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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_731/2021  
 
 
Sentenza del 3 dicembre 2021  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Kneubühler, Presidente, 
Jametti, Müller, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Paolo Bernasconi, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; consegna di mezzi di prova, 
 
ricorso contro la sentenza emanata l'11 novembre 2021 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (RR.2021.140). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Il 12 novembre 2019 la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria internazionale nell'ambito di un procedimento penale a carico di A.________ e altre persone per i reati di associazione per delinquere e altri reati. L'autorità estera ha chiesto la perquisizione di un appartamento a Lugano-Paradiso di proprietà di B.________, compagna di A.________, allo scopo di sequestrare la documentazione, anche di carattere informatico, riferibile al citato indagato e a società a lui riconducibili. 
 
B.  
Il 7 ottobre 2020 presso l'appartamento di B.________ è stato sequestrato diverso materiale cartaceo e informatico. Con decisione di chiusura del 10 giugno 2021 il Ministero pubblico ticinese ha ordinato la trasmissione all'Italia di svariati files estrapolati da dispositivi elettronici dell'inquisito A.________. Adito da quest'ultimo, con decisione dell'11 novembre 2021 la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (CRP) ne ha dichiarato inammissibile il ricorso per carenza di legittimazione. 
 
C.  
Avverso questa sentenza A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico. Chiede, concesso al gravame l'effetto sospensivo e l'adozione di misure cautelari, in via principale, di riformare la decisione impugnata nel senso di annullare quella di chiusura, in via subordinata, di annullarla e di rinviare la causa alla CRP per nuovo giudizio. 
 
Non sono state chieste osservazioni al ricorso. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne tra l'altro, un sequestro e la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e, inoltre, si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Si è segnatamente in presenza di un siffatto caso laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Questi motivi di entrata nel merito non sono tuttavia esaustivi e il Tribunale federale può essere chiamato a intervenire anche quando si tratti di dirimere una questione giuridica di principio o quando l'istanza precedente si è scostata dalla giurisprudenza costante (DTF 145 IV 99 consid. 1.1 e 1.2).  
 
1.2. L'art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale in quest'ambito. Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante, che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 145 IV 99 consid. 1.2). Spetta al ricorrente, pena l'inammissibilità del gravame, dimostrare che le condizioni di entrata in materia richieste dall'art. 84 LTF sono adempiute (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 145 IV 99 consid. 1.5). Secondo l'art. 109 LTF, la Corte giudica nella composizione di tre giudici circa la non entrata nel merito su ricorsi che non riguardano un caso particolarmente importante (cpv. 1); la decisione è motivata sommariamente e può rinviare in tutto o in parte alla decisione impugnata (cpv. 3).  
 
2.  
 
2.1. La CRP ha negato al ricorrente la legittimazione a ricorrere ai sensi dell'art. 80h lett. b AIMP (RS 351.1), secondo cui ha diritto a ricorrere chiunque è toccato personalmente e direttamente da una misura d'assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa. Ha ricordato che secondo l'art. 9a della relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11) sono considerati personalmente e direttamente toccati ai sensi degli articoli 21 capoverso 3 e 80h AIMP, nel caso di perquisizioni domiciliari, il proprietario o il locatario (lett. b). Ha osservato che la giurisprudenza ha precisato che la legittimazione spetta anche alla persona direttamente sottoposta a una misura coercitiva (perquisizione, sequestro o interrogatorio), mentre gli altri interessati, toccati solo in maniera indiretta, non possono impugnare tali provvedimenti. Richiamando rettamente la prassi, ha ricordato che nel caso di documenti in possesso di terzi, soltanto questi ultimi, in quanto loro possessori, possono contestarne il sequestro, anche se i documenti concernono un'altra persona contro la quale è pendente un procedimento penale all'estero (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1-5.2.3; cfr. sentenze 1C_701/2020 del 29 gennaio 2021 consid. 3.2 e 3.3 e 1C_423/2020 del 5 agosto 2020 consid. 1.2). Ha poi accertato che nella fattispecie la perquisizione e il sequestro hanno avuto luogo presso l'appartamento di B.________, compagna del ricorrente, che non risulta né proprietario, né locatario, né sublocatario, né usufruttuario o titolare di un diritto di abitazione dell'appartamento. La proprietaria ha infatti rilevato che negli ultimi quindici anni il ricorrente andava solo un paio di giorni al mese a Lugano. La CRP ne ha concluso, fondandosi sulla dottrina e giurisprudenza, la carenza di quest'ultimo a ricorrere.  
 
2.2. Il ricorrente sostiene che si sarebbe in presenza di un caso importante poiché occorrerebbe estendere la definizione della cerchia dei detentori dei mezzi di prova. Al riguardo si limita tuttavia ad accennare a non meglio specificate nuove forme di utilizzazione di locali abitativi e/o professionali, al suo dire sconosciute fino a pochi anni fa, segnatamente la condivisione di spazi abitativi da parte di persone che appartengono al medesimo nucleo familiare, come per esempio il caso di lontani parenti ospitati in una casa di abitazione, la coabitazione da parte di persone non unite da un vincolo di matrimonio, o il caso di co-working, fattispecie queste comunque non realizzate in concreto. Sostenendo che la proprietaria condividerebbe il suo appartamento "more uxorio" con lui, il ricorrente nemmeno tenta di dimostrare l'arbitrarietà dell'accertamento contrario ritenuto dalla CRP (DTF 147 I 73 consid. 2.2). Anche l'accenno al fatto, ch'egli non adduce d'aver sollevato davanti alla CRP (cfr. DTF 147 II 49 consid. 3.3), che il 6 agosto 2021 avrebbe acquistato un appartamento limitrofo a quello della sua compagna, muta l'esito del ricorso, ritenuto che il sequestro ha avuto luogo il 7 ottobre 2020 nell'appartamento della compagna, non nel suo. La CRP non si è quindi scostata dalla costante prassi e i generici accenni del ricorrente non giustificano un intervento del Tribunale federale.  
 
2.3. Il ricorrente disattende inoltre che quando l'autorità precedente non esamina un ricorso nel merito, in concreto per carenza di legittimazione, l'oggetto del litigio può essere unicamente la questione dell'irricevibilità del gravame poiché, in caso di accoglimento del ricorso, il Tribunale federale le rinvierebbe la causa per l'esame di merito (DTF 144 II 184 consid. 1.1). Ne segue che le censure di merito, peraltro inutilmente prolisse, non devono essere esaminate poiché esulano dall'oggetto del litigio.  
 
3.  
Ne segue che il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico del Cantone Ticino, alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale e all'Ufficio federale di giustizia, Settore assistenza giudiziaria. 
 
 
Losanna, 3 dicembre 2021 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Kneubühler 
 
Il Cancelliere: Crameri