Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6S.66/2007 /biz 
 
Sentenza del 4 luglio 2007 
Corte di cassazione penale 
 
Composizione 
Giudici federali Wiprächtiger, giudice presidente, 
Favre, Mathys, 
cancelliera Ortolano. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 
6528 Camorino. 
 
Oggetto 
Infrazione alla legge sulla circolazione stradale, 
 
ricorso per cassazione contro la sentenza emanata il 
14 dicembre 2006 dal Presidente della Pretura penale del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
Il 19 agosto 2005 la Sezione della circolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino ha inflitto a A.________ una multa di fr. 120.--, oltre alla tassa di giustizia e alle spese, perché il 7 maggio 2005, in territorio di Morbio Inferiore, ha posteggiato il veicolo targato xxx su un posto di parcheggio riservato agli invalidi. 
B. 
Con sentenza del 14 dicembre 2006, il Presidente della Pretura penale ha respinto il ricorso interposto da A.________ contro la decisione della Sezione della circolazione. 
C. 
A.________ impugna la sentenza dell'ultima istanza cantonale davanti al Tribunale federale postulandone l'annullamento. 
 
Invitato a fornire un anticipo per le spese presunte del processo, con lettera pervenuta a questo Tribunale il 21 febbraio 2007, egli formula una domanda implicita di assistenza giudiziaria. 
D. 
Il Presidente della Pretura penale rinuncia a presentare osservazioni al ricorso. Non sono state chieste altre osservazioni. 
 
Diritto: 
1. 
Il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110). Nelle disposizioni transitorie, l'art. 132 cpv. 1 LTF prevede che la novella legislativa si applica ai procedimenti promossi dinanzi a questo Tribunale dopo la sua entrata in vigore e, con particolare riferimento ai procedimenti su ricorso, soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo questa data. Poiché il giudizio impugnato è stato emanato prima del 1° gennaio 2007, alla fattispecie rimangono applicabili gli art. 268 e segg. della legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale (PP) relativi al ricorso per cassazione. 
2. 
Giusta l'art. 37 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 1943 sull'organizzazione giudiziaria (OG), la sentenza del Tribunale federale è redatta in una lingua ufficiale, di regola in quella della decisione impugnata. Sebbene il ricorrente abbia presentato un'impugnativa in lingua francese, com'era suo diritto (art. 30 cpv. 1 OG), non si giustifica di derogare all'accennato principio, sicché il presente giudizio è redatto in italiano (DTF 131 I 145 consid. 1; 124 III 205 consid. 2), ritenuto altresì che nemmeno l'insorgente chiede che la sentenza sia resa in francese. 
3. 
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi esperiti, senza essere vincolato in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 132 I 140 consid. 1.1; 131 I 153 consid. 1; 131 II 571 consid. 1, 364 consid. 1). 
3.1 Ai sensi dell'art. 269 PP, il ricorso per cassazione al Tribunale federale può essere fondato unicamente sulla violazione del diritto federale (cpv. 1). È riservato il ricorso di diritto pubblico per violazione di diritti costituzionali (cpv. 2). 
 
In virtù dell'art. 273 cpv. 1 PP, il ricorso per cassazione deve indicare i punti della decisione che sono impugnati e le conclusioni (lett. a), il ricorrente deve esporre in modo conciso quali sono le norme di diritto federale violate dalla sentenza impugnata e in che consiste la violazione (lett. b). 
3.2 Con il ricorso di diritto pubblico, invece, il ricorrente può far valere la violazione di diritti fondamentali (art. 84 OG) quali il divieto dell'arbitrio nell'accertamento dei fatti, il diritto alla libertà personale o la garanzia della proprietà. Anche questo rimedio di diritto però sottostà a severe condizioni di ammissibilità. Secondo l'art. 90 cpv. 1 OG, l'atto di ricorso deve contenere le conclusioni del ricorrente (lett. a), l'esposizione dei fatti essenziali e quella concisa dei diritti costituzionali o delle norme giuridiche che si pretendono violati, precisando in che consista la violazione (lett. b). Nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico, il Tribunale federale non applica d'ufficio il diritto, ma statuisce unicamente sulle censure sollevate e solo se sono sufficientemente motivate: il ricorso deve quindi contenere un'esauriente motivazione giuridica dalla quale si possa dedurre se, perché ed eventualmente in quale misura la decisione impugnata leda il ricorrente nei suoi diritti costituzionali. Critiche di natura meramente appellatoria sono inammissibili (DTF 130 I 258 consid. 1.3; 129 I 113 consid. 2.1; 125 I 71 consid. 1c). Il ricorrente non può quindi limitarsi a formulare censure generiche o a rinviare agli atti cantonali (DTF 125 I 492 consid. 1b). 
3.3 Secondo la giurisprudenza, un ricorrente che intende impugnare una decisione sia con ricorso per cassazione che con ricorso di diritto pubblico può presentare un unico atto ricorsuale, purché separi chiaramente in due parti distinte le censure tratte dalla violazione del diritto federale e quelle tratte dalla violazione di diritti costituzionali (v. DTF 118 IV 293 consid. 2a; 113 IV 45 consid. 2; 104 IV 68 consid. consid. 2). 
4. 
Manifestamente il gravame in esame non adempie le esigenze legali appena esposte. Esso si riassume in una breve lettera nella quale l'insorgente formula, in modo approssimativo e senza motivazione, sia censure di diritto costituzionale, proponibili con ricorso di diritto pubblico, che censure di diritto federale, proponibili con ricorso per cassazione. 
5. 
Per quanto attiene alle critiche di natura costituzionale formulate nel gravame, il ricorrente afferma che la decisione impugnata "résulte d'une appréciation erronée et arbitraire en violation flagrante du droit, du respect de la propriété et de la liberté individuelle". La genericità dell'assunto è lungi dal rispettare le severe condizioni di ammissibilità poste dall'art. 90 cpv. 1 OG (v. consid. 3.2). Infatti l'insorgente si limita semplicemente a enumerare, senza la benché minima motivazione, una serie di diritti costituzionali che, a parer suo, sarebbero stati violati. In queste circostanze, non si può far altro che dichiarare l'inammissibilità del ricorso. 
6. 
Il ricorrente lamenta pure la violazione del diritto federale. Anche in questo caso, il suo gravame pone seri dubbi quanto alla sua ammissibilità. Tuttavia, considerando che egli non è patrocinato da un avvocato, di seguito verranno esaminate solo quelle critiche la cui formulazione è sufficientemente chiara da permettere a questa Corte di capire quali punti della decisione in esame sono impugnati. 
6.1 L'insorgente sembra sostenere che l'area nella quale ha parcheggiato non era né un luogo di passaggio né di transito, ma privato. Egli contesta quindi implicitamente l'applicabilità della legislazione federale sulla circolazione stradale. 
La legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr; RS 741.01) disciplina segnatamente la circolazione sulle strade pubbliche (art. 1 cpv. 1 LCStr). Giusta l'art. 1 dell'Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC; RS 741.11) le strade sono aree utilizzate dai veicoli a motore, dai veicoli senza motore o dai pedoni (cpv. 1); sono strade pubbliche quelle che non servono esclusivamente all'uso privato (cpv. 2). Il criterio per stabilire il carattere pubblico di una strada non consiste nel determinare se la proprietà sulla quale si trova sia pubblica o privata, bensì, come già rettamente ritenuto dall'autorità cantonale, se essa sia aperta alla circolazione, ossia se sia a disposizione di un numero indeterminato di persone (DTF 104 IV 105 consid. 3 pag. 108; 101 IV 175; 100 IV 59 consid. 1). 
 
In base alle constatazioni dell'autorità cantonale, qui vincolanti (v. art. 277bis cpv. 1 PP), e alla documentazione fotografica agli atti, l'area di parcheggio sulla quale l'insorgente ha posteggiato la sua vettura è un'area riservata ai clienti del centro commerciale ivi situato. Si tratta quindi di una strada pubblica in quanto destinata a un numero indeterminato di persone, sebbene l'uso sia limitato a una precisa categoria di utenti (i clienti del centro commerciale). La LCStr e le relative ordinanze trovano quindi piena applicazione. 
6.2 Il ricorrente ritiene poi che la multa inflittagli non si giustifichi in quanto nell'area in questione mancava il segnale «Parcheggio» (4.17) con il cartello complementare «Invalidi» (5.14), solo una vaga demarcazione indicava che il posto auto era riservato a persone disabili, di cui tra l'altro egli fa parte. 
 
Giusta l'art. 65 cpv. 5 dell'ordinanza del 5 settembre 1979 sulla segnaletica stradale (OSStr; RS 741.21), per riservare certi posti di parcheggio alle persone disabili bisogna applicare al segnale «Parcheggio» (4.17) presso i posti in questione il cartello complementare «Invalidi» (5.14). I posti riservati a una determinata categoria di persone - quali ad esempio i disabili - sono delimitati da linee gialle (art. 79 cpv. 1 vOSStr). 
 
Orbene, secondo gli accertamenti dell'autorità cantonale, nell'area di parcheggio in questione, il posto riservato ai disabili è chiaramente delimitato da linee gialle e contraddistinto dal simbolo della carrozzina riprodotto sull'asfalto. 
L'art. 27 cpv. 1 LCStr impone a ogni utente della strada l'obbligo di osservare i segnali e le demarcazioni stradali. La demarcazione gialla del parcheggio al cui interno figura il simbolo per disabili costituisce una precisa indicazione sulla destinazione del posto di parcheggio anche in mancanza del cartello complementare «Invalidi» (5.14), ciò che nemmeno il ricorrente contesta. Come già giustamente rilevato dal Presidente della Pretura penale, la semplice assenza del segnale non permette di concludere che la demarcazione non deve essere rispettata (v. DTF 108 IV 51 consid. 2). Pertanto, l'insorgente poteva posteggiare il suo veicolo sul posto di parcheggio riservato ai disabili solo disponendo dell'apposita autorizzazione. Secondo gli accertamenti dell'autorità cantonale, qui vincolanti (v. art. 277bis cpv. 1 PP), il giorno in questione il ricorrente non aveva il permesso speciale di parcheggio. Di conseguenza, confermando la decisione della Sezione della circolazione, l'autorità cantonale non ha violato il diritto federale. 
6.3 Da quanto precede discende che il ricorso, nella limitata misura in cui è ammissibile, è respinto. L'implicita domanda di assistenza giudiziaria dev'essere respinta in quanto il ricorso appariva sin dall'inizio privo di possibilità di esito favorevole (art. 152 cpv. 1 OG). Le spese vanno pertanto poste a carico del ricorrente. Si tiene tuttavia conto della situazione economica del ricorrente fissando una tassa di giustizia ridotta (art. 153a cpv. 1 OG). 
 
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
2. 
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 
3. 
La tassa di giustizia di fr. 200.-- è posta a carico del ricorrente. 
4. 
Comunicazione al ricorrente, alla Sezione della circolazione del Dipartimento delle istituzioni e al Presidente della Pretura penale del Cantone Ticino. 
Losanna, 4 luglio 2007 
In nome della Corte di cassazione penale 
del Tribunale federale svizzero 
Il giudice presidente: La cancelliera: