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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4P.194/2003 /bom 
 
Sentenza del 6 febbraio 2004 
I Corte civile 
 
Composizione 
Giudici federali Corboz, presidente, 
Walter, Rottenberg Liatowitsch, 
cancelliera Gianinazzi. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, 
patrocinato dall'avv. Luca Gandolfi, 
 
contro 
 
B.________, 
opponente, 
patrocinata dall'avv. Stefano Ghiringhelli, 
 
II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Bossi 3, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
art. 9 Cost. (procedura civile; apprezzamento delle prove), 
 
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 
5 agosto 2003 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
La presente controversia trae origine da un grave incidente della circolazione avvenuto il 13 agosto 1982, verso le 19.00, sulla carreggiata nord-sud della strada cantonale a quattro corsie del Monte Ceneri in territorio di Rivera, all'altezza del rettilineo che precede la curva a sinistra detta "curva degli ufficiali". 
 
Accortosi che la vettura dietro di lui - una Ford Fiesta 110 guidata da C.________ - si era fermata sulla corsia d'emergenza e che dal cofano fuoriusciva del fumo, A.________ ha a sua volta accostato il proprio veicolo. Dopo aver aiutato i passeggeri a scendere dall'auto e aver posto in salvo i bagagli, egli ha avanzato di qualche metro la sua auto ed è poi tornato a fianco della Ford con una coperta che ha gettato sul motore allo scopo di spegnere le fiamme. A quel momento si è prodotta una fiammata che lo ha fatto indietreggiare istintivamente di due o tre passi verso il centro della carreggiata, dove è stato travolto dalla vettura guidata da D.________. 
 
A seguito dell'incidente A.________ ha subito lo spostamento di due vertebre lombari, la frattura del femore, del ginocchio destro, di entrambi i polsi e di alcune costole; ha inoltre riportato alcune ferite lacero-contuse al capo. Non avendo egli più potuto riprendere completamente l'attività professionale, il suo datore di lavoro - E.________ - gli ha riconosciuto un'incapacità lavorativa effettiva del 60% a far tempo dal 1° marzo 1984; il 1° ottobre 1993 lo ha poi prepensionato con un grado d'invalidità del 100%. 
B. 
L'11 marzo 1987 A.________ ha convenuto l'assicurazione B._______ - presso la quale era assicurato il veicolo guidato da D.________ - dinanzi al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, onde ottenere il pagamento di fr. 397'428.90. In sede di conclusioni egli ha aumentato la propria domanda a fr. 703'583.65 e in subordine a fr. 602'194.55 (già dedotto l'acconto di fr. 200'000.-- percepito pendente causa e inclusi gli interessi maturati sino al 30 marzo 2000). B.________ si è opposta alla petizione asserendo che ad A.________ andava attribuita una concolpa tale da giustificare la riduzione delle sue pretese nella misura del 50%, che la sua incapacità lavorativa era unicamente del 50% - e non del 60% rispettivamente del 100% come ammesso da E.________ - nonché, infine, che le singole posizioni di danno non erano state sufficientemente sostanziate né tantomeno provate. 
Statuendo il 13 giugno 2002, il Pretore ha condannato la B.________ al pagamento di fr. 245'537.30, oltre interessi. Egli è giunto alla conclusione che ad A.________ non poteva essere ascritta alcuna concolpa nell'incidente e, ai fini del suo giudizio, ha tenuto conto dell'incapacità lavorativa riconosciutagli dal datore di lavoro. Il giudice ha quindi concesso ad A.________ fr. 191'305.-- per perdita di guadagno, fr. 9'032.40 per perdita su gratifiche d'anzianità, fr. 79'900.-- per perdita di guadagno da attività viticola, fr. 2'147.-- per spese di trasferta, fr. 914.80 per spese di soggiorno in Ticino e di sostituzione abiti, fr. 623.40 per spese d'ospedalizzazione a Sion, fr. 50'000.-- per torto morale, fr. 8'142.-- a titolo di supplemento di quote cassa malati, fr. 1'115.50 per costi complementari non assunti dalla cassa malati al 1° ottobre 1987 e fr. 21'695.70 per quelli futuri. A questi importi - previa deduzione dell'acconto di fr. 200'000.-- - sono stati infine aggiunti gli interessi compensatori del 5% dalla data media del 13 agosto 1992, per complessivi fr. 80'931.30. 
C. 
La predetta sentenza è stata impugnata da entrambe le parti. Con l'appello principale la B.________ ha ribadito la richiesta volta alla reiezione della petizione, insistendo in particolare sull'esistenza di un'importante concolpa di A.________, tale da giustificare la riduzione del risarcimento del 50%, e contestandogli la possibilità di prevalersi di un'incapacità lavorativa del 60% rispettivamente del 100%. Dopo aver proposto di dichiarare nullo l'appello principale, rispettivamente di respingerlo integralmente, con l'appello adesivo A.________ ha invece domandato il versamento di fr. 817'473.95. 
 
Evase le censure d'ordine sollevate dalle parti nelle rispettive osservazioni, concernenti, da un lato, la ricevibilità dell'appello principale - privo della formale dichiarazione d'impugnazione - e, dall'altro, la facoltà di produrre nuova documentazione in sede di appello, la Corte cantonale ha modificato il giudizio di prima istanza riducendo l'importo concesso ad A.________ a fr. 98'965.60, oltre interessi al 5% a far tempo dal 14 giugno 2002. I giudici del Tribunale d'appello hanno disatteso la pronunzia pretorile in più punti. Essi hanno infatti attribuito ad A.________ una lieve concolpa nell'incidente, con conseguente riduzione del 25% dell'obbligo di risarcimento a carico della B._______; hanno deciso di riferirsi al grado d'incapacità di lavoro del 50% indicato dal perito giudiziario - e non a quello del 60%, rispettivamente del 100%, ammesso dal datore di lavoro - come pure di riconoscere ad A.________ la facoltà di aumentare le proprie pretese in sede di conclusioni. Il calcolo del risarcimento è venuto pertanto a modificarsi in maniera radicale. 
D. 
Contro questa decisione A.________ è insorto dinanzi al Tribunale federale, il 12 settembre 2003, sia con ricorso di diritto pubblico che con ricorso per riforma. 
 
Con il primo rimedio, fondato sostanzialmente sulla violazione del divieto dell'arbitrio sancito dall'art. 9 Cost., egli postula l'annullamento della sentenza impugnata. 
 
Nella risposta del 15 dicembre 2003 la B.________ ha proposto la reiezione del gravame nella misura in cui ammissibile, mentre l'autorità cantonale ha rinunciato a presentare osservazioni. 
Diritto: 
1. 
Giusta l'art. 57 cpv. 5 OG un ricorso di diritto pubblico viene trattato, in linea di principio, prima del parallelo ricorso per riforma (DTF 122 I 81 consid. 1 con rinvii). 
 
Nel caso in esame non vi è motivo di derogare alla regola. 
2. 
La sentenza impugnata può essere divisa in tre parti: nella prima sono state trattate le questioni d'ordine procedurale; nella seconda è stata ricostruita la dinamica dell'incidente per determinare le rispettive colpe e responsabilità; nella terza, infine, sono state esaminate le singole posizioni di danno. Dinanzi al Tribunale federale la sentenza viene contestata nella sua integralità. 
3. 
Prima di chinarsi sulle numerose censure ricorsuali appare opportuno formulare alcune considerazioni preliminari di carattere generale. 
3.1 Si rileva anzitutto la sostanziale coincidenza della motivazione del ricorso di diritto pubblico con quella del parallelo ricorso per riforma. Il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che, in simili casi, i due rimedi non sono inammissibili già per il motivo che il loro contenuto è pressoché identico; esso può tuttavia unicamente entrare nel merito dei gravami se, nonostante la commistione delle censure sollevate, la motivazione dei ricorsi appare sufficientemente chiara ed adempie i requisiti legali (DTF 118 IV 293 consid. 2a con rinvii). 
3.2 Nel quadro del presente giudizio il Tribunale federale non esaminerà gli argomenti rivolti contro l'applicazione del diritto federale, quale ad esempio la censura formulata dal ricorrente in coda al suo allegato, concernente l'applicazione dell'art. 88 LCStr
 
La violazione del diritto federale va fatta valere nell'ambito di un ricorso per riforma, perlomeno quando - come nel caso in esame, trattandosi di una causa civile con un valore litigioso superiore a fr. 8'000.-- (art. 46 OG) - esso è proponibile (art. 84 cpv. 2 OG; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, n. 1.6.3 ad art. 43 OG, pag. 140). 
3.3 Il ricorso di diritto pubblico configura una procedura giudiziaria indipendente, destinata esclusivamente a controllare la costituzionalità degli atti cantonali. In questo ambito il Tribunale federale vaglia pertanto solo le censure sollevate in modo chiaro e dettagliato, conformemente alle esigenze di motivazione poste dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, giusta il quale l'allegato ricorsuale deve contenere l'esposizione dei fatti essenziali e quella concisa dei diritti costituzionali che si pretendono violati, precisando altresì in che consista tale violazione (DTF 129 I 113 consid. 2.1 pag. 120 con rinvii). 
 
Un gravame fondato sull'art. 9 Cost. (divieto dell'arbitrio), come quello in rassegna, non può inoltre essere sorretto da argomentazioni con cui il ricorrente si limita a contrapporre il suo parere a quello dell'autorità cantonale, come se il Tribunale federale fosse una superiore giurisdizione di appello a cui compete di rivedere liberamente il fatto e il diritto e di ricercare la corretta applicazione delle norme invocate (DTF 128 I 295 consid. 7a pag. 312). L'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura migliore rispetto a quella contestata; per richiamarsi con successo all'arbitrio, il ricorrente deve dimostrare che l'autorità cantonale ha emanato una decisione che si avvera - e ciò sia nella motivazione che nel risultato - manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 129 I 8 consid. 2.1 con rinvii). 
4. 
Nella prima parte del suo allegato il ricorrente ripropone le censure di natura procedurale già sollevate dinanzi alla Corte cantonale, cui rimprovera l'applicazione arbitraria del diritto processuale ticinese. 
4.1 In primo luogo egli ribadisce la tesi secondo la quale l'appello principale avrebbe dovuto venire dichiarato nullo in applicazione dell'art. 309 cpv. 5 CPC/TI, siccome carente della formale dichiarazione di appellare (art. 309 cpv. 2 lett. d CPC/TI). 
 
La Corte cantonale ha respinto questo argomento rilevando come, in concreto, sia l'intestazione che il petitum d'appello permettevano di comprendere in maniera non equivoca quali fossero i dispositivi del giudizio di primo grado impugnati, prova ne sia anche il fatto che il ricorrente ha potuto esprimersi al riguardo e non ha allegato né dimostrato di aver subito alcun pregiudizio da tal modo di procedere. 
 
Gli argomenti dei giudici cantonali sono senz'altro sostenibili. Dichiarare nullo l'appello in assenza di una formale dichiarazione di appellare quando questa risulta manifesta ed inequivocabile dal tenore dell'allegato costituirebbe infatti un formalismo eccessivo (cfr. DTF 125 I 166 consid. 3a). Un simile provvedimento si giustificherebbe solamente nel caso in cui alla controparte fosse derivato un pregiudizio, in particolare qualora essa non avesse avuto l'opportunità di tutelare adeguatamente i propri diritti. Questa eventualità non si è verificata nel caso in esame né il ricorrente pretende il contrario dinanzi al Tribunale federale. Egli stravolge in maniera inammissibile il senso delle considerazioni dei giudici ticinesi allorquando sostiene ch'essi vorrebbero - in sostanza - subordinare la nullità dell'appello alla prova di un pregiudizio dalla parte che l'assevera. Si tratta di una tesi priva di ogni fondamento. 
4.2 In secondo luogo il ricorrente contesta la decisione di prescindere dall'assunzione dei documenti da lui allegati all'appello adesivo così come quella di confermare la reiezione dell'istanza di assunzione suppletoria di prove pronunziata dal Pretore il 3 maggio 1997. 
4.2.1 Nel giudizio impugnato la Corte cantonale ha respinto, in applicazione dell'art. 321 CPC/TI, la richiesta volta all'acquisizione agli atti dei citati documenti e si è rifiutata di assumerli d'ufficio giusta l'art. 322 CPC/TI, poiché lo scopo di questa norma non è quello di supplire alle negligenze delle parti nel loro dovere di proporre le prove secondo le modalità stabilite dal codice. La Corte ha infatti rilevato come la produzione di gran parte di quei documenti fosse già stata respinta dal Pretore con un'argomentazione pertinente - cui ha rinviato - nell'ambito di una domanda di assunzione suppletoria di prove. 
 
Secondo il ricorrente i giudici ticinesi, oltre ad avere violato le norme di procedura cantonale sui requisiti formali dell'appello (art. 321 e 322 CPC/TI), sull'assunzione suppletoria di prove nonché sulla motivazione delle sentenze (art. 285 cpv. 2 lett. e CPC/TI), avrebbero pregiudicato il suo diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.), impedendogli di fornire prove a sostegno delle proprie pretese. 
4.2.2 Ancora una volta i suoi argomenti sono pretestuosi. 
 
