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Regesto a

Art. 47 LPGA; art. 8 LPD; § 20 della legge cantonale zurighese del 12 febbraio 2007 sull'informazione e la protezione dei dati; art. 55 cpv. 1 LPGA in relazione con l'art. 5 cpv. 2 e l'art. 46 PA; trattazione mediante decisione incidentale di una domanda intesa alla trasmissione degli atti procedurali sotto forma di fotocopie.
Il diritto di consultare gli atti allestiti nell'ambito di una procedura di domanda volta al conseguimento di prestazioni dell'assicurazione sociale è di natura procedurale; esso non deriva dal diritto d'accesso ai dati, così come previsto dalle disposizioni in materia di diritto della protezione dei dati. La questione delle modalità del diritto di consultare gli atti non viene perciò esaminata in sede di una procedura indipendente sfociante in una decisione finale direttamente impugnabile (consid. 3).

Regesto b

Art. 46 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 PA.
La forma in cui è stato concesso il diritto di consultare gli atti (trasmissione degli atti originali al posto di fotocopie) non influisce, quanto al merito, sull'applicazione del diritto, motivo per il quale una possibilità d'impugnazione differita ai sensi dell'art. 46 cpv. 2 PA non entra in linea di conto. Ciò malgrado, non vi è ragione di rinunciare al requisito di un pregiudizio irreparabile (consid. 4).

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