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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
7B.25/2003 /bom 
 
Sentenza del 20 marzo 2003 
Camera delle esecuzioni e dei fallimenti 
 
Composizione 
Giudici federali Escher, presidente, 
Meyer e Hohl, 
cancelliere Piatti. 
 
Parti 
Banca X.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
obbligo di una banca di fornire informazioni sui beni del debitore, 
 
ricorso del 27 gennaio 2003 presentato contro la decisione emanata il 7 gennaio 2003 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
 
Fatti: 
A. 
Nell'ambito dell'esecuzione promossa da B.________ nei confronti di C.________, la creditrice ha impugnato innanzi alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, il pignoramento eseguito dall'Ufficio di esecuzione di Lugano, conclusosi con un attestato provvisorio di carenza beni ai sensi dell'art. 115 LEF. Nel corso della procedura ricorsuale, il presidente dell'autorità adita ha, con decisione del 7 gennaio 2003, ordinato alla Banca X.________ di produrre entro venti giorni un estratto conto relativo agli anni 2000-2002 per ogni relazione intestata all'escusso, tra cui anche quella riferita a un specificato conto cifrato segnalato dalla creditrice, o di cui egli risulta essere avente diritto economico, nonché una dichiarazione sull'eventuale esistenza di cassette di sicurezza a nome dell'escusso. 
B. 
Con ricorso del 27 gennaio 2003 la Banca X.________ ha impugnato la predetta decisione, chiedendo, previa concessione dell'effetto sospensivo, il suo annullamento. In via subordinata, postula il rinvio dell'incarto all'autorità cantonale, affinché essa emani una nuova richiesta d'informazione, avente al massimo per oggetto le relazioni bancarie intestate all'escusso esistenti presso le filiali della banca in Ticino in data attuale risp. alla data del pignoramento. 
 
Il 6 febbraio 2003 la presidente della Camera adita ha conferito, in via supercautelare, effetto sospensivo al gravame. 
 
Con lettera del 12 febbraio 2003 la creditrice si è rimessa al giudizio del Tribunale federale. 
 
Diritto: 
1. 
Secondo la ricorrente la decisione impugnata è troppo estesa: la nozione di avente diritto economico sarebbe estranea al diritto civile, ma è contenuta nella Convenzione sulla diligenza bancaria, la quale non ha però per scopo di stabilire i beni che possono venire pignorati. 
 
Col pignoramento vengono determinati gli elementi del patrimonio del debitore, la cui realizzazione servirà a soddisfare la pretesa del creditore. L'Ufficio deve pertanto effettuare le necessarie indagini presso il terzo che detiene beni appartenenti al debitore, iscritti a suo nome o a quello di terzi (DTF 107 III 67 consid. 2 pag. 71). Non devono infatti unicamente essere pignorati beni di cui il debitore è senza ombra di dubbio proprietario, ma anche quelli per i quali, in base alle indicazioni del creditore o all'esame effettuato dall'Ufficio, sussistono indizi per la loro appartenenza al patrimonio dell'escusso (Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Das Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Zurigo 1997, n. 12 all'art. 91 LEF e Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Losanna 2000, n. 42 all'art. 91 LEF). Per chiarire la situazione, qualora vengano fatti valere diritti di terzi su beni oggetto della procedura di esecuzione, la LEF prevede la procedura di rivendicazione. La ricorrente pare pure misconoscere che la nozione di avente diritto economico non è limitata alla sola applicazione della Convenzione di diligenza bancaria: il Tribunale federale ha, ad esempio, già avuto modo d'indicare che tutti i beni di cui il de cuius è avente diritto economico possono fare oggetto di provvedimenti conservativi ai sensi dell'art. 598 cpv. 2 CC in vista di una petizione d'eredità (sentenza 5C.194/1996 del 5 dicembre 1996 della II Corte civile consid. 4, riprodotto in: Rep 1996 pag. 7 seg.). Giova ancora rilevare che la contraddizione fra il segreto bancario e l'obbligo d'informazione della banca è stata risolta dalla giurisprudenza nel senso che il secondo prevale sul primo (cfr. da ultimo DTF 125 III 391 consid. 2d/bb pag. 396). Ne segue che la censura si rivela infondata. 
2. 
A mente della ricorrente l'autorità di vigilanza ha altresì violato la propria competenza territoriale, chiedendo informazioni su beni concernenti ogni relazione bancaria e quindi anche quelle fuori dal Ticino. 
 
 
Il pignoramento dev'essere ordinato dall'Ufficio del luogo di esecuzione e viene effettuato - se del caso su richiesta del primo - dall'Ufficio del luogo in cui si trovano i beni da pignorare (art. 4 cpv. 2 e art. 89 LEF). Ora, in concreto, l'Ufficio del luogo di esecuzione è quello di Lugano a cui compete di procedere, se necessario in via rogatoriale, al pignoramento. In queste circostanze, atteso che la richiesta d'informazioni è stata emanata dall'autorità di vigilanza del predetto Ufficio e trasmessa in Ticino al servizio giuridico della banca ricorrente non è ravvisabile alcuna violazione del principio della territorialità. 
3. 
3.1 Infine, la ricorrente afferma che l'obbligo d'informazione si estenderebbe unicamente ai beni che possono essere pignorati, motivo per cui la richiesta d'informazioni retroattiva, inerente a beni che essa non detiene più, sarebbe inammissibile. Essa si fonda segnatamente su Aubert/Béguin/Bernasconi/Graziano-von Burg/Schwob/Treuillaud (Le secret bancaire suisse, Berna 1995, pag. 187), secondo cui la banca non deve rivelare i movimenti antecedenti al pignoramento, anche qualora questi dovessero apparire sospetti. 
3.2 Giusta l'art. 91 cpv. 4 LEF i terzi, che detengono beni del debitore o verso il quale questi vanta crediti, hanno lo stesso obbligo d'informare del debitore. 
3.2.1 Come risulta dalla sentenza impugnata, la tesi dell'autorità di vigilanza, secondo cui i terzi devono pure ragguagliare sulle transazioni intervenute nel cosiddetto periodo sospetto ai sensi degli art. 286-288 LEF è sostenuta da Lebrecht (Commento basilese, n. 15 all'art. 91 LEF). Tale opinione è condivisa da Müller-Chen (Die Auskunftspflicht Dritter beim Pfändungs- und Arrestvollzug, BlSchK 2000 pag. 201 segg., pag. 210 n. 39). Nella propria dissertazione Alexander Ernst Kuhn (Die Auskunftspflicht des Schuldners, tesi Zurigo 1956, pag. 61 seg.) rileva che l'Ufficiale, sebbene non possa introdurre un'azione revocatoria, può tuttavia, con le sue conoscenze, permettere ai creditori d'incoare una siffatta causa e sostiene che il debitore dev'essere interrogato su negozi giuridici conclusi durante il periodo sospetto degli art. 286 e 287 LEF. Pure il Tribunale federale ha riconosciuto nella causa 7B.131/2001 la competenza dell'Ufficiale di chiedere al debitore, in vista di eventuali azioni pauliane, informazioni sul periodo antecedente il pignoramento. 
3.2.2 Nella fattispecie in esame, atteso che l'escusso pare aver sottaciuto l'esistenza di un conto cifrato presso la ricorrente, l'autorità di vigilanza non ha ecceduto nel proprio potere di apprezzamento, chiedendo alla banca un estratto che riguarda pure il cosiddetto periodo sospetto delle azioni revocatorie. 
4. 
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela infondato e come tale va respinto. Non si preleva tassa di giustizia (art. 20a cpv. 1 LEF). 
 
Per questi motivi, la Camera pronuncia: 
1. 
Il ricorso è respinto. 
2. 
Comunicazione alla ricorrente, ai patrocinatori delle rimanenti parti (B.________, patrocinata dall'avv. Nadir Guglielmoni, via Nassa 36-38, 6901 Lugano, e C.________, patrocinato dall'avv. Cristina Bosia Conti, studio legale Pelli e Solari, via Pretorio 19, 6901 Lugano), all'Ufficio di esecuzione di Lugano e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
Losanna, 20 marzo 2003 
In nome della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti 
del Tribunale federale svizzero 
La presidente: Il cancelliere: