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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5C.259/2003 /viz 
 
Sentenza del 15 giugno 2004 
II Corte civile 
 
Composizione 
Giudici federali Raselli, presidente, 
Nordmann, Marazzi, 
cancelliere Piatti. 
 
Parti 
Garage X.________ Sagl, 
attrice e ricorrente, 
patrocinata dall'avv. Aline Couchepin Romerio, 
 
contro 
 
Assicurazione Y.________, 
convenuta e opponente, 
patrocinata dall'avv. Jean-Maurice Jordi, 
 
Oggetto 
contratto di assicurazione, 
 
ricorso per riforma contro la sentenza emanata il 
14 novembre 2003 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
Nell'ottobre 2000 un Ferrari club italiano ha organizzato una manifestazione nell'autodromo di Monza in favore di un'organizzazione che si occupa della lotta contro la distrofia muscolare. Durante uno dei giri fatti compiere alle persone colpite da tale male, la Ferrari della garage X.________ Sagl, pilotata dal socio gerente di tale società, è finita fuori pista, ha urtato un muretto di protezione e riportato danni per complessivi fr. 58'775.--. 
B. 
Con petizione 25 ottobre 2001 la garage X.________ Sagl ha convenuto in giudizio innanzi al Pretore di Lugano l'assicurazione Y.________ chiedendo, sulla base di un'assicurazione casco stipulata con quest'ultima, il risarcimento delle spese di riparazione e delle spese legali preprocessuali per un ammontare di fr. 59'945,50, importo ridotto in sede di udienza preliminare a fr. 51'169,50. La convenuta si è opposta all'azione, sostenendo che il sinistro verificatosi è escluso dall'art. 203.5 delle condizioni generali d'assicurazione (CGA), poiché avvenuto su un percorso di gara. Il Pretore ha accolto la petizione limitatamente a fr. 51'169,50. 
C. 
Il 14 novembre 2003 la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha accolto l'appellazione della convenuta e ha respinto la petizione. Secondo la Corte cantonale la predetta clausula delle CGA è chiara e prevede un'esclusione generale del rischio connesso all'utilizzo di un'automobile su un percorso di gara, indipendentemente dal comportamento del singolo e dalla pericolosità di tale comportamento. 
D. 
Con ricorso per riforma del 17 dicembre 2003 la garage X.________ Sagl chiede l'integrale reiezione dell'appello della convenuta e la conferma della sentenza pretorile. Rimprovera alla Corte cantonale di aver violato i principi applicabili all'interpretazione di contratti per essersi segnatamente attenuta al tenore letterale dell'art. 203.5 CGA. Quest'ultimo non poteva in buona fede essere recepito dall'assicurata nel senso ritenuto nella sentenza impugnata. Lamenta altresì una violazione dei principi applicabili all'interpretazione di condizioni generali preformulate e della regola detta dell'insolito. Ritiene pure lesi gli art. 8 lett. a della legge federale sulla concorrenza sleale (LCSl), nonché gli art. 15 e 32 LCA, perché le CGA non possono derogare alle predette norme della LCA, che escludono una limitazione della responsabilità dell'assicuratore, qualora il sinistro intervenga in adempimento di un dovere di umanità. Infine, poiché in concreto il rischio assicurato non è stato aumentato, l'esclusione della copertura assicurativa violerebbe pure l'art. 8 lett. b LCSl
Non è stata chiesta una risposta al ricorso e la Corte cantonale non ha inoltrato osservazioni. 
 
Diritto: 
1. 
Interposto in tempo utile per violazione del diritto federale in una contestazione civile che supera abbondantemente il valore litigioso richiesto dalla legge, il ricorso per riforma è ammissibile ai sensi degli art. 43, 46 e 54 cpv. 1 OG. Diretto contro una decisione finale della suprema istanza giudiziaria del Cantone Ticino, esso è pure ricevibile in virtù dell'art. 48 cpv. 1 OG
2. 
Il controverso art. 203, situato nel capitolo "B. Assicurazione casco" delle CGA ed intitolato "Quali danni non sono coperti", ha al punto 203.5 il seguente tenore : 
i danni durante la requisizione del veicolo da parte delle autorità e in occasione di partecipazione a corse, rallies e competizioni simili nonché in caso di utilizzo del veicolo su percorsi di gara. L'assicurazione vale però per le gare di orientamento e di abilità («gymkhanas»); 
3. 
3.1 L'attrice sostiene innanzi tutto che la Corte cantonale ha violato i principi che reggono l'interpretazione di contratti. Essa afferma che i giudici cantonali si sono limitati al chiaro tenore della clausola, senza procedere ad una sua interpretazione oggettiva. Da una siffatta interpretazione oggettiva, fondata sul principio dell'affidamento, risulterebbe invece che il controverso articolo esclude unicamente la copertura assicurativa per il rischio accresciuto insito nel circolare su un percorso di gara partecipando ad una competizione oppure quando, al di fuori di una competizione, vengono sfruttate le caratteristiche del percorso di gara nel tentativo di raggiungere velocità "massime". Nessuna di queste due ipotesi si è realizzata nella fattispecie, poiché l'incidente si è verificato durante una manifestazione familiare, in cui l'infrastruttura dell'autodromo veniva utilizzata in maniera bonaria, senza alcuna aspirazione competitiva, quale sfondo evocativo per le automobili della marca Ferrari messe a disposizione dai soci del club. Sempre a mente dell'attrice, la responsabilità della convenuta risulterebbe pure da un' interpretazione sistematica: poiché la copertura assicurativa è espressamente prevista per le gare di orientamento e di abilità, devono unicamente essere esclusi i danni imputabili alla velocità. Ritiene infine che una clausola delle condizioni generali dev'essere interpretata alla luce del caso concreto e una clausola di esclusione della copertura può unicamente essere invocata se vi è un nesso di causalità con il sinistro. 
3.2 L'art. 100 cpv. 1 LCA rinvia, per tutto quanto non è previsto in tale legge, alle disposizioni del Codice delle obbligazioni. Si può pertanto dare atto all'attrice, rinviando alla giurisprudenza sviluppata in applicazione dell'art. 18 cpv. 1 CO, che nemmeno una disposizione delle CGA formulata in modo chiaro richiede che essa debba essere interpretata in modo meramente letterale. È infatti possibile che una clausola contrattuale - a prima vista chiara - non restituisca esattamente il senso dell'accordo concluso dalle parti, che deve invece essere determinato con l'ausilio di altri metodi di interpretazione (DTF 127 III 444 consid. 1b; 128 III 212 consid. 2b/bb pag. 215). Sennonché, nel proprio gravame, l'attrice ignora completamente la sentenza 5C.53/2002 del 6 giugno 2002, nonostante il fatto che essa sia stata citata sia dal Pretore (il quale ha pure indicato l'indirizzo del sito internet su cui può essere consultata), sia dalla II Camera civile del Tribunale d'appello. In tale sentenza il Tribunale federale si era già chinato sulla clausola in discussione e aveva specificato che da un'interpretazione fondata sul principio dell'affidamento risulta che il senso di tale clausola è riprodotto dalla sua lettera e che essa esclude la copertura assicurativa per qualsiasi uso su un percorso di gara, indipendentemente dalla questione di sapere se per il concreto transito su tale percorso sussista un pericolo accresciuto (consid. 4.1.2). 
Ora, nemmeno l'attrice afferma che in concreto i giudici ticinesi abbiano accertato una - diversa - volontà soggettiva delle parti o che nel caso in esame vi fossero delle circostanze, che hanno accompagnato la stipula della polizza, differenti da quelle verificatesi nella predetta sentenza del 2002. L'attrice si limita a proporre una propria interpretazione del contratto, senza però portare elementi che le permettevano di in buona fede comprendere la clausola in discussione nel senso che la copertura assicurativa fosse unicamente esclusa durante la partecipazione a gare di velocità o in caso di utilizzo dell'autodromo nel tentativo di raggiungere velocità estreme. Il sinistro verificatosi è inoltre chiaramente legato al rischio che la clausola in discussione esclude, inerente al circolare su un percorso di gara. Così stando le cose, il rimprovero mosso alla Corte cantonale di aver violato il diritto federale per essersi attenuta al tenore letterale della clausola si rivela infondato. 
4. 
Sostenendo che la Corte cantonale avrebbe violato la regola detta dell' insolito, l'attrice solleva un'altra censura trattata dalla citata sentenza del 6 giugno 2002 (consid. 3-3.3), senza però minimamente riferirvisi. In virtù del principio invocato, l'adesione data alle condizioni generali di contratto non vale per quelle clausole inusuali sulle quali l'attenzione della parte più debole o meno sperimentata negli affari non è stata specificatamente attirata. Nell'ambito di CGA tale principio può trovare applicazione se la copertura assicurativa risultante dalla denominazione dell'assicurazione o dalla pubblicità viene ridotta in modo così notevole da non più coprire i rischi più comuni, o se il senso e la portata di una disposizione si rivelano oscuri a causa di una formulazione complicata, o, ancora, se in seguito al luogo in cui è piazzata all'interno delle CGA la clausola appaia per l'assicurato sorprendente ed inaspettata (sentenza 5C.53/2002 consid. 3.1 con rinvii). Ora - come già indicato nell'appena menzionata sentenza - l'art. 203.5 non è solo situato nel capitolo delle CGA che elenca i rischi non assicurati, ma a chi lo legge in buona fede non può sfuggire che i danni risultanti dall'utilizzo del veicolo su un percorso di gara sono esclusi dalla copertura assicurativa. Non è nemmeno ravvisabile il motivo per cui l'attrice non poteva attendersi un'esclusione della copertura assicurativa nel caso in cui il veicolo circoli su un circuito automobilistico, atteso segnatamente che tale esclusione - limitata ad un comportamento non usuale e del tutto evitabile - non modifica affatto in modo sostanziale la natura del contratto. Ne segue che pure questa censura si rivela manifestamente infondata. 
5. 
5.1 L'attrice asserisce pure che in virtù degli art. 15 e 32 n. 3 LCA l'assicuratore non può limitare la sua responsabilità se il sinistro insorge mentre lo stipulante agisce a scopo umanitario. Poiché, secondo l'attrice, il suo socio gerente stava adempiendo un siffatto dovere di umanità verso persone colpite da distrofia muscolare, la convenuta non poteva invocare la clausola di esclusione in discussione. 
5.2 Giusta l'art. 15 LCA, quando il sinistro è stato cagionato dalle persone citate nell'art. 14 LCA adempiendo un dovere di umanità, l'assicuratore risponde per intero. L'art. 32 n. 3 LCA prevede inoltre che l'aggravamento del rischio non produce alcun effetto giuridico quando esso sia stato imposto da un dovere di umanità. Le predette norme regolano fattispecie eccezionali (Stephan Fuhrer, Commento basilese, n. 8 ad art. 32 LCA), che nel diritto penale trovano disposizioni corrispondenti nella legittima difesa e nello stato di necessità (Andreas Hönger / Marcel Süsskind, Commento basilese, n. 2 ad art. 15 LCA). L'applicazione del principio secondo cui colui che causa un sinistro nell'adempimento di un dovere di umanità non deve venire penalizzato dal profilo assicurativo presuppone inoltre che l'agire che ha portato al sinistro sia proporzionale agli interessi del terzo che si intendono salvaguardare (Andreas Hönger / Marcel Süsskind, Commento basilese, n. 4 ad art. 15 LCA; Roelli / Keller, Kommentar zum Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, pag. 277 seg.). 
In concreto, lo stato di necessità presupposto dalle citate norme di legge non è dato: l'incidente si è verificato mentre la Ferrari veniva utilizzata per fare compiere dei giri sul circuito di Monza alle persone colpite da distrofia muscolare. Nemmeno l'attrice indica quali fossero gli interessi di terzi che venivano in tal modo salvaguardati, limitandosi a specificare che il suo socio gerente partecipava ad un'opera di beneficenza. Ora, così facendo, l'attrice pare misconoscere che la semplice partecipazione ad una manifestazione di beneficenza non basta per potere ritenere che tutte le attività ivi svolte in favore dei beneficati rientrino automaticamente nella nozione di dovere di umanità. Giova infatti ribadire che i summenzionati articoli si riferiscono a fattispecie eccezionali. Si sarebbe potuti giungere ad una diversa conclusione se, ad esempio, il sinistro fosse intervenuto quando il socio gerente circolava sul circuito per recarsi a prestare soccorso ad una persona coinvolta in un infortunio. Ne segue che pure questa censura si rivela infondata. 
6. 
Infine, l'attrice si prevale ancora volta della violazione di un disposto (l'art. 8 LCSl), che è già stato oggetto di esame nella sentenza 5C.53/2002 (consid. 4.3). In virtù di tale norma agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque utilizza, a detrimento di una parte contraente, condizioni commerciali generali preformulate che, in modo fallace, derogano notevolmente all'ordinamento legale applicabile direttamente o per analogia (lett. a) o prevedono una ripartizione dei diritti e dei doveri notevolmente in contrasto con quella risultante dalla natura del contratto (lett. b). Il citato articolo presuppone quindi in primo luogo che le condizioni generali preformulate siano ingannevoli (DTF 117 II 332 consid. 5a; Mario M. Pedrazzini / Federico A. Pedrazzini, Unlauterer Wettbewerb UWG, 2a ed., Berna 2002, pag. 216, § 12.02). 
Nella fattispecie non è ravvisabile né l'attrice spiega in che modo la contestata clausola sia fallace, ovvero possa indurre in errore. Infatti, come già osservato ai consid. 3 e 4, l'attrice doveva in buona fede partire dall'idea che qualsiasi uso del veicolo su percorsi di gara era escluso dalla copertura assicurativa e che tale clausola non viola nemmeno la regola detta dell'insolito. Non essendo adempiuto il primo presupposto per poter applicare l'art. 8 LCSl è del tutto superfluo esaminare se le ipotesi previste dalle lettere a e b si siano in concreto realizzate. 
7. 
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela infondato e come tale va respinto. La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla convenuta che, non essendo stata invitata a presentare una risposta, non è incorsa in spese per la procedura federale. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso è respinto. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 3'000.-- è posta a carico dell'attrice. 
3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 15 giugno 2004 
In nome della II Corte civile 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: