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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_820/2018  
 
 
Sentenza del 17 gennaio 2019  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Escher, Giudice presidente, 
Marazzi, Bovey, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
1. A.________, 
2. B.________, 
3. C.________. e D.________, 
4. E.________, 
tutti patrocinati dall'avv. Niccolò Salvioni, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
Ufficio esecuzioni e fallimenti della Regione Maloja. 
 
Oggetto 
realizzazione di pegni su beni mobili, richiesta di informazioni, 
 
ricorso contro la decisione emanata l'11 settembre 2018 dalla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale cantonale dei Grigioni, quale autorità di vigilanza sull'esecuzione e sul fallimento (KSK 18 50). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. Il 29 gennaio 2007, le quote di comproprietà relative a un appartamento di 3 ½ locali con garage sito nel Comune di X.________, di titolarità di A.________ e B.________, son state vendute all'asta per l'importo di fr. 692'000.--. La mobilia è stata venduta a trattative private per fr. 13'000.--. In base alla lacunosa decisione 11 settembre 2018 del Tribunale cantonale dei Grigioni qui impugnata si può solo supporre che la vendita dell'immobile e della mobilia avvenne nel quadro di una procedura esecutiva, ma non di quale, né chi fossero semmai i creditori procedenti e beneficiari.  
 
A.b. Negli anni 2015/2018 A.________ si è rivolta all'Ufficio esecuzioni e fallimenti della Regione Maloja (qui di seguito: UEF) e ha richiesto i documenti sulle esecuzioni svolte. In data 18/19 luglio 2018 l'UEF ha trasmesso alla medesima "numerosi documenti per e-mail".  
 
B.   
Con scritto 30 luglio 2018, A.________, B.________, C.________ e D.________ (figli di A.________ e B.________) e E.________ (madre di A.________) hanno inoltrato ricorso alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale cantonale dei Grigioni, quale autorità di vigilanza sull'esecuzione e sul fallimento, chiedendo (1) l'annullamento del sequestro xxx di data 15 febbraio 2005 e del relativo pignoramento www, con restituzione dei relativi beni mobili, (2) la consegna, da parte dell'UEF, della documentazione relativa al suddetto pignoramento, e (3) la comprova, da parte dell'UEF, dell'avvenuto versamento di fr. 146'050.50 rispettivamente fr. 96'050.50 a favore di A.________ quale saldo della vendita agli incanti delle quote di comproprietà relative al fondo di X.________. Con decisione 11 settembre 2018 il Tribunale cantonale dei Grigioni non è entrato in materia sul ricorso. 
 
C.   
Con ricorso in materia civile datato 1° ottobre 2018, A.________ (qui di seguito: ricorrente n. 1), B.________ (qui di seguito: ricorrente n. 2), C.________ e D.________ (qui di seguito: ricorrenti n. 3) nonché E.________ (qui di seguito: ricorrente n. 4) chiedono al Tribunale federale di annullare la decisione 11 settembre 2018 del Tribunale cantonale dei Grigioni, e di conseguenza di obbligare l'UEF a fornire ai ricorrenti la documentazione relativa al pignoramento www e connesse procedure, nonché a comprovare l'avvenuto versamento, nel 2008, del saldo a favore della ricorrente n. 1, pari a fr. 146'050.50 rispettivamente fr. 96'050.50. 
 
Con decreto presidenziale 22 ottobre 2018 è stata accolta l'istanza di misure cautelari inoltrata dai ricorrenti ed è stato fatto ordine all'UEF di non di struggere ulteriori documenti relativi alla richiesta di informazioni oggetto dell'impugnata sentenza. 
Invitati a determinarsi sul ricorso, in data 2 novembre 2018 il Tribunale cantonale dei Grigioni ha rinunciato a proporre osservazioni, chiedendo nondimeno la reiezione integrale del ricorso, mentre l'UEF con scritto 1° novembre 2018 ha rinunciato ad esprimersi. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il ricorso è stato interposto tempestivamente (art. 100 cpv. 2 lett. a LTF) dalle parti soccombenti in sede cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF; sulla legittimazione di ogni singolo ricorrente si veda tuttavia  infra consid. 2.2) contro una decisione finale (art. 90 LTF; DTF 133 III 350 consid. 1.2) pronunciata dall'autorità grigionese di ultima (unica) istanza (art. 75 LTF; MARCO LEVANTE, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2a ed. 2010, n. 19 ad art. 19 LEF) in materia di esecuzione e fallimento (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF). Trattandosi di una decisione dell'autorità cantonale di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento, il valore di causa è privo di rilievo (art. 74 cpv. 2 lett. c LTF; DTF 133 III 350 consid. 1.2). Nell'ottica dei criteri menzionati il ricorso in materia civile appare pertanto ammissibile.  
 
1.2. Con tale rimedio può, tra l'altro, essere censurata la violazione del diritto federale (art. 95 lett. a LTF). Il Tribunale federale è tenuto ad applicare d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, in ragione dell'onere di allegazione e motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 115 consid. 2; 140 III 86 consid. 2). Nell'atto di ricorso occorre pertanto spiegare in modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 244 consid. 2.1). Se viene fatta valere la violazione di diritti fondamentali, trovano applicazione le accresciute esigenze di motivazione previste dall'art. 106 cpv. 2 LTF.  
 
1.3. In linea di massima il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsene o completarlo soltanto se è stato effettuato in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità cantonale un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario (DTF 140 III 115 consid. 2) - il ricorrente deve motivare la censura conformemente alle esigenze poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 136 II 304 consid. 2.5).  
 
1.4. Nuovi fatti e nuovi mezzi di prova possono essere addotti soltanto se ne dà motivo la decisione impugnata (art. 99 cpv. 1 LTF).  Nova in senso proprio, ovvero fatti e prove che si sono realizzati posteriormente alla decisione impugnata, sono per principio inammissibili (DTF 139 III 120 consid. 3.1.2 con rinvio; da ultimo sentenza 2C_50/2017 del 22 agosto 2018 consid. 3.1).  Nova in senso improprio sono fatti e prove che già esistevano prima del giudizio avversato, ma che non sono stati introdotti a quello stadio del procedimento: se la loro mancata produzione è frutto di un'omissione, la parte responsabile non è autorizzata a produrli avanti al Tribunale federale (DTF 136 III 123 consid. 4.4.3; sentenza 2C_50/2017 cit. consid. 3.2). Non si terrà pertanto conto delle fotografie allegate al ricorso, quella più recente asseritamente successiva alla decisione impugnata, quelle precedenti inspiegabilmente non offerte all'istanza precedente.  
 
2.   
Oggetto della vertenza è una domanda di informazione e trasmissione di atti relativi ad una procedura esecutiva chiusa da più di dieci anni. Più precisamente i ricorrenti chiedono la trasmissione della " documentazione relativa in particolare al pignoramento dei beni mobili www, o altro [...] " nonché la documentazione atta a comprovare che l'UEF ha versato nel 2008 " il saldo risultante a favore di A.________ di CHF 146'050.50 oppure di CHF 96'050.50 ". Per contro, i ricorrenti non riprendono la domanda di giudizio proposta in istanza cantonale e vertente all'annullamento del sequestro xxx del 15 febbraio 2005 e del relativo pignoramento www, con restituzione dei beni mobili ai ricorrenti; la questione non va dunque esaminata. 
 
2.1. Chiunque renda verosimile un interesse può consultare i verbali e i registri degli uffici d'esecuzione e degli uffici dei fallimenti, nonché chiederne estratti (art. 8a cpv. 1 LEF). Il richiedente deve manifestare un interesse degno di protezione accresciuto e attuale. Se e in quale misura possa essere concesso il diritto di consultare gli atti degli uffici di esecuzione e di fallimento, nonché di chiederne estratti, è questione da risolvere di caso in caso sulla scorta dell'interesse reso verosimile. Strettamente legata alla questione dell'interesse degno di protezione è la questione delle finalità che il diritto di consultare gli atti esecutivi giusta l'art. 8a LEF vuole perseguire (DTF 141 III 281 consid. 3.3 con rinvii). Per i terzi, il diritto alla consultazione degli atti si estingue cinque anni dopo la chiusura del procedimento (art. 8a cpv. 4 LEF). Questo limite non vige per coloro che furono parte al procedimento esecutivo; in questo caso, soltanto il termine legale di conservazione degli atti limita l'esercizio del diritto alla loro consultazione (DTF 110 III 49 consid. 4; sentenza 5A_334/2011 del 14 novembre 2011 consid. 4.1). Fino a quando gli atti sono effettivamente disponibili, una domanda di consultazione può essere peraltro formulata anche oltre il termine legale di conservazione dei medesimi (DTF 130 III 42 consid. 3.2; sentenza 5A_334/2011 cit. loc. cit.).  
 
2.2.  
 
2.2.1. Il criterio dell'interesse degno di protezione ha dunque una doppia valenza, sia quale criterio formale della legittimazione a ricorrere ex art. 76 cpv. 1 lett. b LTF, sia quale fondamento per l'accoglimento della domanda di accesso ai documenti richiesti (sul concetto v. DTF 141 III 294 consid. 5.1; 141 II 14 consid. 5.1; 137 II 313 consid. 3.3.3). In tal caso, secondo la giurisprudenza l'ammissibilità dell'azione rispettivamente la legittimazione a ricorrere (v. sentenza 4A_93/2015 del 22 settembre 2015 consid. 1.2.3.2, non pubblicato in DTF 141 III 426) va esaminata sulla base delle allegazioni della parte attrice o ricorrente, e nel dubbio ammessa; l'esame esaustivo nel merito avverrà più avanti (DTF 141 III 294 consid. 5.2; sentenza 4A_93/2015 cit. consid. 1.2.3.1, non pubblicato in DTF 141 III 426). Se tuttavia già allo stadio dell'esame dell'ammissibilità di un ricorso appare evidente l'assenza del criterio determinante, il gravame dev'essere dichiarato inammissibile (sentenza 4A_93/2015 cit. consid. 1.2.3.1, non pubblicato in DTF 141 III 426).  
 
2.2.2. Dalla decisione impugnata non è possibile evincere con chiarezza quale ruolo abbiano avuto i ricorrenti nelle procedure esecutive alla base della domanda di consultazione e edizione di atti in discussione. Vi sono espressamente menzionati l'esecuzione www ed il sequestro xxx, non invece chi fosse il debitore né chi fossero i creditori. Appare sottinteso che il ricorrente n. 2 (B.________), comproprietario con la moglie dell'appartamento poi venduto all'incanto, fosse il debitore escusso; ma che pure la di lui moglie (ricorrente n. 1) fosse debitrice, non emerge; gli altri ricorrenti, poi, non vengono del tutto menzionati nella decisione impugnata. Né è d'ausilio il ricorso, del tutto silente in proposito, salvo definire la ricorrente n. 1, in un passaggio secondario del corpo del testo, "escussa ", e comunque senza apportare argomenti giustificativi (quali ad esempio un numero di procedura o simili).  
 
2.2.3.  
 
2.2.3.1. Ciò premesso, nella misura in cui è formulato dai ricorrenti n. 3 e n. 4 il ricorso va dichiarato senz'altro inammissibile per carenza di un interesse sufficiente ai sensi dell'art. 76 cpv. 1 lett. b LTF e - in quanto terzi (sulla definizione di parti v. DENISE WEINGART, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4a ed. 2017, n. 9 segg. ad art. 8a LEF; per esempi di terzi interessati v.  la stessa, op. cit., n. 17 ad art. 8a LEF) - per espirazione del termine di cui all'art. 8a cpv. 4 LEF.  
 
2.2.3.2. La legittimazione del ricorrente n. 2, debitore escusso, esaminata sulla scorta delle sue allegazioni (  supra consid. 2.2.1), appare per contro a prima vista data, anche se con sfumature differenti secondo le conclusioni ricorsuali, di cui si terrà semmai conto in occasione dell'esame di merito.  
 
2.2.3.3. La legittimazione della ricorrente n. 1, moglie del ricorrente n. 2 e comproprietaria con lui dell'appartamento e della mobilia realizzati dall'UEF, non è per contro evidente. La decisione impugnata, come già osservato, non ne definisce con la dovuta chiarezza il ruolo avuto nelle invocate procedure esecutive. Dalle carte processuali, consultate in applicazione dell'art. 105 cpv. 2 LTF, sembra tuttavia emergere che la ricorrente n. 1 sia stata co-debitrice solidale con il marito, e come tale escussa, per almeno parte dei crediti dedotti in esecuzione: non invero per il debito più ingente del marito, al quale si riferiscono i numeri di procedimento esecutivo menzionati nel ricorso e nella decisione impugnata, invece ad esempio per il debito ipotecario nei confronti della banca F.________ oggetto delle procedure esecutive yyy e zzz. Ciò basta per ammettere la sua legittimazione a ricorrere.  
 
2.3.  
 
2.3.1. Dopo aver evaso la censura contro la realizzazione di pegni gravanti sulla mobilia - qui, come detto (  supra consid. 2), non più riproposta -, il Tribunale cantonale si china sulla domanda di trasmissione degli atti del pignoramento www. Fondandosi sull'art. 2 cpv. 1 del regolamento del 5 giugno 1996 sulla conservazione dei documenti relativi alle esecuzioni ed ai fallimenti (RCDoc; RS 281.33), che autorizza la distruzione dei medesimi 10 anni dopo la chiusura delle operazioni, il Tribunale cantonale afferma che tali atti non possono perciò più essere messi a disposizione dei ricorrenti, che non godono nemmeno più di un interesse degno di protezione alla loro visione, poiché qualsivoglia pretesa dei ricorrenti fondata su detta realizzazione di pegni è soggetta alla prescrizione assoluta di 10 anni dal giorno dell'atto che ha cagionato il preteso danno (art. 6 cpv. 1 LEF), e sarebbe dunque già intervenuta.  
 
2.3.2. L'opinione del Tribunale cantonale non è corretta. Come giustamente rilevano i ricorrenti, l'art. 2 cpv. 1 RCDoc si limita a dire che i documenti  possonoessere distrutti 10 anni dopo la chiusura dell'operazione, non che  devonoessere distrutti dopo 10 anni. In una sentenza di principio del 2003 che ha modificato la precedente giurisprudenza, il Tribunale federale ha adottato il pensiero del ricorrente: interpretando l'art. 8a LEF conformemente ai principi giurisprudenziali applicati all'accesso agli atti garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., ha considerato che fosse privo di giustificazione negare all'escussa l'accesso agli atti unicamente in ragione del fatto che il termine di conservazione dei medesimi era trascorso (DTF 130 III 42 consid. 3.2.1).  
 
2.3.3. Egualmente contrario alla giurisprudenza appare l'ulteriore argomento del Tribunale cantonale, derivato dalla constatazione che eventuali pretese ex art. 6 cpv. 1 LEF fondate sulla realizzazione dei pegni sarebbero prescritte. Nella già citata sentenza di principio, il Tribunale federale ha posto in evidenza che la mera intenzione della parte richiedente di adire le vie legali per ottenere riparazione costituisce già di per sé un interesse degno di protezione; inoltre, non compete all'UEF rispettivamente all'autorità di vigilanza esprimersi sulle possibilità di successo dell'azione prospettata (DTF 130 III 42 consid. 3.2.2), segnatamente sull'intervento della prescrizione o perenzione. Peraltro, i ricorrenti hanno spiegato di voler consultare gli atti al fine di comprendere dove siano finiti i beni mobili (ossia la mobilia del loro appartamento poi messo all'asta) non realizzati: non si vede cosa possa ostare a tale richiesta, visto che né il Tribunale cantonale né l'UEF evocano evidenti interessi contrari di terzi.  
 
2.3.4. Con riferimento alla prima conclusione ricorsuale, il gravame va pertanto accolto.  
 
2.4.  
 
2.4.1. Pure con riferimento alla seconda conclusione ricorsuale concernente la richiesta di accesso alla documentazione atta a comprovare che l'UEF ha versato nel 2008 " il saldo risultante a favore di A.________ di CHF 146'050.50 oppure di CHF 96'050.50 ", il Tribunale cantonale - pur ammettendo espressamente l'esistenza di un estratto conto - si è rifiutato di entrare nel merito del ricorso per intervenuta prescrizione dell'eventuale pretesa dei ricorrenti e quindi per carenza di interesse.  
 
2.4.2. La conclusione del Tribunale cantonale non può essere condivisa: come già esposto al considerando 2.3.3, non incombe all'UEF né all'autorità di vigilanza esprimersi sulla fondatezza o meno di eventuali pretese che gli istanti potranno far valere giudizialmente in futuro; non è pertanto lecito negare l'interesse degno di protezione sulla sola scorta di questo argomento, come invece apparentemente fa l'autorità inferiore.  
 
2.4.3. Va allora apprezzato l'interesse dei ricorrenti. L'interesse del ricorrente n. 2 non è evidente, poiché l'importo del quale è chiesta la prova dell'avvenuto versamento era destinato espressamente alla moglie. Di converso evidente è per contro l'interesse della ricorrente n. 1, destinataria dell'accredito in questione: invero a torto ella sembra voler desumere il proprio interesse all'ottenimento delle informazioni richieste unicamente dalla sua posizione quale precedente co-debitrice e destinataria del rimborso, e irrilevanti sono le sue considerazioni sull'atteggiamento asseritamente contraddittorio rimproverato all'UEF. Appare per contro sufficiente - soprattutto in assenza di interessi contrari - il suo desiderio di completare documentazione persa in occasione di un trasloco.  
 
2.4.4. Con riferimento alla seconda conclusione ricorsuale, il gravame va pertanto accolto.  
 
2.5.  
 
2.5.1. Accertata la fondatezza del ricorso dei ricorrenti n. 1 e n. 2, resta da decidere se esso va risolto con una decisione riformatoria o cassatoria. Il ricorso in materia civile è fondamentalmente un rimedio di natura riformatoria (art. 107 cpv. 2 LTF). Per costante giurisprudenza, tuttavia, quando l'autorità precedente non è entrata in materia e non ha esaminato la causa nel merito, il Tribunale federale non pronuncia una sentenza riformatoria, bensì rinvia l'incarto all'istanza precedente per nuovo giudizio (DTF 138 III 46 consid. 1.2; da ultimo sentenze 5A_88/2017 del 25 settembre 2017 consid. 1.2, non pubblicato in DTF 143 III 473; 5A_84/2018 dell'8 novembre 2018 consid. 1.3; JOHANNA DORMANN, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 3a ed. 2018, n. 15 ad art. 107 LTF). Non essendo il Tribunale cantonale entrato nel merito del ricorso, ciò parrebbe condurre naturalmente ad una decisione cassatoria da parte del Tribunale federale.  
 
2.5.2. Va tuttavia tenuta presente la duplice rilevanza del criterio dell'interesse all'ottenimento delle informazioni chieste - criterio che concerne tanto l'ammissibilità del gravame quanto la sua fondatezza nel merito. Ora, come già visto (  supra consid. 2.2.1), in un caso come il presente l'autorità di vigilanza avrebbe dovuto dichiarare ammissibile il ricorso dei ricorrenti n. 1 e n. 2 e esaminare il loro interesse quale presupposto di merito, accogliendo oppure respingendo il gravame. Si giustifica di procedere dunque come se l'autorità precedente avesse - correttamente - respinto il ricorso, tanto più che nella presente fattispecie non rimangono altre condizioni di accoglimento delle istanze che l'autorità precedente avrebbe omesso di esaminare (v. in tal senso sentenza 2C_988/2015 del 29 marzo 2017 consid. 5.2).  
 
