante" come chiesto dall'ex moglie, limitandolo invece al di lei pensionamento, dopo aver rilevato che ella non aveva dimostrato che non le sarà possibile beneficiare di una pensione adeguata. Quanto all'ex marito - ricordato che il solo fatto di raggiungere l'età del pensionamento non esonera il debitore alimentare dal continuare a versare un contributo all'altro coniuge (v. sentenza 5A_202/2022 citata consid. 6.1 in fine con rinvii) - non risulta che egli avesse discusso, nelle sue osservazioni all'appello o nel suo memoriale integrativo del 20 ottobre 2022, la questione della durata del contributo per il caso in cui fosse stato accordato. Tenuto anche conto del fatto che l'ex moglie chiedeva espressamente di ottenere un contributo di mantenimento "a vita", egli avrebbe già potuto addurre dinanzi all'autorità precedente i fatti e i mezzi di prova che produce in questa sede a sostegno di una limitazione della durata (i quali risultano quindi irricevibili in applicazione dell'art. 99 cpv. 1 LTF). Pure in questo caso la censura va quindi ritenuta inammissibile per mancato esaurimento dei rimedi di diritto cantonali (art. 75 cpv. 1 LTF; v. supra consid. 4.3.1; v. anche [con riferimento alla durata del mantenimento tra ex coniugi e all'art. 75 cpv. 1 LTF] sentenza 5A_420/2021 del 5 dicembre 2022 consid. 2.3). 
 
5.  
Da quanto precede discende che sia il ricorso in materia civile 5A_256/2023 sia il ricorso in materia civile 5A_260/2023 vanno respinti nella misura in cui sono ammissibili. 
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Nella causa 5A_260/2023 l'ex moglie ha dovuto pronunciarsi sulla domanda di conferimento dell'effetto sospensivo, risultando parzialmente soccombente; in tali circostanze non si giustifica assegnarle ripetibili per la sede federale, ma, visto l'esito della procedura di misure d'urgenza, occorre ritenere le stesse compensate (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Le cause 5A_256/2023 e 5A_260/2023 sono congiunte. 
 
2.  
 
2.1. Il ricorso sussidiario in materia costituzionale 5A_256/2023 è inammissibile.  
 
2.2. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso in materia civile 5A_256/2023 è respinto.  
 
2.3. Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico di A.________.  
 
3.  
 
3.1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso in materia civile 5A_260/2023 è respinto.  
 
3.2. Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico di B.________. Le ripetibili sono compensate.  
 
4.  
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 12 luglio 2024 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Herrmann 
 
La Cancelliera: Antonini