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Regesto

Immatricolazione all'università; esigenza della buona reputazione. Libertà personale; art. 4 Cost; principio della proporzionalità.
Esame di un provvedimento con cui è rifiutata per un anno l'immatricolazione all' Università di Berna di uno studente che aveva terminato il liceo ed era stato condannato per reati militari commessi durante la scuola reclute (provocazione alla violazione degli obblighi militari, mene contro la disciplina militare, ecc.).
1. Tale provvedimento non tocca l'ambito protetto della libertà personale (consid. 3a), né quello della libertà d'espressione (consid. 3b). La sua ammissibilità va valutata esclusivamente sotto il profilo dell'art. 4 Cost (consid. 3c).
2. Esame della costituzionalità della disposizione regolamentare secondo cui può essere immatricolato soltanto chi dimostri di godere di buona reputazione:
a) Nell'imporre tale condizione il Consiglio di Stato non ha ecceduto arbitrariamente la competenza attribuitagli dalla legge cantonale sull'università (consid. 4a).
b) Obbligo di consultare previamente il Senato accademico (consid. 4b).
c) Costituzionalità materiale della disposizione, funzione del controllo concreto di una norma (consid. 4c).
3. È in linea di principio compatibile con l'art. 4 Cost non soltanto subordinare l'immatricolazione ad un'istruzione previa sufficiente, ma anche porre determinate condizioni circa il carattere dell'immatricolando allo scopo di assicurare lo svolgimento normale dei corsi; va tuttavia rispettato al proposito il principio della proporzionalità (consid. 5).

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Referenzen

Artikel: art. 4 Cost