È vero che il diritto di essere sentito in senso lato include anche il diritto di richiedere l'assunzione di prove. Tale facoltà presuppone tuttavia che i mezzi di prova di cui è stata chiesta l'assunzione - mediante una domanda formulata nelle forme e nei modi prescritti dalla legge cantonale - siano necessari per constatare una circostanza di fatto determinante ai fini del giudizio (DTF 126 I 15 consid. 2a/aa con rinvii). In concreto questo presupposto non risulta ossequiato per stessa ammissione del ricorrente , il quale - a pag. 8 del suo allegato - dichiara: "l'assunzione del documento in questione non ha più rilevanza, ritenuto come già il giudice di prime cure aveva ritenuto sufficientemente comprovate le poste di danno asserite dal ricorrente". In queste circostanze gli argomenti del ricorrente non necessitano di venir ulteriormente approfonditi. 
4.3 In quanto rivolto contro l'applicazione del diritto processuale ticinese il ricorso di diritto pubblico va dunque respinto. 
5. 
Nella seconda parte del gravame il ricorrente critica la decisione di ridurre al 75% la misura del risarcimento a lui dovuto. 
5.1 Gli argomenti proposti a questo riguardo sono solo parzialmente ammissibili. 
 
Il ricorso risulta infatti d'acchito irricevibile, in virtù dell'art. 84 cpv. 2 OG, laddove mira a ridiscutere la valutazione delle rispettive colpe e la decisione sulla misura del risarcimento, trattandosi di questioni concernenti l'applicazione del diritto federale, segnatamente dell'art. 59 LCStr (cfr. DTF 115 II 283 consid. 1a in fine). 
Il ricorrente non ha miglior successo quando - asserendo la violazione dell'art. 285 cpv. 2 lett. e CPC/TI - si duole di una motivazione carente della decisione impugnata su questo punto. Contrariamente a quanto da lui dichiarato la Corte ticinese ha esposto chiaramente le ragioni che l'hanno indotta ad ammettere la sua concolpa e ad escludere la colpa del conducente al volante dell'auto assicurata presso l'opponente, prova ne sia il fatto che - come si vedrà in seguito - il ricorrente le ha tutte contestate. 
 
Pretestuosa è infine la critica mossa ai giudici ticinesi per essersi riferiti alla sua conclusione subordinata. Ancora una volta il ricorrente stravolge - invano - il chiaro senso delle parole dei giudici ticinesi. Essi non hanno concluso per il 75% a causa della domanda subordinata del ricorrente, bensì hanno rilevato come la loro decisione risultasse conforme anche alla proposta formulata in via subordinata dal ricorrente, ciò che corrisponde al vero. 
5.2 Può per contro essere riesaminato, seppur solamente sotto il profilo dell'arbitrio, l'accertamento dei fatti sui quali si fonda la decisione sulla misura del risarcimento. 
5.2.1 A questo proposito - in aggiunta a quanto già esposto circa le condizioni per poter ammettere la violazione del divieto dell'arbitrio (cfr. supra consid. 3.3) - occorre rammentare l'ampio margine di apprezzamento di cui dispone il giudice cantonale del merito nell'ambito dell'apprezzamento delle prove e dell'accertamento dei fatti. Qualora venga censurata la valutazione del materiale probatorio è necessario dimostrare - con un'argomentazione conforme all'art. 90 cpv. 1 lett. b OG - che il giudice ha manifestamente misconosciuto il senso e la portata di un mezzo di prova, che ha omesso senza valida ragione di tener conto un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l'esito della vertenza oppure ch'egli ha ammesso o negato un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 129 I 8 consid. 2.1). 
5.2.2 Il ricorrente contesta la ricostruzione della dinamica dell'incidente, che ha portato il Tribunale d'appello ad imputargli una concolpa nell'incidente, seppur lieve. Egli rileva come, sulla scorta del medesimo materiale probatorio agli atti, il Pretore fosse giunto alla conclusione inversa, ovverosia che non gli poteva essere ascritta alcuna concolpa. A suo modo di vedere i giudici del Tribunale d'appello avrebbero violato gli art. 183 segg. CPC/TI ed abusato dell'ampio margine di apprezzamento loro concesso nell'ambito della valutazione delle prove, dando per certi fatti non comprovati, rispettivamente trascurando prove agli atti. 
 
La motivazione del ricorrente non ossequia i requisiti posti dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG laddove richiama genericamente l'art. 183 e seguenti CPC/TI (disposizioni generali circa l'istruzione probatoria), senza spiegare dettagliatamente in cosa consisterebbe l'arbitrio. Il richiamo al solo art. 183 CPC/TI, che regola l'onere della prova a livello cantonale, è invece fuori luogo. Trattandosi di una fattispecie sottomessa al diritto privato federale la ripartizione dell'onere probatorio è infatti regolata dall'art. 8 CC (DTF 129 III 18 consid. 2.6 pag. 24 seg. con rinvii). 
5.2.3 Nel quadro del riesame della dinamica dell'incidente, i giudici hanno criticato la decisione del ricorrente di spegnere l'incendio posizionandosi lungo la fiancata anteriore sinistra invece di optare per una posizione davanti alla vettura, più logica e più comoda. 
 
Così facendo - a loro modo di vedere - egli ha disatteso le norme di comportamento previste dalla legge (che prescrivono ai pedoni di non sostare inutilmente sulla carreggiata, cfr. art. 46 cpv. 2 ONC) e ha senz'altro contribuito all'insorgere dell'incidente. Nonostante quanto affermato dal teste C.________, la sua auto, larga 156.5 cm, non poteva infatti trovarsi completamente nella corsia d'emergenza - larga in quel punto 149 cm e delimitata alla sua destra da un muretto alto 48 cm che ne impediva il completo sfruttamento - bensì sporgeva leggermente nella normale corsia di marcia larga 325 cm. Ciò significa che durante l'operazione di spegnimento - che implicava un certo spazio - il ricorrente sporgeva a sua volta di circa 40/50 cm sulla normale corsia di marcia, creando ed esponendosi ad una situazione di pericolo. 
 
Il ricorrente reputa queste considerazioni insostenibili già per il fatto che, contrariamente a quanto asserito dai giudici cantonali, il cofano della Ford non si apriva all'estremità anteriore del veicolo, bensì dalla parte del parabrezza. L'unica posizione possibile era pertanto quella laterale all'autovettura, lato strada. L'eventuale invasione della carreggiata non sarebbe dunque avvenuta inutilmente, ma in ossequio del dovere di assistenza in caso d'incidente. 
Proposta per la prima volta dinanzi al Tribunale federale, senza nemmeno l'indicazione di un mezzo di prova idoneo a suffragarla, la tesi secondo la quale la posizione laterale era l'unica possibile non può essere tenuta in nessuna considerazione. Salvo eccezioni in concreto non realizzate - né tantomeno allegate - nel quadro di un ricorso di diritto pubblico la presentazione di nuove allegazioni, fatti o prove che non sono stati sottoposti all'autorità cantonale è infatti inammissibile (DTF 127 I 145 consid. 5c/aa pag. 160). Per quanto concerne la posizione dell'auto, l'opponente ha ragione quando sostiene che le affermazioni dei giudici cantonali sono inconfutabili siccome fondate su elementi oggettivi; il ricorrente non allega né dimostra che le dimensioni del veicolo e della carreggiata indicate nel giudizio impugnato sarebbero errate. 
5.2.4 Anche la reazione avuta dal ricorrente al momento della fiammata - quando è indietreggiato di due o tre passi dalla sua posizione, già pericolosa, spostandosi repentinamente verso il centro della carreggiata - è stata criticata dai giudici ticinesi, i quali sono giunti alla conclusione che l'incidente è stato causato proprio dal rapido ed improvviso spostamento del ricorrente fino all'altezza della corsia veloce. Contrariamente a quanto ritenuto dal pretore, i giudici hanno stabilito che l'impatto è avvenuto proprio entro tale corsia, altrimenti non si spiegherebbe per quale motivo l'auto di D.________, fermatasi già dopo 26 m, si trovasse ancora nella corsia di sorpasso, sia pure con il muso leggermente spostato verso destra. 
 
Richiamandosi alle conclusioni del primo giudice il ricorrente contesta che l'istruttoria abbia permesso di appurare con esattezza il suo movimento, sicché non si può affermare - come fanno i giudici cantonali - ch'egli si trovasse nella corsia di sorpasso quando l'auto guidata da D.________ lo ha investito. La Corte avrebbe stravolto la realtà dei fatti. 
 
Ancora una volta i suoi argomenti sono destinati all'insuccesso. È vero che le conclusioni tratte dai giudici cantonali circa la dinamica del sinistro risultano in contrasto con quelle del giudice di primo grado. Ciò non basta tuttavia a renderle arbitrarie. Esaminati gli schizzi agli atti e considerata, in particolare, la posizione finale dell'auto, la valutazione del Tribunale d'appello appare al contrario sostenibile. 
5.2.5 Sempre nel quadro dell'esame dello svolgimento del sinistro, i giudici cantonali hanno escluso una colpa di D.________, il conducente dell'auto che ha travolto il ricorrente. L'istruttoria ha infatti permesso di accertare ch'egli, non appena scorta l'auto di C.________ ferma sulla corsia d'emergenza, con una manovra di scansamento - come del resto fatto anche da altre macchine che lo precedevano - si è correttamente spostato dalla corsia di destra a quella veloce. Negli allegati preliminari le parti si sono pacificamente date atto ch'egli viaggiava incolonnato. Tenuto conto di questa circostanza, come anche del tempo, dello stato della strada, della visibilità nonché del fatto che vicino al veicolo in panne vi erano solamente degli adulti, i giudici ticinesi hanno reputato adeguata la velocità da lui mantenuta, di circa 70 km/h. 
 
A mente del ricorrente la valutazione del comportamento di D.________ - in assoluto contrasto con quella del Pretore - sarebbe basata su elementi inesistenti agli atti. Contrariamente a quanto asseverato nel giudizio impugnato nulla prova, infatti, che D.________ avrebbe cambiato corsia subito dopo aver visto l'auto ferma sulla corsia d' emergenza, né tantomeno sarebbe dimostrato ch'egli viaggiava incolonnato. La velocità da lui mantenuta - più vicina agli 80 km/h che ai 70 km/h considerati dai giudici cantonali - non era pertanto adeguata alle circostanze. 
 
Il gravame non può avere esito favorevole nemmeno su questo punto. Ancora una volta il ricorrente contrappone all'apprezzamento dei giudici cantonali la propria lettura del materiale probatorio e propone una versione dei fatti in contrasto con quella accertata nella sentenza impugnata, senza riuscire a dimostrare per quale motivo questa dovrebbe venir considerata manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità. 
5.3 Discende da tutto quanto esposto che l'accertamento della fattispecie sulla quale i giudici hanno fondato la valutazione delle colpe rispettive e, di conseguenza, la decisione sulla misura del risarcimento, resiste alla censura di arbitrio. 
6. 
Come preannunciato, nella terza parte del gravame il ricorrente impugna il giudizio cantonale sulle varie posizioni di danno. 
6.1 Egli si duole anzitutto della violazione dell'art. 285 cpv. 2 lett. e CPC/TI e rimprovera alla Corte ticinese di non essersi chinata sulla censura da lui sollevata in merito al momento determinante per stabilire il danno subito e, più in particolare, di non essersi pronunciata sulla decisione pretorile di non concedergli la facoltà di aumentare la sua domanda in sede di appello (recte: conclusioni). 
 
Ancora una volta gli argomenti ricorsuali, oltre che confusi, sono pretestuosi. Appare infatti evidente che la Corte cantonale non si è chinata sulla questione del momento determinante per stabilire il danno perché non litigiosa, avendo il Pretore esplicitamente dichiarato che determinante era la data della sua sentenza. A ragione. 
 
Secondo la giurisprudenza il danno deve infatti venire calcolato in maniera concreta sino al giorno della sentenza emanata dall'istanza cantonale dinanzi alla quale possono essere addotti fatti nuovi (DTF 99 II 214 consid. 3b pag. 216). Nel Cantone Ticino questa istanza è il Pretore, poiché in sede di appello la facoltà di addurre nuovi fatti è esclusa (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC/TI). 
 
Per quanto concerne la decisione pretorile circa l'inammissibilità dell'aumento della domanda in sede di conclusioni, la Corte cantonale ha chiaramente stabilito che questa decisione era sbagliata, non trattandosi di una modifica dell'azione - come erroneamente ritenuto dal primo giudice - bensì di una semplice estensione della domanda, fondata sulle medesime circostanze di fatto e di diritto già esposte negli allegati preliminari (cfr. anche Angelo Olgiati, Le norme generali per il procedimento civile nel Cantone Ticino, Zurigo 2000, pag. 80 seg.). Il fatto di non aver formulato tale considerazione contestualmente all'esame della pretesa concernente la perdita di guadagno, rilevato dal ricorrente, è ben comprensibile: in quel caso il Pretore, nonostante la citata decisione, aveva infatti tenuto conto dei dati indicati dal ricorrente nell'allegato conclusionale. 
6.2 La critica principale verte sulla decisione della Corte d'appello di riferirsi al tasso d'invalidità indicato dal perito giudiziario invece che a quello riconosciuto dal datore di lavoro. 
 
Il perito giudiziario ha stabilito che, a seguito dell'incidente, il ricorrente presentava un grado d'invalidità parziale permanente del 40% e che la sua capacità lavorativa quale impiegato d'ufficio - attività da lui svolta in precedenza - era al massimo, in un posto adatto, del 50%. 
 
La Corte ticinese ha preferito i risultati peritali alla decisione di E.________ di riconoscere al ricorrente un'incapacità lavorativa del 60% a far tempo dal 1° marzo 1984 e del 100% con effetto dal 1° ottobre 1993, anche perché agli atti non sono stati versati referti medici a sostegno di tali decisioni né è stato provato che lo stato di salute dell'attore sarebbe peggiorato dopo il 1992, quando è stata eseguita la perizia. 
6.2.1 Nella misura in cui - richiamandosi all'abuso nell'apprezzamento delle prove - il ricorrente rimprovera alla Corte cantonale di aver misconosciuto la nozione giuridica di invalidità, egli propone ancora una volta un argomento irricevibile in forza dell'art. 84 cpv. 2 OG, siccome attinente al diritto (cfr. DTF 129 III 135 consid. 2.2 pag. 141 con rinvii). 
6.2.2 Sia come sia, la decisione dei giudici ticinesi di attenersi alle risultanze peritali non viola l'art. 253 CPC/TI né tantomeno l'art. 9 Cost. Per costante giurisprudenza il giudice si scosta dall'avviso di un perito giudiziario solo in presenza di motivi validi (DTF 122 V 157 consid. 1c pag. 160; 119 Ib 254 consid. 8a pag. 274; 118 Ia 144 consid. 1c pag. 146), che in concreto non sono ravvisabili. In particolare, allorquando l'autorità cantonale reputa le risultanze peritali convincenti e decide di riferirsi ad esse, il Tribunale federale accoglie la censura di arbitrio solamente qualora il perito non abbia risposto ai quesiti sottopostigli, le sue conclusioni appaiano contraddittorie oppure la perizia presenti lacune talmente evidenti da essere riconoscibili a chiunque. Al giudice cantonale non può infatti essere imposto di verificare l'esattezza scientifica delle affermazioni del perito. Dal canto suo, il Tribunale federale non è tenuto ad esaminare ogni singola affermazione dell'esperto dal profilo dell'arbitrio; il suo compito consiste piuttosto nello stabilire se l'autorità cantonale poteva decidere di riferirsi alle risultanze peritali senza incorrere nell'arbitrio (cfr. sentenza 4P.169/2003 del 30 ottobre 2003 consid. 2.1.3). 
 
Contrariamente a quanto lascia intendere il ricorrente - ed erroneamente ritenuto dal Pretore - la percentuale del 50% indicata nella perizia non si riferisce all'invalidità medico teorica - che il perito ha fissato nel 40% - bensì alla sua capacità lavorativa come impiegato d'ufficio - attività da lui svolta in precedenza. In queste circostanze, posta l'assenza, agli atti, di certificati medici suscettibili di far dubitare della valenza delle indicazioni fornite dal perito, la Corte ticinese non è incorsa nell'arbitrio decidendo di riferirsi alla sua valutazione. 
6.3 Venendo ora all'esame dettagliato delle posizioni di danno oggetto del ricorso di diritto pubblico si può osservare ciò che segue. 
6.3.1 Perdita di guadagno 
Una volta deciso di riferirsi al grado d'incapacità lavorativa del 50%, accertato dal perito giudiziario, i giudici ticinesi hanno - a ragione - evidenziato la necessità di correggere il giudizio relativo alla perdita di guadagno. La Corte cantonale ha deciso di fondarsi sul calcolo effettuato in questo senso dall'opponente nel suo appello, siccome basato sui dati forniti dallo stesso ricorrente, il quale non lo ha contestato. 
 
Egli non lo contesta nemmeno nell'allegato ricorsuale in esame, nel quale si limita a riproporre la propria calcolazione, basata sui diversi gradi di invalidità. Ora, dal calcolo considerato nella sentenza impugnata risulterebbe che il ricorrente non ha di fatto subito alcuna perdita di guadagno. Ciononostante i giudici cantonali hanno ritenuto di dovergli concedere fr. 56'913.85, avendo l'opponente riconosciuto tale importo nelle conclusioni. La critica generica del ricorrente contro questa decisione non ossequia i requisiti dell'art. 90 cpv. 1 lett. b OG
6.3.2 Perdita della pensione 
La Corte ticinese ha accordato al ricorrente fr. 75'000.-- a questo titolo. Essa ha determinato tale somma sulla scorta dei dati da lui forniti, basandosi però su considerazioni di carattere equitativo, come concessole dall'art. 42 cpv. 2 CO, visto che i calcoli da lui proposti tenevano conto di un diverso grado d'invalidità. 
 
Il ricorrente impugna questo giudizio richiamandosi al grado d'invalidità riconosciutogli dal datore di lavoro. La censura va respinta per le ragioni già addotte al consid. 6.2. 
6.3.3 Perdita su gratifiche di anzianità 
La richiesta volta all'aumento di questa posizione da fr. 9'032.40 a fr. 17'418.55 è stata respinta dalla massima istanza cantonale, non avendo il ricorrente dimostrato il diritto a una gratifica d'anzianità anche nell'anno 2000 né tantomeno provato l'ammontare delle gratifiche percepite successivamente al 1987 per raffronto a quelle che avrebbe potuto percepire in quel medesimo periodo senza l'incidente. 
 
ll ricorrente ribatte che tali informazioni erano contenute nel documento dal lui offerto con l'istanza di assunzione suppletoria di prove, la cui reiezione è stata - a torto - confermata in sede cantonale. 
 
 
Sennonché tale argomento contraddice quanto dichiarato dallo stesso ricorrente nella parte dedicata alla decisione sull'istanza di assunzione suppletoria di prove, che il Pretore aveva respinto siccome tardiva. Come esposto al consid. 4.2.2, dinanzi al Tribunale federale il ricorrente ha infatti affermato che "l'assunzione del documento in questione non ha più rilevanza". Egli non spiega perché, in punto alle gratifiche d'anzianità, la questione dovrebbe essere risolta diversamente. Sia come sia, il ricorrente fonda i suoi calcoli su alcune lettere di E.________ - menzionate nelle conclusioni ma assenti dall'incarto - che l'autorità cantonale non ha preso in considerazione siccome prodotte solamente in sede di dibattimento finale. Su questo tema il ricorrente non si pronuncia. 
6.3.4 Spese di patrocinio nella pratica penale e spese legali preprocessuali 
La decisione pretorile di non considerare queste posizioni siccome abbandonate in sede di conclusioni è stata confermata anche dalla massima istanza ticinese. 
 
Il ricorrente ravvede nella decisione cantonale un formalismo eccessivo; il mancato inserimento di queste posizioni nella conclusione andrebbe evidentemente ricondotto ad una sua dimenticanza, per la quale egli non può essere penalizzato, tanto più che la controparte ha espressamente riconosciuto l'importo in questione nelle conclusioni. L'argomento è temerario. Il fatto che l'opponente abbia ammesso che l'intervento di un legale era giustificato, rimettendosi, quanto all'importo della nota, alla valutazione del giudice, non può certo dispensare il ricorrente dal far valere la sua pretesa. In un procedimento civile retto dal principio attitatorio, com'è quello in esame, le parti sono tenute ad addurre le domande (art. 78 CPC/TI) e il giudice pronuncia sulla domanda e non oltre i limiti di questa (art. 86 CPC/TI). 
6.4 Alla luce di quanto esposto, la decisione impugnata resiste alla censura di arbitrio anche in punto al calcolo del risarcimento. 
7. 
In conclusione, nella misura in cui ammissibile, il ricorso di diritto pubblico va respinto siccome infondato. La decisione impugnata non appare infatti manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità. 
 
 
Gli oneri processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 e 159 cpv. 1 e 2 OG). 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso di diritto pubblico è respinto. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico del ricorrente, il quale rifonderà fr. 6'000.-- all'opponente per ripetibili della sede federale. 
3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 6 febbraio 2004 
In nome della I Corte civile 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: La cancelliera: