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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1B_155/2014  
   
   
 
 
 
Sentenza del 9 luglio 2014  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Fonjallaz, Presidente, 
Karlen, Eusebio, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
Ministero pubblico della Confederazione,  
via Sorengo 3, 6900 Lugano, 
ricorrente, 
 
contro  
 
1. A.________, 
patrocinata dall'avv. Daniele Timbal, 
2. B.________, 
patrocinato dall'avv. Anne Schweikert, 
opponenti. 
 
Oggetto 
Procedimento penale, domanda di dissigillamento, 
 
ricorso in materia penale contro la decisione emanata il 21 marzo 2014 dal Giudice dei provvedimenti coercitivi del Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Il 20 maggio 2012 il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha emanato un ordine di perquisizione e sequestro ai sensi dell'art. 241 segg. CPP nei confronti di A.________ e B.________, indagati per il reato di riciclaggio di denaro (art. 305bis CP) nell'ambito di un procedimento penale aperto anche contro altre persone pure per il titolo di organizzazione criminale (art. 260ter CP). Scopo del provvedimento era la requisizione e il relativo sequestro  "delle prove o tracce dei reati: segnatamente di documenti di qualsivoglia tipo e su qualsiasi supporto essi si trovino (cartaceo, informatico, ecc.) e di oggetti e di valori patrimoniali, da porre in relazione con le indagini in corso rispettivamente con persone fisiche e/o giuridiche ad esse collegate".  
 
B.   
Il provvedimento è stato eseguito il 25 maggio 2012. Intervenuto in una seconda fase della perquisizione, anche in rappresentanza dell'altro indagato, il patrocinatore di A.________ ha chiesto l'apposizione dei sigilli su una parte degli oggetti sequestrati. Il 14 giugno seguente il MPC ha presentato una domanda di dissigillamento al Giudice dei provvedimenti coercitivi (GPC). Con giudizio del 14 agosto 2012 questi ha respinto l'istanza, siccome l'ordine di perquisizione non presentava una sufficiente motivazione riguardo agli indizi di reato. 
 
C.   
Con sentenza 1B_487/2012 del 18 febbraio 2013 il Tribunale federale ha accolto, nella misura della sua ammissibilità, un ricorso in materia penale del MPC contro la decisione del 14 agosto 2012 del GPC, annullandola e rinviando la causa al primo giudice, affinché statuisse nel merito della domanda di dissigillamento dopo avere concesso alle parti il diritto di essere sentite. 
 
D.   
Dopo una cernita preliminare ad opera delle parti, il GPC si è ripronunciato sulla causa con decisione del 21 marzo 2014, evadendo la domanda di dissigillamento nel senso dei considerandi. Ha disposto che la documentazione sigillata e i supporti informatici vengano restituiti ai detentori, mentre la documentazione dissigillata inviata al MPC trascorsi inevasi i termini di ricorso previsti dalla LTF. 
 
 
E.   
Il MPC impugna questa sentenza con un nuovo ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo in via principale di ordinare il dissigillamento dei supporti informatici requisiti e sigillati il 25 maggio 2012, ad eccezione dei dati per i quali le parti hanno convenuto il mantenimento dei sigilli. Ha inoltre chiesto di trasmettergli i supporti informatici in questione, affinché sia mantenuto il loro sequestro. In via subordinata, ha postulato il dissigillamento di due documenti indicati nel verbale di precernita del 21 gennaio 2014 e la continuazione da parte del GPC della cernita dei dati informatici non visionabili in occasione della precernita. Il ricorrente fa valere la violazione del diritto federale e l'accertamento manifestamente inesatto dei fatti. 
 
F.   
Il GPC ha trasmesso gli atti al Tribunale federale senza presentare osservazioni sul ricorso. Gli opponenti chiedono di respingere il gravame, B.________ postulando altresì di essere ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. 
Con decreto presidenziale del 21 maggio 2014 è stato conferito effetto sospensivo al ricorso. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 140 I 90 consid. 1 e rinvio).  
 
1.2. Le decisioni relative a dissigillamenti concernono decisioni incidentali, che non pongono fine al procedimento penale: non si tratta tuttavia di "misure cautelari" ai sensi dell'art. 98 LTF, norma che non è pertanto applicabile (DTF 137 IV 340 consid. 2.4; sentenza 1B_277/2011 del 28 giugno 2011 consid. 1.2). Il GPC ha disposto la restituzione di una parte della documentazione e dei dati informatici ai detentori. Il giudizio impugnato può comportare per il ricorrente un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, potendo compromettere irrimediabilmente l'esito del procedimento penale a causa della perdita di mezzi di prova eventualmente determinanti, concernenti circostanze decisive non ancora chiarite. In tali condizioni, la legittimazione a ricorrere del pubblico ministero giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 3 LTF può essere ammessa.  
 
2.   
Il GPC ha rilevato che per i dati informatici trasferiti con l'accordo delle parti su quattro CD, i detentori avevano acconsentito al loro dissigillamento, per cui si poteva senz'altro consegnare questi supporti elettronici al MPC. Il GPC ha pure disposto il dissigillamento e la consegna al MPC della documentazione relativa alla società I.________ Srl, siccome presenta una connessione con l'inchiesta penale. Questi punti non sono impugnati dal ricorrente e non devono quindi essere esaminati in questa sede. 
 
3.  
 
3.1. Il ricorrente fa valere la violazione dell'art. 80 cpv. 2 CPP rimproverando al GPC di non avere sufficientemente motivato le ragioni per cui ha respinto la domanda di dissigillamento riguardo a due documenti visionati sommariamente in occasione della precernita e trasmessigli in forma cartacea.  
 
3.2. Giusta l'art. 248 cpv. 1 CPP, le carte, le registrazioni e altri oggetti che secondo le dichiarazioni del detentore non possono essere perquisiti o sequestrati in virtù della facoltà di non rispondere o di non deporre oppure per altri motivi sono sigillati e non possono essere visionati né utilizzati dalle autorità penali. Questa norma è in relazione con l'art. 264 CPP (cfr. DTF 140 IV 28 consid. 2). Secondo l'art. 264 cpv. 1 CPP, non possono in particolare essere sequestrati, indipendentemente dal luogo in cui si trovano e indipendentemente dal momento in cui sono stati allestiti: documenti inerenti ai contatti dell'imputato con il difensore (lett. a); carte e registrazioni personali e corrispondenza dell'imputato, se l'interesse alla protezione della sua personalità prevale su quello del perseguimento penale (lett. b); oggetti e documenti inerenti ai contatti tra l'imputato e persone aventi facoltà di non deporre conformemente agli art. 170-173 CPP, sempre che tali persone non siano a loro volta imputate nello stesso contesto fattuale (lett. c).  
Riguardo al primo documento, il GPC ha rilevato ch'esso concerne i contatti dell'imputato con il difensore o quantomeno con persone aventi facoltà di non deporre, sicché il sigillo doveva essere inequivocabilmente mantenuto. Il primo giudice ha quindi indicato i motivi del diniego della domanda di dissigillamento, facendo riferimento al segreto professionale dell'avvocato, segnatamente ai casi dell'art. 264 cpv. 1 lett. a e c CPP. Contrariamente all'opinione del ricorrente, sotto il profilo dell'applicazione dell'art. 264 cpv. 1 CPP il fatto che il documento in questione sarebbe stato allestito prima dell'avvio dell'istruzione penale è irrilevante. Quanto al secondo documento, il GPC ha ritenuto ch'esso rientrasse tra le carte e registrazioni personali ai sensi dell'art. 264 cpv. 1 lett. b CPP e non presentasse alcuna connessione con il procedimento penale. Anche in questo caso ha quindi indicato il motivo per cui ha rifiutato il dissigillamento. 
Il GPC nemmeno è incorso nell'arbitrio per non avere espressamente riportato nella decisione impugnata che in sede di precernita il MPC aveva dichiarato di non vedere motivi per non acquisire agli atti il documento in questione. L'accertamento della testuale dichiarazione del magistrato non avrebbe infatti comportato un giudizio diverso da parte del GPC e non è quindi determinante per l'esito del procedimento (cfr. art. 97 cpv. 1 LTF). Per il resto, il ricorrente non fa valere una violazione del diritto, segnatamente di specifiche disposizioni del CPP, con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF
 
4.  
 
4.1. Il ricorrente lamenta una violazione dell'art. 248 cpv. 3 CPP, siccome il GPC non avrebbe eseguito la cernita dei dati informatici che, per motivi tecnici, non erano visionabili durante la precernita e non sono quindi stati oggetto di una prima selezione sommaria delle parti.  
 
4.2. Secondo l'art. 248 cpv. 3 lett. a CPP, se l'autorità penale presenta una domanda di dissigillamento, sulla stessa decide entro un mese il GPC nell'ambito della procedura preliminare. Giusta l'art. 248 cpv. 4 CPP, per l'esame del contenuto di carte, registrazioni e oggetti il giudice può fare capo a un esperto. In applicazione del principio di proporzionalità può essere effettuata una prima cernita sommaria, che serve ad estromettere le carte manifestamente estranee e irrilevanti per il procedimento penale. La cernita deve tuttavia essere effettuata da un giudice e non dall'autorità di istruzione (DTF 137 IV 189 consid. 5.1.1 pag. 196 e rinvii; sentenze 1B_492/2011 del 2 febbraio 2012 consid. 5 e 1B_274/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 6). I detentori interessati al suggellamento sono d'altra parte tenuti a collaborare, indicando al giudice i documenti che secondo loro sono soggetti al segreto o che non presentano alcuna connessione con l'inchiesta penale. Ciò vale in particolare laddove essi hanno chiesto il suggellamento di dati molto voluminosi e complessi (DTF 138 IV 225 consid. 7.1; 137 IV 189 consid. 4.2, 5.1.2 e 5.3; sentenza 1B_672/2012 dell'8 maggio 2013 consid. 3).  
 
4.3. Risulta che una parte dei supporti informatici, che non sarebbero stati visionabili per motivi tecnici, non è stata oggetto di una cernita da parte del GPC, il quale ha disposto la restituzione ai detentori senza esaminare i relativi dati. In tal modo, il primo giudice non si è quindi pronunciato materialmente sulla domanda di dissigillamento. Come visto, spetta infatti a lui, e non al ricorrente, eseguire la cernita, potendosi se del caso avvalere di un esperto per l'esame del contenuto dei dati (art. 248 cpv. 4 CPP). Su questo punto il gravame è pertanto fondato e la causa deve essere rinviata alla precedente istanza, perché statuisca sull'eventuale dissigillamento dei dati informatici non ancora visionati. Il GPC dovrà al riguardo continuare la procedura senza ulteriori indugi, ritenuto come la stessa abbia già subito ritardi incompatibili con l'imperativo di celerità (art. 5 cpv. 1 CPP).  
 
5.  
 
5.1. Ne segue che il ricorso deve essere accolto in quanto ammissibile. La decisione impugnata è annullata e la causa è rinviata al GPC, affinché esegua la cernita.  
 
5.2. Visto l'esito del ricorso, le spese giudiziarie dovrebbero di massima essere poste a carico degli opponenti, soccombenti (art. 66 cpv. 1 LTF). La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio di B.________ non può essere accolta, siccome egli si limita ad addurre che ogni suo bene sarebbe stato bloccato dal MPC e che attualmente lavorerebbe in Italia percependo un reddito mensile di EUR 1'000.-- oltre bonus. Richiama inoltre un'offerta d'impiego del 18 settembre 2012 e la designazione del difensore di ufficio da parte del MPC. Non dimostra tuttavia il suo stato di indigenza, sostanziando specificatamente ed allegando alla domanda i ragguagli su tale reddito, sul patrimonio, e sull'insieme degli oneri finanziari, nonché sui suoi bisogni attuali (cfr. art. 64 cpv. 1 LTF; DTF 125 IV 161 consid. 4). Formulata in termini generici, l'istanza non consente pertanto di stabilire la sua situazione finanziaria attuale e di determinare il suo fabbisogno. Tuttavia, considerate le particolarità della presente procedura, non si giustifica di prelevare spese giudiziarie a carico degli opponenti.  
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è accolto. La decisione emanata dal Giudice dei provvedimenti coercitivi il 21 marzo 2014 è annullata e la causa gli è rinviata per una nuova decisione nel senso dei considerandi. 
 
2.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, rispettivamente ai loro patrocinatori, e al Giudice dei provvedimenti coercitivi del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 9 luglio 2014 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Fonjallaz 
 
Il Cancelliere: Gadoni