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[AZA 0/2] 
 
7B.271/2001 
 
CAMERA DELLE ESECUZIONI E DEI FALLIMENTI 
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10 gennaio 2002 
 
Composizione della Camera: giudici federali Nordmann, presidente, 
Escher e Meyer. 
Cancelliere: Piatti. 
 
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Visto il ricorso del 30 novembre 2001 presentato dalla W.________ AG, contro la sentenza emanata il 19 novembre 2001 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, in merito all'operato dell'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno nella causa che oppone il ricorrente a M.________, patrocinato dall'avv. Cesare Lepori, Bellinzona, in materia di esecuzione in via di pignoramento; 
Ritenuto in fatto : 
 
A.- La W.________ AG ha escusso M.________ con un precetto esecutivo fatto spiccare il 23 marzo 2000 dall' Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno. Il 12 marzo 2001 la Pretura di Locarno-Campagna, dopo aver preso atto che con scritto 19 febbraio 2001 il debitore ha ritirato l'opposizione interposta per il capitale, ha rigettato in via provvisoria l'opposizione per quanto attiene agli interessi e alle spese esecutive. Il 23 aprile seguente l'Ufficio, dopo aver ricevuto la domanda di proseguimento dell'esecuzione, ha inviato al debitore l'avviso del pignoramento previsto per il 22 maggio successivo. 
 
B.- Con sentenza 19 novembre 2001 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha accolto un ricorso del debitore (dispositivo n. 1), ha annullato sia il precetto esecutivo che l'avviso di pignoramento (dispositivo n. 1.1) e ha ordinato all'Ufficio di Locarno di trasmettere la domanda di esecuzione della creditrice con il relativo anticipo spese all'Ufficio di Bellinzona (dispositivo n. 1.2), il quale dovrà procedere negli incombenti esecutivi connessi a tale domanda (dispositivo n. 1.3). I giudici cantonali hanno accertato che l'escusso è domiciliato presso i suoi genitori a Bellinzona e non a Gordola come invece indicato sul precetto esecutivo. Quest'ultimo è pertanto stato emesso da un Ufficio (quello di Locarno) territorialmente incompetente, motivo per cui dev'essere annullato parimente all'avviso di pignoramento. 
 
 
C.- Il 30 novembre 2001 la W.________ AG ha presentato al Tribunale federale un ricorso con cui postula l'annullamento della decisione dell'autorità di vigilanza e la conferma della validità del precetto esecutivo e della sentenza di rigetto dell'opposizione. La ricorrente indica che un precetto esecutivo fatto spiccare da un Ufficio incompetente non è nullo, ma solo annullabile mediante un ricorso inoltrato all'autorità di vigilanza entro il termine di dieci giorni previsto dall'art. 17 LEF. Ne segue che il precetto non poteva essere annullato in accoglimento di un ricorso presentato quasi tredici mesi dalla sua notifica. 
Con osservazioni 10 dicembre 2001 l'Ufficio di esecuzione e fallimenti (UEF) di Locarno afferma che sia il precetto esecutivo sia il rigetto dell'opposizione devono essere considerati validi. M.________ propone invece con risposta del 14 dicembre 2001 di respingere il rimedio. Dei motivi si dirà, in quanto necessario ai fini del presente giudizio, nei considerandi di diritto. 
 
Considerando in diritto : 
 
1.- a) La legittimazione della ricorrente, quale creditrice procedente che si vede annullata dall'autorità di vigilanza la procedura esecutiva da essa avviata, appare pacifica. Il ricorso, tempestivo, si rivela in linea di principio ammissibile. 
 
b) La ricorrente domanda pure che la sentenza di rigetto dell'opposizione del Pretore di Lugano (recte: Locarno) - Campagna sia confermata. Tale richiesta si rivela inammissibile nella presente procedura, poiché la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti, come del resto l'autorità di vigilanza cantonale, non può confermare una decisione giudiziaria. 
 
2.- a) L'autorità di vigilanza ha dapprima richiamato l'art. 46 cpv. 1 LEF, secondo cui il debitore va escusso al suo domicilio. Dagli accertamenti esperiti in sede ricorsuale il debitore, sebbene non si sia mai annunciato al controllo abitanti di Bellinzona, è domiciliato presso i genitori in tale comune e non a Gordola come invece indicato sul precetto esecutivo. Ne segue che l'Ufficio competente per territorio risulta essere quello di Bellinzona, motivo per cui - secondo i giudici cantonali - sia il precetto esecutivo che l'avviso di pignoramento emanati dall'Ufficio di Locarno vanno annullati. Quest'ultimo Ufficio deve però trasmettere la domanda di esecuzione e l'anticipo spese al primo, che darà seguito a tale domanda. 
 
b) La ricorrente afferma invece che il precetto esecutivo non poteva in concreto essere annullato, poiché non è stato impugnato con un ricorso entro dieci giorni dalla sua notifica. L'escusso, che ha pure ritirato l'opposizione in precedenza interposta, ha infatti atteso oltre un anno per sollevare obiezioni sulla validità dell'esecuzione. 
 
c) Già nella DTF 68 III 33 il Tribunale federale, fondandosi su di una prassi ancora più anziana (vedi DTF 56 III 228 pag. 232 con rinvii), ha esplicitamente statuito che l'annullamento di un precetto esecutivo spiccato da un ufficio incompetente è pronunciato soltanto su ricorso interposto tempestivamente; non esistono infatti motivi per ritenere nullo un siffatto precetto, il quale - se restato incontestato per la durata del termine ricorsuale - costituisce pertanto una valida base per la continuazione dell' esecuzione da parte del competente Ufficio. Tale giurisprudenza è stata confermata in DTF 82 III 63 consid. 4 pag. 74, 83 II 41 consid. 5 pag. 50, 88 III 7 consid. 3, 96 III 89 consid. 2 e 3 ed è condivisa dalla dottrina dominante (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 32 ai cenni introduttivi agli art. 46-55 LEF; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Das Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 6 ad art. 46 LEF; Schmid, Commento basilese, n. 25 all'art. 46 LEF). 
 
 
Per contro, il proseguimento dell'esecuzione (in particolare l'avviso e il susseguente pignoramento) da parte di un Ufficio territorialmente incompetente è inficiato di nullità. 
Con riferimento alle operazioni di pignoramento, la nullità è in sostanza giustificata dalla tutela degli interessi di eventuali altri creditori, che possono segnatamente partecipare al pignoramento conformemente agli art. 110 e 111 LEF (DTF 105 III 60 consid. 1, 96 III 31 consid. 2, 91 III 47 consid. 3; Gilliéron, op. cit. , n. 33 ai cenni introduttivi agli art. 46-55 LEF; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, op. cit. , n. 5 all'art. 46 LEF; Schmid, op. cit. , n. 28 all'art. 46 LEF). 
 
 
 
 
Nella fattispecie nemmeno l'escusso pretende di aver contestato la competenza territoriale dell'Ufficio di esecuzione entro dieci giorni dalla ricezione del precetto esecutivo. Con le proprie osservazioni egli ritiene però che si giustifica ritenere nullo il precetto esecutivo perché un'esecuzione promossa presso un ufficio territorialmente incompetente è suscettibile di cagionare un pregiudizio a terzi che non sono parte nella procedura: infatti tale esecuzione non figura presso l'Ufficio del domicilio dell'escusso e come tale non può essere comunicata a terzi che chiedono informazioni su di lui in virtù dell'art. 8a LEF. Senonché tale argomentazione è senza pertinenza ai fini del presente giudizio. Innanzi tutto l'escusso pare misconoscere che la domanda di proseguimento dell'esecuzione sarà trasmessa all'Ufficio territorialmente competente (cfr. sull'obbligo generale dell'autorità incompetente di trasmettere gli atti a quella competente il consid. 3b della sentenza del 29 novembre 2001 in re A. [causa 7B.229/2001] della scrivente Camera destinata alla pubblicazione), il quale dovrà iscriverla negli appositi registri. 
L'esecuzione in discussione risulterà pertanto pure presso l'Ufficio competente, che, se sono adempiuti i requisiti di cui all'art. 8a LEF, informerà un eventuale terzo richiedente. Si può inoltre rilevare che, anche nell' ipotesi di un cambiamento di domicilio del debitore intervenuto dopo la ricezione del precetto esecutivo, ma prima della notifica del pignoramento, l'Ufficio che ha steso il precetto non sarà necessariamente quello che, dopo aver inviato il relativo avviso, effettuerà il pignoramento; tale circostanza non obbliga però il creditore a rifare l'intera procedura (cfr. art. 53 LEF; DTF 89 III 7; Schmid, op. cit. , n. 2 all'art. 53 LEF). Non essendo il precetto esecutivo inficiato di nullità, lo stesso non poteva quindi essere annullato in seguito a un rimedio inoltrato oltre un anno dopo la sua notifica. Il ricorso si rivela pertanto fondato e dev'essere accolto su questo punto. A giusta ragione invece la ricorrente non contesta l'annullamento dell'avviso di pignoramento notificato da un ufficio territorialmente incompetente, che va quindi confermato. 
 
3.- Da quanto precede segue che la decisione impugnata dev'essere cassata nella misura in cui annulla il precetto esecutivo e ordina la trasmissione della domanda di esecuzione all'Ufficio di Bellinzona, affinché esso effettui gli incombenti connessi a tale domanda. Il giudizio cantonale dev'essere riformato nel senso che l'Ufficio di Locarno farà pervenire la domanda di proseguimento dell' esecuzione a quello di Bellinzona, affinché esso proceda alle operazioni legate a tale richiesta. 
 
Per questi motivi 
 
la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti 
 
pronuncia : 
 
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è accolto. I dispositivi 1, 1.1, 1.2 e 1.3 della sentenza cantonale sono annullati e riformati nel seguente modo: 
 
1. Il ricorso 4 maggio 2001 di M.________, 
Bellinzona, è parzialmente accolto. 
 
1.1 L'avviso di pignoramento del 23 aprile 
2001 riferito all'esecuzione inerente al precetto 
esecutivo n. 511'091 del 23 marzo 2000 dell' 
UEF di Locarno è annullato. 
 
1.2 L'UEF di Locarno trasmetterà la domanda 
11 aprile 2001 di proseguire la predetta esecuzione 
all'UEF di Bellinzona, che procederà nei 
suoi incombenti esecutivi connessi a tale domanda. 
 
2. Comunicazione alla ricorrente, al patrocinatore della controparte, agli Uffici di esecuzione e fallimenti di Locarno e di Bellinzona e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
Losanna, 10 gennaio 2002 MDE 
 
In nome della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti 
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO: 
La Presidente, Il Cancelliere,