2.5.3. Si giustifica pertanto, in deroga alla giurisprudenza citata, evadere il presente ricorso in materia civile mediante decisione riformatoria.  
 
3.   
In conclusione, nella misura in cui è proposto dai ricorrenti n. 1 e n. 2, il ricorso va accolto e la decisione impugnata va riformata nel senso che è fatto ordine all'UEF di dar seguito favorevole alle istanze di consultazione degli atti. Essenzialmente, il dispositivo è formulato seguendo le conclusioni ricorsuali, salvo laddove queste debbano essere adattate per migliore chiarezza. 
Come detto, la decisione impugnata risulta lacunosa dal punto di vista delle esigenze di contenuto prescritte dall'art. 112 cpv. 1 LTF. L'autorità cantonale va pertanto resa attenta al fatto che, in futuro, simili decisioni non saranno più tollerate e saranno rinviate per completamento oppure annullate (art. 112 cpv. 3 LTF; v. sentenza 5A_984/2016 del 27 aprile 2017 consid. 2.2). 
La tassa di giustizia va posta a carico dei ricorrenti n. 3 e n. 4 per 3/5; il rimanente, teoricamente a carico del Cantone dei Grigioni, non viene - per l'ultima volta (v. sentenza 5A_984/2016 cit. consid. 3) - prelevato (art. 66 cpv. 4 LTF). Il Cantone dei Grigioni verserà altresì ai ricorrenti n. 1 e n. 2 un importo di CHF 1'000.-- a titolo di ripetibili ridotte (art. 68 cpv. 1 LTF). Nella procedura di ricorso giusta l'art. 17 LEF non si riscuote nessuna tassa e non è riconosciuta nessuna indennità alle parti (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF; art. 61 cpv. 2 lett. a e art. 62 cpv. 2 dell'ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse riscosse in applicazione della LEF [OTLEF; RS 281.35]) : né il Tribunale federale né il Tribunale cantonale devono quindi statuire in proposito. 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso dei ricorrenti n. 3 e n. 4 è inammissibile. 
 
2.   
Il ricorso dei ricorrenti n. 1 e n. 2 è accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che è fatto ordine all'Ufficio esecuzioni e fallimenti della Regione Maloja: 
 
2.1. di cercare e, se ancora esistente, fornire ai ricorrenti n. 1 e n. 2 la documentazione relativa alla procedura di pignoramento dei beni mobili www (o altre procedure connesse ma registrate sotto un altro numero);  
 
2.2. di cercare e, se ancora esistente, fornire alla ricorrente n. 1 la prova dell'avvenuto versamento nel 2008 alla ricorrente n. 1 del saldo a suo favore, pari a fr. 146'050.50 oppure fr. 96'050.50, risultante dalla vendita agli incanti dell'appartamento di 3 ½ locali con garage, sito nel Comune di X.________, precedentemente detenuto in comproprietà dai ricorrenti n. 1 e n. 2.  
 
3.   
Le spese giudiziarie, fissate in complessivi fr. 2'000.--, sono poste a carico dei ricorrenti n. 3 e n. 4 in misura di 3/5 (ovvero fr. 1'200.--), con vincolo di solidarietà fra loro. 
 
4.   
Il Cantone dei Grigioni verserà ai ricorrenti n. 1 e n. 2 la somma di fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale. 
 
5.   
Comunicazione ai ricorrenti, all'Ufficio esecuzioni e fallimenti della Regione Maloja e alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale cantonale dei Grigioni, quale autorità di vigilanza sull'esecuzione e sul fallimento. 
 
 
Losanna, 17 gennaio 2019 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Giudice presidente: Escher 
 
La Cancelliera: Antonini