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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_697/2012 
 
Sentenza dell'8 marzo 2013 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Aemisegger, Giudice presidente, 
Eusebio, Chaix, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
procedimento penale, restituzione di documenti sequestrati, sigillamento, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 5 ottobre 2012 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello 
del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
 
A. 
In seguito a denunce presentate da tre clienti, segnatamente B.________, C.________ e D.________, nei confronti della loro legale, avvocata A.________, per titolo di reato di estorsione, subordinatamente coazione tentata, coazione, appropriazione indebita, violazione del segreto professionale, soppressione di documenti, amministrazione infedele, ingiuria, diffamazione e calunnia, il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha aperto tre procedimenti penali (n. 2010.10322, 2010.10723 e 2010.10727). In tale ambito, il Procuratore pubblico (PP) ha ordinato numerose perquisizioni e sequestri, tra l'altro sul conto clienti della legale sul quale sarebbero depositati averi spettanti a B.________, e meglio in data 26 aprile 2011 presso la banca E.________ e, lo stesso giorno, presso la la banca F.________, completandoli in quest'ultimo caso il 18 maggio, il 17 giugno e il 16 agosto 2011. Durante l'interrogatorio del 7 settembre 2011, il PP ha notificato alla denunciata gli ordini di sequestro e i relativi complementi. Il 16 e il 29 agosto 2011 il PP ha disposto ulteriori perquisizioni e sequestri presso la banca G.________, notificati dalla banca alla legale il 29 agosto e il 6 settembre 2011. 
 
B. 
Contro detti sequestri A.________, il 16 e 19 settembre 2011, ha presentato quattro reclami alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP), postulando il sigillamento della documentazione sequestrata. Con pronunce del 21 settembre 2011, la CRP ha dichiarato l'assenza della sua competenza in materia di sigilli. 
 
C. 
Il 10 ottobre 2011 il PP ha presentato un'istanza di dissigillamento al Giudice dei provvedimenti coercitivi (GPC), che con decisione del 12 dicembre 2011 l'ha dichiarata irricevibile, perché la documentazione non era mai stata sigillata. Mediante sentenze del 27 febbraio 2012 la CRP ha poi respinto i quattro citati reclami. 
 
D. 
Il 28 giugno 2012 il PP ha respinto una richiesta di restituzione dei documenti sequestrati, adducendo la tardività della domanda di apposizione dei sigilli. Con giudizio del 5 ottobre 2012, la CRP ha respinto, in quanto ricevibile, un reclamo dell'interessata. 
 
E. 
A.________ impugna questa decisione con un ricorso in materia penale al Tribunale federale. Chiede, concesso al gravame effetto sospensivo, di accertarne la nullità, subordinatamente di annullarla. 
Non sono state chieste osservazioni al gravame. 
 
Diritto: 
 
1. 
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 137 I 371 consid. 1). 
 
1.2 Le decisioni relative a dissigillamenti concernono decisioni incidentali, che non pongono fine al procedimento penale: non si tratta tuttavia di "misure cautelari" ai sensi dell'art. 98 LTF, norma che non è pertanto applicabile (DTF 137 IV 340 consid. 2.4; sentenza 1B_277/2011 del 28 giugno 2011 consid. 1.2). Nella misura in cui è statuito in maniera definitiva sulla tutela degli interessi legalmente protetti al mantenimento del segreto, esse, di massima, comportano regolarmente un pregiudizio irreparabile di natura giuridica secondo l'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF (sentenza 1B_595/2011 del 21 marzo 2012 consid. 1 e rinvii, in Pra 2012 n. 69 pag. 467). 
1.2.1 Nell'ambito della procedura preliminare, sulla domanda di dissigillamento decide definitivamente il GPC (art. 248 cpv. 3 lett. a CPP; vedi al riguardo sentenza 1B_397/2012 del 10 ottobre 2012 destinata a pubblicazione, consid. 1.1 e 1.2 inediti). 
1.2.2 Secondo l'art. 248 cpv. 1 CPP, le carte, le registrazioni e gli altri oggetti che secondo le dichiarazioni del detentore non possono essere perquisiti o sequestrati in virtù della facoltà di non rispondere o di non deporre oppure per altri motivi, sono sigillati e non possono essere visionati né utilizzati dalle autorità penali. Se l'autorità penale non presenta entro venti giorni una domanda di dissigillamento, essi sono restituiti all'avente diritto (cpv. 2). Se, nell'ambito della procedura preliminare, l'autorità penale presenta una domanda di dissigillamento, sulla stessa decide definitivamente entro un mese il GPC (cpv. 3). 
 
2. 
2.1 In concreto la ricorrente sostiene, a torto, che nella fattispecie si tratterrebbe di una procedura ai sensi dell'art. 248 CPP. Ella impernia infatti il gravame sull'assunto secondo cui la decisione del PP prima e quella della CRP poi sarebbero in contrasto con la decisione del GPC, cresciuta in giudicato e quindi definitiva, adducendo un "conflitto di giudicato". Come si vedrà, l'assunto è chiaramente infondato, ritenuto che la ricorrente confonde e mischia due fattispecie distinte. 
2.1.1 Nell'invocata decisione del 12 dicembre 2011, il GPC adito con una domanda di dissigillamento del PP, ha ritenuto che le banche avevano inviato a quest'ultimo la documentazione richiesta senza porla sotto suggello. Rilevato che gli atti non sono mai stati sigillati, la domanda di dissigillamento era irricevibile. La ricorrente sostiene quindi palesemente a torto che il GPC avrebbe respinto l'istanza del PP e che pertanto detti atti dovrebbero essere restituiti a lei o alle banche, e che dovrebbero comunque rimanere "segretati". 
2.1.2 La ricorrente misconosce che con la richiamata decisione il GPC ricordava che nel verbale di interrogatorio del 7 settembre 2011 ella aveva chiesto al PP di non mostrare tale documentazione all'accusatore privato B.________, di cui contesta il ruolo di parte nel procedimento penale (al riguardo vedi causa 1B_697/2012 pure decisa in data odierna). Il GPC rilevava ch'ella aveva impugnato gli ordini di sequestro, a lei notificati al suo dire il 6 e il 7 settembre 2011, con quattro reclami alla CRP e che in due di questi formulava istanza di sigillamento. Ora, come risulta dai fatti della decisione della CRP impugnata, circa i quali la ricorrente si limita ad asserire che sarebbero errati, senza nemmeno tentare di dimostrarne l'arbitrarietà, e quindi vincolanti per il Tribunale federale (art. 97 cpv. 1 in relazione con l'art. 105 cpv. 1 e 2 LTF; DTF 136 I 184 consid. 1.2), con pronunce del 21 settembre 2011 la Corte cantonale pronunciandosi sui quattro menzionati reclami, aveva indicato la propria incompetenza in materia di sigilli. Con altre quattro sentenze del 27 febbraio 2012 la CRP ha respinto detti gravami, ritenendo proporzionati gli ordini di perquisizione e sequestro. La ricorrente non sostiene né dimostra d'aver impugnato queste decisioni, che sono pertanto cresciute in giudicato e, nella misura in cui critica le procedure di sequestro, le relative censure, tardive, sono inammissibili. 
 
2.2 D'altra parte la ricorrente si limita a rilevare che nessuna banca aveva chiesto il sigillamento dei documenti litigiosi e accenna, peraltro in maniera del tutto generica e lesiva quindi delle esigenze di motivazione dell'art. 42 cpv. 2 LTF (DTF 136 I 49 consid. 1.4.1 e 1.4.2) a un'asserita lesione delle norme in materia di sigillamento. Al riguardo, ella non si confronta tuttavia con la tesi principale posta a fondamento dell'impugnato giudizio della CRP, segnatamente con l'addotta sua incompetenza in materia di sigilli e con l'argomento secondo cui la postulata restituzione dei documenti doveva semmai essere richiesta al GPC, con facoltà, se del caso, di adire poi il Tribunale federale. La questione non dev'essere di conseguenza esaminata oltre. 
 
2.3 A titolo abbondanziale la CRP ha nondimeno accertato che la richiesta di apposizione dei sigilli, formulata solo contestualmente all'inoltro dei reclami e quindi non immediatamente, era comunque tardiva (sulla tempestività di domande di apposizione di sigilli vedi sentenze 1B_320/2012 del 14 dicembre 2012 e 1B_477/2012 del 13 febbraio 2013). Questa conclusione è corretta. Essa non è peraltro censurata dalla ricorrente, che si limita a rilevare d'aver chiesto al PP, nell'ambito dell'interrogatorio del 7 settembre 2011, di non mostrare la documentazione sequestrata all'accusatore privato B.________, non contestando, con una motivazione conforme alle esigenze richieste - a lei note (vedi causa 1B_268/2011 del 17 giugno 2011 da lei promossa inerente a una precedente procedura di sigillamento) - dall'art. 42 cpv. 2 LTF, la tesi della CRP. Ora, quando la decisione impugnata, come in concreto, si fonda su diverse motivazioni indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, il ricorrente è tenuto, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto (DTF 133 IV 119 consid. 6.3 pag. 121). 
 
2.4 Infine, nella misura in cui contesta la mancata restituzione dei documenti sequestrati, la ricorrente, sempre contrariamente al suo obbligo di motivazione (art. 42 cpv. 2 LTF; cfr. DTF 133 III 629 consid. 2.3.1), non dimostra affatto che, poiché il rifiuto della CRP di riesaminare le sue sentenze del 27 febbraio 2012 concerne decisioni incidentali, in concreto sarebbero adempiuti i presupposti dell'art. 93 cpv. 1 lett. a e b LTF
 
3. 
3.1 Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso dev'essere pertanto respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
3.2 L'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda d'effetto sospensivo. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3. 
Comunicazione alla ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 8 marzo 2013 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Giudice presidente: Aemisegger 
 
Il Cancelliere: Crameri