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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5C.101/2005 /biz 
 
Sentenza del 25 agosto 2005 
II Corte civile 
 
Composizione 
Giudici federali Raselli, presidente, 
Nordmann, Hohl, 
cancelliere Piatti. 
 
Parti 
A.________, 
attore e ricorrente, patrocinato dall'avv. dott. Willy Pedrioli, 
 
contro 
 
X.________Compagnia di assicurazione, 
convenuta e opponente, patrocinata dall'avv. Walter Landolt. 
 
Oggetto 
contratto di assicurazione, 
 
ricorso per riforma contro la sentenza emanata il 9 marzo 2005 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto: 
1. 
Il 1° ottobre 1999 A.________ ha stipulato un contratto di leasing per un'autovettura. La clausola n. 6 del contratto prevedeva la cessione alla società di leasing di ogni diritto sull'assicurazione casco totale conclusa per tale automobile presso la X.________Compagnia di assicurazione. 
2. 
Con petizione del 5 marzo 2003 A.________ ha affermato che la sua automobile è stata rubata e ha chiesto al Pretore del distretto di Bellinzona di condannare la summenzionata compagnia di assicurazione a versargli fr. 30'780.--. L'azione è stata accolta limitatamente a fr. 29'037.--. 
 
Adita dalla convenuta, la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha con sentenza 9 marzo 2005 integralmente respinto la petizione. I giudici cantonali hanno innanzi tutti negato, in virtù della cessione contenuta nel contratto di leasing, la legittimazione attiva dell'attore. Essi hanno altresì ritenuto l'azione infondata per la mancata contestazione negli allegati preliminari delle perizie di parte agli atti, da cui risulta che le chiavi della vettura consegnate alla convenuta erano manipolate e non avrebbero permesso di avviare il motore del veicolo per recarsi nel luogo dove sarebbe avvenuto il furto. 
3. 
Con ricorso per riforma del 18 aprile 2005 l'attore chiede in sostanza la conferma della sentenza di primo grado. Narrati i fatti che pone a fondamento della sua azione, rimprovera alla Corte cantonale di aver ignorato che la convenuta non solo non avrebbe contestato al dibattimento finale la legittimazione attiva, ma l'avrebbe addirittura riconosciuta prima e durante la causa. I giudici cantonali avrebbero altresì violato gli art. 8 CC e 40 LCA, perché non avrebbero considerato le prove da lui offerte concernenti il furto, ma si sono invece basati su una perizia di parte prodotta dalla convenuta e ritenuta priva di forza probatoria dall'attore. 
 
Non è stata chiesta una risposta al ricorso. 
4. 
4.1 Quando la sentenza cantonale si fonda su più motivazioni indipendenti, il ricorrente deve impugnarle tutte nel modo previsto dalla legge: se necessario, talune con un ricorso per riforma e altre mediante un ricorso di diritto pubblico. Infatti, anche una sola motivazione indipendente non censurata con il rimedio appropriato impedisce al Tribunale federale di modificare l'esito della sentenza cantonale e farebbe diventare il ricorso un inammissibile litigio sui motivi senza influsso sul dispositivo della pronunzia impugnata, indipendentemente dalla fondatezza delle censure dirette contro le altre motivazioni (DTF 121 IV 94 consid. 1a; 111 II 397 consid. 2b). 
4.2 Nella fattispecie la sentenza impugnata, che respinge la petizione, è sorretta da due motivazioni indipendenti. La prima concerne l'assenza della legittimazione attiva dell'attore. Con la seconda, invece, la Corte cantonale ha pure negato la fondatezza della petizione, perché in base alle perizie prodotte dalla convenuta - non contestate dall'attore negli allegati preliminari - le chiavi consegnate erano inutilizzabili e non avrebbero permesso di portare il veicolo nel luogo in cui sarebbe avvenuto il furto. Tale conclusione - fondata sulle perizie di parte - è il risultato di un apprezzamento delle prove agli atti. 
4.3 Contro l'appena esposta motivazione, l'attore ha unicamente presentato un ricorso per riforma con cui lamenta, in sostanza, una violazione dell'art. 8 CC. Egli afferma di aver fornito la prova dell'improvvisa scomparsa dell'automobile, mentre la convenuta - limitandosi a produrre delle perizie di parte - non avrebbe dimostrato che faceva valere una pretesa fraudolenta. Così facendo, l'attore misconosce la portata dell'art. 8 CC, il quale ripartisce l'onere probatorio e conferisce il diritto alla prova e alla controprova, ma non prescrive al giudice il modo in cui deve giungere al suo convincimento (DTF 127 III 519 consid. 2a, con rinvii). Quando poi come in concreto, apprezzando le prove agli atti, il giudice si è convinto che un'allegazione di fatto è stata provata, la questione inerente alla ripartizione dell'onere probatorio diviene senza oggetto (DTF 118 II 142 consid. 3a pag. 147, con rinvio). 
 
In realtà, l'attore non critica l'applicazione degli art. 8 CC e 40 LCA, ma censura la valutazione delle prove effettuata dalla Corte cantonale, questione che non può però essere rivista nella giurisdizione per riforma (DTF 122 III 219 consid. 3c con rinvii; 130 III 321 consid. 5 pag. 327), ma che avrebbe dovuto essere sottoposta al Tribunale federale con un ricorso di diritto pubblico. In queste circostanze è inutile esaminare il presente ricorso con riferimento alla prima motivazione del giudizio cantonale, attinente al quesito della legittimazione attiva, atteso che in ogni caso la sentenza impugnata continuerebbe ad esistere in virtù di questa seconda motivazione indipendente non impugnata nei modi previsti dalla legge. 
5. 
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela inammissibile. La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG), mentre non si giustifica assegnare ripetibili alla convenuta, che non è stata invitata a produrre una risposta. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico dell'attore. 
3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 25 agosto 2005 
In nome della II Corte civile 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: