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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
8C_10/2021  
 
 
Sentenza del 28 aprile 2021  
 
I Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudici federali Maillard, Presidente, 
Viscione, Abrecht, 
Cancelliere Bernasconi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Alessandro Mazzoleni, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), Divisione giuridica, casella postale 4358, 6002 Lucerna, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione contro gli infortuni (rendita di invalidità), 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 23 novembre 2020 (35.2020.40). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. Il 22 maggio 2014 A.________, nato nel 1994, a quel momento apprendista di manutenzione per automobili in autofficina e perciò assicurato contro gli infortuni presso l'INSAI (seppur in malattia al 100% dal 19 maggio 2014 al giorno del sinistro), in seguito a un incidente stradale ha riportato un politrauma con ematoma sottodurale acuto emisferico sinistro, trauma addominale, frattura scomposta di entrambi i femori e frattura scomposta del polso sinistro. L'INSAI ha assunto il caso e corrisposto le prestazioni di legge.  
 
A.b. Il 24 agosto 2015 il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha emanato nei confronti di A.________ un decreto d'accusa e ha proposto la condanna per grave infrazione alle norme della circolazione (art. 90 cpv. 2 LCStr). L'imputazione dell'autorità penale ha osservato che A.________ il 22 maggio 2014, dopo aver esternato al suo medico curante l'intenzione di togliersi la vita, è stato raggiunto da una pattuglia della Polizia cantonale in territorio di U.________. Egli si è dato alla fuga lungo la strada cantonale tra U.________, V.________ e W.________; inseguito dalla Polizia, ha circolato alla guida della propria autovettura, violando gravemente le norme della circolazione e cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui. In modo particolare egli ha circolato ad una velocità eccessiva, effettuando alcuni sorpassi azzardati, e ha perso il controllo dell'autovettura, finendo fuori strada in territorio di W.________, urtando violentemente contro un albero e riportando gravi lesioni fisiche. L'autorità penale ha mandato l'imputato esente da pena. Il decreto di accusa non è stato impugnato.  
 
A.c. Alla luce dell'esito del procedimento penale, l'INSAI con decisione dell'11 novembre 2015 ha provveduto in base all'art. 37 cpv. 3 LAINF a ridurre le prestazioni in contanti del 20%. Tale decisione non è stata impugnata.  
 
A.d. Con lettera del 24 maggio 2019 l'INSAI ha comunicato la stabilizzazione del caso e sospeso l'erogazione delle indennità giornaliere dal 1° giugno 2019, pur assumendo in futuro ancora i costi dei controlli medici e le terapie strettamente necessarie. Con decisione formale del 9 gennaio 2020, confermata su opposizione il 22 aprile 2020, l'INSAI ha concesso ad A.________ una rendita di invalidità del 47% e un'indennità per menomazione dell'integrità (IMI) del 68%. Ad entrambe le prestazioni è stata poi applicata la riduzione del 20%.  
 
B.   
Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto con giudizio del 23 novembre 2020 il ricorso di A.________ contro la decisione su opposizione. 
 
C.   
A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo in via principale l'annullamento del giudizio cantonale e della decisione su opposizione con rinvio all'INSAI per nuovi accertamenti. In via subordinata propone la riforma del giudizio cantonale nel senso che sia la rendita di invalidità sia l'IMI siano fissate al 76% senza riduzioni e che il diritto alle cure sia continuato. 
L'INSAI postula la reiezione del ricorso, mentre la Corte cantonale rinuncia a presentare osservazioni. A.________ ha preso posizioni alla risposta dell'INSAI. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. L'accertamento dei fatti può venir censurato solo se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e se l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 e 105 cpv. 1 e 2 LTF). Se, tuttavia, il ricorso è presentato contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 97 cpv. 2 LTF); il Tribunale federale in tal caso non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 3 LTF).  
 
1.2. Il ricorrente si duole che l'INSAI e il Tribunale cantonale delle assicurazioni non abbiano espresso alcunché sulle spese di cura. Tuttavia, le spese di cura non sono state oggetto della decisione del 9 gennaio 2020 (DTF 144 I 11 consid. 4.3; 125 V 413 consid. 1a). A torto il ricorrente rimprovera un diniego di giustizia alla Corte cantonale.  
 
2.   
Oggetto del contendere è sapere se il giudizio cantonale, che ha confermato la decisione su opposizione, sia lesivo del diritto federale. 
 
3.  
 
3.1. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha accertato che l'INSAI ha deciso l'11 novembre 2015 la riduzione delle prestazioni, fondandosi sul decreto di accusa dell'autorità penale. La Corte cantonale ha concluso che il provvedimento dell'INSAI era ormai passato in giudicato, visto che il ricorrente non si era opposto a suo tempo. La decisione menzionava peraltro esplicitamente le prestazioni in contanti. La Corte cantonale ha ancora rilevato che l'art. 37 cpv. 3 LAINF, in deroga all'art. 21 LPGA, prevede la riduzione anche in caso di crimine o delitto non intenzionale. Posta la condanna per un reato, l'assicuratore era abilitato a decurtare le prestazioni. I giudici ticinesi hanno poi escluso gli estremi per una riconsiderazione o una revisione processuale.  
 
3.2. Il ricorrente mette in luce la propria situazione psichica che pacificamente già prima dell'evento del 22 maggio 2014 soffriva di importanti pregiudizi. La Corte cantonale avrebbe dovuto interrogarsi sulle reali facoltà per il ricorrente di potersi opporre alla decisione dell'11 novembre 2015. Le risultanze psichiche della Dr. med. B.________ non sono state messe in discussione. Il giudizio cantonale non potrebbe quindi essere condiviso. La Corte cantonale ai fini dell'art. 37 cpv. 3 LAINF avrebbe dovuto accertare l'eventuale colpa del ricorrente, che la stessa autorità penale avrebbe tutt'al più ritenuta minima.  
 
3.3. Le risultanze agli atti non permettono di concludere che la situazione psichica fosse a tal punto grave da non permettere al ricorrente di comprendere la portata della decisione dell'11 novembre 2015. Essa si estende su a mala pena due pagine ed è redatta in un linguaggio semplice, senza particolari termini tecnici e afferma esplicitamente: "vista la situazione dobbiamo ridurre del 20% le prestazioni in contanti". Le esigenze formali di un'opposizione sono minime e avrebbero permesso al ricorrente di contestare facilmente il provvedimento, persino con poche frasi (art. 10 cpv. 5 OPGA; sentenze 8C_171/2020 del 14 aprile 2020 consid. 4.3 e 8C_386/2016 del 10 novembre 2016 consid. 4). In ogni caso, la riduzione non sarebbe censurabile con successo. L'opponente ha applicato, anche in presenza di un reato intenzionale, l'art. 37 cpv. 3 LAINF e non la fattispecie dell'art. 21 LPGA. L'entità della riduzione si dimostra ancora contenuta a una disamina puramente oggettiva dei fatti (inseguimento dalla Polizia, guida spericolata e a seguire perdita di controllo del veicolo), mentre essa tiene prudentemente conto dello stato soggettivo di alterazione del ricorrente al momento dei fatti (DTF 120 V 224 consid. 4b; recentemente sentenza 8C_180/2020 del 12 maggio 2020 consid. 3 con riferimenti). Il ricorso non ha pertanto pregio.  
 
4.  
 
4.1. Per quanto attiene all'esigibilità lavorativa del ricorrente il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha fatto riferimento innanzitutto per gli aspetti ortopedici al rapporto del 3 maggio 2018 del Dr. med. C.________ e per gli aspetti psichici all'apprezzamento del 20 novembre 2019 della Dr. med. B.________. La Corte cantonale ha citato i referti, richiamati soprattutto dal ricorrente, del Dr. med. D.________, della Dr. med. E.________ e del Dr. med. F.________ del 26 giugno 2015 (commissionato dall'AI) nonché dello psicologo G.________. La Corte cantonale, ricordati i criteri di valutazione dei rapporti medici, ha quindi concluso di poter fare capo alle conclusioni espresse dal medico di circondario Dr. med. C.________, specialista in materia, e pertanto ha accertato che il ricorrente è definitivamente impedito nell'esercizio della professione di assistente di manutenzione per automobili, ma che è comunque in grado di svolgere un'attività adeguata nella misura del 50%. Il referto della Dr. med. E.________ e del Dr. med. F.________ non può condurre a una diversa soluzione. Sul reddito da invalido il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha richiamato le condizioni per l'applicazione di un reddito statistico e gli eventuali fattori di correzione. Esso ha quindi fatto proprio l'operato dell'assicuratore, stabilendo il reddito da invalido tramite la tabella TA1 2016, media totale, livello di qualifica 1, uomini aggiornato al 2019. Tenuto conto della capacità lavorativa del ricorrente pari al 50% ne è derivato un importo di fr. 33'998.75 annuali.  
 
4.2. Il ricorrente osserva che il reddito da invalido corretto dovrebbe ammontare a fr. 15'000.- annui così come accertato dal consulente in integrazione professionale dell'AI in seguito alla prova di lavoro al 50% della durata di tre mesi. Sottolinea il ruolo del consulente in integrazione professionale nel calcolo della rendita di invalidità. Soprattutto bisogna osservare le sue indicazioni, quando si metterebbe in luce, come nel caso concreto, l'impossibilità di reintegrazione professionale.  
 
4.3. Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito che l'assicuratore e il giudice delle assicurazioni sociali fondino la loro decisione esclusivamente su basi di giudizio interne dell'istituto assicuratore, il quale è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale, mentre nella fase che precede la decisione è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. DTF 136 V 376 consid. 4). Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste esigenze severe (DTF 122 V 157). Per la giurisprudenza del Tribunale federale, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni dell'assicurazione, occorrerà sottoporre l'assicurato a una perizia medica esterna (DTF 135 V 465 consid. 4.4). Giova altresì ricordare che di principio deve essere considerato con la necessaria prudenza il referto dei medici curanti a causa dei particolari legami che essi hanno con il paziente (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/cc), per cui, secondo l'esperienza comune, il medico curante tende generalmente, in caso di dubbio, a pronunciarsi in favore del proprio paziente in ragione del rapporto di fiducia che lo unisce a quest'ultimo.  
 
4.4. Il tentativo del ricorrente di dare peso al parere del consulente in integrazione professionale dell'AI è vano. Come rettamente messo in luce dalla Corte cantonale le risultanze mediche sono coerenti e mettono in luce un'incapacità lavorativa residua del 50%. In tal senso si esprime sia il referto della Dr. med. E.________ e del Dr. med. F.________ sia l'apprezzamento della Dr. med. B.________ del 20 novembre 2019. Nemmeno il parere dello psicologo G.________ del 17 maggio 2019 stravolge queste conclusioni. In tali condizioni, non sussiste alcun dubbio sulla concludenza dei medici dell'assicuratore. Inoltre, non c'è nemmeno contraddizione nel parere del consulente in integrazione professionale dell'AI: la sua valutazione è il frutto di un esame globale della situazione del ricorrente, tanto che egli ha fatto esplicito riferimento al "problema di salute, preesistente l'infortunio", ossia dalla fragilità psichica presente ben prima dell'evento del 22 maggio 2014 e che non è conseguenza dell'infortunio. Anche sotto questo profilo il ricorso è infondato.  
 
5.   
Ne discende che il ricorso deve essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica. 
 
 
Lucerna, 28 aprile 2021 
 
In nome della I Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Maillard 
 
Il Cancelliere: Bernasconi