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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_275/2022  
 
 
Sentenza del 6 settembre 2022  
 
II Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudici federali Parrino, Presidente, 
Stadelmann, Bechaalany, giudice supplente, 
Cancelliera Cometta Rizzi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Rosangela Locatelli, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio dell'assicurazione 
invalidità del Cantone Ticino, 
via dei Gaggini 3, 6500 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione per l'invalidità (rendita d'invalidità), 
 
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 26 aprile 2022 (32.2021.121). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
A.________, nato nel 1975, di formazione cuoco e da ultimo attivo quale magazziniere/collaboratore nel reparto confezionamento formaggi presso la B.________ SA, ha presentato nel maggio 2018 una domanda di prestazioni AI all'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino (in seguito UAI), lamentando problemi cardiaci, depressione e tendinite. Esperiti gli accertamenti medico amministrativi - in particolare la perizia pluridisciplinare del 19 agosto 2019 del Servizio Accertamento Medico dell'UAI (di seguito SAM), quella successiva di decorso del 13 luglio 2021, le varie prese di posizione dei medici del Servizio Medico Regionale dell'UAI (di seguito SMR), come pure il rapporto finale del consulente in integrazione professionale del 17 dicembre 2019 - con decisione del 4 ottobre 2021 l'UAI ha negato a A.________ il diritto a una rendita d'invalidità, rispettivamente a provvedimenti professionali. 
 
B.  
A.________ si è aggravato al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino chiedendo l'annullamento della decisione amministrativa e il riconoscimento del diritto alla rendita intera d'invalidità. 
 
Con sentenza del 26 aprile 2022 il Tribunale cantonale ha respinto il gravame e confermato la decisione impugnata. 
 
C.  
Il 25 maggio 2022 (timbro postale) A.________ inoltra un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, con cui chiede l'annullamento della sentenza cantonale e il riconoscimento di una rendita intera d'invalidità. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente. Quanto ai fatti, in linea di principio il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti fattuali operati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo se è stato effettuato in modo manifestamente inesatto (DTF 145 V 188 consid. 2) o in violazione del diritto nel senso dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF), e a condizione che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. L'oggetto del contendere è il diritto di A.________ a una rendita d'invalidità a seguito della domanda di prestazioni del maggio 2018. Considerati i motivi e le conclusioni del gravame, la lite verte essenzialmente sull'apprezzamento dell'incarto medico operato dal Tribunale cantonale, segnatamente in relazione allo stato di salute e alle sue ripercussioni sulla capacità lavorativa del ricorrente.  
 
2.2. Nei considerandi del giudizio impugnato, il Tribunale cantonale ha già esposto in modo dettagliato le norme legali e la prassi applicabili, rammentando in particolare la nozione d'invalidità (art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 4-8 LPGA) e la sua determinazione (art. 28 a LAI e art. 16 LPGA; art. 28 cpv. 1 e 29 cpv. 1 LAI), con particolare riguardo ai compiti del medico al fine di tale valutazione, al valore probatorio generalmente riconosciuto ai referti medici (cfr. DTF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3), soprattutto a quello delle perizie affidate dagli organi AI a medici specializzati esterni (DTF 137 V 210), come infine un riscontro puntuale è stato dato all'apprezzamento del carattere invalidante delle affezioni psichiche (DTF 141 V 281). A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione.  
 
2.3. Il 1° gennaio 2022 è entrata in vigore la revisione della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI; RS 831.20; cfr. ulteriore sviluppo dell'AI; modifica del 19 giugno 2020, RU 2021 705, FF 2017 2191). La decisione dell'UAI qui contestata è stata emessa il 4 ottobre 2021, ovvero prima dell'entrata in vigore della revisione del 1° gennaio 2022. Conformemente ai principi generali del diritto intertemporale e ai fatti rilevanti del caso (fra molte cfr. DTF 129 V 354 consid. 1 con riferimenti), le disposizioni della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI; RS 831.20) e quelle dell'Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità (OAI; RS 831.201) così come la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1) sono quindi applicabili nella versione valida fino al 31 dicembre 2021. Si rileva che, conformemente alla giurisprudenza consolidata, sono determinanti i fatti realizzati fino al momento della decisione contestata (sulla questione cfr. DTF 144 V 210 consid. 4.3.1).  
 
3.  
 
3.1. Il Tribunale cantonale ha riconosciuto pieno valore probatorio agli accertamenti operati dall'amministrazione e ha condiviso le conclusioni del dott. C.________ del SMR nel suo rapporto finale del 30 settembre 2019, come pure in quello del 19 luglio 2021, con cui egli ha aderito alle argomentazioni degli specialisti del SAM espresse nella perizia pluridisciplinare del 19 agosto 2019 (con consulti in medicina interna generale, in reumatologia, in cardiologia e in psichiatria), come pure in quella pluridisciplinare di decorso del 13 luglio 2021. La Corte cantonale ha in particolare ritenuto dimostrato che il ricorrente presenta un'incapacità lavorativa del 55% dal 20 ottobre 2020 nella precedente attività lavorativa mentre dal 1° maggio 2018 egli è abile al lavoro in misura completa in attività adeguate ai limiti funzionali accertati. Il Tribunale cantonale ha confermato il calcolo del grado d'invalidità dell'amministrazione - non contestato dal ricorrente - che giunge a un grado d'invalidità dello 0%.  
 
3.2. Il ricorrente censura l'accertamento valetudinario operato, in particolare contesta la sua abilità al lavoro in maniera completa in attività adeguate.  
 
4.  
 
4.1. Per giurisprudenza consolidata, gli accertamenti dell'autorità giudiziaria di ricorso in merito al danno alla salute, alla capacità lavorativa dell'assicurato e all'esigibilità di un'attività professionale - nella misura in cui quest'ultimo giudizio non si fonda sull'esperienza generale della vita - riguardano questioni di fatto che possono essere riesaminate da questa Corte solo in maniera molto limitata (cfr. consid. 1; DTF 132 V 393 consid. 3.2).  
 
4.2. Nel gravame non viene fatto valere nulla che consenta di concludere per un accertamento dei fatti determinanti manifestamente inesatto, ovvero arbitrario o contrario al diritto nel senso dell'art. 97 cpv. 1 in relazione con l'art. 95 lett. a LTF, e che giustifichi di procedere a una rettifica secondo l'art. 105 cpv. 2 LTF. Il ricorrente tenta di contestare in modo apodittico - al limite dell'appellatorio (sul tema cfr. DTF 145 I 26 consid. 1.3 con riferimenti) - le conclusioni tratte dall'istanza giudiziaria precedente. In estrema sintesi il ricorrente si limita per lo più a mettere in rilievo le opinioni dei medici curanti, già vagliate dall'autorità giudiziaria precedente. In particolare dal profilo psichico non sorregge il ricorrente cercare di sminuire le conclusioni del perito del SAM dott. D.________ (specialista che ha visitato il ricorrente nelle due perizie del SAM), confermate dal dott. E.________ del SMR nel corso della procedura giudiziaria cantonale adducendo sostanzialmente che avrebbe visitato il ricorrente in un lasso di tempo molto limitato, rispetto allo psichiatra curante dott. F.________. Il fatto che il medico curante lo segua da più tempo non è un criterio ritenuto dalla giurisprudenza per apprezzare il valore probatorio di un rapporto valetudinario. Al contrario, la prassi prevede che, di principio, deve essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei medici curanti a causa dei particolari legami che essi hanno con il paziente (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/cc), come pure in relazione allo scopo di trattamento del curante rispetto a quello di un medico perito (cfr. sentenza 9C_662/2021 del 2 agosto 2022 consid. 5.2.1), per cui, secondo esperienza comune, il medico curante tende generalmente, in caso di dubbio, a pronunciarsi in favore del proprio paziente in ragione del rapporto di fiducia che lo unisce a quest'ultimo. Il ricorrente non indica e nemmeno sostanzia per quale motivo quanto operato dall'autorità giudiziaria precedente sia manifestamente inesatto o incompleto. Egli si domanda quali documenti avrebbe dovuto allegare per confermare il suo stato di salute, rispettivamente le sue pretese, chiedendo quindi implicitamente che il Tribunale federale riesami la valutazione dell'invalidità sulla base di quanto già agli atti (tale non è però lo scopo del ricorso in materia di diritto pubblico), rispettivamente di alcuni documenti nuovi. A tal proposito si rileva che non sorreggono il ricorrente gli atti prodotti con il ricorso, in quanto il Tribunale federale non è tenuto a considerarli: il certificato del 3 marzo 2022 costituisce uno pseudonova e il ricorrente stesso non dimostra di non avere potuto trasmetterlo al Tribunale cantonale prima della sentenza del 26 aprile 2022 (si rileva altresì il termine concessogli dal Tribunale cantonale per produrlo fino al 31 marzo 2022) mentre il certificato del dott. F.________ del 23 maggio 2022 e quello del 19 maggio 2022 della dott.ssa G.________ sono d'acchito inammissibili poiché costituiscono un nova in senso proprio, ovvero nuovi mezzi di prova successivi al giudizio impugnato (sulla nozione e sulla distinzione tra nova e pseudonova, art. 99 cpv. 1 LTF, cfr. fra tante DTF 143 V 19 consid. 1.2 con riferimenti). In ogni modo questi ultimi riferiscono in sostanza di un preteso peggioramento delle numerose patologie del ricorrente, che esula però dalla presente vertenza, in quanto successivo alla decisione del 4 ottobre 2021 dell'UAI che delimita il potere cognitivo dal profilo materiale e temporale (sul tema cfr. DTF 144 V 210 consid. 4.3.1, come pure DTF 129 V 354 consid. 1) e dovrà pertanto, se del caso, essere oggetto di una nuova domanda.  
 
5.  
In conclusione la Corte cantonale poteva, senza arbitrio, considerare chiara la situazione medica ed economica - aspetto incontestato dal ricorrente - senza dover ricorrere ad accertamenti aggiuntivi, e pertanto la decisione di rifiuto di prestazione merita conferma. 
 
6.  
Ne consegue che il ricorso deve essere respinto. Le spese giudiziarie, che seguono la soccombenza, devono essere poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
 
Lucerna, 6 settembre 2022 
 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Parrino 
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi