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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.306/2003 /bom 
 
Sentenza del 6 giugno 2003 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e presidente del Tribunale federale, 
Féraud e Catenazzi, 
cancelliere Crameri. 
 
Parti 
1. A.A.________ e B.A.________, 
ricorrenti, patrocinati dall'avv. dott. C.________, 
2. C.________, 
 
contro 
 
Municipio di Miglieglia, 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, residenza governativa, 6500 Bellinzona, 
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
Art. 5, 9, 24 e 26 Cost. (diniego di un'autorizzazione per vendere una casa d'abitazione soggetta al vincolo di residenza primaria e omissione dell'indicazione di titolo accademico), 
 
ricorso di diritto amministrativo e ricorsi di diritto 
pubblico contro la sentenza del 9 aprile 2003 del Tribunale cantonale amministrativo. 
 
Fatti: 
A. 
A.A.________ e B.A.________, domiciliati a D.________, sono comproprietari di una piccola casa di abitazione, sita nel nucleo di Miglieglia. L'immobile, acquistato all'inizio di agosto 1988, è stato utilizzato dai proprietari come casa di vacanza sino al 1994. Da allora e sino alla fine del 2001 è stato dato in locazione a persone domiciliate nel Comune, che l'hanno utilizzato come abitazione primaria. 
Con istanza del 29 ottobre 2002 i proprietari hanno chiesto al Municipio di accertare che l'immobile era vuoto da parecchio tempo, che non è adibito a casa primaria e che non è adatto a tale destinazione: con risoluzione dell'11 novembre 2002 il Municipio ha tuttavia ritenuto non adempiuti i presupposti di una deroga al vincolo di abitazione primaria. Il Consiglio di Stato del Cantone Ticino, con decisione dell'8 gennaio 2003, ha accolto parzialmente un ricorso dei proprietari e annullato la risoluzione municipale; esso ha ritenuto che deroghe al vincolo potevano essere esaminate soltanto nell'ambito di una procedura ordinaria di rilascio del permesso di costruzione. 
B. 
Gli istanti hanno impugnato la decisione governativa dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo che, con sentenza del 9 aprile 2003, ha respinto il gravame. I Giudici cantonali hanno rilevato che la risoluzione municipale era stata annullata, per cui non era atta a pregiudicare gli interessi degli insorgenti; hanno ritenuto nondimeno che, in quanto la decisione governativa aveva accolto parzialmente il ricorso, obbligando gli istanti a chiedere una licenza edilizia per trasformare la casa in residenza secondaria, essa ne pregiudicava gli interessi. Poiché, al momento dell'entrata in vigore del nuovo piano regolatore del 2002, l'immobile era destinato all'abitazione primaria, la Corte cantonale ha confermato la tesi governativa secondo cui il cambiamento di destinazione (da residenza primaria a secondaria) è soggetto alla procedura di licenza edilizia. 
C. 
A.A.________ e B.A.________ impugnano la sentenza della Corte cantonale con un ricorso di diritto amministrativo, e sussidiariamente con un ricorso di diritto pubblico, al Tribunale federale. Chiedono, con il primo gravame, in via principale, di ordinare al Municipio di concedere l'autorizzazione a vendere il loro immobile e, in via sussidiaria, di rinviare gli atti alla Corte cantonale affinché decida in loro favore nel senso dei considerandi; con il secondo gravame postulano di annullare la decisione impugnata. 
D. 
Con il medesimo allegato la patrocinatrice, unitamente ai ricorrenti, presenta un ricorso di diritto pubblico concernente l'omissione da parte della Corte cantonale del suo titolo accademico di dottore. Chiedono di annullare la sentenza impugnata nella misura in cui omette di indicare il titolo e di correggerla nel senso di menzionarlo. 
La Corte cantonale, il Consiglio di Stato e il Municipio di Miglieglia non formulano osservazioni e si riconfermano nella sentenza impugnata. 
Diritto: 
 
1. 
1.1 
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti (DTF 128 I 177 consid. 1, 128 II 46 consid. 2a). 
1.2 Quando, come in concreto, la parte ricorrente agisca simultaneamente con un ricorso di diritto pubblico e con un ricorso di diritto amministrativo occorre, per la sussidiarietà del ricorso di diritto pubblico (art. 84 cpv. 2 OG), esaminare in primo luogo, con piena cognizione e liberamente, l'ammissibilità del ricorso di diritto amministrativo (DTF 126 I 81 consid. 1, 126 II 377 consid. 1). 
1.2.1 Secondo gli art. 97 e 98 lett. g OG, combinati con l'art. 5 PA, la via del ricorso di diritto amministrativo è aperta contro le decisioni delle Autorità cantonali d'ultima istanza fondate sul diritto federale - o che vi si sarebbero dovute fondare - purché non sia realizzata nessuna delle eccezioni previste agli art. 99 a 102 OG o nella legislazione speciale (DTF 126 I 50 consid. 1, 126 II 171 consid. 1a, 125 II 10 consid. 2a). 
1.2.2 La decisione impugnata riguarda l'applicazione di una norma di attuazione del piano regolatore concernente la destinazione esclusiva di costruzioni, in determinate zone, alla residenza primaria (art. 39 NAPR). Contro tale decisione il ricorso di diritto amministrativo non è di massima dato poiché essa è impugnabile, secondo l'art. 34 cpv. 3 LPT, con il ricorso di diritto pubblico. Il ricorso di diritto amministrativo tende d'altra parte a far accertare, in via sussidiaria, nell'ipotesi in cui venisse ammesso il diritto del Comune di imporre il contestato vincolo, un asserito diritto al risarcimento per espropriazione. La questione di un'eventuale indennità per restrizioni della proprietà secondo gli art. 34 cpv. 1 e 5 LPT è manifestamente prematura, per cui le Autorità cantonali, e il Tribunale federale, non devono pronunciarsi su tale questione. Nel quadro del ricorso di diritto amministrativo i ricorrenti aggiungono che sarebbero state violate le garanzie della CEDU inerenti al doppio grado di giurisdizione e a un'udienza pubblica. Queste critiche, attinenti all'implicita lesione degli art. 30 Cost. e 6 CEDU, riguardano una pretesa violazione di diritti costituzionali e sono, di massima, proponibili con il ricorso di diritto pubblico (art. 84 cpv. 1 lett. a OG; DTF 128 I 288). Ne segue che il ricorso di diritto amministrativo dev'essere dichiarato inammissibile. 
2. 
2.1 Il Consiglio di Stato aveva annullato la risoluzione municipale ritenendo che, per una deroga al vincolo di residenza primaria, i ricorrenti dovevano presentare una domanda di costruzione volta al cambiamento di destinazione della loro casa. La Corte cantonale, respingendo il ricorso, ha confermato la tesi governativa. Per i ricorrenti questa sentenza comporta unicamente l'obbligo di inoltrare una domanda di costruzione al Municipio. L'impugnato giudizio non conclude pertanto la lite: esso non costituisce una decisione finale e può pertanto essere impugnato davanti al Tribunale federale con un ricorso di diritto pubblico solo se le condizioni dell'art. 87 OG sono adempiute. Certo, i Giudici cantonali non hanno emanato una decisione formale di rinvio, di massima qualificabile come incidentale (DTF 122 II 39 consid. 1a/aa, 116 Ia 221 consid. 1d). Che alla sentenza impugnata non possa essere riconosciuto il carattere di decisione finale appare però chiaro alla luce degli obiettivi dell'art. 87 OG, adottato per esigenze d'economia processuale e quindi al fine di limitare l'accesso al Tribunale federale: con la norma si è infatti inteso sgravare quest'autorità, la quale deve, di massima, esprimersi una volta sola nella medesima causa (DTF 117 Ia 251 consid. 1b, 106 Ia 229 consid. 3d). 
 
Poiché non si è in presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale sulla competenza o su una domanda di ricusazione ai sensi dell'art. 87 cpv. 1 OG, il ricorso di diritto pubblico è ammissibile solo se la decisione impugnata, notificata separatamente dal merito, può causare un danno irreparabile secondo l'art. 87 cpv. 2 OG. In effetti, se il ricorso di diritto pubblico di cui al capoverso testé citato non è ammissibile o non è stato interposto, la decisione pregiudiziale o incidentale interessata può essere impugnata soltanto mediante ricorso contro la decisione finale (art. 87 cpv. 3 OG): la menzionata giurisprudenza è stata confermata anche sotto il regime del nuovo art. 87 OG (DTF 127 I 92 consid. 1c, 126 I 207 consid. 1b e 2). 
2.2 Conformemente all'art. 87 OG, il ricorso di diritto pubblico è ammissibile contro decisioni pregiudiziali e incidentali solo se possono cagionare un pregiudizio irreparabile per l'interessato. Ove non risulti un danno irreparabile, tali decisioni possono essere impugnate soltanto mediante ricorso contro la decisione finale. Una decisione è finale quando conclude la vertenza, per ragioni procedurali o per motivi di merito; è invece incidentale quando non pone fine alla lite, ma concerne soltanto una fase del procedimento ed assume una funzione strumentale rispetto a quella destinata a concluderlo (DTF 128 I 3 consid. 1b, 127 I 92 consid. 1c). 
2.3 Secondo la costante giurisprudenza, il prolungamento della procedura o un suo conseguente maggior costo non rappresenta un danno di natura irreparabile, poiché non si tratta di pregiudizi di natura giuridica (DTF 123 I 325 consid. 3c, 117 Ia 251 consid. 1c). Contro un'eventuale decisione d'ultima istanza cantonale che neghi loro definitivamente l'autorizzazione richiesta, i ricorrenti potranno riproporre le attuali censure, se non saranno divenute prive d'oggetto; del resto, la Corte cantonale ha considerato ineccepibile la decisione governativa di far aprire una procedura di domanda di costruzione. 
2.4 Ne segue che il ricorso di diritto pubblico, per quanto concerne l'obbligo imposto agli istanti di presentare una domanda di costruzione, dev'essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 87 OG
3. 
La patrocinatrice lamenta l'omissione da parte della Corte cantonale del suo titolo accademico e presenta anche a questo riguardo, pure a nome degli istanti, un ricorso di diritto pubblico. Lamenta una violazione degli art. 6 e 8 CEDU e degli art. 4 vCost., e 5, 9, 27 e 36 Cost., ma non specifica secondo le esigenze di motivazione dell'art. 90 cpv. 1 lett. b OG perché l'omissione del titolo di dottore lederebbe quelle norme. Il ricorso è quindi irricevibile (DTF 129 I 113 consid. 2.1). 
3.1 Comunque, le digressioni della legale non reggerebbero nel merito. Già nella sentenza del 7 ottobre 2002 (causa 1P.455/2002) il Tribunale federale aveva rilevato che l'indicazione con il solo titolo di avvocato, e non anche con quello universitario di dottore, rappresenta una forma redazionale che non significa nulla contro la patrocinatrice e tanto meno ha l'effetto di toglierle il titolo (consid. 1.4). Inoltre, in una sentenza del 2 maggio 2003 (causa 2P.36/2003), sempre concernente la patrocinatrice e la mancata indicazione del titolo accademico, il Tribunale federale aveva ritenuto che il ricorso era manifestamente infondato e per ampi tratti temerario. Infine, l'esercizio della professione d'avvocato non è per nulla limitato dal fatto che, nel testo o nell'intestazione di una sentenza, non sia indicato, accanto a quello di avvocato anche il titolo di dottore. Il semplice accenno ricorsuale alla circostanza che, in un altro caso, la Corte cantonale avrebbe indicato anche il titolo accademico dell'avvocato, non dimostrerebbe l'implicita violazione del principio della parità di trattamento (cfr. DTF 125 I 166 consid. 2a). 
3.2 La domanda di assistenza giudiziaria presentata il 21 maggio 2003 dalla patrocinatrice in suo favore e limitatamente a questa questione, dev'essere pure respinta, visto che l'impugnativa non aveva, sin dall'inizio alcuna possibilità di esito favorevole (art. 152 OG). 
4. 
Ne segue che il ricorso di diritto amministrativo e i ricorsi di diritto pubblico sono inammissibili. 
 
Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso di diritto amministrativo è inammissibile. 
2. 
I ricorsi di diritto pubblico sono inammissibili. 
3. 
La tassa di giustizia unica di fr. 1'500.-- è posta per due terzi a carico dei ricorrenti A.A.________ e B.A.________ e per un terzo a carico della ricorrente C.________. 
4. 
Comunicazione alla patrocinatrice dei ricorrenti, al Municipio di Miglieglia, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
Losanna, 6 giugno 2003 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: