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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.749/2005 /biz 
 
Sentenza del 12 gennaio 2006 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Féraud, presidente, 
Fonjallaz, Eusebio, 
cancelliere Crameri. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Presidente della Pretura penale del Cantone Ticino, via dei Gaggini 1, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
procedimento penale (irricevibilità di un ricorso non tradotto in lingua italiana), 
 
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata 
il 3 novembre 2005 dal Presidente della Pretura penale del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
che avverso decisioni del 22 settembre 2005, con le quali l'Ufficio esazioni e condoni di Bellinzona ha commutato in arresto due multe di fr. 40.- ciascuna, il 1° ottobre 2005 A.________ ha inoltrato un ricorso, redatto in lingua francese, al Presidente della Pretura penale del Cantone Ticino; 
 
che il 5 ottobre 2005 il Giudice adito, richiamati gli art. 4, 5 e 6 della legge ticinese di procedura per le contravvenzioni, del 19 dicembre 1994 (LPContr), ha assegnato all'insorgente un termine di dieci giorni per redigere il ricorso in lingua italiana e nella forma indicata, con la comminatoria che, trascorso infruttuoso tale termine, il gravame sarebbe stato dichiarato irricevibile; 
 
che con decisione del 3 novembre 2005 il Presidente della Pretura penale ha dichiarato irricevibile il ricorso, ritenuto che il termine fissato era scaduto infruttuosamente il 18 ottobre 2005, l'insorgente essendosi limitato a produrre, il 14 ottobre precedente, uno scritto in lingua francese e, solo tardivamente il 2 novembre 2005, la traduzione in lingua italiana; 
 
che avverso questo giudizio A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale chiedendo di annullarlo, di dichiarare ammissibile il ricorso tradotto in lingua italiana del 2 novembre 2005 e di accordargli un'indennità per le spese di traduzione; 
che con scritto del 25 novembre 2005, redatto in francese, il Presidente della I Corte di diritto pubblico ha indicato al ricorrente che il gravame poteva essere completato entro il termine ricorsuale; 
che con lettera del 19 dicembre 2005 il ricorrente ha aggiunto alcune considerazioni generali ai fatti esposti nell'impugnativa; 
 
che non sono state chieste osservazioni al ricorso. 
 
Diritto: 
che secondo l'art. 37 cpv. 3 OG la sentenza del Tribunale federale è redatta in una lingua ufficiale, di regola in quella della decisione impugnata, che in concreto è la lingua italiana; 
che, nonostante il ricorso di diritto pubblico sia steso in francese, come rientra nel diritto del ricorrente (cfr. art. 30 cpv. 1 OG), non si giustifica di derogare al citato principio, sicché anche questo giudizio è redatto in italiano (DTF 131 I 145 consid. 1, 124 III 205 consid. 2, 122 I 93 consid. 1), ritenuto altresÌ che nemmeno il ricorrente chiede che la sentenza sia resa in francese; 
 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 131 I 145 consid. 2); 
che il Presidente della Pretura penale ha statuito quale ultima istanza cantonale nell'ambito del procedimento penale di commutazione di multa in arresto giusta l'art. 28 cpv. 3 LPContr, per cui la decisione impugnata può, di massima, essere oggetto di un ricorso di diritto pubblico (art. 86 cpv. 1 OG); 
che questo rimedio deve contenere, sotto pena d'irricevibilità, l'esposizione concisa dei diritti costituzionali o delle norme che si pretendono violati e precisare inoltre in che consista l'asserita lesione (art. 90 cpv. 1 lett. b OG; DTF 130 I 26 consid. 2.1 e rinvii); 
che il ricorrente, limitandosi a riassumere la fattispecie senza tuttavia confrontarsi con le argomentazioni contenute nella decisione impugnata, critica in sostanza il fatto che la procedura di ricorso dinanzi alla Pretura penale non si è svolta in lingua francese; 
che quand'anche si volesse considerare come sufficientemente motivati gli accenni ricorsuali di violazione della libertà della lingua, o meglio del diritto di esprimersi nella propria lingua, il ricorso apparirebbe comunque infondato; 
 
che l'istanza precedente, in applicazione degli art. 5 e 6 LPcontr ha dichiarato irricevibile il ricorso formulato in francese, non tradotto in italiano entro il termine perentorio fissato all'insorgente, ritenuto che la traduzione, come non contestato dal ricorrente, è stata inoltrata soltanto il 2 novembre 2005 ed era quindi manifestamente tardiva; 
 
che secondo l'art. 8 cpv. 2 Cost., nessuno può essere discriminato, in particolare a causa della sua lingua: la libertà di lingua è infatti garantita (art. 18 Cost.); 
 
che le lingue ufficiali della Confederazione sono il tedesco, il francese e l'italiano, il romancio essendo lingua ufficiale nei rapporti con le persone di lingua romancia (art. 70 cpv. 1 Cost.); 
che secondo l'art. 70 cpv. 2 Cost. i Cantoni designano le loro lingue ufficiali: nei rapporti con le autorità, la libertà di lingua, che garantisce essenzialmente l'uso della propria lingua materna, è limitata dal principio della lingua ufficiale (cosiddetto principio della territorialità; vedi DTF 122 I 236 consid. 2 e riferimenti, 121 I 196 consid. 5, 83 III 56); 
 
che, infatti, chi si trasferisce in un altro territorio linguistico deve assumerne, di massima, le conseguenze che ne derivano, per cui l'interessato deve rivolgersi alle autorità cantonali servendosi della lingua ufficiale del Cantone (DTF 122 I 236 consid. 2d-e, 102 Ia 35); 
 
che in effetti, salvo casi particolari di cui si dirà (cfr. segnatamente gli art. 5 n. 2 e 6 n. 3 lett. a CEDU), non esiste di principio il diritto di comunicare con le autorità in una lingua che non sia quella ufficiale (DTF 127 V 219 consid. 2b/aa e rinvii); 
 
che il ricorrente non critica del tutto la normativa ticinese, né la base legale posta a fondamento della decisione impugnata, limitandosi ad accennare alla libertà della lingua; 
che secondo la costante giurisprudenza, nei rapporti con le autorità cantonali, i cittadini devono servirsi della lingua ufficiale del Cantone (sentenze 1P.693/2001 del 16 gennaio 2002, consid. 3, apparsa in RDAT I-2002 n. 41 pag. 296 e 1P.637/1992 del 13 aprile 1993, apparsa in RDAT II-1993 n. 78 pag. 215; Robert Hauser/Erhard Schweri/Karl Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a ed., Basilea 2005, § 44 n. 6-8a, pag. 190 seg.), ricordato che non sussiste, di massima, il diritto di esigere che una sentenza scritta sia tradotta nella lingua della persona giudicata (DTF 115 Ia 64); 
 
che in effetti il principio della territorialità delle lingue nazionali nella procedura giudiziaria è pacifico e non è affatto contrario sia all'art. 70 Cost. - che vale soltanto nei rapporti con le autorità federali (DTF 83 III 57) - sia al diritto costituzionale della libertà della lingua, sia alle disposizioni della CEDU (DTF 106 Ia 302 consid. 2a, 115 Ia 64; cfr. le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo del 19 dicembre 1989 nelle cause Brozicek, Publications de la Cour, serie A, Vol. 167 n. 38 segg. e Kamasinski, Vol. 168 n. 63 segg. e 72 segg.); 
che tuttavia in ambito penale, con particolare riferimento alla protezione giuridica, sussistono nondimeno particolari garanzie minime di un equo processo, sgorganti direttamente dalla Costituzione federale, dalla CEDU (art. 6 n. 3 lett. a e lett. c) e dal Patto ONU II (art. 14 n. 3 lett. a e lett. d); 
che secondo queste norme, peraltro non invocate dal ricorrente, l'interessato ha il diritto di essere informato in una lingua a lui comprensibile e a ricevere traduzioni o, in caso d'indigenza, a farsi assistere da un difensore d'ufficio (DTF 121 I 196 consid. 5a pag. 204 seg.; sulla facoltà di esigere la traduzione di documenti nella lingua madre v. DTF 118 Ia 462 consid. 2 e 3 e rinvii) o, anche se non indigente, a farsi assistere gratuitamente da un interprete qualora non comprenda la lingua impiegata nell'udienza: queste fattispecie non concernono tuttavia la causa in esame (Mark E. Villiger, Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention, 2a ed., Zurigo 1999, n. 528 e segg. all'art. 6, pag. 335 seg.; Jörg Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3a ed., Berna 1999, pag. 145 seg., 148); 
che il ricorrente nel gravame del 14 ottobre 2005, senza dimostrare la sua indigenza, ha semplicemente accennato al fatto che sarebbe invalido e che vivrebbe della sola rendita AI, per cui non avrebbe potuto pagare un traduttore: egli non spiega tuttavia perché, in siffatte circostanze, non avrebbe potuto avvalersi dell'assistenza giudiziaria e, se del caso, di un patrocinatore d'ufficio (cfr. legge ticinese sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria, del 3 giugno 2002) o far capo alla consulenza delle note associazioni per invalidi, ricordato inoltre che il ricorso era costituito da una sola pagina e ch'egli l'ha poi, invero tardivamente, tradotto in italiano; 
 
che del resto il ricorrente, soggiornante nel Cantone Ticino, ha compreso l'invito a presentare non una lettera ma un ricorso formale, rilevato altresì che, in risposta a una sua telefonata (tardiva) del 2 novembre 2005, l'istanza precedente gli ha tradotto telefonicamente, in francese, il contenuto della diffida litigiosa, alla quale ha dato seguito lo stesso giorno; 
 
che appare quindi manifesto ch'egli poteva senz'altro, come ha poi fatto, tradurre o farsi tradurre il gravame, ritenuto ch'egli non adduce alcun motivo che gli avrebbe impedito di agire entro il termine fissatogli, se del caso informandosi tempestivamente presso l'autorità adita e non soltanto dopo la scadenza del termine; 
 
che inoltre la fattispecie non era complessa, trattandosi della commutazione in arresto di due multe di fr. 40.-- ciascuna, per il cui incasso il ricorrente asseriva l'intervento della prescrizione; 
 
che in tali circostanze l'istanza precedente poteva, senza violare la Costituzione, dichiarare irricevibile il gravame steso in una lingua non ufficiale; 
 
ch'essa ha in effetti dato al ricorrente la possibilità di tradurre l'atto ricorsuale in lingua italiana, assegnandogli un termine adeguato, e non è quindi incorsa in un eccesso di formalismo (cfr. DTF 102 Ia 35 consid. 1; sentenza 1P. 693/2001 consid. 3, citata); 
che l'accenno ricorsuale alla mancata indicazione dei rimedi di diritto nella decisione impugnata non è decisivo; 
che infatti l'obbligo di indicare i rimedi giuridici prescritto dal diritto cantonale (v. art. 14 cpv. 2 LPContr) vale soltanto per i rimedi ordinari e non per il ricorso di diritto pubblico, che è un rimedio straordinario, siffatta esigenza non essendo peraltro imposta dal diritto federale (cfr. DTF 127 II 198 consid. 2c); 
 
che del resto il ricorrente non ha subito alcun pregiudizio dalla, come visto, lecita mancata indicazione dei rimedi di diritto; 
 
che pertanto il ricorso, al quale il ricorrente non ha chiesto di concedere effetto sospensivo, dev'essere respinto in quanto ammissibile; 
 
che considerate la natura del litigio e l'asserita situazione economica del ricorrente si può rinunciare, eccezionalmente, a prelevare una tassa di giustizia, sebbene egli non abbia neppure chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria (v. art. 152 OG). 
 
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
2. 
Non si preleva tassa di giustizia. 
3. 
Comunicazione al ricorrente e al Presidente della Pretura penale del Cantone Ticino. 
Losanna, 12 gennaio 2006 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: