Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 

Regesto

Art. 49 cpv. 1 e art. 27 Cost.; art. 71 lett. c LL; § 7 cpv. 1 e § 7a lett. d del regolamento di Basilea Città del 7 dicembre 1993 (versione del 5 agosto 2003) concernente i giorni di riposo e la chiusura dei negozi; § 11 cpv. 3 della legge di Basilea Città del 13 ottobre 1993 concernente i giorni di riposo e la chiusura dei negozi. Prescrizioni cantonali sulla chiusura dei negozi; orari di apertura prolungati; esigenza riguardo al rispetto di un contratto collettivo di lavoro.
Una prescrizione cantonale sulla chiusura dei negozi, secondo cui una proroga degli orari di apertura può essere autorizzata soltanto se rispetta il contratto collettivo di lavoro, ha per scopo la protezione dei lavoratori ed è incompatibile con la regolamentazione federale esaustiva della legge federale sul lavoro (violazione del principio della forza derogatoria del diritto federale); annullamento delle disposizioni regolamentari impugnate e constatazione dell'incostituzionalità della norma cantonale su cui si fondano (consid. 2.3 e 2.5).
Incostituzionalità anche per l'incompatibilità con la legge federale che permette di estendere il campo di applicazione dei contratti collettivi di lavoro (consid. 2.4)?

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 49 cpv. 1 e art. 27 Cost.